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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/11/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3581/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 18 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 17/10/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per gli attori e l'avv. LISETTI ENRICO ha Parte_1 Parte_2 concluso come da nota depositata in data 3/11/2025 per il convenuto l'intervenuto Controparte_1 Controparte_2
l'avv. VE AN ha concluso come da nota depositata in data 6/10/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:05 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3581/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3581/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. LISETTI ENRICO ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Gaeta (LT), Via V. Veneto n. 7, in virtù di delega allegata al fascicolo telematico;
attori contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
VE AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT),
Piazza Bruno Buozzi n.1, Sc. E, int.2, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto con l'intervento volontario di
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._4
VE AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT),
Piazza Bruno Buozzi n.1, Sc. E, int.2, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
interveniente ex art. 105 c.p.c.
OGGETTO: azione regolamento confini ex art. 950 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Pt_2 hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor
[...] [...] l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice CP_1 adito, contrariis rejectis, così provvedere: - Accertare e dichiarare l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in narrativa, ordinando al Sig. il ripristino dello Controparte_1 stato dei luoghi, dietro rimozione della recinzione realizzata arbitrariamente;
- Condannare il Sig.
, alla realizzazione sull'accertando confine, della recinzione de quo, come Controparte_1 concordato con la parte acquirente a sua cura e spese, con contestuale restituzione Parte_3 del terreno illegittimamente occupato;
- Condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15%, come per legge in considerazione anche del comportamento tenuto in sede di ATP e in mediazione, dell'esito e dei relativi costi;
”.
Gli attori, a fondamento della propria pretesa, hanno dedotto: - di aver acquistato dall'odierno convenuto un immobile sito in Latina (LT), Strada Nascosa n. 1510, distinto in fabbricati al foglio
196, part. 108, sub 10, giusto contratto di acquisto per Notaio , rep. 729, racc. 566 del Per_1
22/10/2019, registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 4 il 29/10/2019 al n. 32713 serie 1T (all. 1);
- che il convenuto, già proprietario dell'immobile attiguo sito in Latina distinto al catasto fabbricati al foglio 196, part. 383 (ex 302), si era altresì impegnato alla realizzazione della recinzione al fine di definire i limiti ed i confini con il terreno attiguo;
- che, sin dalla fase delle trattative, iniziate l'11/06/2019 e conclusesi con l'accettazione della proposta il 20/06/2019 (all. 10-11), l'odierno convenuto aveva richiesto una caparra maggiorata di euro 20.000,00, proprio al fine di consentirgli la realizzazione dell'anzidetta recinzione, a proprie cure e spese, la quale, purtuttavia, non veniva eseguita;
- di avere, pertanto, a tal fine incaricato un proprio tecnico di fiducia al fine di tracciare la linea di confine, poi contestata dal convenuto e di aver, tra l'altro, anche incardinato, in data
10/11/2020, ricorso per a.t.p. innanzi l'intestato Tribunale (R.G. n. 5336/2020), dichiarato inammissibile.
Il convenuto costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta depositata il 3/11/2021, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo il predetto terreno passato nella disponibilità del proprio figlio il quale, intervenuto Controparte_2 volontariamente in giudizio con comparsa depositata il 4/11/2021, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile
l'intervento spiegato, rigettatata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: 1) IN
VIA PRELIMINARE, disporre in merito alla mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità; 2)
NEL MERITO rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto e pertanto non meritevole di accoglimento per essere stati pedissequamente rispettati i confini indicati nella planimetria estratta dal catasto fabbricati allegata e parte integrante dell'atto di compravendita del fabbricato con annessa corte di complessivi mq 1500 circa acquistato dagli attori per atto a rogito del notaio Rep 729 racc.566, finanche nel rispetto delle maggiorazioni previste dal c/c per Per_1
l'acquisto di terreni a corpo e non a misura, pertanto dichiarava che null'altro è dovuto ai signori
[...] Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere di Parte_4 nominare un CTU, attesa l'evidente infondatezza della domanda, si chiede sin d'ora che le spese vengano poste interamente a carico degli attori. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. come per legge”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, la causa, istruita in via documentale e a mezzo di c.t.u. a firma del geom. , veniva discussa e decisa Controparte_3 all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo
G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Oggetto della presente causa è l'accertamento del confine catastale tra il terreno identificato dalla particella n. 383 (ex 302) terreno, mq. 1575 proprietà proprietario per 1/1, e Controparte_2 la particella 108, sub. 10, abitazione con corte esclusiva, proprietà per 1/2 e Parte_1 per 1/2. Parte_2
Ciò posto, in via preliminare, risulta meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dal patrocinio del convenuto, sig. il quale non risulta essere più intestatario di alcuna Controparte_1 particella oggetto di causa e, dunque, sprovvisto di legittimazione passiva, a seguito dell'atto di donazione e della contestuale compravendita, entrambi occorsi con atti notarili del 18/03/2021 e rispettivamente registrati il 1° e il 6 aprile 2021(cfr. all. 1, comparsa), tramite cui l'odierno interveniente, è divenuto intestatario della particella n. 383. Controparte_2
Ne consegue, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio del convenuto Controparte_1 essendo il solo interveniente l'unico legittimato passivo dell'azione introdotta Controparte_2 dai coniugi attori.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Come noto, l'azione di regolamento di confini promossa dall'odierna parte attrice presuppone l'incertezza del confine tra due fondi, sicché, in quest'ottica, i rispettivi titoli di proprietà non sono contestati, perché quel che è incerto, e che l'azione de qua mira ad accertare, è l'estensione delle proprietà contigue e, dunque, il confine.
Tale azione ha, dunque, la natura di una rivendica parziale e presenta alcune peculiarità, nel senso che ciascuna delle parti è, al tempo stesso, attore e convenuto: tale natura di vindicatio duplex incertae partis giustifica il fatto che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente, e, sul versante probatorio, che ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si possa attenere al confine delineato dalle mappe catastali.
Nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, le posizioni dell'attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione della esatta linea di confine, mentre il giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine;
l'omessa produzione del titolo d'acquisto di uno dei fondi confinanti non comporta, pertanto, la soccombenza per mancato assolvimento dell'onere della prova, ma solo la conseguenza di imporre e giustificare il ricorso ad altri mezzi di prova (Cass. II, n. 3082/2006).
Presupposto dell'azione di regolamento dei confini prevista e disciplinata dall'art. 950 c.c. è
l'incertezza del confine tra due fondi confinanti.
Tale incertezza può essere dovuta alle condizioni dei luoghi o alla totale mancanza di un limite apparente sui confini (incertezza oggettiva), oppure può conseguire dalla contestazione del proprietario del fondo sul limite apparente esistente tra il suo fondo e quello confinante (incertezza soggettiva) (Cassazione 5 luglio 2006, n. 15304).
Nel caso di specie, dalla prospettazione offerta dalle parti, si evince, dunque, la sussistenza di un'incertezza cd. soggettiva del confine tra i due fondi limitrofi.
Nello specifico, gli attori hanno contestato la realizzazione, in data 1.12.2020, da parte del sig. di una recinzione, che, a loro dire, oltre ad essere stata realizzata in modo Controparte_1 del tutto arbitrario ed illegittimo, non sarebbe stata rispettosa dei confini così come indicati nell'atto di compravendita summenzionato.
Tale circostanza fattuale non è oggetto di contestazione.
Orbene, la tesi attorea ha ricevuto conforto dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio, le cui risultanze, già condivise dal c.t.p. attoreo, possono indubbiamente essere condivise anche da questo
G.I., in quanto frutto di un'attenta disamina degli atti di causa e scevre da vizi di natura logico – giuridica.
In particolare, il C.T.U. geom. , - dopo aver richiesto al catasto il libretto delle misure che ha CP_3 dato origine al confine oggetto di controversia (allegato 2, c.t.u.), svolto il rilievo topografico dei luoghi utilizzando punti in comune utilizzati e presenti nel libretto delle misure rilasciato dal catasto e sovrapposto il rilievo topografico dal medesimo eseguito con il rilievo del frazionamento dell'anno
2005, determinando lo sconfinamento e al nuovo libretto delle misure (allegato 10, c.t.u.) -, ha confermato che il confine catastale in questione è derivato dall'atto di aggiornamento catastale del
2005 (allegato 2) che non ha mai subìto modifiche, procedendo poi all'identificazione del confine catastale tra le due proprietà delle odierne parti contenenti e concludendo che il medesimo «non corrisponde all'attualmente confine materializzato nei luoghi, paletti in ferro e rete metallica.» realizzato dal convenuto (vd. pag. 7, c.t.u.).
L'ausiliario ha poi riferito che, negli allegati grafici (allegato 11), è stato rappresentato il confine attuale e il confine catastale ripristinato risulta così identificato dai vertici V1-V2-V3 e V4, ove sono riportate le quote rispetto ai riferimenti presenti nei luoghi con ripristino dei vertici di confini posizionati il 2.8.2022, materializzati da paletti in legno e fotografati (Allegato 9), acclarando, da ultimo, uno sconfinamento della superficie, a detrimento della proprietà attorea, in circa mq. 88,00
(vd. pag. 7, c.t.u.).
In ragione di quanto sopra, dunque, ne discende la condanna dell'interveniente
[...] alla rimozione della recinzione in commento che ha inglobato abusivamente circa CP_2 mq 88,00 di terreno di proprietà attorea.
Nulla, invece, potrà essere ordinato alla parte interveniente circa la realizzazione sull'esatto confine accertato di apposita recinzione, posto che tale aspetto era stato, per stessa ammissione della parte attrice-acquirente, concordato con la sola parte venditrice il quale, invero, Controparte_1
è stato estromesso dal presente giudizio non è essendo più nella disponibilità del terreno.
A tale riguardo, non possono trovare accoglimento le tardive richieste formulate dalla difesa dei convenuti finalizzate ad ottenere un'integrazione dell'elaborato peritale (a fronte di un quesito formulato dal precedente G.I. in data 10.6.22, il difensore di parte convenuta ha formulato un'istanza di integrazione solo in data 6.9.22, a quasi tre mesi dalla nomina del perito) o la richiesta di convocazione del C.T.U. a chiarimenti formulata in data successiva all'udienza del 20/12/2022 appositamente fissata per esame c.t.u. e alla quale il difensore di parte convenuta ometteva di presenziare, salvo formulazione di istanza di rimessione in termini depositata il giorno successivo e denegata da questo G.I.
Premesso che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le eccezioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio restano sanate se non eccepite nella prima istanza o difesa successiva al deposito, non meritano, comunque, attenzione le censure sollevate dalla difesa dei sigg. al C.T.U. per non avere il predetto considerato, in via preliminare, gli atti notarili CP_2 sottoscritti dalle parti a cui è allegata, come parte integrante, la planimetria del bene oggetto di compravendita, omettendo alcuna misurazione del terreno venduto agli attori.
A tale proposito, il C.T.U. geom. ha esaustivamente fornito risposta alle osservazioni postegli, CP_3 in particolare, evidenziando di aver visionato i titoli di proprietà, presenti nel fascicolo di causa, e tenuti i medesimi in considerazione e utilizzato il loro contenuto per rispondere al quesito, con ricostruzione storica dell'evoluzione della particella di terreno in contestazione, posto che “E' necessario l'utilizzo dei frazionamenti catastali in quanto essi determinano il limite delle particelle, nel caso specifico, individuano in modo inequivocabile “l'esatto confine tra le proprietà” (si veda, pag. 11, c.t.u.).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00), tenuto conto dell'assenza di concessione di termini istruttori.
Nulla potrà essere liquidato in ordine alle spese di a.t.p. e mediazione come richiesto da parte attrice, mancando allegazione documentale a tal fine.
Possono, invece, trovare integrale compensazione le spese di lite tra gli attori e il convenuto, essendo quest'ultimo stato estromesso dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e nulla, per contro, può essere rimproverato al patrocinio attoreo in ordine all'esatta individuazione del proprio contraddittore, posto che, solo con l'intervento in causa del figlio del convenuto, si è avuta contezza della cessione della particella di terreno oggetto di causa.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste, invece, definitivamente e solidalmente a carico di parte attrice e di parte intervenuta, nella misura di metà ciascuna, posto la necessità dell'espletamento della stessa ai fini della risoluzione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in via preliminare, accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto
[...]
CP_1
b) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione, accerta e dichiara l'esatto confine dei fondi dettagliatamente indicati in parte motiva secondo le risultanze peritali di cui al grafico, allegato 11, della c.t.u. e, per l'effetto, ordina all'interveniente la rimozione della recinzione oggetto di causa inglobante la porzione di terreno di mq. 88 abusivamente occupata;
c) rigetta la restante domanda attorea;
d) compensa per intero le spese di lite tra parte attrice e convenuto;
e) condanna l'interveniente a rifondere le spese di lite in favore degli attori che si liquidano in complessivi euro 852,00 per compensi di avvocato e in euro 128,83 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
f) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice e parte intervenuta, nella misura di metà ciascuna.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini