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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1745/2017
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1745 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
entrambi in giudizio con l'avv. Francesco DI CIOMMO
-parti attrici opponenti-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. RICCIOTTI Controparte_1 P.IVA_2
LOREDANA
-parte convenuta opposta-
e
), in giudizio con l'avv. RICCIOTTI LOREDANA Controparte_2 P.IVA_3
-intervenuta-
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio formulando le Parte_2 Controparte_3
seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché dell'atto di precetto notificato da agli opponenti in data 8.08.2017, sussistendo gravi e Controparte_1
fondati motivi come esposto in narrativa;
in via principale:
- accertare e dichiarare la genericità, vaghezza, indeterminatezza ed indeterminabilità dell'atto di precetto, della somma oggetto di intimazione e del credito complessivamente vantato dall'istante, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola/e di determinazione degli interessi contenuta/e nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 19.11.2007 e dell'atto di modifica ed integrazione delle condizioni di mutuo sottoscritto in data 12.05.2014, ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c. e della L. 108/96, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che non erano e non sono dovuti dall'opponente interessi
a qualsiasi titolo, spese, commissioni, competenze o quant'altro e, conseguentemente accertare e determinare l'esatto dare/avere tra le parti al netto di tutti interessi a qualsiasi titolo, spese, commissioni, competenze o quant'altro;
- sempre per l'effetto, ridurre l'importo della somma per la quale è stata concessa ipoteca da parte del Sig. in proporzione alle somme versate sino ad oggi a Parte_2 qualsiasi titolo, interessi, spese, oneri e commissioni, nonché a titolo di capitale nell'importo che verrà determinato anche all'esito della CTU;
- e, conseguentemente, previa determinazione delle stesse anche all'esito di CTU, condannare
l pagamento, in favore della , di tutte Controparte_1 Parte_3
le somme illegittimamente addebitate e/o corrisposte nel corso di esecuzione del contratto di mutuo
(originario n. 0850050783617 e così come rinegoziato n. OR24068204904) a far data dal
19.11.2007, a titolo di interessi a qualsiasi titolo, spese, commissioni e competenze o a qualsivoglia altro titolo in quanto non dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accertare che vi sono delle somme di cui la risulta debitrice nei confronti della Parte_3 [...]
compensare detti importi con quelli maggiori o minori dovuti dalla Controparte_1 [...]
[...] [...]
titolo di restituzione;
Controparte_4 per l'effetto:
- dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inesistente il preteso diritto di agire esecutivamente da parte di in forza del contratto di mutuo Controparte_1 fondiario sottoscritto in data 19.11.2007 e dell'atto di modifica ed integrazione delle condizioni di mutuo sottoscritto in data 12.05.2014, nonché accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o inesistente l'atto di precetto oggi opposto, ovvero pronunciare l'annullamento per le superiori considerazioni e motivazioni;
in ogni caso:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extra-contrattuale di
[...] per i fatti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la a Controparte_1 CP_5
corrispondere alla la somma che sarà ritenuta di giustizia in Parte_3
corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima applicazione di interessi non dovuti ed applicazione di clausole contra legem.
Il tutto con vittoria di spese di lite e compensi professionali, come da D.M. n. 55/2014, oltre accessori di legge”.
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto: che l'atto di precetto era “inammissibile / illegittimo / ineffficacie / inesistente e/o nullo e, comunque, di nessun effetto in virtù dell'estrema genericità, vaghezza ed indeterminatezza del credito”, in quanto non consente di stabilire come sia stata determinata la somma oggetto di intimazione;
che il credito azionato non è certo, né liquido, né esigibile, in quanto la ha applicato CP_5
illegittimamente interessi passivi, commissioni e oneri a vario titolo che hanno determinato il superamento del tasso soglia ex legge n. 108/1996, sia al momento della stipula in data 19/11/2007 del contratto di mutuo fondiario, sia al momento della successiva stipula in data 12/5/2014 dell'atto di modifica e integrazione del mutuo;
che la è tenuta a restituire le somme indebitamente addebitate al cliente;
CP_5
che il ha diritto alla riduzione della somma per la quale ha concesso ipoteca. Pt_2
Parte convenuta opposta si è tempestivamente costituita in Controparte_3
giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e a sua volta formulando le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale e/o preliminare
3 1) dichiarare la nullità insanabile dell'atto introduttivo e/o della domanda di ripetizione e/o compensazione dei crediti ai sensi del disposto degli artt. 163, comma 3, n° 3 e/o n° 4;
2) dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione degli eventuali interessi, nonché ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di storno e/o di rettifica contabile di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, che la controparte provasse di aver effettuato con riguardo ai titoli dedotti in causa, decorrente dalla data di ciascun pagamento effettuato, anche parziale, con riguardo ai titoli ex adverso contestati con decorrenza dalla scadenza del pagamento di ogni singola rata del mutuo prevista dal piano di ammortamento;
3) in subordine, e senza rinuncia al gravame, dichiarare la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione degli eventuali interessi, nonché ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di storno e/o di rettifica contabile di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, che la controparte provasse di aver effettuato con riguardo ai titoli dedotti in causa, decorrente dalla data di ciascun pagamento effettuato, anche parziale, con riguardo ai titoli ex adverso contestati con decorrenza dalla scadenza del pagamento di ogni singola rata del mutuo prevista dal piano di ammortamento;
4) dichiararsi, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 CC degli interessi creditori eventualmente maturati in favore degli opponenti sulle somme che fossero acclarate ripetibili.
In via principale
5) Fin d'ora rigettarsi tutte le avverse domande e pretese perché inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte;
In via subordinata e senza rinuncia al gravame
5) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di dichiarazione di nullità e/o inefficacia delle clausole ex adverso censurate, determinarsi il meccanismo sostitutivo della clausola di pattuizione degli interessi impiegando il criterio fornito dalla legge.
In qualsiasi caso
6) col favore delle spese, competenze ed ogni accessorio di legge.
Con ordinanza del 14/05/2018, il Giudice procedente ha rigettato l'istanza di sospensione di parte opponente rilevando l'infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza del precetto e precisando che, secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 480 c.p.c. richiede che sia esplicitata l'intimazione di pagamento e quindi la somma richiesta, ma non anche l'esplicitazione dei criteri seguiti per la determinazione del credito rilevando, altresì, che l'esecutato poteva con l'opposizione a precetto indicare la somma dallo stesso eventualmente ritenuta dovuta. Il medesimo Giudice ha
4 evidenziato, inoltre, che controparte non aveva specificato l'ammontare del capitale dovuto all'opposta e nemmeno contestato la sussistenza del credito ma solo la gratuità del mutuo per usurarietà degli interessi e che, pertanto, l'intimazione era da considerarsi valida per la somma effettivamente dovuta alla cui determinazione provvedeva il giudice dell'opposizione.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 26/11/2018 il
Giudice procedente ha rigettato le istanze istruttorie e ha formulato alle parti una proposta conciliativa (rinuncia alle domande con compensazione delle spese di lite tra le parti), ferma la possibilità delle parte di transigere/conciliare in termini diversi. Ha evidenziato, quindi, che secondo l'assunto di parte attrice il mutuo fondiario era affetto da usura originaria e che detta circostanza era stata rappresentata nella relazione di parte allegata all'atto di citazione da cui emergeva (allegati B e
C) che il superamento del tasso soglia sarebbe originariamente avvenuto solo sommando gli interessi corrispettivi con quelli moratori e che secondo la circolare della Banca D'Italia del 3 luglio
2013 gli interessi moratori dovevano essere esclusi dal calcolo del TEG in quanto non dovuti al momento della erogazione del credito ma solo in caso di eventuale inadempimento. Sulla scorta di ciò ha ritenuto che la richiesta di CTU era da considerarsi meramente esplorativa non essendo stato indicato da parte opponente correttamente i tassi di raffronto dei tassi. Inoltre, quanto alla domanda del volta alla riduzione della somma per la quale era stata concessa ipoteca, il Giudice ha Pt_2
ritenuto che non vi era prova del fatto che l'asserito versamento di € 295.408,29 potesse essere imputato esclusivamente al capitale erogato, essendo pacifico che le rate del mutuo sono composte da una quota di capitale e da una quota di interessi.
In data 08/02/2021 è intervenuta ex art 111 c.p.c. e, per essa, la sua Controparte_2
mandataria quale cessionaria di la quale ha Controparte_6 Controparte_1
fatto proprie tutte le difese proposte dalla cedente.
La causa è stata, poi, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e anche mediante
CTU, ed è pervenuta all'udienza del 18/11/2023 in cui, in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 27/11/2024.
In tale ultima udienza, fatte precisare alle parti le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
In via del tutto preliminare appare opportuno ricostruire la vicenda che fa da sfondo alla presente causa.
Con atto a rogito del Notaio di Tempio Pausania del 19/11/2007 (rep. n. 67026, racc. Per_1
n. 24960), la a stipulato con un contratto di Parte_4 Parte_1
5 mutuo fondiario (n. 0850050783617) ai sensi dell'art. 38 e segg. del D.Lgs.
1.9.1993 n. 385 per un importo pari ad € 655.000,00 (seicentocinquantacinquemila) alle condizioni contrattualmente previste, con contestuale erogazione in deposito infruttifero su partita n. 0850050783617 intestato alla parte mutuataria che rilasciava quietanza.
Nel contratto è intervenuto per la costituzione delle garanzie del mutuo la ditta individuale
“RT EL DI OM EL”, in persona del titolare
[...]
. Parte_2
La durata del mutuo è stata stabilita in 120 (centoventi) mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto;
il tasso di interesse è stato stabilito nella misura pari ad 1/12 della somma dei seguenti addendi 1. una quota fissa nominale annua pari a 1,25 punti percentuali, costituita dal margine di intermediazione della banca;
2. una quota variabile pari al tasso percentuale lettera nominale annuo per depositi interbancari in euro a un mese (base 360)- EURIBOR- (al momento della stipula pari a
4,157% annuo) calcolato dalla FBE, o in assenza secondo altro criterio, nei modi e termini meglio specificati in contratto cui si rimanda. Al momento della stipula il tasso era pari a 5,407% nominale annuo e l'ISC al 5,660 %. Si prevedeva il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale in
119 rate posticipate con periodicità mensile;
le prime 11 rate sarebbero state di soli interessi e il calcolo delle rate di ammortamento (comprensive di una quota di interessi e una quota di capitale) calcolate con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese, assumendo i dati indicati in contratto.
Il tasso di mora, al momento della stipula dell'atto in oggetto, previsto nella misura del 5,00% nominale annuo, sarebbe stato calcolato al tasso nominale annuo pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale fossato dalla Banca Centrale Europea aumentato di
2,25 punti percentuali;
su detti interessi non era consentita la capitalizzazione.
A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo suddetto la ditta RT EL DI OM EL, quale terza datrice d'ipoteca, ha concesso a favore della banca mutuante ipoteca di primo grado, iscritta il 22/11/2007 presso l'Agenzia del Territorio di Sassari, sezione staccata di Tempio Pausania, al n. Reg. Gen.13995 e n.
Reg. Part. 2665 per la somma complessiva di € 1.330.000,00 (unmilionetrecentotrentamila) di cui €
665.000,00 (seicentosessantacinquemila) a titolo di capitale, con interessi determinati ai fini della sola iscrizione ipotecaria al 5,407% (doc. 9), sui seguenti beni siti in Comune di Arzachena,
Località Baia Sardinia: 1) locale commerciale della superficie di mq 36, individuato nel N.C.E.U. al foglio 10, mappale 1593, sub 1, cat. C/1, classe 4, metri quadri 36, R.C. Euro 1.918,74; 2) locale commerciale della superficie di mq 95, individuato nel N.C.E.U. al foglio 10, mappale 1593, sub. 2,
6 cat. C/1, classe 4, metri quadri 95, R.C. Euro 5.063,34.
Con successivo atto di rinegoziazione in data 4/11/2009 è stata concordata la sospensione della restituzione del capitale di cui al contratto del 19/11/2007 per un totale di 12 rate mensile consecutive e di conseguenza la proroga del periodo di ammortamento per 12 mesi, con esclusione di qualsiasi volontà di novazione e ferme le garanzie ipotecarie.
Con atto a rogito del Dott. Notaio in Olbia, in data 12 maggio 2014, Persona_2
repertorio n. 148971, raccolta n. 43424, registrato a Olbia il 28.05.2014 al n. 1601, serie 1T, spedito in forma esecutiva dal Notaio predetto l'11.06.2014 a favore della Controparte_7
quest'ultima ( ) stipulava con la ( ) e con P.IVA_4 Parte_1 P.IVA_1
il contratto di modifica e integrazione delle condizioni di mutuo di Parte_2 originari € 655.000,00 del 19/11/2007 a rogito del Notaio n. 67026 di rep. Persona_3
La parte mutuataria, ferma la garanzia ipotecaria iscritta nei Registri Immobiliari di Tempio
Pausania in data 22/11/2007 ai nn. 13995/2665, esclusa ogni volontà di novazione, chiedeva la rinegoziazione del mutuo e la regolarizzazione dell'arretrato accumulatosi nei pagamenti, riconoscendosi debitrice della somma di € 353.755,20 per il capitale a scadere residuo e di €
31.015,30 per l'intero capitale scaduto e impagato, per un totale di € 384.770,50 rappresentante il debito oggetto di rinegoziazione.
La parte mutuataria si obbligava a rimborsare l'importo di € 384.770,50 suddetto secondo le seguenti modalità: variazione della durata del mutuo da mesi 120 in mesi 204 con conferma della periodicità mensile;
restituzione del debito e pagamento degli interessi al tasso variabile in 139 rate mensili posticipate, restituzione del capitale in 139 rate mensili con stesse scadenze delle rate degli interessi, il tutto come da piano di ammortamento allegato alla lettera A) del contratto;
in particolare si pattuiva che il tasso percentuale dovuto per ciascun mese veniva variato in misura pari a 1/12 della somma dei seguenti addendi: una quota fissa nominale annua pari a 4,00% punti percentuali, costituita dal margine di intermediazione della banca e una quota variabile al tasso percentuale lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a 1 mese (base 360) - EURIBOR- al momento della rinegoziazione pari allo 0,269% rilevato dalla FBE come indicato in contratto, o in mancanza di rilevazione secondo altro criterio specificato nell'atto di negoziazione;
alla data di decorrenza delle condizioni di rinegoziazione, cioè il 14/05/2014, il tasso del mutuo era pari al
4,269% nominale annuo;
si prevedeva, altresì, il calcolo degli interessi di mora al tasso nominale pari al tasso contrattuale come sopra indicato (pari a 4,269%) annuo maggiorato di 2,00 punti percentuali, con esclusione della capitalizzazione periodica;
si stabiliva che con riferimento all'art 1, coma 629, della Legge 27/12/2013 in relazione al calcolo finanziario degli interessi nelle operazioni bancarie la possibilità di apporre modificazioni qualora si rendessero necessarie a seguito
7 dell'emanazione del provvedimento del CICR;
ai fini amministrativi il mutuo inizialmente contrassegnato con il n. 0850050783617 assumeva il numero identificativo n. 0R24068204904.
Orbene, poiché la società mutuataria non aveva regolarmente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, con atto di precetto notificato il 08/08/2017 Controparte_1 intimava il pagamento della somma di € 101.920,72 (centounomilanovecentoventi/72) dovuti alla data 03/07/2017 per rate scadute e non pagate oltre gli interessi di mora maturati e maturandi che ci si riservava di quantificare, nonché spese successive e occorrende rappresentando che alla data suddetta sussisteva un capitale a scadere di € 297.670,99 (duecentonovantasetteseicentosettanta/99) in relazione al quale si faceva espressa riserva d'intervenire nell'instauranda esecuzione per il credito stesso maggiorato dei relativi interessi e accessori come dovuti per contratto.
Ciò premesso, e pervenendo all'esame del merito della interposta opposizione, ritiene questo
Giudice che la stessa sia infondata e non possa trovare accoglimento.
All'esito dell'approfondimento tecnico eseguito mediante CTU, a firma del dottore commercialista che, per la chiarezza delle relative osservazioni e la lucidità dei Persona_4
calcoli eseguiti, si ritiene di condividere pienamente e di fare propria, le doglianze sollevate dalla parte opponente non hanno trovato riscontro alcuno.
Invero, a fonte della censura di genericità, vaghezza ed indeterminazione dell'atto di precetto oggetto di opposizione, l'ausiliario del Giudice è pervenuto alla conclusione che, alla luce della documentazione prodotta nel giudizio, il credito azionato fosse determinabile.
In particolare, ha accertato il CTU che nel corso del rapporto di finanziamento intercorso tra e al contratto originario, sottoscritto in data Parte_3 Controparte_1
19/11/2007 a rogito del Notaio , si susseguirono due atti che modificarono le Persona_3
condizioni del contratto. In particolare, l'atto del 4/11/2009 stabilì la sospensione di n. 12 rate consecutive e, di conseguenza, la proroga del periodo di ammortamento di dodici mesi, con pagamento esclusivo della quota interessi e la sospensione della restituzione del capitale.
Successivamente, l'atto di modifica ed integrazione delle condizioni del mutuo sottoscritto in data
12 maggio 2014, previde il riconoscimento di debito da parte mutuataria nei confronti della
[...]
per la somma pari ad € 384.770,50 di cui € 353.755,20 per capitale residuo a Parte_4
scadere ed € 31.015,30 per l'intero capitale scaduto ed impagato. L'atto di modifica, inoltre, regolava la variazione della durata complessiva del mutuo da 120 a 204 mesi e delle condizioni economiche.
Orbene, accanto ed oltre la considerazione che, per giurisprudenza consolidata di legittimità,
“l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuta nell'atto di precetto a norma dell'art. 480, comma 1 cpc - non richiede quale requisito formale a pena di
8 nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (v. tra le tante,
Cass. Civ., Ord. n. 8906 del 18/3/2022; Cass. Civ., n. 4008/2013, Cass. Civ. n. 11281/1993), rileva il Giudicante che, come correttamente lumeggiato dal proprio ausiliario, dalla documentazione bancaria allegata alle seconde memorie prodotte nell'interesse di e dalla Parte_1 documentazione resa disponibile dall'istituto di credito è stato possibile rilevare e conteggiare pagamenti effettuati da parte mutuataria fino alla data del 19/12/2014. Successivamente a tale data non si sono riscontrati pagamenti, fino alla data del 03/07/2017, data di cristallizzazione del debito maturato da data richiamata nell'atto di precetto. Controparte_1
Alla luce ed in forza delle condizioni contrattuali, pertanto, il CTU è stato agevolmente in grado di determinare un saldo a debito di pari ad € 399.597,95 di cui € 101.926,96 Parte_1
per rate scadute e non pagate ed € 297.670,99 quale valore del capitale residuo a scadere, come puntualmente rappresentato nella tabella allegata all'elaborato peritale.
Con riferimento alla seconda doglianza mossa dalla parte opponente, ovvero la asserita nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 19.11.2007 e nell'atto di modifica ed integrazione delle condizioni di mutuo sottoscritto in data 12.05.2014, ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c. e della L. 108/96, la stessa non ha trovato riscontro.
Invero, secondo la formula di calcolo del TEG indicata dalla Banca d'Italia, metodo maggiormente indicato e che si ritiene di condividere, sia il contratto di mutuo originario del
19/11/2007, sia l'atto modificativo del 12/05/2014 non presentavano superamento del tasso soglia in termini di usura (v. paragrafi 4 e 5 CTU).
Anche alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte (v. ex multis Cass. Civ., sentenza n.
17447/2019), secondo cui ai fini del confronto con il tasso soglia non è corretto sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori come invece sostenuto da può pertanto Parte_1
pervenirsi alla conclusione che nei contratti in questione non era apprezzabile alcun superamento del tasso soglia e, dunque, non sussisteva alcuna usura originaria.
Le considerazioni che precedono depongono per il rigetto di tutte le domande formulate dagli opponenti, ivi comprese quella di restituzione di somme non dovute, quella di compensazione con asseriti (ma non dimostrati) crediti di verso e, altresì, Parte_1 Controparte_3
quella (estremamente generica) di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca, non essendo emersa criticità alcuna nell'operato della stessa e nel precetto conseguentemente azionato.
Resta assorbita qualunque altra questione sollevata dalla banca opposta.
9 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 52.000 a euro 260.000, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al rimborso, in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che Controparte_2
si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 22/06/2025.
Il Giudice
(dott. Claudio Cozzella)
firmato digitalmente
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1745/2017
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1745 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
entrambi in giudizio con l'avv. Francesco DI CIOMMO
-parti attrici opponenti-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. RICCIOTTI Controparte_1 P.IVA_2
LOREDANA
-parte convenuta opposta-
e
), in giudizio con l'avv. RICCIOTTI LOREDANA Controparte_2 P.IVA_3
-intervenuta-
OGGETTO: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio formulando le Parte_2 Controparte_3
seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché dell'atto di precetto notificato da agli opponenti in data 8.08.2017, sussistendo gravi e Controparte_1
fondati motivi come esposto in narrativa;
in via principale:
- accertare e dichiarare la genericità, vaghezza, indeterminatezza ed indeterminabilità dell'atto di precetto, della somma oggetto di intimazione e del credito complessivamente vantato dall'istante, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità della clausola/e di determinazione degli interessi contenuta/e nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 19.11.2007 e dell'atto di modifica ed integrazione delle condizioni di mutuo sottoscritto in data 12.05.2014, ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c. e della L. 108/96, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che non erano e non sono dovuti dall'opponente interessi
a qualsiasi titolo, spese, commissioni, competenze o quant'altro e, conseguentemente accertare e determinare l'esatto dare/avere tra le parti al netto di tutti interessi a qualsiasi titolo, spese, commissioni, competenze o quant'altro;
- sempre per l'effetto, ridurre l'importo della somma per la quale è stata concessa ipoteca da parte del Sig. in proporzione alle somme versate sino ad oggi a Parte_2 qualsiasi titolo, interessi, spese, oneri e commissioni, nonché a titolo di capitale nell'importo che verrà determinato anche all'esito della CTU;
- e, conseguentemente, previa determinazione delle stesse anche all'esito di CTU, condannare
l pagamento, in favore della , di tutte Controparte_1 Parte_3
le somme illegittimamente addebitate e/o corrisposte nel corso di esecuzione del contratto di mutuo
(originario n. 0850050783617 e così come rinegoziato n. OR24068204904) a far data dal
19.11.2007, a titolo di interessi a qualsiasi titolo, spese, commissioni e competenze o a qualsivoglia altro titolo in quanto non dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse accertare che vi sono delle somme di cui la risulta debitrice nei confronti della Parte_3 [...]
compensare detti importi con quelli maggiori o minori dovuti dalla Controparte_1 [...]
[...] [...]
titolo di restituzione;
Controparte_4 per l'effetto:
- dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inesistente il preteso diritto di agire esecutivamente da parte di in forza del contratto di mutuo Controparte_1 fondiario sottoscritto in data 19.11.2007 e dell'atto di modifica ed integrazione delle condizioni di mutuo sottoscritto in data 12.05.2014, nonché accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o inesistente l'atto di precetto oggi opposto, ovvero pronunciare l'annullamento per le superiori considerazioni e motivazioni;
in ogni caso:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extra-contrattuale di
[...] per i fatti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la a Controparte_1 CP_5
corrispondere alla la somma che sarà ritenuta di giustizia in Parte_3
corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima applicazione di interessi non dovuti ed applicazione di clausole contra legem.
Il tutto con vittoria di spese di lite e compensi professionali, come da D.M. n. 55/2014, oltre accessori di legge”.
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto: che l'atto di precetto era “inammissibile / illegittimo / ineffficacie / inesistente e/o nullo e, comunque, di nessun effetto in virtù dell'estrema genericità, vaghezza ed indeterminatezza del credito”, in quanto non consente di stabilire come sia stata determinata la somma oggetto di intimazione;
che il credito azionato non è certo, né liquido, né esigibile, in quanto la ha applicato CP_5
illegittimamente interessi passivi, commissioni e oneri a vario titolo che hanno determinato il superamento del tasso soglia ex legge n. 108/1996, sia al momento della stipula in data 19/11/2007 del contratto di mutuo fondiario, sia al momento della successiva stipula in data 12/5/2014 dell'atto di modifica e integrazione del mutuo;
che la è tenuta a restituire le somme indebitamente addebitate al cliente;
CP_5
che il ha diritto alla riduzione della somma per la quale ha concesso ipoteca. Pt_2
Parte convenuta opposta si è tempestivamente costituita in Controparte_3
giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e concluso e a sua volta formulando le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale e/o preliminare
3 1) dichiarare la nullità insanabile dell'atto introduttivo e/o della domanda di ripetizione e/o compensazione dei crediti ai sensi del disposto degli artt. 163, comma 3, n° 3 e/o n° 4;
2) dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione degli eventuali interessi, nonché ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di storno e/o di rettifica contabile di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, che la controparte provasse di aver effettuato con riguardo ai titoli dedotti in causa, decorrente dalla data di ciascun pagamento effettuato, anche parziale, con riguardo ai titoli ex adverso contestati con decorrenza dalla scadenza del pagamento di ogni singola rata del mutuo prevista dal piano di ammortamento;
3) in subordine, e senza rinuncia al gravame, dichiarare la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione degli eventuali interessi, nonché ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di storno e/o di rettifica contabile di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, che la controparte provasse di aver effettuato con riguardo ai titoli dedotti in causa, decorrente dalla data di ciascun pagamento effettuato, anche parziale, con riguardo ai titoli ex adverso contestati con decorrenza dalla scadenza del pagamento di ogni singola rata del mutuo prevista dal piano di ammortamento;
4) dichiararsi, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 CC degli interessi creditori eventualmente maturati in favore degli opponenti sulle somme che fossero acclarate ripetibili.
In via principale
5) Fin d'ora rigettarsi tutte le avverse domande e pretese perché inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte;
In via subordinata e senza rinuncia al gravame
5) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea di dichiarazione di nullità e/o inefficacia delle clausole ex adverso censurate, determinarsi il meccanismo sostitutivo della clausola di pattuizione degli interessi impiegando il criterio fornito dalla legge.
In qualsiasi caso
6) col favore delle spese, competenze ed ogni accessorio di legge.
Con ordinanza del 14/05/2018, il Giudice procedente ha rigettato l'istanza di sospensione di parte opponente rilevando l'infondatezza dell'eccezione di indeterminatezza del precetto e precisando che, secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 480 c.p.c. richiede che sia esplicitata l'intimazione di pagamento e quindi la somma richiesta, ma non anche l'esplicitazione dei criteri seguiti per la determinazione del credito rilevando, altresì, che l'esecutato poteva con l'opposizione a precetto indicare la somma dallo stesso eventualmente ritenuta dovuta. Il medesimo Giudice ha
4 evidenziato, inoltre, che controparte non aveva specificato l'ammontare del capitale dovuto all'opposta e nemmeno contestato la sussistenza del credito ma solo la gratuità del mutuo per usurarietà degli interessi e che, pertanto, l'intimazione era da considerarsi valida per la somma effettivamente dovuta alla cui determinazione provvedeva il giudice dell'opposizione.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 26/11/2018 il
Giudice procedente ha rigettato le istanze istruttorie e ha formulato alle parti una proposta conciliativa (rinuncia alle domande con compensazione delle spese di lite tra le parti), ferma la possibilità delle parte di transigere/conciliare in termini diversi. Ha evidenziato, quindi, che secondo l'assunto di parte attrice il mutuo fondiario era affetto da usura originaria e che detta circostanza era stata rappresentata nella relazione di parte allegata all'atto di citazione da cui emergeva (allegati B e
C) che il superamento del tasso soglia sarebbe originariamente avvenuto solo sommando gli interessi corrispettivi con quelli moratori e che secondo la circolare della Banca D'Italia del 3 luglio
2013 gli interessi moratori dovevano essere esclusi dal calcolo del TEG in quanto non dovuti al momento della erogazione del credito ma solo in caso di eventuale inadempimento. Sulla scorta di ciò ha ritenuto che la richiesta di CTU era da considerarsi meramente esplorativa non essendo stato indicato da parte opponente correttamente i tassi di raffronto dei tassi. Inoltre, quanto alla domanda del volta alla riduzione della somma per la quale era stata concessa ipoteca, il Giudice ha Pt_2
ritenuto che non vi era prova del fatto che l'asserito versamento di € 295.408,29 potesse essere imputato esclusivamente al capitale erogato, essendo pacifico che le rate del mutuo sono composte da una quota di capitale e da una quota di interessi.
In data 08/02/2021 è intervenuta ex art 111 c.p.c. e, per essa, la sua Controparte_2
mandataria quale cessionaria di la quale ha Controparte_6 Controparte_1
fatto proprie tutte le difese proposte dalla cedente.
La causa è stata, poi, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e anche mediante
CTU, ed è pervenuta all'udienza del 18/11/2023 in cui, in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 27/11/2024.
In tale ultima udienza, fatte precisare alle parti le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
In via del tutto preliminare appare opportuno ricostruire la vicenda che fa da sfondo alla presente causa.
Con atto a rogito del Notaio di Tempio Pausania del 19/11/2007 (rep. n. 67026, racc. Per_1
n. 24960), la a stipulato con un contratto di Parte_4 Parte_1
5 mutuo fondiario (n. 0850050783617) ai sensi dell'art. 38 e segg. del D.Lgs.
1.9.1993 n. 385 per un importo pari ad € 655.000,00 (seicentocinquantacinquemila) alle condizioni contrattualmente previste, con contestuale erogazione in deposito infruttifero su partita n. 0850050783617 intestato alla parte mutuataria che rilasciava quietanza.
Nel contratto è intervenuto per la costituzione delle garanzie del mutuo la ditta individuale
“RT EL DI OM EL”, in persona del titolare
[...]
. Parte_2
La durata del mutuo è stata stabilita in 120 (centoventi) mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto;
il tasso di interesse è stato stabilito nella misura pari ad 1/12 della somma dei seguenti addendi 1. una quota fissa nominale annua pari a 1,25 punti percentuali, costituita dal margine di intermediazione della banca;
2. una quota variabile pari al tasso percentuale lettera nominale annuo per depositi interbancari in euro a un mese (base 360)- EURIBOR- (al momento della stipula pari a
4,157% annuo) calcolato dalla FBE, o in assenza secondo altro criterio, nei modi e termini meglio specificati in contratto cui si rimanda. Al momento della stipula il tasso era pari a 5,407% nominale annuo e l'ISC al 5,660 %. Si prevedeva il pagamento degli interessi e la restituzione del capitale in
119 rate posticipate con periodicità mensile;
le prime 11 rate sarebbero state di soli interessi e il calcolo delle rate di ammortamento (comprensive di una quota di interessi e una quota di capitale) calcolate con il sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematica nota nella tecnica finanziaria come sistema francese, assumendo i dati indicati in contratto.
Il tasso di mora, al momento della stipula dell'atto in oggetto, previsto nella misura del 5,00% nominale annuo, sarebbe stato calcolato al tasso nominale annuo pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale fossato dalla Banca Centrale Europea aumentato di
2,25 punti percentuali;
su detti interessi non era consentita la capitalizzazione.
A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo suddetto la ditta RT EL DI OM EL, quale terza datrice d'ipoteca, ha concesso a favore della banca mutuante ipoteca di primo grado, iscritta il 22/11/2007 presso l'Agenzia del Territorio di Sassari, sezione staccata di Tempio Pausania, al n. Reg. Gen.13995 e n.
Reg. Part. 2665 per la somma complessiva di € 1.330.000,00 (unmilionetrecentotrentamila) di cui €
665.000,00 (seicentosessantacinquemila) a titolo di capitale, con interessi determinati ai fini della sola iscrizione ipotecaria al 5,407% (doc. 9), sui seguenti beni siti in Comune di Arzachena,
Località Baia Sardinia: 1) locale commerciale della superficie di mq 36, individuato nel N.C.E.U. al foglio 10, mappale 1593, sub 1, cat. C/1, classe 4, metri quadri 36, R.C. Euro 1.918,74; 2) locale commerciale della superficie di mq 95, individuato nel N.C.E.U. al foglio 10, mappale 1593, sub. 2,
6 cat. C/1, classe 4, metri quadri 95, R.C. Euro 5.063,34.
Con successivo atto di rinegoziazione in data 4/11/2009 è stata concordata la sospensione della restituzione del capitale di cui al contratto del 19/11/2007 per un totale di 12 rate mensile consecutive e di conseguenza la proroga del periodo di ammortamento per 12 mesi, con esclusione di qualsiasi volontà di novazione e ferme le garanzie ipotecarie.
Con atto a rogito del Dott. Notaio in Olbia, in data 12 maggio 2014, Persona_2
repertorio n. 148971, raccolta n. 43424, registrato a Olbia il 28.05.2014 al n. 1601, serie 1T, spedito in forma esecutiva dal Notaio predetto l'11.06.2014 a favore della Controparte_7
quest'ultima ( ) stipulava con la ( ) e con P.IVA_4 Parte_1 P.IVA_1
il contratto di modifica e integrazione delle condizioni di mutuo di Parte_2 originari € 655.000,00 del 19/11/2007 a rogito del Notaio n. 67026 di rep. Persona_3
La parte mutuataria, ferma la garanzia ipotecaria iscritta nei Registri Immobiliari di Tempio
Pausania in data 22/11/2007 ai nn. 13995/2665, esclusa ogni volontà di novazione, chiedeva la rinegoziazione del mutuo e la regolarizzazione dell'arretrato accumulatosi nei pagamenti, riconoscendosi debitrice della somma di € 353.755,20 per il capitale a scadere residuo e di €
31.015,30 per l'intero capitale scaduto e impagato, per un totale di € 384.770,50 rappresentante il debito oggetto di rinegoziazione.
La parte mutuataria si obbligava a rimborsare l'importo di € 384.770,50 suddetto secondo le seguenti modalità: variazione della durata del mutuo da mesi 120 in mesi 204 con conferma della periodicità mensile;
restituzione del debito e pagamento degli interessi al tasso variabile in 139 rate mensili posticipate, restituzione del capitale in 139 rate mensili con stesse scadenze delle rate degli interessi, il tutto come da piano di ammortamento allegato alla lettera A) del contratto;
in particolare si pattuiva che il tasso percentuale dovuto per ciascun mese veniva variato in misura pari a 1/12 della somma dei seguenti addendi: una quota fissa nominale annua pari a 4,00% punti percentuali, costituita dal margine di intermediazione della banca e una quota variabile al tasso percentuale lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a 1 mese (base 360) - EURIBOR- al momento della rinegoziazione pari allo 0,269% rilevato dalla FBE come indicato in contratto, o in mancanza di rilevazione secondo altro criterio specificato nell'atto di negoziazione;
alla data di decorrenza delle condizioni di rinegoziazione, cioè il 14/05/2014, il tasso del mutuo era pari al
4,269% nominale annuo;
si prevedeva, altresì, il calcolo degli interessi di mora al tasso nominale pari al tasso contrattuale come sopra indicato (pari a 4,269%) annuo maggiorato di 2,00 punti percentuali, con esclusione della capitalizzazione periodica;
si stabiliva che con riferimento all'art 1, coma 629, della Legge 27/12/2013 in relazione al calcolo finanziario degli interessi nelle operazioni bancarie la possibilità di apporre modificazioni qualora si rendessero necessarie a seguito
7 dell'emanazione del provvedimento del CICR;
ai fini amministrativi il mutuo inizialmente contrassegnato con il n. 0850050783617 assumeva il numero identificativo n. 0R24068204904.
Orbene, poiché la società mutuataria non aveva regolarmente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, con atto di precetto notificato il 08/08/2017 Controparte_1 intimava il pagamento della somma di € 101.920,72 (centounomilanovecentoventi/72) dovuti alla data 03/07/2017 per rate scadute e non pagate oltre gli interessi di mora maturati e maturandi che ci si riservava di quantificare, nonché spese successive e occorrende rappresentando che alla data suddetta sussisteva un capitale a scadere di € 297.670,99 (duecentonovantasetteseicentosettanta/99) in relazione al quale si faceva espressa riserva d'intervenire nell'instauranda esecuzione per il credito stesso maggiorato dei relativi interessi e accessori come dovuti per contratto.
Ciò premesso, e pervenendo all'esame del merito della interposta opposizione, ritiene questo
Giudice che la stessa sia infondata e non possa trovare accoglimento.
All'esito dell'approfondimento tecnico eseguito mediante CTU, a firma del dottore commercialista che, per la chiarezza delle relative osservazioni e la lucidità dei Persona_4
calcoli eseguiti, si ritiene di condividere pienamente e di fare propria, le doglianze sollevate dalla parte opponente non hanno trovato riscontro alcuno.
Invero, a fonte della censura di genericità, vaghezza ed indeterminazione dell'atto di precetto oggetto di opposizione, l'ausiliario del Giudice è pervenuto alla conclusione che, alla luce della documentazione prodotta nel giudizio, il credito azionato fosse determinabile.
In particolare, ha accertato il CTU che nel corso del rapporto di finanziamento intercorso tra e al contratto originario, sottoscritto in data Parte_3 Controparte_1
19/11/2007 a rogito del Notaio , si susseguirono due atti che modificarono le Persona_3
condizioni del contratto. In particolare, l'atto del 4/11/2009 stabilì la sospensione di n. 12 rate consecutive e, di conseguenza, la proroga del periodo di ammortamento di dodici mesi, con pagamento esclusivo della quota interessi e la sospensione della restituzione del capitale.
Successivamente, l'atto di modifica ed integrazione delle condizioni del mutuo sottoscritto in data
12 maggio 2014, previde il riconoscimento di debito da parte mutuataria nei confronti della
[...]
per la somma pari ad € 384.770,50 di cui € 353.755,20 per capitale residuo a Parte_4
scadere ed € 31.015,30 per l'intero capitale scaduto ed impagato. L'atto di modifica, inoltre, regolava la variazione della durata complessiva del mutuo da 120 a 204 mesi e delle condizioni economiche.
Orbene, accanto ed oltre la considerazione che, per giurisprudenza consolidata di legittimità,
“l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuta nell'atto di precetto a norma dell'art. 480, comma 1 cpc - non richiede quale requisito formale a pena di
8 nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (v. tra le tante,
Cass. Civ., Ord. n. 8906 del 18/3/2022; Cass. Civ., n. 4008/2013, Cass. Civ. n. 11281/1993), rileva il Giudicante che, come correttamente lumeggiato dal proprio ausiliario, dalla documentazione bancaria allegata alle seconde memorie prodotte nell'interesse di e dalla Parte_1 documentazione resa disponibile dall'istituto di credito è stato possibile rilevare e conteggiare pagamenti effettuati da parte mutuataria fino alla data del 19/12/2014. Successivamente a tale data non si sono riscontrati pagamenti, fino alla data del 03/07/2017, data di cristallizzazione del debito maturato da data richiamata nell'atto di precetto. Controparte_1
Alla luce ed in forza delle condizioni contrattuali, pertanto, il CTU è stato agevolmente in grado di determinare un saldo a debito di pari ad € 399.597,95 di cui € 101.926,96 Parte_1
per rate scadute e non pagate ed € 297.670,99 quale valore del capitale residuo a scadere, come puntualmente rappresentato nella tabella allegata all'elaborato peritale.
Con riferimento alla seconda doglianza mossa dalla parte opponente, ovvero la asserita nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 19.11.2007 e nell'atto di modifica ed integrazione delle condizioni di mutuo sottoscritto in data 12.05.2014, ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c. e della L. 108/96, la stessa non ha trovato riscontro.
Invero, secondo la formula di calcolo del TEG indicata dalla Banca d'Italia, metodo maggiormente indicato e che si ritiene di condividere, sia il contratto di mutuo originario del
19/11/2007, sia l'atto modificativo del 12/05/2014 non presentavano superamento del tasso soglia in termini di usura (v. paragrafi 4 e 5 CTU).
Anche alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte (v. ex multis Cass. Civ., sentenza n.
17447/2019), secondo cui ai fini del confronto con il tasso soglia non è corretto sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori come invece sostenuto da può pertanto Parte_1
pervenirsi alla conclusione che nei contratti in questione non era apprezzabile alcun superamento del tasso soglia e, dunque, non sussisteva alcuna usura originaria.
Le considerazioni che precedono depongono per il rigetto di tutte le domande formulate dagli opponenti, ivi comprese quella di restituzione di somme non dovute, quella di compensazione con asseriti (ma non dimostrati) crediti di verso e, altresì, Parte_1 Controparte_3
quella (estremamente generica) di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della banca, non essendo emersa criticità alcuna nell'operato della stessa e nel precetto conseguentemente azionato.
Resta assorbita qualunque altra questione sollevata dalla banca opposta.
9 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 52.000 a euro 260.000, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al rimborso, in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che Controparte_2
si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 22/06/2025.
Il Giudice
(dott. Claudio Cozzella)
firmato digitalmente
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