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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2661/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 2661/2025 promosso da:
, nata il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Parte_1
Duca; contro
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_1
Bigoni.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “ verserà a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento, entro il giorno 25 di ogni mese la somma di euro 350, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge con il quale ha contatto Parte_1 CP_1 matrimonio a Falconara Marittima il 01/06/2019.
2. si è regolarmente costituito in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
- 1 - 4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 24.9.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo tanto che alla successiva udienza del 9.10.2025 i difensori hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * *
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio a Falconara Marittima il 01/06/2019, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Falconara Marittima al n. 14, parte 1 dell'anno 2019; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Falconara Marittima di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 2661/2025 promosso da:
, nata il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Parte_1
Duca; contro
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco CP_1
Bigoni.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “ verserà a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento, entro il giorno 25 di ogni mese la somma di euro 350, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la separazione dal coniuge con il quale ha contatto Parte_1 CP_1 matrimonio a Falconara Marittima il 01/06/2019.
2. si è regolarmente costituito in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
- 1 - 4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 24.9.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo tanto che alla successiva udienza del 9.10.2025 i difensori hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
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5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia l'accordo raggiunto dalle parti.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio a Falconara Marittima il 01/06/2019, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Falconara Marittima al n. 14, parte 1 dell'anno 2019; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Falconara Marittima di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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