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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/08/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ERNESTO VILLA e dell'avv. LUCA BERETTA contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SIDOTI, Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SALVATORE MAURICI e dell'avv. EMANUEL DI CARLO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni Parte_1 più utile declaratoria, contrariis reiectis,
Nel merito,
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 778/2022 del 09/11/2022.
2) Respingere, comunque, le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 [...] poichè infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
3) Con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori.
In via istruttoria, ammettere prova per interrogatoria formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che ha intrapreso l'esecuzione dei lavori indicati nella bozza della Controparte_1 fattura prodotta dall'opponente come doc. 14) presso l'abitazione del committente CP_2 residente in [...], all'inizio di ottobre 2021 e gli stessi lavori sono stati ultimati nello stesso mese di ottobre 2021, con il relativo collaudo all'inizio di novembre 2021.
2) Vero che il costo delle opere eseguite da relative alla pratica Superbonus Controparte_1
110%, era stato definito tra e in € 24.000,00 in Parte_1 Controparte_1 reverse charge, con pagamento ad avvenuto incasso da parte di Parte_1 degli importi conseguenti alla cessione del credito di imposta, che è pervenuto in data 20/04/2023.
Si indicano a testimoni:
- , presso Testimone_1 Parte_1
- di AN (BG), via Fontanili n. 3.” CP_2
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis così giudicare. Controparte_1
Nel merito in via principale: rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecco n.778/2022 (R.G. n.1910/2022) a firma dell'On.le Magistrato dottor Alessandro Colnaghi, notificato in data 23/11/2022, disponendo la deduzione dallo stesso sul maggior dovuto del versamento di complessivi euro 24.000,00= effettuato dall'opponente in data successiva alla notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo ed alla costituzione dell'odierna opposta, trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto e da imputarsi ex lege secondo lo schema già allegato in atti da
[...]
confermando l'importo complessivo residuo ancora dovuto da ad CP_1 Parte_1 [...]
pari a complessivi euro 11.120,47= oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal 11/05/2023 al CP_1 saldo effettivo.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della , in persona Controparte_3 del socio unico , dell'importo di complessivi euro 11.120,47= oltre interessi ex CP_4
D.Lgs. 231/2002 dal 11/05/2023 al saldo effettivo, pari alla differenza economica tra l'importo ingiunto di complessivi euro 29.540,00 oltre euro 40,00= a titolo di risarcimento del danno ex art.6 D.Lgs. 231/2002, interessi di mora ex D.Lgs.231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, spese legali liquidate in sede monitoria nonché successive occorrende ed il versamento di complessivi euro 24.000,00= effettuato dall'opponente in data successiva alla notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo ed alla costituzione dell'odierna opposta, trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto e da imputarsi ex lege secondo lo schema già allegato in atti da CP_1 ovvero quel diverso importo maggiore o minore che risulterà dovuto da ad Parte_1 [...] all'esito del giudizio. CP_1
In ogni caso: ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c. condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per lite
[...] temeraria in favore della , in persona del socio unico , Controparte_3 CP_4 nella misura che verrà ritenuta equitativamente di giustizia.
Con vittoria di compensi professionali tanto della fase monitoria quanto del presente giudizio oltre, spese imponibili, anticipazioni esenti, 15% spese generali, CPA, IVA o marca da bollo su fattura come per legge.
pagina 2 di 9 In via istruttoria:
INTERROGATORIO FORMALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DI Parte_1
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di sui Parte_1 seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il signor sottoscriveva con la società che Lei rappresenta il contratto CP_2
d'appalto dell'11/10/2021 che le si rammostra (si rammostri il doc. 6 fascicolo di merito M Impianti);
2. Vero che il signor sottoscriveva con la società che Lei rappresenta il computo CP_2 metrico che le si rammostra (si rammostri il doc. 7 fascicolo di merito M Impianti).
ESAME TESTI
Si precisa che nelle comunicazioni prodotte dalla scrivente difesa la signora Testimone_2
dipendente di (di seguito indicata tra i testi), si firma con lo
[...] Controparte_3 pseudonimo di NE.
Si chiede ammettersi esame testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 17/06/2021 la Le inviava il preventivo che Le si Controparte_3 rammostra (si rammostri il doc. 8 fascicolo di merito per la realizzazione presso CP_1
l'immobile di proprietà del signor in AN (BG), via Fontanili n.3 di un impianto CP_2 termico (pompa di calore ed accessori) e di un impianto di building automation (ed accessori) per un importo scontato di complessivi euro 29.540,00= IVA esclusa;
2) Vero che tra il 17/06/2021 ed il 20/10/2021 Lei inviava a il Parte_1 preventivo di unipersonale indicato al precedente capitolo 1) che qui Le si CP_1 rammostra (si rammostri il doc. 8 fascicolo di merito;
CP_1
3) Vero che tra il 17/06/2021 ed il 20/10/2021 Lei comunicava a la Parte_1 tipologia di lavori ed il relativo corrispettivo riportati nel preventivo di Controparte_3
indicato al precedente capitolo 1) che qui Le si rammostra (si rammostri il doc. 8
[...] fascicolo di merito;
CP_1
4) Vero che in data 07/10/2021 Lei trasmetteva a ed al signor Controparte_3 la comunicazione e-mail ed il computo metrico che Le si rammostrano (si Parte_2 rammistrino i docc. 7 e 9 fascicolo di merito;
CP_1
5) Vero che in data 20/10/2021 Lei inviava a unipersonale la comunicazione e- CP_1 mail ed il computo metrico che Le si rammostrano (si rammistrino i docc. 7, 10 e 11 fascicolo di merito;
CP_1
6) Vero che Lei sottoscriveva con il contratto d'appalto Parte_1 dell'11/10/2021 che le si rammostra (si rammostri il doc. 6 fascicolo di merito M Impianti);
pagina 3 di 9 7) Vero che il signor sottoscriveva con il computo CP_2 Parte_1 metrico che le si rammostra (si rammostri il doc. 7 fascicolo di merito M;
CP_1
8) Vero che il corrispettivo dell'impianto termico e della building automation riportati nel computo metrico che Le si rammostra (si rammostri il doc. 7 fascicolo di merito era CP_1 rispettivamente di euro 23.887,48= oltre spese tecniche ed IVA e di euro 6.496,39= oltre spese tecniche ed IVA;
9) Vero che su incarico di ha Controparte_5 realizzato presso l'immobile del signor sito in AN (BG), via Fontanili n.3 CP_2
l'impianto termico e l'impianto di building automation meglio descritti tanto a pag.1 e 2 del computo metrico che Le si rammostra (si rammostri il doc. 7 fascicolo di merito CP_1 quanto nelle fatture n.181/E del 14/12/2021 e n.182/E del 14/12/2021 che Le si CP_1 rammostrano (si rammostrino i docc.1, 2, 3 e 4 fascicolo monitorio nonché i docc. 1, CP_1
2, 27 e 28 fascicolo di merito;
CP_1
10) Vero che in data 01/12/2021 Lei trasmetteva a la comunicazione e-mail che Parte_1
Le si rammostra (si rammostri il doc. 18 fascicolo di merito contenente il contratto CP_1 di subappalto che Le si rammostra (si rammostri il doc. 19 fascicolo di merito per CP_1 complessivi euro 29.540,00= in reverse charge;
11) Vero che in data 03/12/2021 Lei trasmetteva a la comunicazione e-mail che Parte_1
Le si rammostra (si rammostri il doc. 18 fascicolo di merito;
CP_1
12) Vero che in data 17/12/2021 Lei trasmetteva a la comunicazione e-mail che Parte_1
Le si rammostra (si rammostri il doc. 20 fascicolo di merito . CP_1
Sui capitoli che precedono nn. da 1) a 12), la difesa di indica i seguenti testimoni: CP_1
1) signor , residente in [...], indirizzo PEC tratto da INI Parte_2
PEC sui precedenti capitoli 1, 2, 3, 5 e 8; Email_1
2) signora residente in [...], sui Testimone_2 precedenti capitoli 9, 10, 11 e 12;
3) signor residente in [...], sui precedenti capitoli 6, 7, CP_2
8, 9;
4) signora , c/o con sede in Osnago (LC), sul Testimone_3 Parte_1 precedente capitolo 4.
Fatto salvo quanto verrà esposto con la memoria ex art.183, comma 6, n.3 c.p.c., si chiede altresì di essere sin da ora ammessi a prova contraria (diretta e/o indiretta) sui capitoli di controparte eventualmente ammessi nonché sui diversi ulteriori che verranno articolati dalla scrivente difesa in sede di memoria 183, co 6, n.3, cpc, con i medesimi testimoni sopra indicati e/o con i diversi/ulteriori che ci si riserva di indicare.
CTU ESTIMATIVA
pagina 4 di 9 Si chiede disporsi CTU estimativa sulla quantificazione delle opere eseguite dall'odierna opposta su incarico dell'opponente presso l'immobile di proprietà del committente principale signor atteso lo scarto per sorte capitale di € 5.540,00= (IVA esclusa) contestato ex CP_2 adverso, ritenuto pacifico e incontestato il residuo maggior credito.
Ci si oppone all'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale richieste ex adverso sui seguenti capitoli istruttori formulati da controparte in quanto:
Capitolo 1: pacifico ed incontestato che abbia effettuato presso l'immobile di CP_1 proprietà del signor interventi relativi all'impianto di generatore di calore oltre che, CP_2 dimentica la controparte che sul punto non ha comunque mai avanzato contestazioni di sorta, gli interventi afferenti l'impianto di building automation.
L'esecuzione di detto ultimo intervento, si rinnova mai contestato da parte avversa, potrà essere comprovata con l'esame testi sul capito 9 formulato dalla scrivente difesa nella propria precedente memoria ex art.183, comma 6, n.2 c.p.c.
Capitolo 2: suggestivo in quanto propone al teste domanda e contestuale risposta;
non demandabile a testi ex art.2721, comma 1, c.c.; da doversi documentalmente provare;
contrastante con la documentazione depositata in atti.
Si eccepisce l'incapacità ex art.246 c.p.c. del teste indicato ex adverso Testimone_1
(Cass. n. 11011/2020, Trib. Savona 04.11.2019).
Come emerge dalla visura camerale di (all 32) il sig. Parte_1 [...]
figura quale “Rappresentante dell'impresa” (cfr all 32 pag. 5 di 11). Parte_3
Il signor figura inoltre quale sottoscrittore per l'opponente del contratto Parte_3
d'appalto concluso (cfr all 6 fascicolo M Impianti).
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta capacità del predetto teste, si chiede sin d'ora che lo stesso sia escusso a prova contraria ed indiretta sui seguenti capitoli (numerati progressivamente ai precedenti della convenuta opposta):
13. Vero che tra il 17/06/2021 ed il 20/10/2021 riceveva il Pt_1 Parte_1 preventivo e la “simulazione fatture con cessione da parte del cliente” di Controparte_3
che Le si rammostra (si rammostri il doc. 8 fascicolo di merito convenuta opposta)
[...] per la realizzazione presso l'immobile di proprietà del signor in AN (BG), via CP_2
Fontanili n.3 di un impianto termico (pompa di calore ed accessori) e di un impianto di building automation (ed accessori) per un importo scontato di complessivi euro 29.540,00= IVA esclusa;
14. Vero che su incarico di ha Controparte_5 realizzato presso l'immobile del signor sito in AN (BG), via Fontanili n.3 CP_2
l'impianto termico e l'impianto di building automation meglio descritti tanto a pag.1 e 2 del computo metrico che Le si rammostra (si rammostri il doc. 7 fascicolo di merito CP_1 quanto nelle fatture n.181/E del 14/12/2021 e n.182/E del 14/12/2021 che Le si CP_1 rammostrano (si rammostrino i docc.1, 2, 3 e 4 fascicolo monitorio nonché i docc. 1, CP_1
2, 27 e 28 fascicolo di merito;
CP_1
pagina 5 di 9 15. Vero che in data 04/03/2022 l'avv. Luca Beretta per comunicava Parte_1 all'avv. Giuseppe Sidoti per unipersonale che “…l'incasso dell'importo è previsto CP_1
a circa sessanta giorni e conseguentemente la mia assistita procederà per il versamento dell'importo di € 24.000,00 a favore della Sua assistita.” come da documento che Le si rammostra (si rammostri il doc. 2 di parte attrice opponente).
Nel chiedere il rigetto delle avverse istanze istruttorie e delle avverse produzioni per i motivi in atto meglio esposti nella memoria M Impianti 183, comma 6, n.3 c.p.c., la scrivente difesa insiste rispettosamente per l'ammissione dei propri capitoli e delle proprie istanze come meglio formulati nei precedenti scritti difensivi.
Al contempo, in caso di ammissione degli avversi capitoli, si chiede di essere parimenti ammessi a prova contraria con i testi in precedente atto già indicati.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 778/2022 emesso in data 09/11/2022 dal Tribunale di Lecco, mediante il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 31.567,68 (di cui € 29.540,00 per importo capitale, € 40,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e € 1.987,68 a titolo di interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura sino al 18/10/2022), oltre interessi e spese, in favore della società a titolo di corrispettivo dovuto in Controparte_1 forza di contratto di subappalto concluso tra le parti.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 778/2022.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 12/05/2023, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, anche in considerazione dell'intervenuto pagamento da parte dell'opponente in favore dell'opposta dell'importo di € 24.000,00, e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi indicati con ordinanza del 26/02/2024, da intendersi qui richiamata.
Le istanze di prova orale formulate dalla parte attrice opponente sono inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte non contestate (cap. 1) e in parte provate o da provare documentalmente (cap. 2), mentre le istanze di prova orale formulate dalla parte convenuta opposta sono inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti e superflue ai fini del decidere (cap. 2 pag. 2 seconda memoria parte convenuta opposta;
cap. 3), in parte non pagina 6 di 9 contestate (cap. 9) e in parte provate o da provare documentalmente (cap. 1 e 2 pag. 1 seconda memoria parte convenuta opposta;
cap. 1 pag. 2 seconda memoria parte convenuta opposta;
cap. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12). È parimenti inammissibile la richiesta di CTU avanzata dalla parte convenuta opposta, in quanto esplorativa.
Il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendosi pertanto confermare anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Oggetto del presente giudizio è il contratto di subappalto concluso tra l'opponente
[...]
e l'opposta in relazione al contratto di appalto concluso Parte_1 Controparte_1 tra il committente estraneo al presente giudizio, e l'appaltatrice CP_2 Parte_1
[...]
In particolare, il committente ha affidato con contratto di appalto del 11/10/2021 a CP_2
l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e Parte_1 riqualificazione energetica del proprio immobile sito in AN (BG), via Fontanili n. 3 (cfr. docc. 6 e 7 di parte convenuta opposta, contratto di appalto e relativo computo metrico). ha quindi affidato con contratto di subappalto a Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di impianto di riscaldamento con pompa di calore e di impianto di building automation.
La conclusione del contratto e l'esecuzione delle opere da parte dell'opposta non sono in contestazione fra le parti, le quali controvertono in merito alla quantificazione del corrispettivo pattuito in favore della subappaltatrice: secondo la parte attrice opponente, le parti si sarebbero accordate nel senso di prevedere il corrispettivo di € 24.000,00 in regime di reverse charge, mentre secondo la parte convenuta opposta le parti avrebbero pattuito l'importo di € 29.540,00, IVA esclusa.
Inoltre, la parte attrice opponente sostiene che il pagamento del corrispettivo in favore della subappaltatrice era subordinato all'effettivo incasso da parte della subcommittente degli importi conseguenti alla cessione del credito d'imposta, trattandosi di lavori realizzati nell'ambito dell'agevolazione fiscale “superbonus 110%”.
Tale prospettazione è contestata dalla parte convenuta opposta, la quale nega che le parti avessero subordinato il pagamento del corrispettivo all'effettivo incasso del credito d'imposta da parte dell'opponente.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il contratto di subappalto prodotto dalla parte attrice opponente (doc. 8 di parte attrice opponente) non assume rilievo ai fini della decisione, essendo sottoscritto dalla sola Parte_1
e non recando la sottoscrizione dell'opposta
[...] Controparte_1
Sulla scorta della documentazione versata in atti, deve ritenersi che le parti avessero pattuito in favore dell'opposta il corrispettivo di € 29.540,00, IVA esclusa.
pagina 7 di 9 Il preventivo trasmesso da quantifica infatti il corrispettivo richiesto in € Controparte_1
29.540,00, oltre IVA (doc. 8 di parte convenuta opposta) e tale documento non risulta essere stato oggetto di discussioni o contestazioni da parte di Parte_1
Anzi, il computo metrico allegato al contratto di appalto concluso tra Parte_1
e il committente (doc. 7 di parte convenuta opposta) quantifica l'importo dei
[...] CP_2 lavori oggetto del subappalto (impianto di riscaldamento con pompa di calore e impianto di building automation), al netto delle spese tecniche per € 3.594,24, nell'importo complessivo di € 30.383,85, dunque per complessivi € 33.978,09, oltre IVA.
Il predetto importo è dunque all'incirca corrispondente a quello preventivato dall'opposta, tenendo conto dell'utile conseguibile dall'opponente.
Solo successivamente all'esecuzione dei lavori da parte dell'opposta, la parte opponente ha per la prima volta fatto riferimento alla quantificazione del corrispettivo nella somma di € 24.000,00 in regime di reverse charge (doc. 5 di parte attrice opponente), quantificazione immediatamente contestata dalla parte convenuta opposta.
Inoltre, dalla documentazione prodotta non risulta che le parti abbiano concordato di subordinare il pagamento del corrispettivo in favore dell'opposta all'effettivo incasso del credito d'imposta da parte dell'opponente.
Pertanto, l'opposta ha maturato il diritto a percepire il corrispettivo sin dall'esecuzione della prestazione e dall'emissione delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo.
Il credito complessivamente vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente, al momento dell'introduzione del presente giudizio, era dunque quello portato dal decreto ingiuntivo.
Deve tuttavia tenersi conto che, in prossimità della prima udienza, l'opponente ha versato in favore dell'opposta la somma di € 24.000,00, che deve essere detratta dal credito originariamente vantato;
il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, in ragione di tale pagamento parziale.
La parte convenuta opposta ha correttamente imputato tale pagamento alle spese per il recupero del credito come liquidate in sede monitoria, al risarcimento del danno ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002 e agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 maturati dall'emissione delle fatture alla data del pagamento parziale (10/05/2023), per complessivi € 5.580,47, come da conteggi elaborati dall'opposta e non contestati dall'opponente.
La somma residua (€ 24.000,00 - € 5.580,47 = € 18.419,53) è stata detratta dall'importo capitale del credito di € 29.540,00, per cui il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente è pari a € 11.120,47, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 dal 11/05/2023 al saldo.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte opponente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'assenza di effettiva attività istruttoria.
pagina 8 di 9 Non è meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta opposta, non essendo la condotta processuale dell'opponente stigmatizzabile quale abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 778/2022 del 09/11/2022 emesso dal Tribunale di Lecco, dando atto dell'intervenuto pagamento della somma di € 24.000,00 da parte di Parte_1 in favore di
[...] Controparte_1
2) Condanna a pagare in favore di la somma di € Parte_1 Controparte_1
11.120,47, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 dal 11/05/2023 al saldo;
3) Condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 7 agosto 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ERNESTO VILLA e dell'avv. LUCA BERETTA contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SIDOTI, Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SALVATORE MAURICI e dell'avv. EMANUEL DI CARLO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni Parte_1 più utile declaratoria, contrariis reiectis,
Nel merito,
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 778/2022 del 09/11/2022.
2) Respingere, comunque, le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 [...] poichè infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
3) Con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori.
In via istruttoria, ammettere prova per interrogatoria formale e per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che ha intrapreso l'esecuzione dei lavori indicati nella bozza della Controparte_1 fattura prodotta dall'opponente come doc. 14) presso l'abitazione del committente CP_2 residente in [...], all'inizio di ottobre 2021 e gli stessi lavori sono stati ultimati nello stesso mese di ottobre 2021, con il relativo collaudo all'inizio di novembre 2021.
2) Vero che il costo delle opere eseguite da relative alla pratica Superbonus Controparte_1
110%, era stato definito tra e in € 24.000,00 in Parte_1 Controparte_1 reverse charge, con pagamento ad avvenuto incasso da parte di Parte_1 degli importi conseguenti alla cessione del credito di imposta, che è pervenuto in data 20/04/2023.
Si indicano a testimoni:
- , presso Testimone_1 Parte_1
- di AN (BG), via Fontanili n. 3.” CP_2
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis così giudicare. Controparte_1
Nel merito in via principale: rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecco n.778/2022 (R.G. n.1910/2022) a firma dell'On.le Magistrato dottor Alessandro Colnaghi, notificato in data 23/11/2022, disponendo la deduzione dallo stesso sul maggior dovuto del versamento di complessivi euro 24.000,00= effettuato dall'opponente in data successiva alla notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo ed alla costituzione dell'odierna opposta, trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto e da imputarsi ex lege secondo lo schema già allegato in atti da
[...]
confermando l'importo complessivo residuo ancora dovuto da ad CP_1 Parte_1 [...]
pari a complessivi euro 11.120,47= oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal 11/05/2023 al CP_1 saldo effettivo.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della , in persona Controparte_3 del socio unico , dell'importo di complessivi euro 11.120,47= oltre interessi ex CP_4
D.Lgs. 231/2002 dal 11/05/2023 al saldo effettivo, pari alla differenza economica tra l'importo ingiunto di complessivi euro 29.540,00 oltre euro 40,00= a titolo di risarcimento del danno ex art.6 D.Lgs. 231/2002, interessi di mora ex D.Lgs.231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, spese legali liquidate in sede monitoria nonché successive occorrende ed il versamento di complessivi euro 24.000,00= effettuato dall'opponente in data successiva alla notificazione dell'opposto decreto ingiuntivo ed alla costituzione dell'odierna opposta, trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto e da imputarsi ex lege secondo lo schema già allegato in atti da CP_1 ovvero quel diverso importo maggiore o minore che risulterà dovuto da ad Parte_1 [...] all'esito del giudizio. CP_1
In ogni caso: ai sensi e per gli effetti dell'art.96 c.p.c. condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per lite
[...] temeraria in favore della , in persona del socio unico , Controparte_3 CP_4 nella misura che verrà ritenuta equitativamente di giustizia.
Con vittoria di compensi professionali tanto della fase monitoria quanto del presente giudizio oltre, spese imponibili, anticipazioni esenti, 15% spese generali, CPA, IVA o marca da bollo su fattura come per legge.
pagina 2 di 9 In via istruttoria:
INTERROGATORIO FORMALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DI Parte_1
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di sui Parte_1 seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il signor sottoscriveva con la società che Lei rappresenta il contratto CP_2
d'appalto dell'11/10/2021 che le si rammostra (si rammostri il doc. 6 fascicolo di merito M Impianti);
2. Vero che il signor sottoscriveva con la società che Lei rappresenta il computo CP_2 metrico che le si rammostra (si rammostri il doc. 7 fascicolo di merito M Impianti).
ESAME TESTI
Si precisa che nelle comunicazioni prodotte dalla scrivente difesa la signora Testimone_2
dipendente di (di seguito indicata tra i testi), si firma con lo
[...] Controparte_3 pseudonimo di NE.
Si chiede ammettersi esame testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 17/06/2021 la Le inviava il preventivo che Le si Controparte_3 rammostra (si rammostri il doc. 8 fascicolo di merito per la realizzazione presso CP_1
l'immobile di proprietà del signor in AN (BG), via Fontanili n.3 di un impianto CP_2 termico (pompa di calore ed accessori) e di un impianto di building automation (ed accessori) per un importo scontato di complessivi euro 29.540,00= IVA esclusa;
2) Vero che tra il 17/06/2021 ed il 20/10/2021 Lei inviava a il Parte_1 preventivo di unipersonale indicato al precedente capitolo 1) che qui Le si CP_1 rammostra (si rammostri il doc. 8 fascicolo di merito;
CP_1
3) Vero che tra il 17/06/2021 ed il 20/10/2021 Lei comunicava a la Parte_1 tipologia di lavori ed il relativo corrispettivo riportati nel preventivo di Controparte_3
indicato al precedente capitolo 1) che qui Le si rammostra (si rammostri il doc. 8
[...] fascicolo di merito;
CP_1
4) Vero che in data 07/10/2021 Lei trasmetteva a ed al signor Controparte_3 la comunicazione e-mail ed il computo metrico che Le si rammostrano (si Parte_2 rammistrino i docc. 7 e 9 fascicolo di merito;
CP_1
5) Vero che in data 20/10/2021 Lei inviava a unipersonale la comunicazione e- CP_1 mail ed il computo metrico che Le si rammostrano (si rammistrino i docc. 7, 10 e 11 fascicolo di merito;
CP_1
6) Vero che Lei sottoscriveva con il contratto d'appalto Parte_1 dell'11/10/2021 che le si rammostra (si rammostri il doc. 6 fascicolo di merito M Impianti);
pagina 3 di 9 7) Vero che il signor sottoscriveva con il computo CP_2 Parte_1 metrico che le si rammostra (si rammostri il doc. 7 fascicolo di merito M;
CP_1
8) Vero che il corrispettivo dell'impianto termico e della building automation riportati nel computo metrico che Le si rammostra (si rammostri il doc. 7 fascicolo di merito era CP_1 rispettivamente di euro 23.887,48= oltre spese tecniche ed IVA e di euro 6.496,39= oltre spese tecniche ed IVA;
9) Vero che su incarico di ha Controparte_5 realizzato presso l'immobile del signor sito in AN (BG), via Fontanili n.3 CP_2
l'impianto termico e l'impianto di building automation meglio descritti tanto a pag.1 e 2 del computo metrico che Le si rammostra (si rammostri il doc. 7 fascicolo di merito CP_1 quanto nelle fatture n.181/E del 14/12/2021 e n.182/E del 14/12/2021 che Le si CP_1 rammostrano (si rammostrino i docc.1, 2, 3 e 4 fascicolo monitorio nonché i docc. 1, CP_1
2, 27 e 28 fascicolo di merito;
CP_1
10) Vero che in data 01/12/2021 Lei trasmetteva a la comunicazione e-mail che Parte_1
Le si rammostra (si rammostri il doc. 18 fascicolo di merito contenente il contratto CP_1 di subappalto che Le si rammostra (si rammostri il doc. 19 fascicolo di merito per CP_1 complessivi euro 29.540,00= in reverse charge;
11) Vero che in data 03/12/2021 Lei trasmetteva a la comunicazione e-mail che Parte_1
Le si rammostra (si rammostri il doc. 18 fascicolo di merito;
CP_1
12) Vero che in data 17/12/2021 Lei trasmetteva a la comunicazione e-mail che Parte_1
Le si rammostra (si rammostri il doc. 20 fascicolo di merito . CP_1
Sui capitoli che precedono nn. da 1) a 12), la difesa di indica i seguenti testimoni: CP_1
1) signor , residente in [...], indirizzo PEC tratto da INI Parte_2
PEC sui precedenti capitoli 1, 2, 3, 5 e 8; Email_1
2) signora residente in [...], sui Testimone_2 precedenti capitoli 9, 10, 11 e 12;
3) signor residente in [...], sui precedenti capitoli 6, 7, CP_2
8, 9;
4) signora , c/o con sede in Osnago (LC), sul Testimone_3 Parte_1 precedente capitolo 4.
Fatto salvo quanto verrà esposto con la memoria ex art.183, comma 6, n.3 c.p.c., si chiede altresì di essere sin da ora ammessi a prova contraria (diretta e/o indiretta) sui capitoli di controparte eventualmente ammessi nonché sui diversi ulteriori che verranno articolati dalla scrivente difesa in sede di memoria 183, co 6, n.3, cpc, con i medesimi testimoni sopra indicati e/o con i diversi/ulteriori che ci si riserva di indicare.
CTU ESTIMATIVA
pagina 4 di 9 Si chiede disporsi CTU estimativa sulla quantificazione delle opere eseguite dall'odierna opposta su incarico dell'opponente presso l'immobile di proprietà del committente principale signor atteso lo scarto per sorte capitale di € 5.540,00= (IVA esclusa) contestato ex CP_2 adverso, ritenuto pacifico e incontestato il residuo maggior credito.
Ci si oppone all'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale richieste ex adverso sui seguenti capitoli istruttori formulati da controparte in quanto:
Capitolo 1: pacifico ed incontestato che abbia effettuato presso l'immobile di CP_1 proprietà del signor interventi relativi all'impianto di generatore di calore oltre che, CP_2 dimentica la controparte che sul punto non ha comunque mai avanzato contestazioni di sorta, gli interventi afferenti l'impianto di building automation.
L'esecuzione di detto ultimo intervento, si rinnova mai contestato da parte avversa, potrà essere comprovata con l'esame testi sul capito 9 formulato dalla scrivente difesa nella propria precedente memoria ex art.183, comma 6, n.2 c.p.c.
Capitolo 2: suggestivo in quanto propone al teste domanda e contestuale risposta;
non demandabile a testi ex art.2721, comma 1, c.c.; da doversi documentalmente provare;
contrastante con la documentazione depositata in atti.
Si eccepisce l'incapacità ex art.246 c.p.c. del teste indicato ex adverso Testimone_1
(Cass. n. 11011/2020, Trib. Savona 04.11.2019).
Come emerge dalla visura camerale di (all 32) il sig. Parte_1 [...]
figura quale “Rappresentante dell'impresa” (cfr all 32 pag. 5 di 11). Parte_3
Il signor figura inoltre quale sottoscrittore per l'opponente del contratto Parte_3
d'appalto concluso (cfr all 6 fascicolo M Impianti).
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta capacità del predetto teste, si chiede sin d'ora che lo stesso sia escusso a prova contraria ed indiretta sui seguenti capitoli (numerati progressivamente ai precedenti della convenuta opposta):
13. Vero che tra il 17/06/2021 ed il 20/10/2021 riceveva il Pt_1 Parte_1 preventivo e la “simulazione fatture con cessione da parte del cliente” di Controparte_3
che Le si rammostra (si rammostri il doc. 8 fascicolo di merito convenuta opposta)
[...] per la realizzazione presso l'immobile di proprietà del signor in AN (BG), via CP_2
Fontanili n.3 di un impianto termico (pompa di calore ed accessori) e di un impianto di building automation (ed accessori) per un importo scontato di complessivi euro 29.540,00= IVA esclusa;
14. Vero che su incarico di ha Controparte_5 realizzato presso l'immobile del signor sito in AN (BG), via Fontanili n.3 CP_2
l'impianto termico e l'impianto di building automation meglio descritti tanto a pag.1 e 2 del computo metrico che Le si rammostra (si rammostri il doc. 7 fascicolo di merito CP_1 quanto nelle fatture n.181/E del 14/12/2021 e n.182/E del 14/12/2021 che Le si CP_1 rammostrano (si rammostrino i docc.1, 2, 3 e 4 fascicolo monitorio nonché i docc. 1, CP_1
2, 27 e 28 fascicolo di merito;
CP_1
pagina 5 di 9 15. Vero che in data 04/03/2022 l'avv. Luca Beretta per comunicava Parte_1 all'avv. Giuseppe Sidoti per unipersonale che “…l'incasso dell'importo è previsto CP_1
a circa sessanta giorni e conseguentemente la mia assistita procederà per il versamento dell'importo di € 24.000,00 a favore della Sua assistita.” come da documento che Le si rammostra (si rammostri il doc. 2 di parte attrice opponente).
Nel chiedere il rigetto delle avverse istanze istruttorie e delle avverse produzioni per i motivi in atto meglio esposti nella memoria M Impianti 183, comma 6, n.3 c.p.c., la scrivente difesa insiste rispettosamente per l'ammissione dei propri capitoli e delle proprie istanze come meglio formulati nei precedenti scritti difensivi.
Al contempo, in caso di ammissione degli avversi capitoli, si chiede di essere parimenti ammessi a prova contraria con i testi in precedente atto già indicati.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 778/2022 emesso in data 09/11/2022 dal Tribunale di Lecco, mediante il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 31.567,68 (di cui € 29.540,00 per importo capitale, € 40,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e € 1.987,68 a titolo di interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ciascuna fattura sino al 18/10/2022), oltre interessi e spese, in favore della società a titolo di corrispettivo dovuto in Controparte_1 forza di contratto di subappalto concluso tra le parti.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 778/2022.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 12/05/2023, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, anche in considerazione dell'intervenuto pagamento da parte dell'opponente in favore dell'opposta dell'importo di € 24.000,00, e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi indicati con ordinanza del 26/02/2024, da intendersi qui richiamata.
Le istanze di prova orale formulate dalla parte attrice opponente sono inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte non contestate (cap. 1) e in parte provate o da provare documentalmente (cap. 2), mentre le istanze di prova orale formulate dalla parte convenuta opposta sono inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti e superflue ai fini del decidere (cap. 2 pag. 2 seconda memoria parte convenuta opposta;
cap. 3), in parte non pagina 6 di 9 contestate (cap. 9) e in parte provate o da provare documentalmente (cap. 1 e 2 pag. 1 seconda memoria parte convenuta opposta;
cap. 1 pag. 2 seconda memoria parte convenuta opposta;
cap. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12). È parimenti inammissibile la richiesta di CTU avanzata dalla parte convenuta opposta, in quanto esplorativa.
Il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendosi pertanto confermare anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Oggetto del presente giudizio è il contratto di subappalto concluso tra l'opponente
[...]
e l'opposta in relazione al contratto di appalto concluso Parte_1 Controparte_1 tra il committente estraneo al presente giudizio, e l'appaltatrice CP_2 Parte_1
[...]
In particolare, il committente ha affidato con contratto di appalto del 11/10/2021 a CP_2
l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e Parte_1 riqualificazione energetica del proprio immobile sito in AN (BG), via Fontanili n. 3 (cfr. docc. 6 e 7 di parte convenuta opposta, contratto di appalto e relativo computo metrico). ha quindi affidato con contratto di subappalto a Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di impianto di riscaldamento con pompa di calore e di impianto di building automation.
La conclusione del contratto e l'esecuzione delle opere da parte dell'opposta non sono in contestazione fra le parti, le quali controvertono in merito alla quantificazione del corrispettivo pattuito in favore della subappaltatrice: secondo la parte attrice opponente, le parti si sarebbero accordate nel senso di prevedere il corrispettivo di € 24.000,00 in regime di reverse charge, mentre secondo la parte convenuta opposta le parti avrebbero pattuito l'importo di € 29.540,00, IVA esclusa.
Inoltre, la parte attrice opponente sostiene che il pagamento del corrispettivo in favore della subappaltatrice era subordinato all'effettivo incasso da parte della subcommittente degli importi conseguenti alla cessione del credito d'imposta, trattandosi di lavori realizzati nell'ambito dell'agevolazione fiscale “superbonus 110%”.
Tale prospettazione è contestata dalla parte convenuta opposta, la quale nega che le parti avessero subordinato il pagamento del corrispettivo all'effettivo incasso del credito d'imposta da parte dell'opponente.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il contratto di subappalto prodotto dalla parte attrice opponente (doc. 8 di parte attrice opponente) non assume rilievo ai fini della decisione, essendo sottoscritto dalla sola Parte_1
e non recando la sottoscrizione dell'opposta
[...] Controparte_1
Sulla scorta della documentazione versata in atti, deve ritenersi che le parti avessero pattuito in favore dell'opposta il corrispettivo di € 29.540,00, IVA esclusa.
pagina 7 di 9 Il preventivo trasmesso da quantifica infatti il corrispettivo richiesto in € Controparte_1
29.540,00, oltre IVA (doc. 8 di parte convenuta opposta) e tale documento non risulta essere stato oggetto di discussioni o contestazioni da parte di Parte_1
Anzi, il computo metrico allegato al contratto di appalto concluso tra Parte_1
e il committente (doc. 7 di parte convenuta opposta) quantifica l'importo dei
[...] CP_2 lavori oggetto del subappalto (impianto di riscaldamento con pompa di calore e impianto di building automation), al netto delle spese tecniche per € 3.594,24, nell'importo complessivo di € 30.383,85, dunque per complessivi € 33.978,09, oltre IVA.
Il predetto importo è dunque all'incirca corrispondente a quello preventivato dall'opposta, tenendo conto dell'utile conseguibile dall'opponente.
Solo successivamente all'esecuzione dei lavori da parte dell'opposta, la parte opponente ha per la prima volta fatto riferimento alla quantificazione del corrispettivo nella somma di € 24.000,00 in regime di reverse charge (doc. 5 di parte attrice opponente), quantificazione immediatamente contestata dalla parte convenuta opposta.
Inoltre, dalla documentazione prodotta non risulta che le parti abbiano concordato di subordinare il pagamento del corrispettivo in favore dell'opposta all'effettivo incasso del credito d'imposta da parte dell'opponente.
Pertanto, l'opposta ha maturato il diritto a percepire il corrispettivo sin dall'esecuzione della prestazione e dall'emissione delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo.
Il credito complessivamente vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente, al momento dell'introduzione del presente giudizio, era dunque quello portato dal decreto ingiuntivo.
Deve tuttavia tenersi conto che, in prossimità della prima udienza, l'opponente ha versato in favore dell'opposta la somma di € 24.000,00, che deve essere detratta dal credito originariamente vantato;
il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, in ragione di tale pagamento parziale.
La parte convenuta opposta ha correttamente imputato tale pagamento alle spese per il recupero del credito come liquidate in sede monitoria, al risarcimento del danno ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002 e agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 maturati dall'emissione delle fatture alla data del pagamento parziale (10/05/2023), per complessivi € 5.580,47, come da conteggi elaborati dall'opposta e non contestati dall'opponente.
La somma residua (€ 24.000,00 - € 5.580,47 = € 18.419,53) è stata detratta dall'importo capitale del credito di € 29.540,00, per cui il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente è pari a € 11.120,47, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 dal 11/05/2023 al saldo.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte opponente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'assenza di effettiva attività istruttoria.
pagina 8 di 9 Non è meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta opposta, non essendo la condotta processuale dell'opponente stigmatizzabile quale abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 778/2022 del 09/11/2022 emesso dal Tribunale di Lecco, dando atto dell'intervenuto pagamento della somma di € 24.000,00 da parte di Parte_1 in favore di
[...] Controparte_1
2) Condanna a pagare in favore di la somma di € Parte_1 Controparte_1
11.120,47, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 dal 11/05/2023 al saldo;
3) Condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 7 agosto 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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