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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14867/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 19/07/1965), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SAMMARCO SERENA;
(CASAMASSIMA (BA), 10/06/1964), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ROCCHI PAOLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/09/2016 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e dichiarare sciolta la comunione legale dei coniugi.
2. La casa coniugale rimarrà assegnata al IG. titolare come Pt_1
conduttore del contratto di locazione, che continuerà a vivere nell'appartamento locato e continuerà a farsi carico del canone di locazione e degli oneri condominiali, oltre che delle utenze, mentre la IG.ra si CP_1
trasferirà altrove in altro appartamento. Il mobilio già acquistato per allestire la casa coniugale rimarrà al IG. ad eccezione di alcuni beni Pt_1
(aspirapolvere Folletto, un puff, un mobiletto del bagno) ed altri effetti personali che verranno asportati dalla IG.ra . CP_1
3. Il IG. verserà in favore della IG.ra a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 1.200,00
da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dal deposito del ricorso congiunto. Si dà atto che dal mese di luglio 2024 il IG. , nel Pt_1
frattempo, sta corrispondendo alla IG.ra l'importo di € 700,00 a titolo CP_1
di mantenimento.
4. Il IG. inoltre verserà in favore della IG.ra a titolo di Pt_1 CP_1
contributo per l'acquisto del mobilio per arredare l'appartamento dove si trasferirà a vivere la IG.ra , l'importo di € 5.000,00 una tantum. CP_1
5. Il IG. inoltre corrisponderà in favore della IG.ra le Pt_1 CP_1
indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (tfr, tfs, indennità
di buona uscita, liquidazione) quando il IG. cesserà dal servizio Pt_1
lavorativo e/o andrà in pensione e/o in caso di eventuale sua anticipata richiesta al datore di lavoro, nella misura prevista dalla legge e proporzionato al loro rapporto coniugale. Il IG. dichiara Pt_1
espressamente di non aver mai chiesto al datore di lavoro anticipazioni delle predette indennità.
6. I coniugi non dispongono di proprietà immobiliari.
7. Le vetture Fiat Punto e Volkswagen Golf rimarranno al IG. . Pt_1
8. In ragione di quanto sopra, la IG.ra si allontanerà dalla casa CP_1
coniugale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, al fine di consentirle di reperire altra sistemazione abitativa;
contestualmente al suo allontanamento, il IG. verserà alla IG.ra la somma di € Pt_1 CP_1
5.000,00 una tantum a titolo di contributo per l'acquisto di un nuovo mobilio per l'arredo della nuova abitazione della IG.ra . CP_1
9. I coniugi possiedono un cagnolino di piccola taglia, che rimarrà con la IG.ra . CP_1
10. I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
11. Tutti gli accordi del presente ricorso si intendono letti ed accettati da entrambi le parti e valevoli a partire dalla data di iscrizione del ricorso. 12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
13. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti ed i rispettivi procuratori sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14867/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 19/07/1965) e ASAMASSIMA (BA), CP_1
10/06/1964) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
24/09/2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 357, Parte I , Serie 27, Anno 2016, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14867/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 19/07/1965), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SAMMARCO SERENA;
(CASAMASSIMA (BA), 10/06/1964), con il patrocinio CP_1
dell'avv. ROCCHI PAOLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/09/2016 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e dichiarare sciolta la comunione legale dei coniugi.
2. La casa coniugale rimarrà assegnata al IG. titolare come Pt_1
conduttore del contratto di locazione, che continuerà a vivere nell'appartamento locato e continuerà a farsi carico del canone di locazione e degli oneri condominiali, oltre che delle utenze, mentre la IG.ra si CP_1
trasferirà altrove in altro appartamento. Il mobilio già acquistato per allestire la casa coniugale rimarrà al IG. ad eccezione di alcuni beni Pt_1
(aspirapolvere Folletto, un puff, un mobiletto del bagno) ed altri effetti personali che verranno asportati dalla IG.ra . CP_1
3. Il IG. verserà in favore della IG.ra a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 1.200,00
da adeguarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dal deposito del ricorso congiunto. Si dà atto che dal mese di luglio 2024 il IG. , nel Pt_1
frattempo, sta corrispondendo alla IG.ra l'importo di € 700,00 a titolo CP_1
di mantenimento.
4. Il IG. inoltre verserà in favore della IG.ra a titolo di Pt_1 CP_1
contributo per l'acquisto del mobilio per arredare l'appartamento dove si trasferirà a vivere la IG.ra , l'importo di € 5.000,00 una tantum. CP_1
5. Il IG. inoltre corrisponderà in favore della IG.ra le Pt_1 CP_1
indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (tfr, tfs, indennità
di buona uscita, liquidazione) quando il IG. cesserà dal servizio Pt_1
lavorativo e/o andrà in pensione e/o in caso di eventuale sua anticipata richiesta al datore di lavoro, nella misura prevista dalla legge e proporzionato al loro rapporto coniugale. Il IG. dichiara Pt_1
espressamente di non aver mai chiesto al datore di lavoro anticipazioni delle predette indennità.
6. I coniugi non dispongono di proprietà immobiliari.
7. Le vetture Fiat Punto e Volkswagen Golf rimarranno al IG. . Pt_1
8. In ragione di quanto sopra, la IG.ra si allontanerà dalla casa CP_1
coniugale entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, al fine di consentirle di reperire altra sistemazione abitativa;
contestualmente al suo allontanamento, il IG. verserà alla IG.ra la somma di € Pt_1 CP_1
5.000,00 una tantum a titolo di contributo per l'acquisto di un nuovo mobilio per l'arredo della nuova abitazione della IG.ra . CP_1
9. I coniugi possiedono un cagnolino di piccola taglia, che rimarrà con la IG.ra . CP_1
10. I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
11. Tutti gli accordi del presente ricorso si intendono letti ed accettati da entrambi le parti e valevoli a partire dalla data di iscrizione del ricorso. 12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
13. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti ed i rispettivi procuratori sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14867/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 19/07/1965) e ASAMASSIMA (BA), CP_1
10/06/1964) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
24/09/2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 357, Parte I , Serie 27, Anno 2016, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi