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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/12/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in persona del giudice unico dott.ssa Manuela Gallo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 433/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Generoso Bloise e Patrizia Lo Parte_1
Polito; ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del funzionario delegato
[...] resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come in atti
Ragioni della decisione ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell Parte_1 [...]
del 10.1.2024, Controparte_1 Controparte_1 notificata in pari data, con la quale, sulla base dell' accertamento di cui al verbale di constatazione delle operazioni compiute e di sequestro amministrativo del 15.1.2019 e successivo verbale di contestazione della violazione del 2.4.2019, gli è stato ingiunto, quale trasgressore in quanto titolare della ditta individuale Global Games con sede in Lamezia
Terme, il pagamento della somma di euro 16.000,00 a titolo di sanzione per la violazione di cui all'art. 110, comma 9 lett. c) T.U.L.P.S., per avere consentito l'uso presso la sala giochi pagina 1 di 5 suddetta di n. 4 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S. non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel citato comma 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative (in part., Decreto Interdirettoriale dell'8.11.2015, adottato dal Direttore Generale dell' di Stato Controparte_2 di intesa con il Capo della Polizia, con il quale sono state definite le regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S., segnatamente prevedendo che essi siano identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che ne assicurino l'inalterabilità posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno) chiedendo annullarsi l'ordinanza opposta, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
L'Amministrazione convenuta ha resistito all'opposizione.
Sulla documentazione in atti all'udienza odierna, discussa la causa, essa è stata decisa, dandosi lettura del provvedimento.
*****************************
L'ingiunto ha eccepito, nell'ordine logico: la illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per la mancata integrazione della condotta sanzionata, quantomeno per mancanza di colpa dell'autore ex art. 3 della legge n. 689 del 1981 atteso che gli apparecchi - al momento della loro installazione - erano provvisti di targhetta in cui erano indicati il codice identificativo, il numero di matricola ed il numero di nulla-osta e che evidentemente essa era stata rimossa da qualche avventore senza che il titolare se ne avvedesse, dovendosi considerare peraltro che gli apparecchi (risalenti a periodo precedente al 2003) erano dotati esclusivamente di nulla-osta di messa in esercizio e non di nulla-osta di distribuzione per cui i dati identificativi non erano stati inseriti in fase di costruzione ma successivamente adeguati in modo artigianale;
non sussumibilità della condotta accertata nella previsione di cui all'art. 110 comma 9 lett. c) del T.U.L.P.S. ed integrazione invece della condotta di cui alla lettera f quater) dello stesso comma in quanto disposizione speciale, con conseguente erroneità della contestazione anche ai fini della decorrenza del termine per la contestazione della violazione di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (di novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia, con estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione in caso di notifica fuori termine).
L'opposizione non può essere accolta per le considerazioni che seguono.
Va innanzitutto disatteso il primo motivo perché infondato. pagina 2 di 5 Invero, costituiscono principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità quelli per i quali i controlli tecnici previsti dal legislatore sugli apparecchi da intrattenimento per il gioco (quali l'apposizione di un codice identificativo inalterabile) rispondono ad interessi di carattere generale e non costituiscono una duplicazione dei controlli previsti in fase di produzione, ma una misura necessaria una volta che gli apparecchi sono immessi sul mercato per impedire che vengano modificati per simulare giochi d'azzardo; ne consegue che la violazione delle norme tecniche costituisce illecito permanente, in quanto non è integrata dalla omissione di adeguare gli apparecchi entro una certa data (per esempio, al momento della loro installazione) ma dalla condotta protratta nel tempo di mantenere in esercizio dispositivi non conformi alle prescrizioni tecniche e quindi alla normativa di settore (dal che consegue che la prescrizione comincia a decorrere solo dal momento in cui cessa l'utilizzo illecito). E' pacifico altresì che sull'esercente di un locale dove sono presenti apparecchi di intrattenimento grava una presunzione di colpa, né l'ignoranza della normativa applicabile per la conformità degli apparecchi può essere una scusante, specialmente per chi gestisce una attività di questo tipo ed è tenuto a conoscere le norme di settore (cfr, da ultimo, Cassazione Civile, Sezione 2, ordinanza n. 3997 del 2024).
Nel caso di specie, l'esercente non ha provato l'assenza di colpevolezza così superando la presunzione a suo carico, essendosi limitato ad allegare la circostanza della manomissione degli apparecchi ad opera di terzi in un momento successivo alla loro installazione senza fornire puntuali riscontri sul punto e non avendo in ogni caso dimostrato di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'uso illecito degli apparecchi ad opera di terzi, prova doverosa se si considera che gravava su di lui in quanto titolare della sala giochi ed operatore del settore un obbligo di vigilanza qualificato e costante.
Né la prova testimoniale è valsa ad accreditare e riscontrare in modo significativo la tesi difensiva.
Invero, il teste - dipendente della società proprietaria ed installatrice degli Tes_1 apparecchi - non è stato in grado di Parte_2 riferire sulla circostanza specifica oggetto di accertamento ma ha dichiarato di essersi occupato personalmente della installazione di numerosi apparecchi da intrattenimento nella sala giochi del e che era sua cura, in quanto rispondente ad un preciso obbligo Parte_1 derivante dalle mansioni a lui affidate, verificare la corretta apposizione, all'esterno dell'apparecchio, della targhetta recante il codice identificativo coperta da un supporto in plastica fissato con delle viti per evitare possibili alterazioni. Il teste ha riferito poi che, pagina 3 di 5 quale installatore, era ed è tenuto altresì a verificare che l'esercente conservi gli apparecchi come gli sono stati consegnati all'origine e si occupa anche della manutenzione.
Dalla testimonianza, dunque, si ricava che assai verosimilmente gli apparecchi poi sequestrati erano muniti del codice identificativo al momento della loro installazione e può inferirsi che la rimozione della targhetta sia avvenuta in un momento successivo, ma il resoconto dell'installatore risulta per il resto neutro ed in particolare non prova il puntuale adempimento dell'obbligo di vigilanza da parte dell'esercente del quale anzi conferma l'esistenza nella parte in cui il ha riferito che fra i suoi compiti vi era quello di Tes_1 controllare periodicamente che l'esercente conservasse gli apparecchi nello stato in cui gli erano stati consegnati.
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione.
Da un primo profilo, infatti, si rileva che la previsione della lettera f) quater del comma 9 dell'art. 110 T.U.L.P.S. - maggiormente afflittiva rispetto a quella della lettera c) contestata al - è stata introdotta successivamente all'accertamento dei fatti con Parte_1 decreto legge n. 4 del 28.1.2019, per cui correttamente l' ha contestato la CP_1 violazione della lettera c) che era quella in vigore al momento della consumazione della condotta.
Da altro ed assorbente profilo si rileva che l'obbligo di contestazione immediata o comunque nel termine perentorio di novanta giorni dall'accertamento pena l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 ad oggetto i fatti, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica che può essere oggetto poi di precisazione o modifica in sede amministrativa e/o giudiziaria.
Una chiara e precisa descrizione dei fatti contestati, infatti, consente al trasgressore di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, proprio come è accaduto nel caso di specie in cui il ha svolto le proprie difese chiedendo prima l'annullamento dell'atto di Parte_1
Contr contestazione della violazione ad e poi proponendo ricorso all'Autorità Giudiziaria.
L'opposizione va quindi respinta.
Non deve essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in quanto l'
[...]
si è costituita a mezzo di un Controparte_4 funzionario, senza avere sostenuto le spese legali per l'intervento di un procuratore. Al riguardo, si osserva che l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2012), riguarda specificamente la difesa delle pubbliche amministrazioni nelle controversie relative ai pagina 4 di 5 rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c. e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative. Si aggiunga che la norma in questione è successiva al D. Lgs. 150/2011 che all'art. 6, comma 9 prevede, per le controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la possibilità per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di avvalersi di funzionari.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta. nulla sulle spese di lite.
Cosenza, 4 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in persona del giudice unico dott.ssa Manuela Gallo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 433/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Generoso Bloise e Patrizia Lo Parte_1
Polito; ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del funzionario delegato
[...] resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come in atti
Ragioni della decisione ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell Parte_1 [...]
del 10.1.2024, Controparte_1 Controparte_1 notificata in pari data, con la quale, sulla base dell' accertamento di cui al verbale di constatazione delle operazioni compiute e di sequestro amministrativo del 15.1.2019 e successivo verbale di contestazione della violazione del 2.4.2019, gli è stato ingiunto, quale trasgressore in quanto titolare della ditta individuale Global Games con sede in Lamezia
Terme, il pagamento della somma di euro 16.000,00 a titolo di sanzione per la violazione di cui all'art. 110, comma 9 lett. c) T.U.L.P.S., per avere consentito l'uso presso la sala giochi pagina 1 di 5 suddetta di n. 4 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S. non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel citato comma 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative (in part., Decreto Interdirettoriale dell'8.11.2015, adottato dal Direttore Generale dell' di Stato Controparte_2 di intesa con il Capo della Polizia, con il quale sono state definite le regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 comma 7 T.U.L.P.S., segnatamente prevedendo che essi siano identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che ne assicurino l'inalterabilità posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno) chiedendo annullarsi l'ordinanza opposta, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
L'Amministrazione convenuta ha resistito all'opposizione.
Sulla documentazione in atti all'udienza odierna, discussa la causa, essa è stata decisa, dandosi lettura del provvedimento.
*****************************
L'ingiunto ha eccepito, nell'ordine logico: la illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per la mancata integrazione della condotta sanzionata, quantomeno per mancanza di colpa dell'autore ex art. 3 della legge n. 689 del 1981 atteso che gli apparecchi - al momento della loro installazione - erano provvisti di targhetta in cui erano indicati il codice identificativo, il numero di matricola ed il numero di nulla-osta e che evidentemente essa era stata rimossa da qualche avventore senza che il titolare se ne avvedesse, dovendosi considerare peraltro che gli apparecchi (risalenti a periodo precedente al 2003) erano dotati esclusivamente di nulla-osta di messa in esercizio e non di nulla-osta di distribuzione per cui i dati identificativi non erano stati inseriti in fase di costruzione ma successivamente adeguati in modo artigianale;
non sussumibilità della condotta accertata nella previsione di cui all'art. 110 comma 9 lett. c) del T.U.L.P.S. ed integrazione invece della condotta di cui alla lettera f quater) dello stesso comma in quanto disposizione speciale, con conseguente erroneità della contestazione anche ai fini della decorrenza del termine per la contestazione della violazione di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (di novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia, con estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione in caso di notifica fuori termine).
L'opposizione non può essere accolta per le considerazioni che seguono.
Va innanzitutto disatteso il primo motivo perché infondato. pagina 2 di 5 Invero, costituiscono principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità quelli per i quali i controlli tecnici previsti dal legislatore sugli apparecchi da intrattenimento per il gioco (quali l'apposizione di un codice identificativo inalterabile) rispondono ad interessi di carattere generale e non costituiscono una duplicazione dei controlli previsti in fase di produzione, ma una misura necessaria una volta che gli apparecchi sono immessi sul mercato per impedire che vengano modificati per simulare giochi d'azzardo; ne consegue che la violazione delle norme tecniche costituisce illecito permanente, in quanto non è integrata dalla omissione di adeguare gli apparecchi entro una certa data (per esempio, al momento della loro installazione) ma dalla condotta protratta nel tempo di mantenere in esercizio dispositivi non conformi alle prescrizioni tecniche e quindi alla normativa di settore (dal che consegue che la prescrizione comincia a decorrere solo dal momento in cui cessa l'utilizzo illecito). E' pacifico altresì che sull'esercente di un locale dove sono presenti apparecchi di intrattenimento grava una presunzione di colpa, né l'ignoranza della normativa applicabile per la conformità degli apparecchi può essere una scusante, specialmente per chi gestisce una attività di questo tipo ed è tenuto a conoscere le norme di settore (cfr, da ultimo, Cassazione Civile, Sezione 2, ordinanza n. 3997 del 2024).
Nel caso di specie, l'esercente non ha provato l'assenza di colpevolezza così superando la presunzione a suo carico, essendosi limitato ad allegare la circostanza della manomissione degli apparecchi ad opera di terzi in un momento successivo alla loro installazione senza fornire puntuali riscontri sul punto e non avendo in ogni caso dimostrato di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'uso illecito degli apparecchi ad opera di terzi, prova doverosa se si considera che gravava su di lui in quanto titolare della sala giochi ed operatore del settore un obbligo di vigilanza qualificato e costante.
Né la prova testimoniale è valsa ad accreditare e riscontrare in modo significativo la tesi difensiva.
Invero, il teste - dipendente della società proprietaria ed installatrice degli Tes_1 apparecchi - non è stato in grado di Parte_2 riferire sulla circostanza specifica oggetto di accertamento ma ha dichiarato di essersi occupato personalmente della installazione di numerosi apparecchi da intrattenimento nella sala giochi del e che era sua cura, in quanto rispondente ad un preciso obbligo Parte_1 derivante dalle mansioni a lui affidate, verificare la corretta apposizione, all'esterno dell'apparecchio, della targhetta recante il codice identificativo coperta da un supporto in plastica fissato con delle viti per evitare possibili alterazioni. Il teste ha riferito poi che, pagina 3 di 5 quale installatore, era ed è tenuto altresì a verificare che l'esercente conservi gli apparecchi come gli sono stati consegnati all'origine e si occupa anche della manutenzione.
Dalla testimonianza, dunque, si ricava che assai verosimilmente gli apparecchi poi sequestrati erano muniti del codice identificativo al momento della loro installazione e può inferirsi che la rimozione della targhetta sia avvenuta in un momento successivo, ma il resoconto dell'installatore risulta per il resto neutro ed in particolare non prova il puntuale adempimento dell'obbligo di vigilanza da parte dell'esercente del quale anzi conferma l'esistenza nella parte in cui il ha riferito che fra i suoi compiti vi era quello di Tes_1 controllare periodicamente che l'esercente conservasse gli apparecchi nello stato in cui gli erano stati consegnati.
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione.
Da un primo profilo, infatti, si rileva che la previsione della lettera f) quater del comma 9 dell'art. 110 T.U.L.P.S. - maggiormente afflittiva rispetto a quella della lettera c) contestata al - è stata introdotta successivamente all'accertamento dei fatti con Parte_1 decreto legge n. 4 del 28.1.2019, per cui correttamente l' ha contestato la CP_1 violazione della lettera c) che era quella in vigore al momento della consumazione della condotta.
Da altro ed assorbente profilo si rileva che l'obbligo di contestazione immediata o comunque nel termine perentorio di novanta giorni dall'accertamento pena l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 ad oggetto i fatti, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica che può essere oggetto poi di precisazione o modifica in sede amministrativa e/o giudiziaria.
Una chiara e precisa descrizione dei fatti contestati, infatti, consente al trasgressore di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, proprio come è accaduto nel caso di specie in cui il ha svolto le proprie difese chiedendo prima l'annullamento dell'atto di Parte_1
Contr contestazione della violazione ad e poi proponendo ricorso all'Autorità Giudiziaria.
L'opposizione va quindi respinta.
Non deve essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in quanto l'
[...]
si è costituita a mezzo di un Controparte_4 funzionario, senza avere sostenuto le spese legali per l'intervento di un procuratore. Al riguardo, si osserva che l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito nel codice di procedura civile dalla Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilità per l'anno 2012), riguarda specificamente la difesa delle pubbliche amministrazioni nelle controversie relative ai pagina 4 di 5 rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come si evince dall'esplicito richiamo all'art. 417 bis c.p.c. e quindi non può estendersi, proprio per la sua specifica delimitazione, anche alle controversie in tema di opposizione a sanzioni amministrative. Si aggiunga che la norma in questione è successiva al D. Lgs. 150/2011 che all'art. 6, comma 9 prevede, per le controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la possibilità per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di avvalersi di funzionari.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione opposta. nulla sulle spese di lite.
Cosenza, 4 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
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