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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 980/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OS IA, TO
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2234/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12245/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 02/08/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 2023-0000692755 IMU 2014
- ATTO n. 2023-0000692755 IMU 2016
- ATTO n. 2023-0000692755 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6724/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 12245/6/2024, depositata in data 2/8/2024, la Corte di Giustizia di I grado di
Napoli, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo- atto esattoriale n.ro 2023/0000692755, notificato il 15/12/2023, emesso dalla Soget, , dell'importo euro
4424,51.
Il ricorrente ha eccepito:
1) la carenza di potere,
2) la genericità dell'atto (violazione dell'art. 24 della Costituzione),
3) la mancata notifica degli atti sottesi,
4) la prescrizione,
5) la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente,
6) l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
7) carenza di legittimazione del ricorrente ed altre eccezioni.
Si è costituito con controdeduzioni il Comune di Castellamare di Stabia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso, condannando il contribuente alle spese.
Il contribuente ha proposto appello censurando la sentenza impugnata reiterando, nella sostanza i motivi fatti valere in primo grado.
Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, che chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 4/11/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, a fronte di un ricorso notificato in data 17/1/2024, in cui si contesta l'omessa notifica degli atti presupposti, va confermata la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la concessionaria
Soget s.p.a. e l'ente impositore, il Comune di Castellamare di Stabia.
Deve infatti trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
».
Va, tuttavia, rilevato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti del pretermesso, pena la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Poiché il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'ente impositore, la pronuncia qui impugnata va annullata e la controversia va rimessa al giudice di primo grado (la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli), affinché provveda al rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria Soget s.p.a.
Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del
2021).
Nella specie la nullità del giudizio è sicuramente imputabile alla contribuente che, pur impugnando un atto della procedura di riscossione, ha omesso di convenire in giudizio la società concessionaria che aveva proceduto alla sua emissione;
ne consegue la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudizio e rimette le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Soget S.pA. condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 370,00 per il primo grado ed in € 450,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OS IA, TO
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2234/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12245/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 02/08/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 2023-0000692755 IMU 2014
- ATTO n. 2023-0000692755 IMU 2016
- ATTO n. 2023-0000692755 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6724/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 12245/6/2024, depositata in data 2/8/2024, la Corte di Giustizia di I grado di
Napoli, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo- atto esattoriale n.ro 2023/0000692755, notificato il 15/12/2023, emesso dalla Soget, , dell'importo euro
4424,51.
Il ricorrente ha eccepito:
1) la carenza di potere,
2) la genericità dell'atto (violazione dell'art. 24 della Costituzione),
3) la mancata notifica degli atti sottesi,
4) la prescrizione,
5) la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente,
6) l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
7) carenza di legittimazione del ricorrente ed altre eccezioni.
Si è costituito con controdeduzioni il Comune di Castellamare di Stabia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il Giudice di prima istanza ha rigettato il ricorso, condannando il contribuente alle spese.
Il contribuente ha proposto appello censurando la sentenza impugnata reiterando, nella sostanza i motivi fatti valere in primo grado.
Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, che chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 4/11/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, a fronte di un ricorso notificato in data 17/1/2024, in cui si contesta l'omessa notifica degli atti presupposti, va confermata la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la concessionaria
Soget s.p.a. e l'ente impositore, il Comune di Castellamare di Stabia.
Deve infatti trovare applicazione, ratione temporis, l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti
».
Va, tuttavia, rilevato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio nei confronti del pretermesso, pena la nullità dell'intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità.
Poiché il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'ente impositore, la pronuncia qui impugnata va annullata e la controversia va rimessa al giudice di primo grado (la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli), affinché provveda al rinnovo del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della concessionaria Soget s.p.a.
Quanto alle spese si ricorda che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Cass. n. 32933 del 2024; n. 11865 del
2021).
Nella specie la nullità del giudizio è sicuramente imputabile alla contribuente che, pur impugnando un atto della procedura di riscossione, ha omesso di convenire in giudizio la società concessionaria che aveva proceduto alla sua emissione;
ne consegue la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudizio e rimette le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Soget S.pA. condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 370,00 per il primo grado ed in € 450,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge