Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 980
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Sentenza 28 gennaio 2026

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    Carenza di potere

    La Corte ha ritenuto che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (Soget s.p.a.) non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio, pena la nullità dell'intero procedimento.

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    Genericità dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (Soget s.p.a.) non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio, pena la nullità dell'intero procedimento.

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    Mancata notifica degli atti sottesi

    La Corte ha ritenuto che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (Soget s.p.a.) non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio, pena la nullità dell'intero procedimento.

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    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (Soget s.p.a.) non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio, pena la nullità dell'intero procedimento.

  • Altro
    Decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente

    La Corte ha ritenuto che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (Soget s.p.a.) non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio, pena la nullità dell'intero procedimento.

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    Illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale

    La Corte ha ritenuto che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (Soget s.p.a.) non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio, pena la nullità dell'intero procedimento.

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    Carenza di legittimazione

    La Corte ha ritenuto che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (Soget s.p.a.) non condiziona l'ammissibilità del ricorso ma impone al giudice di integrare d'ufficio il contraddittorio, pena la nullità dell'intero procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 980
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 980
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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