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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2024, n. 36336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36336 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AS NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 36336 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.NA MA ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in conferma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, lo ha condannato a due anni di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui all'art. 10 quater, comma 2, d.lgs. 74/2000, per non aver versato, nella qualità di rappresentante legale della società Global Service, società cooperativa in liquidazione, le somme dovute per il pagamento di tributi locali e erariali, ritenute e contributi INPS per gli anni 2016 e 2017, utilizzando in compensazione crediti IRES inesistenti relativi all'anno 2016, crediti IRAP inesistenti relativi all'anno 2017, nonché crediti d'imposta inesistenti, quale sostituto d'imposta, relativi all'anno 2017, per un importo complessivo di euro 1.332.428,00. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità, fondata sulla mera qualifica formale dell'imputato quale legale rappresentante della società, senza tenere conto che la trasmissione della documentazione contabile e fiscale è avvenuta ad opera di un professionista di cui egli si è avvalso. Contesta, inoltre, che il credito fiscale, di cui è avvalso in compensazione, sia inesistente, precisando al contrario che trattasi di credito "non spettante", con la conseguente , 21x[Ita—E5rZ-53NM qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 10 quater comma 1 d.lgs. 74/2000. Evidenzia, a monte, di non aver presentato la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap per l'anno 2017, sicché è illogico l'asserto della avvenuta compensazione e quantificazione di crediti inesistenti, di cui non vi è alcuna indicazione in fase dichiarativa, con conseguente carenza della condotta sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, nonché in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche. Al riguardo, rappresenta che il giudice a quo è partito da una pena base di anni due mesi sei di reclusione assai più elevata del minimo edittale ed esattamente maggiore di un anno. Il giudice altrettanto incongruamente non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, non avendo alcun rilievo la presenza o l'assenza dell'imputato nel procedimento. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la prima censura non è stata dedotta in appello, avendo il ricorrente lamentato esclusivamente il difetto di prova della negoziazione dei modelli F 24 e la mancata individuazione dell'agenzia bancaria presso la quale i modelli sarebbero stati negoziati, senza nulla dedurre in ordine alla sua qualifica formale, alla natura del credito portato in compensazione, e alle omesse dichiarazioni fiscali. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. 2. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel determinare la pena base nella misura di anni due e mesi sei di reclusione, all'ammontare degli importi non versati portati indebitamente in compensazione, di molto superiore alla soglia di punibilità, pari a euro 50.000,00, trattandosi di un importo complessivo di euro 1.332.428,00. ~- Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione sentenza impugnata è conforme all'orientamento secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/21, Rv. 281590; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv.. 28269). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha dato atto all'assenza di elementi di segno positivo, ed ha richiamato i precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, condividendo così la determinazione del primo giudice che ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 ricorso, dunque, è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 02/07/2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 36336 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.NA MA ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in conferma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, lo ha condannato a due anni di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui all'art. 10 quater, comma 2, d.lgs. 74/2000, per non aver versato, nella qualità di rappresentante legale della società Global Service, società cooperativa in liquidazione, le somme dovute per il pagamento di tributi locali e erariali, ritenute e contributi INPS per gli anni 2016 e 2017, utilizzando in compensazione crediti IRES inesistenti relativi all'anno 2016, crediti IRAP inesistenti relativi all'anno 2017, nonché crediti d'imposta inesistenti, quale sostituto d'imposta, relativi all'anno 2017, per un importo complessivo di euro 1.332.428,00. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità, fondata sulla mera qualifica formale dell'imputato quale legale rappresentante della società, senza tenere conto che la trasmissione della documentazione contabile e fiscale è avvenuta ad opera di un professionista di cui egli si è avvalso. Contesta, inoltre, che il credito fiscale, di cui è avvalso in compensazione, sia inesistente, precisando al contrario che trattasi di credito "non spettante", con la conseguente , 21x[Ita—E5rZ-53NM qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 10 quater comma 1 d.lgs. 74/2000. Evidenzia, a monte, di non aver presentato la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap per l'anno 2017, sicché è illogico l'asserto della avvenuta compensazione e quantificazione di crediti inesistenti, di cui non vi è alcuna indicazione in fase dichiarativa, con conseguente carenza della condotta sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, nonché in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche. Al riguardo, rappresenta che il giudice a quo è partito da una pena base di anni due mesi sei di reclusione assai più elevata del minimo edittale ed esattamente maggiore di un anno. Il giudice altrettanto incongruamente non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, non avendo alcun rilievo la presenza o l'assenza dell'imputato nel procedimento. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la prima censura non è stata dedotta in appello, avendo il ricorrente lamentato esclusivamente il difetto di prova della negoziazione dei modelli F 24 e la mancata individuazione dell'agenzia bancaria presso la quale i modelli sarebbero stati negoziati, senza nulla dedurre in ordine alla sua qualifica formale, alla natura del credito portato in compensazione, e alle omesse dichiarazioni fiscali. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. 2. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel determinare la pena base nella misura di anni due e mesi sei di reclusione, all'ammontare degli importi non versati portati indebitamente in compensazione, di molto superiore alla soglia di punibilità, pari a euro 50.000,00, trattandosi di un importo complessivo di euro 1.332.428,00. ~- Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione sentenza impugnata è conforme all'orientamento secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/21, Rv. 281590; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv.. 28269). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha dato atto all'assenza di elementi di segno positivo, ed ha richiamato i precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, condividendo così la determinazione del primo giudice che ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 ricorso, dunque, è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 02/07/2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente