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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Indennità di accompagnamento SENTENZA e handicap grave
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1674/2025 R.G. Affari Civili
Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 30.09.2025, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento e Registro Generale handicap grave”; N. 1674/25 e vertente
tra
[...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Crispo, A. Crispo e C. Parte_1 N. _______________ Crispo del Foro di Napoli in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Ottaviano (Na), Via G. Di Prisco, REPERTORIO
n. 86; N. _______________
Ricorrente n. 105/2025 R.B. Prev.
e
in persona del
Controparte_1 Discusso nel termine Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di del 30.09.2025 con scambio di note scritte procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Roma, Per_1 ex art. 127 ter cpc elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Deposito minuta
Resistente
_________________
§§§
Nel termine fissato del giorno 30.09.2025 le parti hanno discusso la causa con
Pubblicazione in data scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le
__________________ conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
Giudizio n. 1674/25 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14.03.2025 adiva il Tribunale Parte_1 di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che in data 18.04.2024 aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave;
2) che la predetta Commissione, sottoposta la parte istante a visita medica, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione del beneficio richiesto;
3) che in data
25.09.2024 essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in sede amministrativa;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto;
quindi, il Giudice del Lavoro, con decreto depositato in Cancelleria, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in data in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le conclusioni del
Ctu, provvedeva ad introdurre, nel termine di rito di trenta giorni, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare lo status di soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità, nonché il diritto a percepire l'indennità CP_ di accompagnamento;
2) Condannare l' al pagamento degli importi dovuti, oltre CP_ rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ.,
l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. CP_ relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (deposito di documenti e accertamenti tecnici), nel termine fissato del giorno 30.09.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento del diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento e dello status di soggetto portatore di
Giudizio n. 1674/25 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_1 handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma III, legge n. 104/1992 è infondata e, pertanto, va rigettata.
Invero, nella perizia depositata agli atti, il Ctu, dott. R. , ha accertato, quanto Per_2 alla domanda di riconoscimento dello status di handicap grave, che le patologie riscontrate sulla persona della parte ricorrente non sono tali da determinare la necessità di assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.
Egualmente, per quanto riguarda la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, il Ctu ha confermato il giudizio espresso dalla competente
Commissione Medica in ordine alla riscontrata invalidità della parte ricorrente al momento della visita peritale e, poi, dal Consulente nominato dal GdL in sede di accertamento tecnico preventivo, determinando a carico di essa parte ricorrente una invalidità pari al 100%, senza necessità di un accompagnatore (cfr. relazione peritale in data 23.06.2025, agli atti).
Le conclusioni del Ctu, ad avviso del Tribunale, possono essere condivise e poste a base della decisione: esse, infatti, risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa ed accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, come desumibile dalla relazione in atti: peraltro, il nominato Ctu ha puntualmente riscontrato le contestazioni mosse dalla parte ricorrente all'elaborato peritale (cfr. la relazione depositata in data 23.06.2025, pagg.
16-19).
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini Irpef (cfr. all. 4 del fascicolo telematico di parte); viceversa le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico definitivo del resistente CP_
così come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente CP_ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 con ricorso depositato in data 14.03.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio;
Giudizio n. 1674/25 R.G. Pucciariello c/o pag. 3 CP_1 3) Pone le spese di Ctu, già liquidate come da separato decreto, a carico definitivo CP_ del resistente
Così deciso in Salerno in data 30.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1674/25 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_1