Decreto cautelare 16 aprile 2024
Ordinanza cautelare 23 maggio 2024
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/04/2026, n. 6147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6147 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04128/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4128 del 2024, proposto da
“ Im.A.C. Impresa Appalti Costruzione ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
della nota prot. n. QI/35660 del 19.2.2024 di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia, Ufficio Agibilità, notificata in pari data, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della Segnalazione Certificata di Agibilità prot. QI/149215 del 18.8.2016 presentata dalla ricorrente;
nonché per l'annullamento
di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché per il risarcimento dei danni
patiti dalla ricorrente in conseguenza dell''illegittima adozione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. IU LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame ritualmente proposto, la società ricorrente avversava la nota prot. n. QI/35660 del 19 febbraio 2024 con cui il Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica di Roma Capitale (DP) dichiarava inefficace la SCIA prot. n. QI/149215 depositata il 18 agosto 2016 dalla ricorrente in quanto “ priva del nulla osta inerente l’avvenuto rispetto degli obblighi e/o patti convenzionali (…) propedeutic [i] alla presentazione della domanda stessa ”, oltre all’assenza di ulteriore documentazione indicata nella nota in esame, di cui ella chiedeva altresì la sospensione cautelare, anche inaudita altera parte .
In punto di fatto, essa premetteva di essere concessionaria del diritto di superficie sull’area sita in Roma denominata Piano di Zona B50 Monte Stallonara, Comparto Q/p, per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare e, una volta ultimati i lavori, di aver depositato, l’11 agosto 2016, l’istanza volta al rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, nel testo ratione temporis vigente.
Detta istanza, secondo la ricorrente, risultava completa di tutti gli allegati previsti dalla legge, ivi compreso il nulla osta di competenza dell’U.O. Edilizia sociale di cui al citato DP (rilasciato con nota prot. n. 147570 dell’11 agosto 2016).
Ciononostante, con l’atto impugnato, l’amministrazione resistente dichiarava improcedibile la SCAg in ragione delle carenze documentali ivi riscontrate.
Contro il citato provvedimento, la società ricorrente avanzava i seguenti mezzi di ricorso.
“ I) ILLEGITTIMITA’ DELLA NOTA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CARENZA DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE ”.
Ad avviso della ricorrente, il provvedimento avversato – da qualificare come annullamento d’ufficio del titolo di agibilità medio tempore formatosi e non come dichiarazione di mera improcedibilità dell’istanza – non avrebbe rispettato i presupposti normativi previsti dall’art. 21- novies della legge n. 241/1990 per gli atti di riesame e, in particolare, non avrebbe recato indicazione e valutazione alcuna delle specifiche e concrete esigenze pubblicistiche che impongono l’eliminazione d’ufficio dell’atto viziato diverse dalla astratta affermazione dei medesimi interessi alla cui soddisfazione la norma violata risulta preordinata.
Inoltre, priva di fondamento sarebbe la circostanza per la quale l’istanza presentata dalla ricorrente sarebbe stata priva dei documenti necessari al fine di conseguire l’agibilità tanto più che, ove l’asserita assenza fosse stata reale, l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere l’integrazione della domanda nei termini e nei modi previsti dalla legge.
L’assenza dei presupposti previsti dalla norma da ultimo citata evidenzierebbe, sempre secondo la ricorrente, anche l’assenza di motivazione del provvedimento avversato, anche con riferimento all’indicazione delle ragioni di interesse pubblico ritenute sussistenti e prevalenti sull’interesse della stessa al mantenimento dell’assetto di interessi consolidatosi.
Inoltre, la nota impugnata sarebbe stata affetta da eccesso di potere per sviamento, giacché l’agibilità potrebbe negarsi esclusivamente per mancanza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti ivi installati e non, come avvenuto nel caso di specie, per asserite carenze documentali.
“ II) ILLEGITTIMITA’ DELLA NOTA GRAVATA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E DELL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.
A parere della ricorrente, l’amministrazione comunale, limitandosi ad annullare l’atto di agibilità sulla base di una paventata carenza documentale a distanza di otto anni dalla presentazione della stessa domanda, non avrebbe esplicitato le ragioni poste a base della propria decisione, con conseguente difetto di motivazione del provvedimento impugnato e compromissione delle finalità di effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo, finalità la cui realizzazione richiede di fornire a quest’ultimo tutti gli elementi necessari a renderlo edotto del procedimento avviato.
Si concludeva il gravame con la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non asseritamente subiti e con l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento gravato, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
Con decreto n. 1469 del 16 aprile 2024, l’istanza ex art. 56 c.p.a. veniva respinta.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, depositando documentazione e memoria nei termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a.
Con dichiarazione depositata il 2 maggio 2024, parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare collegiale, e di tanto prendeva atto la Sezione con ordinanza n. 2080/ del 23 maggio 2024.
In vista della trattazione nel merito dell’affare, le parti depositavano documenti e scambiavano memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Parte ricorrente avanzava istanza di differimento dell’udienza e di trattazione congiunta con i ricorsi R.G. n. 4616 e 4817 del 2024 – dichiarando trattarsi di contenziosi aventi comunanza di “ petitum ” e “ causa petendi ” con il presente – mentre, nel merito, insisteva per l’accoglimento del gravame, depositando altresì nota del Presidente del Consorzio Monte Stallonara da cui evincere come tutte le opere di urbanizzazione previste nella convenzione conclusa con l’amministrazione comunale fossero state completate, ad eccezione delle vasche di laminazione occorrenti per lo scarico delle acque bianche, di residua competenza dell’amministrazione capitolina.
Infine, all’udienza pubblica del 10 marzo 2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
In primo luogo, il Collegio intende prendere posizione, respingendola, sull’istanza, avanzata da parte della ricorrente, di trattazione congiunta dell’affare in uno con i ricorsi R.G. nn. 4616 e 4817 del 2024, non ritenendo sussistente l’eccezionalità delle ragioni sottese al rinvio che l’art. 73, comma 1- bis, c.p.a. pretende affinché possa disporsi il rinvio della trattazione della causa, tanto più che le ragioni addotte a sostegno della richiesta avanzata, consistenti in una connessione tra i ricorsi, risultavano ben note alla parte sin dalla proposizione dei gravami in questione, dei quali la medesima avrebbe quindi ben potuto (e dovuto) segnalare con congruo anticipo a questo Giudice l’opportunità, da essa ravvisata, di una disamina congiunta dei gravami.
Venendo al merito, il gravame proposto è privo di fondamento.
In tema di agibilità, infatti, costituisce principio consolidato, cui il Collegio non vede ragioni per discostarsi nel caso di specie, che “ la disciplina della certificazione dell'agibilità, infatti, non configura una vera e propria ipotesi di silenzio assenso in senso tecnico, di cui all'art. 20 della L. n. 241 del 1990, ma dà invece luogo ad una sorta di legittimazione ex lege, che prescinde dalla pronuncia della Pubblica amministrazione e che trova il suo fondamento nella effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo" (Cons. St., sez. II, n. 3836/2021. In termini, T.A.R. Campania-Napoli, sez. II, n. 1160/2022; T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 399/2023) di talché, affinché possa decorrere il termine per la maturazione del silenzio assenso, è necessario che la domanda presentata sia completa della documentazione comprobante le condizioni di cui all’art. 24, comma 4- bis , lett. a ), nel testo applicabile al momento della presentazione dell’istanza, ovvero “ Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni ”.
Né, tantomeno, tale esito potrebbe mutare ove si pervenisse a ritenere applicabile il paradigma del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, stante che “ non può ipotizzarsi la decorrenza del relativo termine in mancanza dei requisiti essenziali della domanda, siccome reiteratamente affermato dalla giurisprudenza con riferimento, ad esempio, alla materia del condono edilizio ” (sempre Cons. St., ibidem ).
Nella fattispecie, è innegabile che, alla data dell’11 agosto 2016, le opere di urbanizzazione primaria non fossero complete, come del resto ammesso anche da parte ricorrente la quale, non a caso, ha allegato agli atti di causa un atto di collaudo del 6 aprile 2017, quindi posteriore alla presentazione dell’istanza sopra ricordata e, peraltro, relativo solamente ad alcune delle opere di urbanizzazione in questione.
A conclusioni differenti non consente neppure di pervenire il nulla osta rilasciato anch’esso l’11 agosto 2016 dall’U.O. Edilizia popolare del DP di Roma Capitale, il quale infatti si riferiva esclusivamente all’attestato di imbocco in fogna e di avvenuto deposito presso il Genio Civile del certificato di collaudo statico del fabbricato.
In definitiva, deve confermarsi che, alla data di presentazione dell’istanza, le opere di urbanizzazione primaria non erano state ancora completate, ciò ostando al rilascio della certificazione di agibilità richiesta.
Tale conclusione, peraltro, risulta pienamente conforme anche agli esiti cui è pervenuto, in sede cautelare, il Giudice amministrativo di appello adito per l’impugnazione di tre ordinanze con cui questa Sezione aveva respinto altrettante istanze cautelari promosse da altre cooperative che, al pari della ricorrente, si erano viste negare l’agibilità per altri edifici ricompresi nel Piano di Zona B50 “Monte Stallonara” (pur se insistenti su altri comparti) in considerazione del mancato completamento delle opere di urbanizzazione primaria, e tanto sulla scorta dell’adeguatezza “ della motivazione posta alla base dell’impugnata ordinanza ” (Cons. St., sez. IV, ord. nn. 1471-1472-1473/2024).
Di conseguenza, il gravame proposto deve respingersi per infondatezza, ivi compresa la domanda risarcitoria in quanto l’insussistenza di un illecito fonte di pregiudizi ristorabili per equivalente è da escludersi in ragione della legittimità dell’azione amministrativa e della conseguente non spettanza del bene della vita controverso.
La particolarità della fattispecie giustifica comunque, ad avviso del Collegio, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI IL, Presidente
IU LI, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU LI | MI IL |
IL SEGRETARIO