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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11370 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11509/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - X sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11509/23 riservata in decisione all'udienza del 20.11.2025 vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
, rapp.ti e difesi in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Luigi Di Bartolo ed C.F._3 Elena Fioretti, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale di Napoli, Is. G8. ATTORE e
(C.F. ) in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1 amministrazione e legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Nicola Trunfio, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via dei Fiorentini 61; CONVENUTA e
(C.F. - P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Elisabetta Pelliccia, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 45;
CHIAMATA IN CAUSA OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO
e in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore Parte_1 Parte_2
, esposero quanto segue: Persona_1
1) In data 10 aprile 2021, alle ore 18.00 circa, si trovava in compagnia del figlio Parte_1 minore , disabile, all'interno dell'area giochi della di Napoli;
Per_1 Controparte_1
2) Nello specifico, il sig. si trovava accanto a suo figlio , il quale era salito sull'altalena Pt_1 Per_1 per disabili;
3) All'improvviso, nel dondolare sull'altalena, il minore perdeva l'equilibrio a causa della rottura della catena, che limita le oscillazioni del gioco, che risultava spezzata;
4) A seguito della perdita di equilibrio, il minore scivolava, rimanendo con il piede destro incastrato sotto la sbarra del gioco, e riportava lesioni;
5) detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata, né visibile usando l'ordinaria diligenza, poiché la catena era spezzata ed era solo poggiata senza essere bloccata.
Ciò premesso, i ricorrenti chiesero la condanna della al risarcimento dei Controparte_1 danni, patrimoniali e non, quantificati al massimo in € 26.000,00, evocando una responsabilità della stessa quale custode ex art. 2051 c.c..
pagina 1 di 3 La chiese il rigetto della domanda. In subordine, chiese di essere garantito CP_1 Controparte_1 dal proprio assicuratore Controparte_2 La chiese il rigetto della domanda di garanzia e della principale. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va rigettata. Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, il minore non è un bambino disabile. Per_1 La circostanza non è documentata ed è stata esclusa dal teste che ha espressamente Tes_1 riferito che << non era un bambino disabile e neppure gli altri quattro cinque bambini che in Per_1 quel momento erano con lui sull'altalena>>. E tuttavia, il gruppo di bambini, in presenza di accompagnatori adulti, tra cui , papà di Parte_1
, che erano vicini e li osservavano, salirono su un dondolo chiaramente destinato all'utilizzo di Per_1 disabili. Tale destinazione era segnalata dalla presenza, sullo stesso dondolo, e su cartelli posti nelle immediate vicinanze, del simbolo della “carrozzella” che indica, appunto, la condizione di disabilità. Addirittura <<… accanto alla altalena c'era un cartello segnaletico bello grosso che conteneva le istruzioni d'uso dell'altalena stessa del disabile in carrozzina>> (cfr. teste e foto in atti). Tes_2 In particolare, l'altalena di cui si discute ha una conformazione idonea a contenere anche la carrozzella del disabile che entra attraverso una pedana ribaltabile (cfr. foto in atti). Una pedana, cioè che è parte mobile dell'altalena nel senso che si ribalta sul terreno e si aggancia ad un fermo messo a terra per consentire il passaggio della carrozzella. Dopodiché, entrata la carrozzella all'interno dell'altalena, la pedana viene rialzata dall'accompagnatore del disabile e bloccata alla restante parte della struttura dell'altalena per mettere in sicurezza il disabile stesso (cfr. dich. teste . Tes_3 Dunque, il piccolo salì, con altri quattro cinque bambini, su una altalena destinata Per_1 esclusivamente all'uso di disabili in carrozzella, su cui non avrebbero dovuto salire, e rimasero in piedi, cioè in una condizione di oggettivo equilibrio precario, considerato che l'altalena oscillava e non c'erano (e non dovevano esserci, tenuto conto della peculiare destinazione d'uso della altalena) punti di appoggio. Il teste ha così descritto il sinistro: Tes_1 pedana, che da un lato era delimitata da un'anta che combaciava con la parte inferiore della pedana, e dall'altro lato, invece, non c'era questa aderenza, e la base della pedana presentava un vuoto di circa 10 cm nel quale purtroppo mise il piede mentre la giostra continuava ad oscillare. Per Per_1 questo motivo si infortunò il bambino>>. Dunque, non scivolò, ma mise il piede in un vuoto che non costituiva un difetto strutturale Per_1 dell'altalena, posto che questa aveva una conformazione funzionale ad accogliere la carrozzella del disabile, non a consentire lo stazionamento di bambini durante la sua oscillazione. Di conseguenza, anche la dedotta rottura della catena che avrebbe dovuto limitare l'oscillazione dell'altalena appare irrilevante, perché, nonostante l'oscillazione, non scivolò. Per_1 Tenuto conto delle risultanze istruttorie innanzi evidenziate, va esclusa la responsabilità del custode, in quanto il sinistro è ascrivibile esclusivamente alla negligenza del genitore che fece usare al minore l'altalena in modo anomalo ed imprevedibile (Sez. 3, Sentenza n. 21727 del 04/12/2012), posto che si trattava di un'altalena destinata all'uso esclusivo di disabili in carrozzella e, dunque, strutturata in modo da consentire in sicurezza unicamente questa modalità d'uso.
***** Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda proposta da e in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la responsabilità nei confronti di va Controparte_1 rigettata. Dal rigetto della domanda principale, discende l'assorbimento della domanda di garanzia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (anche nei confronti del chiamato in causa, non essendo la chiamata palesemente arbitraria: Cass. n. 6514/04) e si liquidano in dispositivo in considerazione pagina 2 di 3 delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da e in proprio e quali genitori esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità nei confronti della Controparte_1
-condanna e al pagamento delle spese del giudizio in favore della Parte_1 Parte_2 e della liquidate, per ciascuno di essi, in € Controparte_1 Controparte_2 5077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 3.12.2025. Il Giudice Francesco Pastore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - X sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 11509/23 riservata in decisione all'udienza del 20.11.2025 vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (C.F. Persona_1
, rapp.ti e difesi in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Luigi Di Bartolo ed C.F._3 Elena Fioretti, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale di Napoli, Is. G8. ATTORE e
(C.F. ) in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1 P.IVA_1 amministrazione e legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Nicola Trunfio, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via dei Fiorentini 61; CONVENUTA e
(C.F. - P. IVA ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. Elisabetta Pelliccia, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n. 45;
CHIAMATA IN CAUSA OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO
e in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore Parte_1 Parte_2
, esposero quanto segue: Persona_1
1) In data 10 aprile 2021, alle ore 18.00 circa, si trovava in compagnia del figlio Parte_1 minore , disabile, all'interno dell'area giochi della di Napoli;
Per_1 Controparte_1
2) Nello specifico, il sig. si trovava accanto a suo figlio , il quale era salito sull'altalena Pt_1 Per_1 per disabili;
3) All'improvviso, nel dondolare sull'altalena, il minore perdeva l'equilibrio a causa della rottura della catena, che limita le oscillazioni del gioco, che risultava spezzata;
4) A seguito della perdita di equilibrio, il minore scivolava, rimanendo con il piede destro incastrato sotto la sbarra del gioco, e riportava lesioni;
5) detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata, né visibile usando l'ordinaria diligenza, poiché la catena era spezzata ed era solo poggiata senza essere bloccata.
Ciò premesso, i ricorrenti chiesero la condanna della al risarcimento dei Controparte_1 danni, patrimoniali e non, quantificati al massimo in € 26.000,00, evocando una responsabilità della stessa quale custode ex art. 2051 c.c..
pagina 1 di 3 La chiese il rigetto della domanda. In subordine, chiese di essere garantito CP_1 Controparte_1 dal proprio assicuratore Controparte_2 La chiese il rigetto della domanda di garanzia e della principale. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va rigettata. Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, il minore non è un bambino disabile. Per_1 La circostanza non è documentata ed è stata esclusa dal teste che ha espressamente Tes_1 riferito che << non era un bambino disabile e neppure gli altri quattro cinque bambini che in Per_1 quel momento erano con lui sull'altalena>>. E tuttavia, il gruppo di bambini, in presenza di accompagnatori adulti, tra cui , papà di Parte_1
, che erano vicini e li osservavano, salirono su un dondolo chiaramente destinato all'utilizzo di Per_1 disabili. Tale destinazione era segnalata dalla presenza, sullo stesso dondolo, e su cartelli posti nelle immediate vicinanze, del simbolo della “carrozzella” che indica, appunto, la condizione di disabilità. Addirittura <<… accanto alla altalena c'era un cartello segnaletico bello grosso che conteneva le istruzioni d'uso dell'altalena stessa del disabile in carrozzina>> (cfr. teste e foto in atti). Tes_2 In particolare, l'altalena di cui si discute ha una conformazione idonea a contenere anche la carrozzella del disabile che entra attraverso una pedana ribaltabile (cfr. foto in atti). Una pedana, cioè che è parte mobile dell'altalena nel senso che si ribalta sul terreno e si aggancia ad un fermo messo a terra per consentire il passaggio della carrozzella. Dopodiché, entrata la carrozzella all'interno dell'altalena, la pedana viene rialzata dall'accompagnatore del disabile e bloccata alla restante parte della struttura dell'altalena per mettere in sicurezza il disabile stesso (cfr. dich. teste . Tes_3 Dunque, il piccolo salì, con altri quattro cinque bambini, su una altalena destinata Per_1 esclusivamente all'uso di disabili in carrozzella, su cui non avrebbero dovuto salire, e rimasero in piedi, cioè in una condizione di oggettivo equilibrio precario, considerato che l'altalena oscillava e non c'erano (e non dovevano esserci, tenuto conto della peculiare destinazione d'uso della altalena) punti di appoggio. Il teste ha così descritto il sinistro: Tes_1 pedana, che da un lato era delimitata da un'anta che combaciava con la parte inferiore della pedana, e dall'altro lato, invece, non c'era questa aderenza, e la base della pedana presentava un vuoto di circa 10 cm nel quale purtroppo mise il piede mentre la giostra continuava ad oscillare. Per Per_1 questo motivo si infortunò il bambino>>. Dunque, non scivolò, ma mise il piede in un vuoto che non costituiva un difetto strutturale Per_1 dell'altalena, posto che questa aveva una conformazione funzionale ad accogliere la carrozzella del disabile, non a consentire lo stazionamento di bambini durante la sua oscillazione. Di conseguenza, anche la dedotta rottura della catena che avrebbe dovuto limitare l'oscillazione dell'altalena appare irrilevante, perché, nonostante l'oscillazione, non scivolò. Per_1 Tenuto conto delle risultanze istruttorie innanzi evidenziate, va esclusa la responsabilità del custode, in quanto il sinistro è ascrivibile esclusivamente alla negligenza del genitore che fece usare al minore l'altalena in modo anomalo ed imprevedibile (Sez. 3, Sentenza n. 21727 del 04/12/2012), posto che si trattava di un'altalena destinata all'uso esclusivo di disabili in carrozzella e, dunque, strutturata in modo da consentire in sicurezza unicamente questa modalità d'uso.
***** Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda proposta da e in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la responsabilità nei confronti di va Controparte_1 rigettata. Dal rigetto della domanda principale, discende l'assorbimento della domanda di garanzia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (anche nei confronti del chiamato in causa, non essendo la chiamata palesemente arbitraria: Cass. n. 6514/04) e si liquidano in dispositivo in considerazione pagina 2 di 3 delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-rigetta la domanda proposta da e in proprio e quali genitori esercenti Parte_1 Parte_2 la responsabilità nei confronti della Controparte_1
-condanna e al pagamento delle spese del giudizio in favore della Parte_1 Parte_2 e della liquidate, per ciascuno di essi, in € Controparte_1 Controparte_2 5077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 3.12.2025. Il Giudice Francesco Pastore
pagina 3 di 3