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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16496/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2025 61743 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21784/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiedeva l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'ufficio del concessionario delegato dal Comune di Somma Vesuviana un atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72 bis e 48 bis D.P.R. n. 602/73,
n. riferimento 2025/61743, notificato a mezzo del servizio postale il 3.6.2025, avente ad oggetto il pignoramento della somma di euro 2.965,11, in virtù di un atto prodromico asseritamente notificato in data 8.7.2024; In particolare, nell'atto impugnato si afferma che in data 8.7.2024 sarebbe stato notificato al sig. Ricorrente_1, a titolo di I.M.U. 2020, l'Accertamento esecutivo n. 367 del 13/05/2024.
Eccepiva nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo sotteso al pignoramento presso terzi.
Non si costituiva l'ufficio del concessionario delegato.
All'odierna udienza di discussione, presente il rappresentante della parte ricorrente che si riportava a quanto dedotto agli atti, il giudice decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Ed invero, l'ufficio resistente, non costituendosi, non ha prodotto la notifica dell'avviso di accertamento, che costituisce atto prodromico e condizione di legittimità del disposto pignoramento.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e le spese seguono la soccombenza, in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite, e devono essere liquidate in favore della parte ricorrente come in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio del concessionario delegato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €300,00 oltre IVA, CPA e CUT da devolversi al procuratore antistatario avv. Difensore_1.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16496/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.se.t. Italia S.p.a. - 01478281213
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2025 61743 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21784/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiedeva l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'ufficio del concessionario delegato dal Comune di Somma Vesuviana un atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72 bis e 48 bis D.P.R. n. 602/73,
n. riferimento 2025/61743, notificato a mezzo del servizio postale il 3.6.2025, avente ad oggetto il pignoramento della somma di euro 2.965,11, in virtù di un atto prodromico asseritamente notificato in data 8.7.2024; In particolare, nell'atto impugnato si afferma che in data 8.7.2024 sarebbe stato notificato al sig. Ricorrente_1, a titolo di I.M.U. 2020, l'Accertamento esecutivo n. 367 del 13/05/2024.
Eccepiva nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo sotteso al pignoramento presso terzi.
Non si costituiva l'ufficio del concessionario delegato.
All'odierna udienza di discussione, presente il rappresentante della parte ricorrente che si riportava a quanto dedotto agli atti, il giudice decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Ed invero, l'ufficio resistente, non costituendosi, non ha prodotto la notifica dell'avviso di accertamento, che costituisce atto prodromico e condizione di legittimità del disposto pignoramento.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e le spese seguono la soccombenza, in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite, e devono essere liquidate in favore della parte ricorrente come in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio del concessionario delegato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €300,00 oltre IVA, CPA e CUT da devolversi al procuratore antistatario avv. Difensore_1.