CASS
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 38425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38425 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE NG AL NN R.G.N. 23854/2025 CE GA SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NG AL NN;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in data 10/05/2025, nei confronti di XXXXXXXXXXXXX, alla quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziata del reato di cui agli artt. 575 e 577 comma 1, n. 1 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Giovanni Tripodi, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del reato di omicidio volontario nella meno grave fattispecie di cui all’art. 578 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della illogicità della decisione assunta dal Tribunale del riesame, in punto di esigenze cautelari. In caso di riqualificazione giuridica ai sensi dell’art. 578 cod. pen., sarebbe adeguata al disvalore dei fatti anche la misura degli arresti domiciliari presso la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX indicata in sede di riesame;
è difficile, peraltro, immaginare che l’indagata possa allontanarsi e, così, non solo abbandonare gli altri figli che ha, ma anche rinunciare all’unico reale supporto di cui possa godere.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata vi è il richiamo agli elementi discretivi esistenti tra le fattispecie di cui agli artt. 575 e 578 cod. pen.; nel caso di specie, lo scrutinio inerente alla sussistenza delle condizioni di abbandono morale e materiale, necessarie per l’integrazione della prima fattispecie, si è risolto negativamente. Infondata è anche la doglianza concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, ricorrendo la doppia presunzione di legge. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38425 Anno 2025 Presidente: DE AR EP Relatore: NN NG AL Data Udienza: 29/10/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
2. Secondo la ricostruzione storica e oggettiva contenuta nell’avversata ordinanza, l’indagata avrebbe partorito un feto vitale e immediatamente lo avrebbe ucciso, gettandolo nel gabinetto e, quindi, annegandolo;
il neonato, infilato all’interno delle tubature, è stato poi recuperato nel pozzetto fognario, all’interno del quale galleggiava. Stando alla consulenza tecnica in seguito espletata - nonostante il parto fosse avvenuto pretermine - il feto, laddove avesse ricevuto le necessarie cure, avrebbe potuto sicuramente sopravvivere. Da ciò ha tratto origine l’ordinanza cautelare genetica, confermata dal Tribunale del riesame con il provvedimento ora impugnato dalla difesa.
3.Con il primo motivo, la difesa aggredisce il profilo della qualificazione giuridica attribuita ai fatti sopra riassunti, domandandone la riconduzione sotto l’egida normativa dell’art. 578 cod. pen.; segnatamente, l’impugnazione denuncia esser state trascurate le problematiche familiari e la situazione emotiva nella quale versava l’indagata, essendo stato commesso il gesto immediatamente dopo il parto, inteso quest’ultimo non tanto quale requisito strettamente ed esclusivamente cronologico, bensì come riferimento alla fase di perturbamento psichico che ne consegue. Nella concreta fattispecie – in ipotesi difensiva - sarebbero oggettivamente emerse le condizioni di abbandono morale e materiale nelle quali si trovava a vivere l’indagata, ossia proprio la situazione che rappresenta l’elemento specificante della fattispecie tipica in esame. Gli atti dimostrano infatti, secondo la difesa, la totale solitudine in cui si trovava la donna, che era stata abbandonata a sé stessa dal padre del nascituro e anche dai parenti più stretti. Tale condizione era rilevante indipendentemente dalla possibilità, per la ricorrente, di rivolgersi ai presidi sanitari pubblici;
la donna, infine, era priva di un a casa e dei primari mezzi di sussistenza.
3.1. Per quanto inerisce all’inquadramento dogmatico della figura tipica dell’infanticidio, l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che l'integrazione di tale fattispecie criminosa non esiga che la situazione di abbandono materiale e morale debba rivestire una connotazione di assolutezza, venendo in rilievo un elemento oggettivo da leggere secondo una prospettiva di tipo soggettivistico;
è bastevole, pertanto, che ricorra una percezione di totale abbandono, avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto (si vedano Sez. 1, n. 28252 del 22/01/2021, Izzo, Rv. 281673 – 01; Sez. 1, n. 26663 del 23/05/2013, Bonito, Rv. 256037; Sez. 1, n. 40993 del 07/10/2010, Grieco, Rv. 248934). La valutazione circa la ricorrenza, in concreto, di tale requisito di tenore obiettivo, deve allora essere l’effetto di un percorso interpretativo fondato sulla "individualizzazione", correlata alla peculiare situazione nella quale versa la partoriente ed alla di lei specifica percezione. Occorre anche prescindere dall'oggettiva presenza – all’interno del contesto territoriale di riferimento - di idonee strutture sanitarie e assistenziali, alle quali la donna avrebbe potuto ricorrere nel corso della gravidanza e in occasione del parto, allorquando la situazione di abbandono esistenziale in cui versa la donna, in ragione anche dell’esistenza di un ambiente familiare non in grado di comprendere l'evidenza del suo stato e di cogliere l'esigenza di aiuto e sostegno, occorrenti per fronteggiare il dramma da lei vissuto, le impedisca di cogliere tali opportunità, inducendola ad affrontare il trauma del parto in una condizione derelitta (si veda Sez. 1, n. 2267 del 03/12/2013 - dep. 2014, Fynn, non mass.) 3.2 Queste essendo le regole ermeneutiche che governano la materia, non vi è chi non 2 rilevi come – con riferimento agli avvenimenti per i quali si procede – la doglianza difensiva non meriti accoglimento. L’avversata decisione, infatti, ha analizzato ogni aspetto della triste vicenda ed ha chiarito in maniera esaustiva, nonché lineare e priva di qualsivoglia spunto di contraddittorietà – logica o infratestuale - le ragioni poste a fondamento della ritenuta insussistenza delle condizioni di abbandono morale e materiale, atte a integrare un infanticidio o un feticidio ai sensi dell’art. 578 cod. pen. Secondo l’assunto sposato dal Tribunale del riesame, dunque, le condizioni nelle quali versava l’indagata possono essere così brevemente riassunte: - la donna poteva contare su una amica con la quale conviveva, sebbene avesse una situazione abitativa effettivamente precaria;
- ella aveva con sé altri due bambini, nati dall’unione con un altro uomo e quest’ultimo era sicuramente sempre presente e disponibile a prendersene cura;
- l’indagata, inoltre, era seguita dai servizi sociali, ai quali agevolmente avrebbe potuto domandare aiuto;
- non mancavano frequenti contatti con il padre, al quale avrebbe potuto domandare il necessario supporto. Tali elementi – stando alla interpretazione del Tribunale del riesame - erano di eterogenea natura, ma tutti univocamente deponenti per la insussistenza di quella condizione di abbandono, postulata dal modello legale di cui all’art. 578 cod. pen., nel cui ambito previsionale viene auspicata – da parte della difesa - la riconduzione degli accadimenti fenomenici in esame. E del resto, aggiunge il Tribunale del riesame, la condizione di abbandono, viene sostenuta sostanzialmente ex post, atteso che la donna - nel corso dell’interrogatorio – aveva negato l’addebito, affermando di non essersi nemmeno accorta di essere incinta e di aver partorito senza rendersene conto, dopo aver bevuto una non meglio identificata bevanda. Coglie perfettamente nel segno, allora, la puntualizzazione contenuta nell’ordinanza impugnata, quanto alla profonda contraddittorietà che – poste tali premesse – permea la successiva tesi propugnata dalla difesa, ossia che l’indagata abbia sentito di trovarsi in una condizione di isolamento.
3.3. La difesa inoltre - al fine di dimostrare la sussistenza della situazione di abbandono materiale e morale – ricorre a una lettura (ovviamente difforme) dei medesimi elementi già vagliati e interpretati in senso negativo dal Tribunale del riesame. Vengono in tal modo proposte, però, censure che si dipanano interamente sul piano del fatto e che sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Poste tali premesse, la censura difensiva non può che incorrere nel vizio della 3 inammissibilità.
4. Il secondo motivo di ricorso attiene al profilo delle esigenze cautelari e, parimenti, deve essere ritenuto inammissibile. Si è in presenza, in primo luogo, di una fattispecie delittuosa alla quale si accompagna – sotto l’aspetto cautelare - una doppia presunzione di adeguatezza, non vinta da alcuno degli elementi addotti dalla difesa;
in realtà – anzi, l’attenuazione della misura cautelare di massimo rigore attualmente in vigore dovrebbe essere – secondo l’assunto difensivo - immediatamente consequenziale alla sola riconduzione del fatto entro l’alveo normativo dell’art. 578 cod. pen. La già esaminata correttezza della qualificazione giuridica contenuta nell’ordinanza impugnata, dunque, vale già a depotenziare l’argomento principale sussunto nell’impugnazione. Il Tribunale del riesame ha infine ravvisato - oltre al rischio di recidiva (che ha reputato essere desumibile, ipso facto, dalla enorme efferatezza del gesto omicidiario commesso) - anche il pericolo di fuga, correlato al labile radicamento dell’indagata in territorio italiano ed all’assenza di una sua stabile occupazione lavorativa. Con tale segmento della decisione, la difesa ha sostanzialmente mancato di dialogare, preferendo limitarsi ad una sterile contestazione, priva dell’evidenziazione di alcun vizio riconducibile alla rosa di quelli proponibili in sede di legittimità.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NG AL NN EP DE AR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in data 10/05/2025, nei confronti di XXXXXXXXXXXXX, alla quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziata del reato di cui agli artt. 575 e 577 comma 1, n. 1 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Giovanni Tripodi, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del reato di omicidio volontario nella meno grave fattispecie di cui all’art. 578 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, ci si duole della illogicità della decisione assunta dal Tribunale del riesame, in punto di esigenze cautelari. In caso di riqualificazione giuridica ai sensi dell’art. 578 cod. pen., sarebbe adeguata al disvalore dei fatti anche la misura degli arresti domiciliari presso la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX indicata in sede di riesame;
è difficile, peraltro, immaginare che l’indagata possa allontanarsi e, così, non solo abbandonare gli altri figli che ha, ma anche rinunciare all’unico reale supporto di cui possa godere.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata vi è il richiamo agli elementi discretivi esistenti tra le fattispecie di cui agli artt. 575 e 578 cod. pen.; nel caso di specie, lo scrutinio inerente alla sussistenza delle condizioni di abbandono morale e materiale, necessarie per l’integrazione della prima fattispecie, si è risolto negativamente. Infondata è anche la doglianza concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, ricorrendo la doppia presunzione di legge. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38425 Anno 2025 Presidente: DE AR EP Relatore: NN NG AL Data Udienza: 29/10/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
2. Secondo la ricostruzione storica e oggettiva contenuta nell’avversata ordinanza, l’indagata avrebbe partorito un feto vitale e immediatamente lo avrebbe ucciso, gettandolo nel gabinetto e, quindi, annegandolo;
il neonato, infilato all’interno delle tubature, è stato poi recuperato nel pozzetto fognario, all’interno del quale galleggiava. Stando alla consulenza tecnica in seguito espletata - nonostante il parto fosse avvenuto pretermine - il feto, laddove avesse ricevuto le necessarie cure, avrebbe potuto sicuramente sopravvivere. Da ciò ha tratto origine l’ordinanza cautelare genetica, confermata dal Tribunale del riesame con il provvedimento ora impugnato dalla difesa.
3.Con il primo motivo, la difesa aggredisce il profilo della qualificazione giuridica attribuita ai fatti sopra riassunti, domandandone la riconduzione sotto l’egida normativa dell’art. 578 cod. pen.; segnatamente, l’impugnazione denuncia esser state trascurate le problematiche familiari e la situazione emotiva nella quale versava l’indagata, essendo stato commesso il gesto immediatamente dopo il parto, inteso quest’ultimo non tanto quale requisito strettamente ed esclusivamente cronologico, bensì come riferimento alla fase di perturbamento psichico che ne consegue. Nella concreta fattispecie – in ipotesi difensiva - sarebbero oggettivamente emerse le condizioni di abbandono morale e materiale nelle quali si trovava a vivere l’indagata, ossia proprio la situazione che rappresenta l’elemento specificante della fattispecie tipica in esame. Gli atti dimostrano infatti, secondo la difesa, la totale solitudine in cui si trovava la donna, che era stata abbandonata a sé stessa dal padre del nascituro e anche dai parenti più stretti. Tale condizione era rilevante indipendentemente dalla possibilità, per la ricorrente, di rivolgersi ai presidi sanitari pubblici;
la donna, infine, era priva di un a casa e dei primari mezzi di sussistenza.
3.1. Per quanto inerisce all’inquadramento dogmatico della figura tipica dell’infanticidio, l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che l'integrazione di tale fattispecie criminosa non esiga che la situazione di abbandono materiale e morale debba rivestire una connotazione di assolutezza, venendo in rilievo un elemento oggettivo da leggere secondo una prospettiva di tipo soggettivistico;
è bastevole, pertanto, che ricorra una percezione di totale abbandono, avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto (si vedano Sez. 1, n. 28252 del 22/01/2021, Izzo, Rv. 281673 – 01; Sez. 1, n. 26663 del 23/05/2013, Bonito, Rv. 256037; Sez. 1, n. 40993 del 07/10/2010, Grieco, Rv. 248934). La valutazione circa la ricorrenza, in concreto, di tale requisito di tenore obiettivo, deve allora essere l’effetto di un percorso interpretativo fondato sulla "individualizzazione", correlata alla peculiare situazione nella quale versa la partoriente ed alla di lei specifica percezione. Occorre anche prescindere dall'oggettiva presenza – all’interno del contesto territoriale di riferimento - di idonee strutture sanitarie e assistenziali, alle quali la donna avrebbe potuto ricorrere nel corso della gravidanza e in occasione del parto, allorquando la situazione di abbandono esistenziale in cui versa la donna, in ragione anche dell’esistenza di un ambiente familiare non in grado di comprendere l'evidenza del suo stato e di cogliere l'esigenza di aiuto e sostegno, occorrenti per fronteggiare il dramma da lei vissuto, le impedisca di cogliere tali opportunità, inducendola ad affrontare il trauma del parto in una condizione derelitta (si veda Sez. 1, n. 2267 del 03/12/2013 - dep. 2014, Fynn, non mass.) 3.2 Queste essendo le regole ermeneutiche che governano la materia, non vi è chi non 2 rilevi come – con riferimento agli avvenimenti per i quali si procede – la doglianza difensiva non meriti accoglimento. L’avversata decisione, infatti, ha analizzato ogni aspetto della triste vicenda ed ha chiarito in maniera esaustiva, nonché lineare e priva di qualsivoglia spunto di contraddittorietà – logica o infratestuale - le ragioni poste a fondamento della ritenuta insussistenza delle condizioni di abbandono morale e materiale, atte a integrare un infanticidio o un feticidio ai sensi dell’art. 578 cod. pen. Secondo l’assunto sposato dal Tribunale del riesame, dunque, le condizioni nelle quali versava l’indagata possono essere così brevemente riassunte: - la donna poteva contare su una amica con la quale conviveva, sebbene avesse una situazione abitativa effettivamente precaria;
- ella aveva con sé altri due bambini, nati dall’unione con un altro uomo e quest’ultimo era sicuramente sempre presente e disponibile a prendersene cura;
- l’indagata, inoltre, era seguita dai servizi sociali, ai quali agevolmente avrebbe potuto domandare aiuto;
- non mancavano frequenti contatti con il padre, al quale avrebbe potuto domandare il necessario supporto. Tali elementi – stando alla interpretazione del Tribunale del riesame - erano di eterogenea natura, ma tutti univocamente deponenti per la insussistenza di quella condizione di abbandono, postulata dal modello legale di cui all’art. 578 cod. pen., nel cui ambito previsionale viene auspicata – da parte della difesa - la riconduzione degli accadimenti fenomenici in esame. E del resto, aggiunge il Tribunale del riesame, la condizione di abbandono, viene sostenuta sostanzialmente ex post, atteso che la donna - nel corso dell’interrogatorio – aveva negato l’addebito, affermando di non essersi nemmeno accorta di essere incinta e di aver partorito senza rendersene conto, dopo aver bevuto una non meglio identificata bevanda. Coglie perfettamente nel segno, allora, la puntualizzazione contenuta nell’ordinanza impugnata, quanto alla profonda contraddittorietà che – poste tali premesse – permea la successiva tesi propugnata dalla difesa, ossia che l’indagata abbia sentito di trovarsi in una condizione di isolamento.
3.3. La difesa inoltre - al fine di dimostrare la sussistenza della situazione di abbandono materiale e morale – ricorre a una lettura (ovviamente difforme) dei medesimi elementi già vagliati e interpretati in senso negativo dal Tribunale del riesame. Vengono in tal modo proposte, però, censure che si dipanano interamente sul piano del fatto e che sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Poste tali premesse, la censura difensiva non può che incorrere nel vizio della 3 inammissibilità.
4. Il secondo motivo di ricorso attiene al profilo delle esigenze cautelari e, parimenti, deve essere ritenuto inammissibile. Si è in presenza, in primo luogo, di una fattispecie delittuosa alla quale si accompagna – sotto l’aspetto cautelare - una doppia presunzione di adeguatezza, non vinta da alcuno degli elementi addotti dalla difesa;
in realtà – anzi, l’attenuazione della misura cautelare di massimo rigore attualmente in vigore dovrebbe essere – secondo l’assunto difensivo - immediatamente consequenziale alla sola riconduzione del fatto entro l’alveo normativo dell’art. 578 cod. pen. La già esaminata correttezza della qualificazione giuridica contenuta nell’ordinanza impugnata, dunque, vale già a depotenziare l’argomento principale sussunto nell’impugnazione. Il Tribunale del riesame ha infine ravvisato - oltre al rischio di recidiva (che ha reputato essere desumibile, ipso facto, dalla enorme efferatezza del gesto omicidiario commesso) - anche il pericolo di fuga, correlato al labile radicamento dell’indagata in territorio italiano ed all’assenza di una sua stabile occupazione lavorativa. Con tale segmento della decisione, la difesa ha sostanzialmente mancato di dialogare, preferendo limitarsi ad una sterile contestazione, priva dell’evidenziazione di alcun vizio riconducibile alla rosa di quelli proponibili in sede di legittimità.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NG AL NN EP DE AR IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4