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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/11/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 603/2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro TRA
, nato ad [...] il [...] e ivi residente alla C.da Parte_1 San Martino, n. 92 (C.F. ), rappresentato e difeso giusta mandato C.F._1 in calce al ricorso dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC: Email_1
- RICORRENTE - C O N T R O
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE- NONCHE'
Controparte_2 (C.F. ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore,
- CONVENUTO CONTUMACE–
Alla scadenza del termine del 14.11.2025, fissato ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto:
- di aver prestato attività lavorativa, con contratto di lavoro subordinato full-time a tempo indeterminato, alle dipendenze della , dal Controparte_1 22.12.2000 al 31.01.2023;
- di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato full-time, inquadrato nel livello “E” di cui al CCNL Lapidei Industria ratione temporis vigente, applicato dalla datrice di lavoro, con qualifica di “operaio” ed assegnazione alla sede operativa di Benevento;
1 - di aver aderito, in data 01.07.2007, ad uno dei piani individuali pensionistici del convenuto Fondo pensione ARCO, - Fondo Nazionale Controparte_2 Pensione Complementare” per i lavoratori del legno, sughero, mobile arredamento, boschivi/forestali, laterizi e manufatti in cemento, lapidei, maniglie;
- che, la contribuzione al Fondo pensione ARCO è stata attuata attraverso il conferimento del TFR maturando, nonché tramite il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro stabiliti, in una percentuale fissata dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro;
- che, a decorrere dal 01.07.2007 (data di adesione al , la predetta CP_2 contribuzione sarebbe dovuta avvenire tramite versamenti posti in essere, con periodicità trimestrale, dalla società datrice di lavoro, che, tuttavia, non aveva provveduto a versare al tutta la contribuzione maturata durante il CP_2 rapporto di lavoro ma solo quanto risultante dal prospetto “DETTAGLIO OPERAZIONI” della sua posizione individuale, elaborato dal;
CP_2
- che, dal menzionato prospetto si evince che la contribuzione non versata dalla società datrice al Piano Pensionistico individuale (a titolo di TFR e di contribuzioni a carico del lavoratore e della predetta datrice) ammonta complessivamente a € 25.633,17, di cui € 2.891,46 a titolo di contribuzione a carico del lavoratore, € 3.542,58 a titolo di contribuzione a carico dell'Azienda ed
€ 19.199,13 a titolo di contribuzione TFR. Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto di “1) Accertare e dichiarare l'omesso versamento al da parte della della Controparte_2 Controparte_1 somma dovuta a titolo di TFR e di contribuzioni relative al periodo lavorativo dal 01/07/2007 e fino al 31/01/2023, nell'ambito della posizione individuale del ricorrente, pari ad € 25.633,17 ovvero pari alla maggiore o minore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati sulla base di quanto sarà evidenziato dal convenuto Controparte_2
mediante prospetto aggiornato delle contribuzioni dovute, nonché in applicazione
[...] dell'art. 36 della Costituzione;
2) Per l'effetto condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento delle relative somme, in favore del Arco, nell'ambito della posizione individuale del ricorrente;
CP_2 3) In via subordinata, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, delle somme dovute a titolo di TFR e di retribuzione indebitamente trattenuta a titolo di contribuzione al Fondo Arco nel periodo lavorativo dal 01/07/2007 e fino al 31/01/2023, per l'importo che sarà ritenuto di giustizia, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione;
4) Sempre in via subordinata condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno conseguente in via generica;
5) Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la società convenuta al pagamento in suo favore delle relative somme;
6) Condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
2 Ritualmente citata in giudizio la non si costituiva e ne veniva, pertanto, Controparte_1 dichiarata la contumacia. Ritualmente citato in giudizio, il non si costituiva, pertanto, ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia. La causa, di natura documentale, veniva decisa alla scadenza del termine fissato per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorrente lamenta l'omesso versamento, per il periodo dal 01.07.2007 e fino al 31.01.2023, da parte della datrice di lavoro delle somme (contributi a Controparte_1 carico dell'azienda e del lavoratore e quote TFR) dovute al fondo di previdenza complementare , al quale ha aderito in data 01.07.2007. CP_2 Occorre premettere in diritto che, dalla lettura combinata dell'art. 1, comma 2, lett. e) della legge 23 agosto 2004 n. 243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”, e dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252,
“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, si ricava che mentre la titolarità dei valori conferiti al fondo pensione è attribuita, dopo il conferimento, in via esclusiva al fondo, del quale costituiscono patrimonio separato e autonomo, per altro verso il fondo di previdenza complementare non è, dal legislatore, considerato titolare esclusivo del diritto al conferimento di tali valori. Ne consegue che le somme non versate possono essere richieste anche dal lavoratore, in quanto contitolare del relativo credito. Del resto – sebbene l'art. 1, comma 2, lett. e), n. 8 della legge n. 243/2004, che aveva delegato il governo a prevedere “l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti”, sia rimasto inattuato – una diversa interpretazione priverebbe il lavoratore, direttamente pregiudicato dall'inadempimento del datore, della possibilità di azionare la tutela processuale del proprio credito, circostanza non prevista dalla legge delega. Peraltro, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 04/04/2013, n. 8228, Sez. Un., Sentenza n. 6349 del 30/03/2015, Sez. L, Sentenza n. 2406 del 27/01/2022, Sez. L. Sentenza n. 18477 del 28/06/2023), i versamenti ai fondi di previdenza integrativa non sono preordinati all'immediato soddisfacimento del lavoratore, bensì, in coerenza con la loro funzione, devono essere accantonati e non direttamente corrisposti, per garantire il trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di invalidità sopravvenuta, secondo le condizioni previste dal relativo statuto e con divieto di distrazione ai sensi dell'art. 2117 c.c. Ai diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro accede, in questi casi, un ulteriore rapporto contrattuale, che obbliga il datore ai versamenti per garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa di quella obbligatoria. Il beneficio che il rapporto di previdenza integrativa apporta al lavoratore
3 non è dunque costituito dai "versamenti" effettuati dal datore, ma dalla pensione che con essi verrà conseguita. Decisivo, a questo proposito, è il rilievo che la contribuzione datoriale, data la funzione del fondo, non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
e infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. In definitiva, come ritenuto da consolidata giurisprudenza di merito, sussiste la legittimazione del lavoratore – in quanto soggetto direttamente pregiudicato dall'inadempimento datoriale – ad agire per la tutela del diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale e alla regolarità dell'accantonamento delle quote di TFR, onde soddisfare il proprio interesse all'ottenimento di un più elevato tasso di sostituzione retribuzione/emolumenti previdenziali per il periodo in cui sarà cessato dal servizio (v. Trib. Napoli, sent. 5 luglio 2017 n. 5294, Trib. Salerno, sent. 5 dicembre 2019 n. 2808, Trib. Palermo, 8 luglio 2020, n. 2035, Trib. Cassino, sent. 16 novembre 2022, Trib. Roma, sent. 7 marzo 2023). A fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e fondo pensionistico il lavoratore è obbligato ad agire iure proprio ma in funzione di una condanna a favore di terzo, giust'appunto il fondo di previdenza complementare, che deve necessariamente essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio, dal momento che, trattandosi di rapporto trilatero, la condanna al versamento delle quote di TFR (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del datore spiega effetti immediati e diretti in favore del fondo di previdenza, ed effetti solo mediati e indiretti in favore del ricorrente (cfr. ancora Trib. Salerno, sent. n. 2808/2019; si vedano, in ordine al carattere eccezionale delle pronunce di condanna a favore del terzo e alla necessità di convenire in giudizio l'ente previdenziale quando sia richiesta la regolarizzazione dei versamenti contributivi, Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019). L'art. 8 dello Statuto del Fondo Arco, rubricato “Contribuzione” prevede che il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e dell'intero TFR maturando. Il CCNL per i dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, applicato al rapporto di lavoro, ha stabilito per i lavoratori occupati dopo il 28 aprile 1993- come il ricorrente-, il versamento al Fondo del 100% del TFR maturato a partire dalla decorrenza dell'obbligo di versamento. La contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro è stata inizialmente, sia per il datore che per il lavoratore, fissata nella misura del 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono state fissate nell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. Successivamente, invece, restando invariata l'aliquota contributiva a carico del lavoratore, a decorrere dal 1° aprile 2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è stata fissata nell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.; a decorrere dal 1° aprile 2014 l'aliquota contributiva a carico
4 dell'azienda è stata fissata nell'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.; a decorre dal 1° aprile 2015 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è stata fissata nell'1,60% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.; a decorrere dal 1° giugno 2016 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è stata fissata nell'1,70% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.; a decorrere dal 1° giugno 2017 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è stata fissata nell'1,80% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. (cfr. art. 24ter Accordo del 28 giugno 2016). Venendo al merito, risulta documentalmente provata l'adesione del ricorrente al fondo Arco e le trattenute dei contributi a carico del lavoratore, effettuate dal datore di lavoro (cfr. dettaglio operazioni e buste paga). Inoltre, dal dettaglio delle operazioni inerente alla posizione individuale del ricorrente si evince l'assenza di versamenti per il periodo dal 31.03.2010 al 31.03.2023; infatti, tale periodo di contribuzione è segnalato con la voce “VALIDATA” che secondo le indicazioni riportante in calce, significa “contributo trattenuto dichiarato dall'azienda non ancora versato”, per un totale di € 25.633,17 a titolo di contributo trattenuto al lavoratore e non versato, contributo a carico della datrice e non versato e TFR non versato. La non costituendosi, non ha fornito prova di aver correttamente Controparte_1 provveduto a versare al fondo le quote di TFR maturate e i contributi mensilmente dovuti, per gli importi dichiarati al Fondo Arco dalla stessa società. Deve quindi accertarsi e dichiararsi che la ha omesso il versamento Controparte_1 delle quote TFR e dei contributi al fondo di previdenza complementare per il CP_2 periodo dal 01.07.2007 e fino al 31.01.2023 (data di cessazione del rapporto lavorativo), per complessivi € 25.633,17, e per l'effetto, la società va condannata al pagamento, in favore del , dell'importo complessivo di € 25.633,17, oltre interessi legali CP_2 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo. Le spese seguono la soccombenza della e si liquidano in dispositivo, Controparte_1 nella misura minima per la materia e lo scaglione di valore della controversia, previa riduzione del 30%, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse e dell'opera difensiva concretamente prestata, anche in considerazione dell'istruttoria documentale, nonché della serialità. Le spese di lite nei confronti del fondo Arco, la cui chiamata in causa si è resa necessaria affinché potesse essere emessa pronuncia di condanna in suo favore, possono invece essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta e dichiara che la ha omesso il versamento delle quote TFR Controparte_1 e dei contributi al fondo di previdenza complementare per il periodo dal CP_2
01.07.2007 e fino al 31.01.2023, per complessivi € 25.633,17;
2) per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore del fondo Controparte_1 pensione complementare , dell'importo complessivo di € 25.633,17, oltre CP_2 interessi legali dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
€ 1.887,90, oltre CU di € 118,50, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
5 4) compensa le spese di lite fra il ricorrente e il fondo pensione Arco. Così deciso in Benevento, 15.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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