Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 904
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto non provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella di pagamento, con conseguente illegittimità della stessa.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, anche in assenza di impugnazione dell'intimazione, il contribuente è legittimato ad insorgere avverso la cartella per far valere la prescrizione maturata all'epoca della notifica dell'intimazione, che nel caso di specie si impone avendo riguardo all'anno di inerenza del tributo e in assenza della prova di atti interruttivi precedenti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 904
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 904
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo