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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/11/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2975/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.09.2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAMPANILE STEFANIA, Parte_1 giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria, Via Firenze n. 84, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZILLI GIOVANNA, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Trani, al Corso Vittorio Emanuele II n. 168, è elettivamente domiciliato;
Resistente
e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Barletta il 22.09.2020 (atto n. 51, parte II, serie A, anno 2020).
FATTO Con ricorso depositato in data 13.09.2024, ha chiesto pronunciarsi Parte_1 la separazione dal coniuge , con affidamento condiviso della figlia ad CP_1 Per_1 entrambi i genitori e collocamento della minore presso di sé con conseguente assegnazione a sé della casa coniugale, regolamentando gli incontri padre – figlia;
quindi, porre a carico del resistente un contributo mensile da versarsi in suo favore a titolo di mantenimento della figlia minore nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, confermare il diritto della stessa a percepire l'intera somma riconosciuta dall' a titolo di assegno unico per la figlia. CP_2
Con decreto del 18.09.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 19.09.2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 17.12.2024, si è costituito , il quale CP_1 aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha concluso chiedendo disporsi l' affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e collocamento della minore Per_1 presso la madre con assegnazione a quest' ultima della casa coniugale, obbligandosi al versamento di un contributo nella misura di €180,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
quindi, onerare la ricorrente del versamento di un assegno di mantenimento in suo favore di € 200,00 mensili. Con ordinanza del 10.2.2025 il giudice relatore ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, quindi ha disposto in ordine alla prosecuzione del giudizio, nelle more, all'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione dalle stesse sottoscritta e depositata telematicamente in data 18.11.2025.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia , nata il [...], non sono in contrasto con gli interessi della Per_1 stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non contrastando le stesse con norme imperative. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Barletta il 22.09.2020;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate nella convenzione del 18.11.2025 depositata telematicamente in pari data da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Spese compensate;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.09.2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. CAMPANILE STEFANIA, Parte_1 giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria, Via Firenze n. 84, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZILLI GIOVANNA, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Trani, al Corso Vittorio Emanuele II n. 168, è elettivamente domiciliato;
Resistente
e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Barletta il 22.09.2020 (atto n. 51, parte II, serie A, anno 2020).
FATTO Con ricorso depositato in data 13.09.2024, ha chiesto pronunciarsi Parte_1 la separazione dal coniuge , con affidamento condiviso della figlia ad CP_1 Per_1 entrambi i genitori e collocamento della minore presso di sé con conseguente assegnazione a sé della casa coniugale, regolamentando gli incontri padre – figlia;
quindi, porre a carico del resistente un contributo mensile da versarsi in suo favore a titolo di mantenimento della figlia minore nella misura di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, confermare il diritto della stessa a percepire l'intera somma riconosciuta dall' a titolo di assegno unico per la figlia. CP_2
Con decreto del 18.09.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 19.09.2024. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 17.12.2024, si è costituito , il quale CP_1 aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha concluso chiedendo disporsi l' affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e collocamento della minore Per_1 presso la madre con assegnazione a quest' ultima della casa coniugale, obbligandosi al versamento di un contributo nella misura di €180,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
quindi, onerare la ricorrente del versamento di un assegno di mantenimento in suo favore di € 200,00 mensili. Con ordinanza del 10.2.2025 il giudice relatore ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, quindi ha disposto in ordine alla prosecuzione del giudizio, nelle more, all'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione dalle stesse sottoscritta e depositata telematicamente in data 18.11.2025.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia , nata il [...], non sono in contrasto con gli interessi della Per_1 stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non contrastando le stesse con norme imperative. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Barletta il 22.09.2020;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate nella convenzione del 18.11.2025 depositata telematicamente in pari data da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Spese compensate;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia