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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi giudice giudice rel. dott.ssa Alessandra Pesci dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 387/2025, promossa con ricorso congiunto da
(c.f. C.F. 1 ), nato/a a FAUREI Parte 1
(Romania), il 17/05/1994
e
(c.f. C.F. 2 (), nato/a a GALATI (Romania), il Parte 2
16/11/1994
entrambi con l'avv. VALENTINA MARDEGAN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Parte 1 eCon ricorso del 22/01/2025, Parte 2 premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio, ora cessata, e di essere genitori di Persona 1 nato il [...], riconosciuto da entrambi hanno manifestato la comune volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del
28.02.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
****** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle genitori;
in particolare che:
-quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento di Persona 1 presso la madre;
- -il concordato regime dei turni di responsabilità che realizza un progressivo e graduale ampliamente dei tempi di permanenza del figlio con il padre allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze del minore;
-quanto al mantenimento, sia doveroso il contributo del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e [...] Parte 1
Pt 2 , così provvede: 1) Il piccolo HA RD RA sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
2) Nulla in punto di assegnazione della casa familiare in quanto l'abitazione sita in
Rossano Veneto (TV) alla Via San Zenone n. 83 è stata venduta in data 29/11/2024;
3) I genitori si accorderanno in merito ai giomi di affido del figlio di mese in mese, compatibilmente con i propri turni di lavoro. Specificamente, i genitori concorderanno i rispettivi giorni di competenza entro la fine di ogni mese per il mese successivo;
4) Nel tempo in cui il figlio minore starà con uno dei genitori, questi dovrà favorire e garantire il contatto anche telefonico con l'altro genitore;
5) Le parti concordano, in ragione della tenera età del piccolo, di quasi 3 anni, che il diritto di visita del padre, inizialmente, non preveda il pernottamento presso lo stesso;
6) Il padre, dunque, nel primo periodo, potrà/dovrà vedere e tenere con sé il figlio:
- due giorni a settimana dalle ore 16:00, quando andrà a prenderlo all'asilo nido, sino alle ore 20:30, dopo cena, quando lo riporterà presso l'abitazione della madre;
-un giomo nel fine settimana dalla mattina alle ore 9:00, quando andrà a prenderlo presso l'abitazione della madre, sino alla sera alle ore 20:30, quando lo riaccompagnerà dalla madre;
7) HA RD RA, inoltre, trascorrerà il giorno della festa della mamma o del papà, nonché il compleanno di questi ultimi, con il rispettivo genitore;
ad anni alteri, invece, il giorno del suo compleanno, salvo diverso accordo, ivi compresa la possibilità di trascorrere la giomata assieme ad entrambi i genitori;
8) I genitori si impegnano, ciascuno nei momenti di propria spettanza, a rispettare le abitudini consolidate del figlio per quanto concerne gli orari dei pasti, del riposo e del sonno, ciò nel preminente interesse del minore a mantenere uno stile di vita stabile ed equilibrato;
9) Nel rispetto della clausola di cui al punto n. 8). HA trascorrerà altresì alcune giornate con entrambi i genitori, che sin d'ora manifestano la propria disponibilità, previo accordo tra gli stessi;
10) Le parti, sempre al fine di garantire il maggior benessere ed il più solido equilibrio psico-fisico al minore, si impegnano a prolungare i tempi di affido con il padre, che potrà prevedere il pernotto del figlio presso lo stesso, anche a week end alternati, qualora ne sussistano le condizioni. Andranno dunque tenute in considerazione:
- le esigenze che di volta in volta maturerà il figlio con la crescita;
l'intensificazione della frequentazione tra HA e il sig. RA, che sarà possibile una volta che il piccolo possa concretamente trascorrere anche la notte con il padre;
11) Una volta introdotto positivamente il pernottamento, in ossequio a quanto esplicitato al punto n. 10), le parti rivedranno i tempi di affido, che saranno gestiti secondo il noto criterio dell'alternanza, prevedendo periodi di permanenza presso il padre, anche durante le vacanze estive ed invernali;
12) Il padre, pertanto, una volta che il piccolo HA RD RA potrà rimanere a dormire con lui, potrà/dovrà tenere con sé il figlio, sempre compatibilmente con i turni lavorativi dello stesso e della madre:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9:00, quando andrà a prenderlo presso l'abitazione della madre, sino alla domenica sera alle ore 20:30 quando lo riaccompagnerà dalla madre, oppure dal venerdi dopo la fine della scuola sino al sabato sera alle ore 20:30.
-infrasettimanalmente, il padre potrà/dovrà rimanere con il figlio minore due giorni infrasettimanali con pernotto;
13) HA inoltre trascorrerà:
- Due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, con ciascun genitore, da concordarsi previamente entro il 31 maggio di ogni anno;
-Durante le vacanze di Natale, trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 7
(sette) giorni consecutivi, alternando di anno in anno, il periodo dal 23 al 31 dicembre con il periodo dal 1 al 6 gennaio, avendo quindi cura che il giomo di Natale ed il giorno di Capodanno siano trascorsi ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
14) Per le festività pasquali, HA trascorrerà con ciascun genitore 3 (tre) giomi, alternando, di anno in anno, il periodo dal giovedi Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedi dell'Angelo al mercoledi, avendo quindi cura che il giorno di Pasqua ed il lunedi in albis, siano trascorsi ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
15) Le altre feste infrasettimanali ed i ponti durante il periodo scolastico, saranno equamente distribuiti tra i genitori;
16) Lo schema di visita indicato per le festività e per i periodi di vacanza potrà venir integrato e/o modificato di pari passo con la crescita del figlio minore, il cui coinvolgimento nelle scelte, nel rispetto dei suoi desideri, sarà garantito da ambedue i genitori;
17) Qualora uno dei genitori non riesca ad occuparsi di HA nei momenti di sua spettanza, così come concordati, si rivolgerà con preferenza all'altro genitore. Soltanto in subordine, in caso di mancata disponibilità dell'altro genitore, il padre o la madre affideranno le cure del figlio minore ai nonni e/o a terze persone di fiducia;
18) I genitori si adoperano, cooperando reciprocamente, per garantire al figlio minore
HA RD RA un contesto di crescita sereno e disteso, nel quale possa sviluppare la propria personalità armoniosamente, mantenendo una relazione significativa con entrambi i genitori. In quest'ottica, i genitori si impegnano a collaborare tra loro comunicando con chiarezza e pacatezza, anche al fine di ricercare soluzioni condivise e conciliative alle sempre nuove e crescenti esigenze del figlio;
19) Il padre si impegna a corrispondere in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio HA, un assegno mensile dell'importo di euro 300,00, rivalutabile annualmente ISTAT, da versare presso le coordinate bancarie note, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
20) Le spese straordinarie, così come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, saranno a carico di ciascun genitore per la quota parte del 50% cadauno, ad eccezione delle spese per la retta dell'asilo nido che sarà integralmente a carico della sig.ra
RI CI fintato che quest'ultima beneficerà del c.d. "bonus nido";
21) L'A.U.U., per l'importo attuale di euro 219,40, e/o ogni altro contributo di natura equipollente e il c.d. "bonus nido", verranno percepiti integralmente dalla madre;
22) I genitori si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio dei documenti del figlio validi per l'espatrio.
DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci