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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5685/2016 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “solo danni a cose”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Montanaro Raffaele, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato alla via F.
Consiglio n. 4, in Brindisi;
attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Speranza Fabio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata alla Via Carmine n.
97, in Brindisi;
convenuta
Conclusioni delle parti: attore: “1) accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti nell'appartamento del e al rivestimento plastico Pt_1 esterno ammontanti ad oggi ad € 2.000,00 ovvero nella maggiore o minore misura stabilita dal Tribunale, oltre interessi e danni da degrado monetario sino al soddisfo;
2) sempre per l'effetto, condannare al risarcimento degli ulteriori danni Controparte_1
arrecati alle fondamenta dello stabile di proprietà di in quella misura che Parte_1
sarà accertata dal Tribunale anche alla stregua della invocanda consulenza tecnica;
3) condannare al ripristino del marciapiede limitrofo alla proprietà Controparte_1 Pt_1
1 ubicato sulla porzione di terreno non di proprietà della convenuta;
4) condannare CP_1
alla esecuzione delle opere, alla stregua della invocanda consulenza tecnica di
[...]
ufficio, necessarie ad impedire, in luogo del marciapiede demolito, le ridette infiltrazioni dal giardino di sua proprietà verso l'immobile dell'attore; 5) condannare Controparte_1
a permettere l'accesso al sig. e/o ai tecnici del gas sia per la sostituzione dei Pt_1
contatori che per le letture successive;
6) condannare al pagamento delle Controparte_1 spese di lite”; convenuta: “si insiste nella richiesta di pronuncia della cessata materia del contendere con condanna del sig. alle sole spese liquidate per la CTU depositata”. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.11.2016, citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale deducendo: di essere proprietario dell'immobile sito in
Brindisi alla via Madonna della Scala n. 41 e 43, confinante con la proprietà di CP_1
che la convenuta recintava il cortile, ove insistevano i contatori del gas in uso
[...]
all'attore, impedendone l'accesso per i necessari adempimenti;
che a seguito dei lavori di ristrutturazione ad opera della convenuta, successivamente alla rimozione di un marciapiede e del relativo massetto a ridosso del muro di confine, si verificavano infiltrazioni all'interno della propria abitazione.
Tanto premesso, l'attore domandava il risarcimento dei danni subiti a causa delle dedotte infiltrazioni, il ripristino dello stato dei luoghi e la condanna della convenuta al compimento di quanto necessario per rendere possibile l'accesso al contatore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.03.2017, si costituiva in giudizio CP_1
la quale chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dall'attore poiché
[...] non adeguatamente provate nell'an e nel quantum. Nel merito precisava: di aver realizzato le opere descritte dall'attore e di essersi fatta parte diligente nel ricoprire la porzione di muro rimasta scoperta;
che le infiltrazioni erano aggravate dalla presenza dei pluviali di scolo delle acque meteoriche che dalla proprietà attorea creavano stillicidio nella sua proprietà; che i contatori del gas erano stati installati abusivamente nella sua proprietà.
La causa veniva istruita con prove orali e con attività di consulenza tecnica d'ufficio, nel corso della quale le parti raggiungevano un accordo transattivo.
2 In corso di causa, inoltre, l'attore introduceva un procedimento d'urgenza affinché fosse ordinato alla convenuta di consentire l'accesso al contatore del gas. Tale fase cautelare
(procedimento n. r.g. 5685-1/2016) si concludeva con un accordo delle parti, le quali dichiaravano di aderire alla seguente proposta avanzata del Giudice: “il ricorrente ha il diritto di accedere nella proprietà della non più di una volta ogni due mesi al fine CP_1 di procedere alla lettura dei consumi registrati dal contatore a servizio dell'abitazione dello stesso e con preavviso alla resistente di almeno dieci giorni”. Veniva, Pt_1
dunque, dichiarata cessata la materia del contendere con regolamentazione delle spese di lite al definitivo.
Dopo numerosi rinvii volti a valutare l'esatto adempimento delle parti all'accordo raggiunto, all'udienza del 24.06.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che in seguito al trattenimento della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., soltanto parte convenuta ha depositato le memorie conclusive, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell'attore al pagamento delle spese di CTU.
Orbene, alla luce dell'intervenuto accordo transattivo, sottoscritto in data 4.12.2020, sulle domande avanzate da parte attrice andrà dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sul punto, si fa proprio l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale
“l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, n.8034).
Il dedotto parziale inadempimento dell'accordo transattivo e la richiesta di parte attrice di accoglimento delle domande introdotte con atto di citazione, non impediscono, dunque, la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alle domande ab origine avanzate dall'attore. Ed invero, l'accordo transattivo, del quale nessuna delle parti ha domandato la risoluzione per inadempimento e che non contiene alcuna previsione di risoluzione dell'accordo in caso di inadempimento, ha fornito una regolamentazione del
3 tutto nuova dei rapporti tra le parti, determinando il venir meno dell'interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese, essa è contenuta nel medesimo accordo transattivo, ove è stabilita la compensazione integrale delle stesse. Tanto preclude, dunque, ogni ulteriore valutazione in ordine alla cd. soccombenza virtuale.
Con riferimento alle spese del giudizio cautelare - essendo intervenuta, anche in quel procedimento, declaratoria di cessata materia del contendere per accettazione della proposta conciliativa avanzata dal Giudice - si ritiene congruo, anche in considerazione dell'esito del giudizio di merito, disporne la compensazione.
Conseguentemente, anche le spese di CTU, andranno poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Pt_1 Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente giudizio e del giudizio n. r.g. 5685-1/2016;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Brindisi, 11.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5685/2016 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “solo danni a cose”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Montanaro Raffaele, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato alla via F.
Consiglio n. 4, in Brindisi;
attore
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Speranza Fabio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata alla Via Carmine n.
97, in Brindisi;
convenuta
Conclusioni delle parti: attore: “1) accogliere la domanda attorea e, per l'effetto, condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti nell'appartamento del e al rivestimento plastico Pt_1 esterno ammontanti ad oggi ad € 2.000,00 ovvero nella maggiore o minore misura stabilita dal Tribunale, oltre interessi e danni da degrado monetario sino al soddisfo;
2) sempre per l'effetto, condannare al risarcimento degli ulteriori danni Controparte_1
arrecati alle fondamenta dello stabile di proprietà di in quella misura che Parte_1
sarà accertata dal Tribunale anche alla stregua della invocanda consulenza tecnica;
3) condannare al ripristino del marciapiede limitrofo alla proprietà Controparte_1 Pt_1
1 ubicato sulla porzione di terreno non di proprietà della convenuta;
4) condannare CP_1
alla esecuzione delle opere, alla stregua della invocanda consulenza tecnica di
[...]
ufficio, necessarie ad impedire, in luogo del marciapiede demolito, le ridette infiltrazioni dal giardino di sua proprietà verso l'immobile dell'attore; 5) condannare Controparte_1
a permettere l'accesso al sig. e/o ai tecnici del gas sia per la sostituzione dei Pt_1
contatori che per le letture successive;
6) condannare al pagamento delle Controparte_1 spese di lite”; convenuta: “si insiste nella richiesta di pronuncia della cessata materia del contendere con condanna del sig. alle sole spese liquidate per la CTU depositata”. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.11.2016, citava in giudizio Parte_1 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale deducendo: di essere proprietario dell'immobile sito in
Brindisi alla via Madonna della Scala n. 41 e 43, confinante con la proprietà di CP_1
che la convenuta recintava il cortile, ove insistevano i contatori del gas in uso
[...]
all'attore, impedendone l'accesso per i necessari adempimenti;
che a seguito dei lavori di ristrutturazione ad opera della convenuta, successivamente alla rimozione di un marciapiede e del relativo massetto a ridosso del muro di confine, si verificavano infiltrazioni all'interno della propria abitazione.
Tanto premesso, l'attore domandava il risarcimento dei danni subiti a causa delle dedotte infiltrazioni, il ripristino dello stato dei luoghi e la condanna della convenuta al compimento di quanto necessario per rendere possibile l'accesso al contatore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.03.2017, si costituiva in giudizio CP_1
la quale chiedeva il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dall'attore poiché
[...] non adeguatamente provate nell'an e nel quantum. Nel merito precisava: di aver realizzato le opere descritte dall'attore e di essersi fatta parte diligente nel ricoprire la porzione di muro rimasta scoperta;
che le infiltrazioni erano aggravate dalla presenza dei pluviali di scolo delle acque meteoriche che dalla proprietà attorea creavano stillicidio nella sua proprietà; che i contatori del gas erano stati installati abusivamente nella sua proprietà.
La causa veniva istruita con prove orali e con attività di consulenza tecnica d'ufficio, nel corso della quale le parti raggiungevano un accordo transattivo.
2 In corso di causa, inoltre, l'attore introduceva un procedimento d'urgenza affinché fosse ordinato alla convenuta di consentire l'accesso al contatore del gas. Tale fase cautelare
(procedimento n. r.g. 5685-1/2016) si concludeva con un accordo delle parti, le quali dichiaravano di aderire alla seguente proposta avanzata del Giudice: “il ricorrente ha il diritto di accedere nella proprietà della non più di una volta ogni due mesi al fine CP_1 di procedere alla lettura dei consumi registrati dal contatore a servizio dell'abitazione dello stesso e con preavviso alla resistente di almeno dieci giorni”. Veniva, Pt_1
dunque, dichiarata cessata la materia del contendere con regolamentazione delle spese di lite al definitivo.
Dopo numerosi rinvii volti a valutare l'esatto adempimento delle parti all'accordo raggiunto, all'udienza del 24.06.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che in seguito al trattenimento della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., soltanto parte convenuta ha depositato le memorie conclusive, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell'attore al pagamento delle spese di CTU.
Orbene, alla luce dell'intervenuto accordo transattivo, sottoscritto in data 4.12.2020, sulle domande avanzate da parte attrice andrà dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sul punto, si fa proprio l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale
“l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, n.8034).
Il dedotto parziale inadempimento dell'accordo transattivo e la richiesta di parte attrice di accoglimento delle domande introdotte con atto di citazione, non impediscono, dunque, la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alle domande ab origine avanzate dall'attore. Ed invero, l'accordo transattivo, del quale nessuna delle parti ha domandato la risoluzione per inadempimento e che non contiene alcuna previsione di risoluzione dell'accordo in caso di inadempimento, ha fornito una regolamentazione del
3 tutto nuova dei rapporti tra le parti, determinando il venir meno dell'interesse ad una pronuncia sul merito della controversia.
Quanto alla regolamentazione delle spese, essa è contenuta nel medesimo accordo transattivo, ove è stabilita la compensazione integrale delle stesse. Tanto preclude, dunque, ogni ulteriore valutazione in ordine alla cd. soccombenza virtuale.
Con riferimento alle spese del giudizio cautelare - essendo intervenuta, anche in quel procedimento, declaratoria di cessata materia del contendere per accettazione della proposta conciliativa avanzata dal Giudice - si ritiene congruo, anche in considerazione dell'esito del giudizio di merito, disporne la compensazione.
Conseguentemente, anche le spese di CTU, andranno poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Pt_1 Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze del presente giudizio e del giudizio n. r.g. 5685-1/2016;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Brindisi, 11.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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