Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 118
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione della cartella

    L'eccezione è inammissibile perché sollevata per la prima volta in appello e comunque infondata, dato che la documentazione in atti attesta la sottoscrizione. La cartella indica i presupposti e le ragioni della pretesa, consentendo la difesa in giudizio.

  • Rigettato
    Responsabilità dell'intermediario per visto infedele

    L'art. 39, c. 1, lett. a) del D.lgs. n. 241/1997 prevede che il professionista, l'AF e il CAF, in caso di visto infedele, sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente all'imposta, interessi e sanzioni dovuti dal contribuente, salvo prova di dolo o colpa grave del contribuente. L'intermediario deve reintegrare l'Erario per la perdita subita.

  • Rigettato
    Competenza dell'Ente impositore

    La competenza è individuata dall'art. 31, c. 2 Dpr n. 600/73 nell'ufficio nella cui circoscrizione ricade il domicilio fiscale del contribuente-dichiarante. Il controllo formale è stato eseguito dall'Agenzia territorialmente competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 118
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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