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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4976 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n.3929/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LI – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicati, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di LI n.
6596/2021 pubblicata in data 15/07/2021, e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Parte_1 Parte_2
NO (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._1
di quest'ultimo in Marigliano (NA) al Corso Umberto I n. 543
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cirillo (CF.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._2
sito in LI, alla via Seggio del Popolo n. 22;
APPELLATA
pagina 1 di 13 , rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Siniscalchi (C.F. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3
LI, alla Via Luca Giordano n. 23
APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. e sua moglie , con atto di citazione notificato il Parte_1 Parte_2
25.09.2015, premesso, che erano titolari di conti correnti bancari accesi presso le filiali CO di LI PA di Nola e Pomigliano d'Arco; che, in data 26/04/2012,
l'Avv. aveva subito un accertamento bancario e tributario da parte Parte_1
della Guardia di Finanza e, per tali ragioni aveva richiesto al CO di LI copia della documentazione attestante le movimentazioni effettuate sul suo conto corrente dall'anno 2007 all'anno 2011, annualità oggetto di accertamento da parte della
Guardia di Finanza;
che, analizzando tale documentazione, gli stessi avevano riscontrato la presenza di movimentazioni sconosciute e non autorizzate e, in vari casi, recanti la sottoscrizione apocrifa dell'Avv. In particolare, tra le Parte_1
operazioni arbitrarie, erano stati riscontrati anche prelievi non autorizzati, con distinte recanti la sottoscrizione apocrifa dell'Avv. oltre ad un arbitrario Parte_1
prelevamento rilevato sul conto corrente di successivamente, aveva Parte_2
provveduto a sporgere querela per i fatti di cui sopra, sia nei confronti del legale rappresentante del suddetto istituto bancario e sia nei confronti del funzionario della filiale che aveva eseguito le movimentazioni non autorizzate e che aveva falsificato la firma del correntista;
che, tra le operazioni arbitrarie scoperte, vi era anche il cambio di tre assegni sul conto corrente dell'Avv. tratti a "me medesimo" da parte Parte_1
pagina 2 di 13 di un correntista di UnipolBanca, sconosciuto al suddetto attore, nonchè il prelevamento della somma di € 12.600,00 dal conto corrente n. 1000/1238 di Pt_2
mai effettuato dalla stessa;
che, con varie missive l'Avv. aveva
[...] Parte_1
richiesto al CO di LI di attestare l'arbitrarietà delle suddette operazioni, al fine di poter dimostrare all'Agenzia delle Entrate la propria estraneità rispetto a tali movimentazioni e potersi così sottrarre alla sanzione derivante dalla mancata dichiarazione dei redditi derivanti dalle suddette operazioni bancarie, cui era stato esposto per effetto delle continue segnalazioni all'antiriciclaggio, effettuate dal funzionario della filiale del CO di LI presso cui erano state eseguite le operazioni bancarie arbitrarie;
che il CO di LI aveva comunicato all'Avv. di aver preso atto della querela presentata e di essere in attesa dell'esito Parte_1
degli accertamenti;
che il CO di LI aveva comunicato, altresì, che l'Avv.
in data 28/05/2009, aveva ratificato due operazioni di cambio assegni, Parte_1
risalenti al 04/07/2008, connotate da firme simili a quelle presenti sulle distinte del
2007, successivamente disconosciute;
che, l'Avv. aveva replicato a tale Parte_1
missiva comunicando al predetto istituto di credito che le operazioni di cambio assegni del 04/07/2008, seppur non autorizzate ed a firma apocrifa, erano state ratificate al solo fine di sottrarre l'impiegato che aveva eseguito le stesse, e con il quale l'Avv. aveva instaurato nel tempo un rapporto amicale, dalle relative Parte_1
responsabilità e ciò anche in considerazione della circostanza che l'attore non era a conoscenza di tutte le operazioni non autorizzate, scoperte solo nel 2012; che
, ritenuto responsabile di aver eseguito materialmente le operazioni Controparte_2
non autorizzate a seguito di un'ispezione interna, tanto da essere licenziato nell'anno
2009, aveva effettuato segnalazione antiriciclaggio per alcune delle suddette movimentazioni;
che, in virtù delle predette segnalazioni antiriciclaggio, l'Avv. aveva subito un accertamento bancario e tributario da parte della Guardia di Parte_1
Finanza e tale situazione aveva arrecato al suddetto attore, unitamente alla scoperta di prelievi di notevole entità non autorizzati, un danno derivante da forte stress psico-
pagina 3 di 13 fisico. Tutto ciò premesso, l'Avv. e sua moglie Parte_1 Parte_2
citavano il CO di LI PA, al fine di sentir condannare il predetto istituto di credito, previo accertamento e declaratoria di responsabilità (da inadempimento contrattuale per violazione degli artt. 1856 e 1703 c.c., dell'art. 2049 c.c., nonché dell'art. 15 del D. Lgs 196/03 e 2050 c.c.), al risarcimento del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale e di quant'altro consequenziale subito per le operazioni e movimentazioni arbitrarie e non autorizzate.
Si costituiva in giudizio il CO di LI PA che eccepiva il difetto di ius postulandi del procuratore degli attori, la nullità dell'atto di citazione e l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Giudice del lavoro. Nel merito, il suddetto istituto di credito deduceva l'infondatezza della domanda, in quanto gli attori avevano sempre ricevuto estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti, senza mai sollevare contestazioni sul loro contenuto e sulle operazioni in essi riportate, fino all'esposto del
29/09/2013, e l'inesistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti per effetto dell'asserita condotta illecita tenuta dalla banca. Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in causa di , responsabile delle Controparte_2
operazioni non autorizzate, al fine di sentirlo condannare al pagamento delle somme eventualmente dovute in favore degli attori ovvero a rivalere il CO di LI delle somme che questo fosse stato condannato a pagare in favore degli attori stessi.
Si costituiva in giudizio che eccepiva il difetto di ius postulandi del Controparte_2
procuratore degli attori, la nullità dell'atto di citazione e l'incompetenza funzionale del
Giudice adito in favore del Giudice del lavoro. Nel merito, eccepiva CP_2
l'improponibilità della domanda di garanzia formulata dal CO di LI, per violazione del divieto di frazionamento del credito, in quanto la stessa andava formulata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo recante R.G.: 5760/11
Tribunale di Nola laddove il CO di LI, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso in suo danno per mancato pagamento di Tfr in favore del sig. , Controparte_2
aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell' al pagamento della CP_2
pagina 4 di 13 somma di € 171.162,92, a titolo di danni subiti dall'istituto di credito per effetto delle irregolarità compiute dal suddetto dipendente. L' eccepiva, altresì, la CP_2
prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno, per decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c., in quanto gli stessi avrebbero potuto agire tempestivamente poiché la banca aveva sempre inviato loro gli estratti conto, mai contestati. Sempre in via pregiudiziale di merito, deduceva l'inammissibilità della domanda di condanna diretta del terzo al risarcimento del danno in favore dell'attore mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché infondata. Su tale ultima difesa, chiamato in causa deduceva che l'Avv. e sua moglie Parte_1 Pt_2
avevano incardinato il giudizio al solo fine di sottrarsi agli accertamenti della
[...]
Guardia di Finanza per l'anomala movimentazione dei loro conti correnti, atteso che l'Avv. aveva utilizzato sistematicamente il proprio conto corrente e quello Parte_1
dei suoi collaboratori più stretti per negoziare assegni non trasferibili intestati a terzi suoi clienti e con i quali le compagnie assicurative pagavano i risarcimenti per sinistri stradali. In via gradata, chiedeva ridursi l'importo del risarcimento richiesto dagli attori, in virtù del concorso colposo degli stessi danneggiati.
Il Tribunale di LI, con sentenza n. 6596, pubblicata il 15/07/2021, così provvedeva: “- rigetta le domande attoree;
compensa per intero le spese di lite.”
Avverso la predetta sentenza, l'avv. e hanno proposto Parte_1 Parte_2
gravame chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “preliminarmente, qualora ritenuto necessario dal Giudice dell'appello, ordinare agli appellanti
d'integrare l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 164 co. 5 c.p.c. e dell'art. 354 ultimo comma c.p.c.; in via preliminare, qualora ritenuto necessario dal Giudice dell'appello, revocare l'ordinanza emessa dal
Giudice di primo grado in data 01/12/2016 ed ammettere le seguenti richieste istruttorie: 1.1) ordinare ad già CO di LI PA, ai sensi Controparte_3
dell'art. 210 c.p.c., il deposito in giudizio della missiva del 25/09/2009, con la quale detto istituto di credito ha contestato operazioni bancarie illecite al proprio
pagina 5 di 13 dipendente sig. ; 1.2) nominare un consulente tecnico d'ufficio Controparte_2
grafologo per accertare il carattere apocrifo della firma apposta dall'Avv.
[...]
sulle distinte bancarie contestate e disconosciute relative al conto corrente Parte_1
n 1000/1035 e 26/47. intestato al suddetto attore, nonché apposta sulla distinta bancaria contestata e disconosciuta relativa al conto corrente n 1000/1238, intestato alla sig.ra : 1.3) nominare un consulente tecnico d'ufficio tecnico Parte_2
contabile, per accertare il danno patrimoniale subito dagli attori a causa delle movimentazioni arbitrarie, nonché per accertare le segnalazioni antiriciclaggio effettuate dall'istituto bancario convenuto per effetto delle movimentazioni arbitrarie: sempre in via preliminare, qualora ritenuto necessario dal Giudice dell'appello, ammettere il deferimento del giuramento decisorio del legale rappresentante di
[...]
già CO di LI PA sulle seguenti circostanze: "Giuro e giurando CP_3
affermo che la chiave operatore 76639.... non è mai appartenuta al dipendente CO di LI PA sig. ", "Giuro e giurando affermo che tutte le operazioni Controparte_2
bancarie illecite ed arbitrarie, disconosciute nel presente giudizio dall'Avv.
[...]
e da sua moglie , relativamente ai conti correnti bancari n.ri Parte_1 Parte_2
1000/1053, 24/46 e 1000/1238, intestati agli attori, non sono state eseguite dal dipendente CO di LI PA sig. "; 4) accogliere l'appello Controparte_2
proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di LI n.
6596/2021 accertare e dichiarare la responsabilità del CO di LI PA (ora
) in ordine all'effettuazione di operazioni e movimentazioni Controparte_3
illecite, arbitrarie e non autorizzate da parte del suo dipendente sig. Controparte_2
(direttore di filiale) sui conti correnti bancari n.ri 1000/1053 e 26/46 intestati all'Avv.
nonché n. 1000/1238 intestato alla sig.ra ; accogliere Parte_1 Parte_2
l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di LI n.
6596/2021 accertare e dichiarare la responsabilità del CO di LI PA (ora
in ordine all'effettuazione di illecite segnalazioni Controparte_3
all'antiriciclaggio relativamente al nominativo dell'Avv. intestatario Parte_1
pagina 6 di 13 dei conti correnti bancari n.ri 1000/1053 e 26/46; accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di LI n. 6596/2021, condannare già CO di LI PA in persona del al Controparte_3 CP_4
risarcimento, in favore dell'Avv. del danno patrimoniale subito a Parte_1
causa dei fatti di cui al presente giudizio, determinato in € 166.013,15 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e giusta dall' il tutto oltre CP_5
interessi e rivalutazione monetaria dal di del fatto al soddisfo;
accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di LI n.
6596/2021, condannare già CO di LI PA in persona del Controparte_3
al risarcimento, in favore della sig.ra , del danno patrimoniale CP_4 Parte_2
subito a causa dei fatti di cui al presente giudizio, determinato in € 12.600,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e giusta dall' il tutto CP_5
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del fatto al soddisfo;
condannare
già CO di LI PA in persona del L.R.P.T. al pagamento Controparte_3
delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Gerardo NO”
opponendosi a quanto dedotto dall'appellante, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità ai sensi del 342 c.p.c. ed insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado. Chiedeva, pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la inammissibilità del gravame proposto e, in ogni caso, rigettarlo in quanto del tutto infondato;
confermare la sentenza emessa dal
Giudice di prime cure per le motivazioni illustrate;
in subordine, in caso di riforma della sentenza di primo grado e di accoglimento della domanda, ridurre la condanna della ai soli danni effettivamente subiti e dimostrati dagli attori, tenendo conto CP_6
nella quantificazione di tali danni del concorso di colpa degli attori nella produzione del danno richiesto in risarcimento e conseguentemente riducendo la responsabilità risarcitoria della in caso di accoglimento, anche solo parziale della domanda CP_6
attorea, condannare il terzo chiamato, il signor , a restituire all'attore Controparte_2
pagina 7 di 13 tutte le somme che saranno accertate in corso di causa ovvero a rivalere la comparente di tutte le somme che questa fosse condannata a pagare allo stesso CP_6
in relazione ai fatti oggetto di causa;
il tutto con condanna degli attori al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione dell'evidente abuso e strumentalizzazione del processo perpetrato da parte attrice”.
, nel costituirsi in giudizio, concludeva: “per l'integrale rigetto CP_2
dell'appello e di tutte le domande formulate nei suoi confronti da Parte_1
e da con vittoria di spese e competenze di lite, Parte_2 Controparte_3
oltre accessori di legge, ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La Corte, con provvedimento in data 08 maggio 2025, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022,
n.7081). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di pagina 8 di 13 appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata. Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Venendo al merito, la Corte rileva che gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza n. 6596, pubblicata il 15/07/2021 emessa dal Tribunale di LI sulla base del seguente motivo di impugnazione: violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c., dell'art. 74 disp att. c.p.c., dell'art. 164 co. 4 e 5 c.p.c., degli artt. 40 e 41 c.p., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1218, 1223 e 2697 cc. che, se correttamente applicati, avrebbero comportato la declaratoria dell'esistenza del danno patrimoniale patito dagli attori e dell'esistenza del nesso di causalità tra le condotte illecite addebitate alla banca ed il danno patrimoniale stesso, nonché avrebbero comportato la declaratoria della responsabilità risarcitoria della banca per non aver dato prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali poste
a proprio carico nei confronti dei correntisti odierni appellanti.
Gli appellanti, quanto alla prima parte del motivo di gravame, in particolare, assumono che dalla documentazione prodotta in sede di costituzione in giudizio e dal prospetto contenuto nella comparsa di costituzione e risposta in sostituzione del precedente difensore fosse chiaramente individuabile il danno patito dagli stessi e la sua derivazione causale dalla condotta illecita della Banca convenuta, precisando che, in ogni caso, in relazione al disposto di cui all'art. 163 cpc, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare d'ufficio agli istanti la integrazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c.
L'appello è infondato.
pagina 9 di 13 A ben vedere, dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si evince che risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 163 e 164 cpc risultando esattamente indicato: il giudice adito, il petitum e la causa petendi avendo gli istanti chiesto il ristoro del danno in relazione alle movimentazioni bancarie poste in essere negli anni 2007-2009 sui conti correnti intestati ad essi e Parte_1
Operazioni, che, come esposto in citazione, sarebbero state poste in Parte_2
essere, a loro insaputa, da , funzionario della Controparte_2 CP_6
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa, ove il giudice, nonostante
l'eccezione del convenuto, ometta di ordinare l'integrazione o la rinnovazione della stessa, l'attore ha l'onere di invocare la fissazione del termine per sanare la nullità”
(Cass. civ. Ordinanza n. 17125 del 15.06.2023), cosa nella specie mai avvenuta.
Gli appellanti, in particolare, al fine della definizione del petitum in riferimento al danno non patrimoniale, nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, scrivevano
“…che il predetto accertamento bancario e tributario da parte della Guardia di
Finanza…. Hanno prodotto un forte stress psico -fisico …. Tale stress ha, altresì, modificato in peius le abitudini di vita dell'Avv. con conseguente Parte_1
alterazione degli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità…” (cfr. pag. 5 atto di citazione primo grado). Nel corso del giudizio di primo grado, gli istanti non chiedevano alcun termine per sanare la nullità. Al contrario, chiedevano espressamente la concessione dei termini di cui all'art. 183 cp 6 cpc (cfr.: verbale di prima udienza del 30.05.2016, in cui, tra l'altro, si legge: “è presente per gli attori…l'avv. Luisa Esposito, il quale si riporta ai documenti prodotti, nonché alle osservazioni, deduzioni e richieste formulate nell'atto introduttivo…impugna e contesta…riservandosi di meglio controdedurre nelle memorie ex art 183 sesto comma cpc. Si precisa sin da ora che le movimentazioni contestate riguardano gli anni 2007, 2008 e 2009 come ampiamente rilevato nell'atto introduttivo…”). A seguito della concessione dei suddetti termini, poi, gli attori pagina 10 di 13 omettevano di indicare specificamente le movimentazioni bancarie che intendevano contestare per ciascuna annualità, non riferendo né se si trattava di operazioni in entrata o in uscita, né quando le stesse sarebbero state poste in essere, né il singolo motivo di contestazione per ciascuna operazione e né il momento in cui ne avrebbero avuto conoscenza. Con la memoria di precisazione depositata ai sensi del n. 1 comma sesto dell'art. 183 c.p.c. gli attori, ribadivano genericamente che le operazioni oggetto di contestazione riguardavano gli anni 2007 - 2008 - 2009 e rinviavano alla seconda memoria per una più puntuale descrizione delle stesse. (“…. In ogni caso, le movimentazioni vengono di seguito analiticamente individuate in un prospetto, successivamente allegato alle memorie ex art. 183 c.p.c., 6 comma , n. 2…” cfr. memoria ex art.183 c.p.c., comma 6 n. 1, pag. 4 produzione attorea). La documentazione prodotta a sostegno di quanto assunto con il libello introduttivo di primo grado, sia al momento della costituzione in giudizio che come documentazione depositata nel termine di cui alla seconda memoria ex art 183 co 6 cpc, risulta in ogni caso allegata senza alcuna specifica indicazione in relazione ai singoli movimenti bancari, dei relativi motivi di impugnazione e senza alcun richiamo ad allegazioni inerenti contestazioni specifiche della singola condotta della (cfr. memoria ex CP_6
art. 183 c.p.c., comma 6 n. 2 parte attorea nella quale si legge: “… In ordine, infine, al capo relativo alla fondatezza nel merito della domanda attorea, dal terzo chiamato in causa nelle memorie ex art. 183 6 comma, n. 1, c.p.c., ci si riporta integralmente a quanto esposto nelle proprie memorie ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c., in particolare
a pag. 7 e 8 delle memorie..” ). A sostegno della loro domanda, infine, gli attori in primo grado si limitavano a depositare la denuncia querela sporta in data 08 ottobre
2013 dal solo a carico dell'istituto di credito convenuto, documento Parte_1
nel quale, per altro, risultano indicate le sole operazioni poste in essere nell'anno 2007
(a dispetto di quanto genericamente indicato in citazione ove si denunciano operazioni illecite asseritamente compiute a loro insaputa negli anni 2007- 2008 – 2009).
pagina 11 di 13 Le considerazioni innanzi svolte valgono a destituire di ogni fondamento l'unico motivo di appello proposto, dovendo ritenersi la decisione assunta dal primo Giudice esatta e conforme a quanto è emerso nel corso del giudizio di primo grado. Poiché le domande degli appellanti vengono respinte, non dovrà essere esaminata la domanda di rivalsa che l'appellata ha formulato, in via subordinata, nei confronti di CP_2
.
[...]
L'appello, pertanto, va rigettato e per l'effetto va integralmente confermata l'impugnata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza delle appellanti secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminato, scaglione maggiore in considerazione della complessità della causa da € 52.000,00 ad € 260.000,00, ex art. 5 comma 6 del
DM), ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Saverio Siniscalchi che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, gli appellanti hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1- bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
pagina 12 di 13 avverso la sentenza n. 6596/2021 del Tribunale Di LI pubblicata in data CP_2
15.07.2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna e in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
e delle spese del presente grado di giudizio Controparte_1 Controparte_2
che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 4.995,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Saverio Siniscalchi;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in LI, nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LI – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicati, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di LI n.
6596/2021 pubblicata in data 15/07/2021, e vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Parte_1 Parte_2
NO (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._1
di quest'ultimo in Marigliano (NA) al Corso Umberto I n. 543
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cirillo (CF.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._2
sito in LI, alla via Seggio del Popolo n. 22;
APPELLATA
pagina 1 di 13 , rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Siniscalchi (C.F. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in C.F._3
LI, alla Via Luca Giordano n. 23
APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. e sua moglie , con atto di citazione notificato il Parte_1 Parte_2
25.09.2015, premesso, che erano titolari di conti correnti bancari accesi presso le filiali CO di LI PA di Nola e Pomigliano d'Arco; che, in data 26/04/2012,
l'Avv. aveva subito un accertamento bancario e tributario da parte Parte_1
della Guardia di Finanza e, per tali ragioni aveva richiesto al CO di LI copia della documentazione attestante le movimentazioni effettuate sul suo conto corrente dall'anno 2007 all'anno 2011, annualità oggetto di accertamento da parte della
Guardia di Finanza;
che, analizzando tale documentazione, gli stessi avevano riscontrato la presenza di movimentazioni sconosciute e non autorizzate e, in vari casi, recanti la sottoscrizione apocrifa dell'Avv. In particolare, tra le Parte_1
operazioni arbitrarie, erano stati riscontrati anche prelievi non autorizzati, con distinte recanti la sottoscrizione apocrifa dell'Avv. oltre ad un arbitrario Parte_1
prelevamento rilevato sul conto corrente di successivamente, aveva Parte_2
provveduto a sporgere querela per i fatti di cui sopra, sia nei confronti del legale rappresentante del suddetto istituto bancario e sia nei confronti del funzionario della filiale che aveva eseguito le movimentazioni non autorizzate e che aveva falsificato la firma del correntista;
che, tra le operazioni arbitrarie scoperte, vi era anche il cambio di tre assegni sul conto corrente dell'Avv. tratti a "me medesimo" da parte Parte_1
pagina 2 di 13 di un correntista di UnipolBanca, sconosciuto al suddetto attore, nonchè il prelevamento della somma di € 12.600,00 dal conto corrente n. 1000/1238 di Pt_2
mai effettuato dalla stessa;
che, con varie missive l'Avv. aveva
[...] Parte_1
richiesto al CO di LI di attestare l'arbitrarietà delle suddette operazioni, al fine di poter dimostrare all'Agenzia delle Entrate la propria estraneità rispetto a tali movimentazioni e potersi così sottrarre alla sanzione derivante dalla mancata dichiarazione dei redditi derivanti dalle suddette operazioni bancarie, cui era stato esposto per effetto delle continue segnalazioni all'antiriciclaggio, effettuate dal funzionario della filiale del CO di LI presso cui erano state eseguite le operazioni bancarie arbitrarie;
che il CO di LI aveva comunicato all'Avv. di aver preso atto della querela presentata e di essere in attesa dell'esito Parte_1
degli accertamenti;
che il CO di LI aveva comunicato, altresì, che l'Avv.
in data 28/05/2009, aveva ratificato due operazioni di cambio assegni, Parte_1
risalenti al 04/07/2008, connotate da firme simili a quelle presenti sulle distinte del
2007, successivamente disconosciute;
che, l'Avv. aveva replicato a tale Parte_1
missiva comunicando al predetto istituto di credito che le operazioni di cambio assegni del 04/07/2008, seppur non autorizzate ed a firma apocrifa, erano state ratificate al solo fine di sottrarre l'impiegato che aveva eseguito le stesse, e con il quale l'Avv. aveva instaurato nel tempo un rapporto amicale, dalle relative Parte_1
responsabilità e ciò anche in considerazione della circostanza che l'attore non era a conoscenza di tutte le operazioni non autorizzate, scoperte solo nel 2012; che
, ritenuto responsabile di aver eseguito materialmente le operazioni Controparte_2
non autorizzate a seguito di un'ispezione interna, tanto da essere licenziato nell'anno
2009, aveva effettuato segnalazione antiriciclaggio per alcune delle suddette movimentazioni;
che, in virtù delle predette segnalazioni antiriciclaggio, l'Avv. aveva subito un accertamento bancario e tributario da parte della Guardia di Parte_1
Finanza e tale situazione aveva arrecato al suddetto attore, unitamente alla scoperta di prelievi di notevole entità non autorizzati, un danno derivante da forte stress psico-
pagina 3 di 13 fisico. Tutto ciò premesso, l'Avv. e sua moglie Parte_1 Parte_2
citavano il CO di LI PA, al fine di sentir condannare il predetto istituto di credito, previo accertamento e declaratoria di responsabilità (da inadempimento contrattuale per violazione degli artt. 1856 e 1703 c.c., dell'art. 2049 c.c., nonché dell'art. 15 del D. Lgs 196/03 e 2050 c.c.), al risarcimento del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale e di quant'altro consequenziale subito per le operazioni e movimentazioni arbitrarie e non autorizzate.
Si costituiva in giudizio il CO di LI PA che eccepiva il difetto di ius postulandi del procuratore degli attori, la nullità dell'atto di citazione e l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Giudice del lavoro. Nel merito, il suddetto istituto di credito deduceva l'infondatezza della domanda, in quanto gli attori avevano sempre ricevuto estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti, senza mai sollevare contestazioni sul loro contenuto e sulle operazioni in essi riportate, fino all'esposto del
29/09/2013, e l'inesistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti per effetto dell'asserita condotta illecita tenuta dalla banca. Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in causa di , responsabile delle Controparte_2
operazioni non autorizzate, al fine di sentirlo condannare al pagamento delle somme eventualmente dovute in favore degli attori ovvero a rivalere il CO di LI delle somme che questo fosse stato condannato a pagare in favore degli attori stessi.
Si costituiva in giudizio che eccepiva il difetto di ius postulandi del Controparte_2
procuratore degli attori, la nullità dell'atto di citazione e l'incompetenza funzionale del
Giudice adito in favore del Giudice del lavoro. Nel merito, eccepiva CP_2
l'improponibilità della domanda di garanzia formulata dal CO di LI, per violazione del divieto di frazionamento del credito, in quanto la stessa andava formulata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo recante R.G.: 5760/11
Tribunale di Nola laddove il CO di LI, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso in suo danno per mancato pagamento di Tfr in favore del sig. , Controparte_2
aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell' al pagamento della CP_2
pagina 4 di 13 somma di € 171.162,92, a titolo di danni subiti dall'istituto di credito per effetto delle irregolarità compiute dal suddetto dipendente. L' eccepiva, altresì, la CP_2
prescrizione del diritto degli attori al risarcimento del danno, per decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c., in quanto gli stessi avrebbero potuto agire tempestivamente poiché la banca aveva sempre inviato loro gli estratti conto, mai contestati. Sempre in via pregiudiziale di merito, deduceva l'inammissibilità della domanda di condanna diretta del terzo al risarcimento del danno in favore dell'attore mentre nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché infondata. Su tale ultima difesa, chiamato in causa deduceva che l'Avv. e sua moglie Parte_1 Pt_2
avevano incardinato il giudizio al solo fine di sottrarsi agli accertamenti della
[...]
Guardia di Finanza per l'anomala movimentazione dei loro conti correnti, atteso che l'Avv. aveva utilizzato sistematicamente il proprio conto corrente e quello Parte_1
dei suoi collaboratori più stretti per negoziare assegni non trasferibili intestati a terzi suoi clienti e con i quali le compagnie assicurative pagavano i risarcimenti per sinistri stradali. In via gradata, chiedeva ridursi l'importo del risarcimento richiesto dagli attori, in virtù del concorso colposo degli stessi danneggiati.
Il Tribunale di LI, con sentenza n. 6596, pubblicata il 15/07/2021, così provvedeva: “- rigetta le domande attoree;
compensa per intero le spese di lite.”
Avverso la predetta sentenza, l'avv. e hanno proposto Parte_1 Parte_2
gravame chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “preliminarmente, qualora ritenuto necessario dal Giudice dell'appello, ordinare agli appellanti
d'integrare l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 164 co. 5 c.p.c. e dell'art. 354 ultimo comma c.p.c.; in via preliminare, qualora ritenuto necessario dal Giudice dell'appello, revocare l'ordinanza emessa dal
Giudice di primo grado in data 01/12/2016 ed ammettere le seguenti richieste istruttorie: 1.1) ordinare ad già CO di LI PA, ai sensi Controparte_3
dell'art. 210 c.p.c., il deposito in giudizio della missiva del 25/09/2009, con la quale detto istituto di credito ha contestato operazioni bancarie illecite al proprio
pagina 5 di 13 dipendente sig. ; 1.2) nominare un consulente tecnico d'ufficio Controparte_2
grafologo per accertare il carattere apocrifo della firma apposta dall'Avv.
[...]
sulle distinte bancarie contestate e disconosciute relative al conto corrente Parte_1
n 1000/1035 e 26/47. intestato al suddetto attore, nonché apposta sulla distinta bancaria contestata e disconosciuta relativa al conto corrente n 1000/1238, intestato alla sig.ra : 1.3) nominare un consulente tecnico d'ufficio tecnico Parte_2
contabile, per accertare il danno patrimoniale subito dagli attori a causa delle movimentazioni arbitrarie, nonché per accertare le segnalazioni antiriciclaggio effettuate dall'istituto bancario convenuto per effetto delle movimentazioni arbitrarie: sempre in via preliminare, qualora ritenuto necessario dal Giudice dell'appello, ammettere il deferimento del giuramento decisorio del legale rappresentante di
[...]
già CO di LI PA sulle seguenti circostanze: "Giuro e giurando CP_3
affermo che la chiave operatore 76639.... non è mai appartenuta al dipendente CO di LI PA sig. ", "Giuro e giurando affermo che tutte le operazioni Controparte_2
bancarie illecite ed arbitrarie, disconosciute nel presente giudizio dall'Avv.
[...]
e da sua moglie , relativamente ai conti correnti bancari n.ri Parte_1 Parte_2
1000/1053, 24/46 e 1000/1238, intestati agli attori, non sono state eseguite dal dipendente CO di LI PA sig. "; 4) accogliere l'appello Controparte_2
proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di LI n.
6596/2021 accertare e dichiarare la responsabilità del CO di LI PA (ora
) in ordine all'effettuazione di operazioni e movimentazioni Controparte_3
illecite, arbitrarie e non autorizzate da parte del suo dipendente sig. Controparte_2
(direttore di filiale) sui conti correnti bancari n.ri 1000/1053 e 26/46 intestati all'Avv.
nonché n. 1000/1238 intestato alla sig.ra ; accogliere Parte_1 Parte_2
l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di LI n.
6596/2021 accertare e dichiarare la responsabilità del CO di LI PA (ora
in ordine all'effettuazione di illecite segnalazioni Controparte_3
all'antiriciclaggio relativamente al nominativo dell'Avv. intestatario Parte_1
pagina 6 di 13 dei conti correnti bancari n.ri 1000/1053 e 26/46; accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di LI n. 6596/2021, condannare già CO di LI PA in persona del al Controparte_3 CP_4
risarcimento, in favore dell'Avv. del danno patrimoniale subito a Parte_1
causa dei fatti di cui al presente giudizio, determinato in € 166.013,15 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e giusta dall' il tutto oltre CP_5
interessi e rivalutazione monetaria dal di del fatto al soddisfo;
accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di LI n.
6596/2021, condannare già CO di LI PA in persona del Controparte_3
al risarcimento, in favore della sig.ra , del danno patrimoniale CP_4 Parte_2
subito a causa dei fatti di cui al presente giudizio, determinato in € 12.600,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e giusta dall' il tutto CP_5
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del fatto al soddisfo;
condannare
già CO di LI PA in persona del L.R.P.T. al pagamento Controparte_3
delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio, con attribuzione all'Avv. Gerardo NO”
opponendosi a quanto dedotto dall'appellante, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità ai sensi del 342 c.p.c. ed insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado. Chiedeva, pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la inammissibilità del gravame proposto e, in ogni caso, rigettarlo in quanto del tutto infondato;
confermare la sentenza emessa dal
Giudice di prime cure per le motivazioni illustrate;
in subordine, in caso di riforma della sentenza di primo grado e di accoglimento della domanda, ridurre la condanna della ai soli danni effettivamente subiti e dimostrati dagli attori, tenendo conto CP_6
nella quantificazione di tali danni del concorso di colpa degli attori nella produzione del danno richiesto in risarcimento e conseguentemente riducendo la responsabilità risarcitoria della in caso di accoglimento, anche solo parziale della domanda CP_6
attorea, condannare il terzo chiamato, il signor , a restituire all'attore Controparte_2
pagina 7 di 13 tutte le somme che saranno accertate in corso di causa ovvero a rivalere la comparente di tutte le somme che questa fosse condannata a pagare allo stesso CP_6
in relazione ai fatti oggetto di causa;
il tutto con condanna degli attori al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione dell'evidente abuso e strumentalizzazione del processo perpetrato da parte attrice”.
, nel costituirsi in giudizio, concludeva: “per l'integrale rigetto CP_2
dell'appello e di tutte le domande formulate nei suoi confronti da Parte_1
e da con vittoria di spese e competenze di lite, Parte_2 Controparte_3
oltre accessori di legge, ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
La Corte, con provvedimento in data 08 maggio 2025, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022,
n.7081). In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di pagina 8 di 13 appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata. Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Venendo al merito, la Corte rileva che gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza n. 6596, pubblicata il 15/07/2021 emessa dal Tribunale di LI sulla base del seguente motivo di impugnazione: violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c., dell'art. 74 disp att. c.p.c., dell'art. 164 co. 4 e 5 c.p.c., degli artt. 40 e 41 c.p., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1218, 1223 e 2697 cc. che, se correttamente applicati, avrebbero comportato la declaratoria dell'esistenza del danno patrimoniale patito dagli attori e dell'esistenza del nesso di causalità tra le condotte illecite addebitate alla banca ed il danno patrimoniale stesso, nonché avrebbero comportato la declaratoria della responsabilità risarcitoria della banca per non aver dato prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali poste
a proprio carico nei confronti dei correntisti odierni appellanti.
Gli appellanti, quanto alla prima parte del motivo di gravame, in particolare, assumono che dalla documentazione prodotta in sede di costituzione in giudizio e dal prospetto contenuto nella comparsa di costituzione e risposta in sostituzione del precedente difensore fosse chiaramente individuabile il danno patito dagli stessi e la sua derivazione causale dalla condotta illecita della Banca convenuta, precisando che, in ogni caso, in relazione al disposto di cui all'art. 163 cpc, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ordinare d'ufficio agli istanti la integrazione dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c.
L'appello è infondato.
pagina 9 di 13 A ben vedere, dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si evince che risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 163 e 164 cpc risultando esattamente indicato: il giudice adito, il petitum e la causa petendi avendo gli istanti chiesto il ristoro del danno in relazione alle movimentazioni bancarie poste in essere negli anni 2007-2009 sui conti correnti intestati ad essi e Parte_1
Operazioni, che, come esposto in citazione, sarebbero state poste in Parte_2
essere, a loro insaputa, da , funzionario della Controparte_2 CP_6
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità: “In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa, ove il giudice, nonostante
l'eccezione del convenuto, ometta di ordinare l'integrazione o la rinnovazione della stessa, l'attore ha l'onere di invocare la fissazione del termine per sanare la nullità”
(Cass. civ. Ordinanza n. 17125 del 15.06.2023), cosa nella specie mai avvenuta.
Gli appellanti, in particolare, al fine della definizione del petitum in riferimento al danno non patrimoniale, nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, scrivevano
“…che il predetto accertamento bancario e tributario da parte della Guardia di
Finanza…. Hanno prodotto un forte stress psico -fisico …. Tale stress ha, altresì, modificato in peius le abitudini di vita dell'Avv. con conseguente Parte_1
alterazione degli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità…” (cfr. pag. 5 atto di citazione primo grado). Nel corso del giudizio di primo grado, gli istanti non chiedevano alcun termine per sanare la nullità. Al contrario, chiedevano espressamente la concessione dei termini di cui all'art. 183 cp 6 cpc (cfr.: verbale di prima udienza del 30.05.2016, in cui, tra l'altro, si legge: “è presente per gli attori…l'avv. Luisa Esposito, il quale si riporta ai documenti prodotti, nonché alle osservazioni, deduzioni e richieste formulate nell'atto introduttivo…impugna e contesta…riservandosi di meglio controdedurre nelle memorie ex art 183 sesto comma cpc. Si precisa sin da ora che le movimentazioni contestate riguardano gli anni 2007, 2008 e 2009 come ampiamente rilevato nell'atto introduttivo…”). A seguito della concessione dei suddetti termini, poi, gli attori pagina 10 di 13 omettevano di indicare specificamente le movimentazioni bancarie che intendevano contestare per ciascuna annualità, non riferendo né se si trattava di operazioni in entrata o in uscita, né quando le stesse sarebbero state poste in essere, né il singolo motivo di contestazione per ciascuna operazione e né il momento in cui ne avrebbero avuto conoscenza. Con la memoria di precisazione depositata ai sensi del n. 1 comma sesto dell'art. 183 c.p.c. gli attori, ribadivano genericamente che le operazioni oggetto di contestazione riguardavano gli anni 2007 - 2008 - 2009 e rinviavano alla seconda memoria per una più puntuale descrizione delle stesse. (“…. In ogni caso, le movimentazioni vengono di seguito analiticamente individuate in un prospetto, successivamente allegato alle memorie ex art. 183 c.p.c., 6 comma , n. 2…” cfr. memoria ex art.183 c.p.c., comma 6 n. 1, pag. 4 produzione attorea). La documentazione prodotta a sostegno di quanto assunto con il libello introduttivo di primo grado, sia al momento della costituzione in giudizio che come documentazione depositata nel termine di cui alla seconda memoria ex art 183 co 6 cpc, risulta in ogni caso allegata senza alcuna specifica indicazione in relazione ai singoli movimenti bancari, dei relativi motivi di impugnazione e senza alcun richiamo ad allegazioni inerenti contestazioni specifiche della singola condotta della (cfr. memoria ex CP_6
art. 183 c.p.c., comma 6 n. 2 parte attorea nella quale si legge: “… In ordine, infine, al capo relativo alla fondatezza nel merito della domanda attorea, dal terzo chiamato in causa nelle memorie ex art. 183 6 comma, n. 1, c.p.c., ci si riporta integralmente a quanto esposto nelle proprie memorie ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c., in particolare
a pag. 7 e 8 delle memorie..” ). A sostegno della loro domanda, infine, gli attori in primo grado si limitavano a depositare la denuncia querela sporta in data 08 ottobre
2013 dal solo a carico dell'istituto di credito convenuto, documento Parte_1
nel quale, per altro, risultano indicate le sole operazioni poste in essere nell'anno 2007
(a dispetto di quanto genericamente indicato in citazione ove si denunciano operazioni illecite asseritamente compiute a loro insaputa negli anni 2007- 2008 – 2009).
pagina 11 di 13 Le considerazioni innanzi svolte valgono a destituire di ogni fondamento l'unico motivo di appello proposto, dovendo ritenersi la decisione assunta dal primo Giudice esatta e conforme a quanto è emerso nel corso del giudizio di primo grado. Poiché le domande degli appellanti vengono respinte, non dovrà essere esaminata la domanda di rivalsa che l'appellata ha formulato, in via subordinata, nei confronti di CP_2
.
[...]
L'appello, pertanto, va rigettato e per l'effetto va integralmente confermata l'impugnata sentenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza delle appellanti secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminato, scaglione maggiore in considerazione della complessità della causa da € 52.000,00 ad € 260.000,00, ex art. 5 comma 6 del
DM), ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Saverio Siniscalchi che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, gli appellanti hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1- bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
pagina 12 di 13 avverso la sentenza n. 6596/2021 del Tribunale Di LI pubblicata in data CP_2
15.07.2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna e in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
e delle spese del presente grado di giudizio Controparte_1 Controparte_2
che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi € 4.995,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Saverio Siniscalchi;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in LI, nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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