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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 820/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “pensione anticipata di vecchiaia” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Claudio Mastrogiovanni giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to GRECO ATANASIO MAURIZIO, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr.
[...]
Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° 80974/21569; Per_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 18/06/2020 contestando Parte_1 il provvedimento n. 2167817000176 del 24.06.2019 di reiezione di domanda di pensione anticipata ai sensi dell'art.1, comma 8 del Decreto Legislativo n. 503/92
(domanda del 15/05/2019) , adiva questo Tribunale in funzione del giudice del lavoro al fine di sentir: 1) “Dichiarare il ricorrente invalido in misura pari o superiore all'80%, anche previa C.T.U. da disporsi ai sensi dell'art. 445 c.p.c., a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa.”; 2) “Dichiarare l'obbligo dell' alla corresponsione in favore del ricorrente della pensione CP_1
anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art.1, comma 8 del Decreto Legislativo n.
503/92 e successive modifiche ed integrazioni, da liquidarsi come per legge in uno agli interessi legali, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta CTU medico-legale (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Non è oggetto di contestazione il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia, che è comunque provato da estratto prodotto dal ricorrente ed oggetto di indiretto riconoscimento da parte della resistente, la quale deposita relazione amministrativa dove viene menzionata la sussistenza di tale requisito.
L'oggetto dell'odierno contendere è pertanto il solo requisito sanitario, riconosciuto per il riconoscimento dell'accesso anticipato alla pensione della vecchiaia dalla menzionata norma nell'ordine dell'80%.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 31/10/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Scoliosi del rachide, artrosi cervicodorsolombare, discopatie multiple a livello cervicale e lombare con spondilolistesi L4L5. Osteodistrofia iperostosica craniofacciale con rinolalia
Pag. 2 di 4 aperta da dismorfismo rinofaringeo. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
Anacusia dx””.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determinava in parte ricorrente il suddetto requisito sanitario (80% di invalidità) dal momento della domanda amministrativa.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e dettagliata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.3 Di conseguenza, a fronte della accertata sussistenza del requisito sanitario dal momento della domanda, si impone il riconoscimento della domanda, ivi compresa la condanna dell' al pagamento degli arretrati, oltre interessi CP_1
legali, tanto dalle singole scadenze tenuto conto delle finestre di liquidazione amministrative.
3.1 Stante il riconoscimento dalla domanda amministrativa, le spese seguono la soccombenza, e liquidata come da dispositivo.
Parimenti, le spese relative alla CTU vanno poste invece a carico dell' e CP_1
vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara che è Parte_1 invalido all'80% con decorrenza dal 15/05/2019, data della domanda amministrativa;
b) dichiara l'obbligo dell' alla corresponsione, in favore del CP_1 ricorrente, della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D.lgs. 503/92 (e successive modifiche ed integrazioni) dal 15/05/2019 ovvero dalla prima finestra utile di uscita;
c) condanna l' al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 della relativa prestazione dalla data decorrenza su indicata ovvero dalla prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre interessi ed accessori di legge su detti ratei);
2) pone le spese di lite a carico di parte resistente , spese liquidate in euro CP_1
2.800 per compensi, oltre IVA, cassa, 15% ed eventuali accessori, da distrarsi in favore dell'Avv. Claudio Mastrogiovanni per dichiarato anticipo;
3) pone a totale e definitivo carico dell' le spese di CTU, spese che liquida CP_1 in complessivi € 180,00 per onorario, oltre accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 820/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “pensione anticipata di vecchiaia” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Claudio Mastrogiovanni giusta mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to GRECO ATANASIO MAURIZIO, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr.
[...]
Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° 80974/21569; Per_1
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 18/06/2020 contestando Parte_1 il provvedimento n. 2167817000176 del 24.06.2019 di reiezione di domanda di pensione anticipata ai sensi dell'art.1, comma 8 del Decreto Legislativo n. 503/92
(domanda del 15/05/2019) , adiva questo Tribunale in funzione del giudice del lavoro al fine di sentir: 1) “Dichiarare il ricorrente invalido in misura pari o superiore all'80%, anche previa C.T.U. da disporsi ai sensi dell'art. 445 c.p.c., a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa.”; 2) “Dichiarare l'obbligo dell' alla corresponsione in favore del ricorrente della pensione CP_1
anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art.1, comma 8 del Decreto Legislativo n.
503/92 e successive modifiche ed integrazioni, da liquidarsi come per legge in uno agli interessi legali, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta CTU medico-legale (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Non è oggetto di contestazione il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata di vecchiaia, che è comunque provato da estratto prodotto dal ricorrente ed oggetto di indiretto riconoscimento da parte della resistente, la quale deposita relazione amministrativa dove viene menzionata la sussistenza di tale requisito.
L'oggetto dell'odierno contendere è pertanto il solo requisito sanitario, riconosciuto per il riconoscimento dell'accesso anticipato alla pensione della vecchiaia dalla menzionata norma nell'ordine dell'80%.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 31/10/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Scoliosi del rachide, artrosi cervicodorsolombare, discopatie multiple a livello cervicale e lombare con spondilolistesi L4L5. Osteodistrofia iperostosica craniofacciale con rinolalia
Pag. 2 di 4 aperta da dismorfismo rinofaringeo. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale.
Anacusia dx””.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determinava in parte ricorrente il suddetto requisito sanitario (80% di invalidità) dal momento della domanda amministrativa.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e dettagliata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.3 Di conseguenza, a fronte della accertata sussistenza del requisito sanitario dal momento della domanda, si impone il riconoscimento della domanda, ivi compresa la condanna dell' al pagamento degli arretrati, oltre interessi CP_1
legali, tanto dalle singole scadenze tenuto conto delle finestre di liquidazione amministrative.
3.1 Stante il riconoscimento dalla domanda amministrativa, le spese seguono la soccombenza, e liquidata come da dispositivo.
Parimenti, le spese relative alla CTU vanno poste invece a carico dell' e CP_1
vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) dichiara che è Parte_1 invalido all'80% con decorrenza dal 15/05/2019, data della domanda amministrativa;
b) dichiara l'obbligo dell' alla corresponsione, in favore del CP_1 ricorrente, della pensione anticipata di vecchiaia ai sensi del D.lgs. 503/92 (e successive modifiche ed integrazioni) dal 15/05/2019 ovvero dalla prima finestra utile di uscita;
c) condanna l' al pagamento, in favore di , CP_1 Parte_1 della relativa prestazione dalla data decorrenza su indicata ovvero dalla prima finestra utile di uscita, compresi i ratei già maturati e scaduti (oltre interessi ed accessori di legge su detti ratei);
2) pone le spese di lite a carico di parte resistente , spese liquidate in euro CP_1
2.800 per compensi, oltre IVA, cassa, 15% ed eventuali accessori, da distrarsi in favore dell'Avv. Claudio Mastrogiovanni per dichiarato anticipo;
3) pone a totale e definitivo carico dell' le spese di CTU, spese che liquida CP_1 in complessivi € 180,00 per onorario, oltre accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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