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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 702/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1037/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina - Via Ugo Bassi 126 98076 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004993055000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004993055000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035683055000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035683055000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035683055000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035683055000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035683055000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Agenzia delle Entrate – NE (ADER) e A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione, Ricorrente_1 chiedeva la dichiarazione di nullità delle cartelle di pagamento n. 295 2024 00049930 55 000 (recante un importo di € 536,88 per tassa rifiuti anni 2006-2007) e n. 295 2024 00356830 55 000
(recante un importo di € 2.182,88 per tassa rifiuti anni 2008-2012). Il ricorrente deduceva:
1. Difetto e/o nullità di notificazione dell'Intimazione di pagamento e/o degli atti prodromici e sopraggiunta prescrizione del credito;
2. Nullità per inesistenza della notifica della cartella di pagamento (relata in bianco);
3. Mancata sottoscrizione della cartella esattoriale;
4. Difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – NE (ADER) chiedeva il rigetto del ricorso. In particolare, la difesa di ADER ha dedotto in via preliminare e assorbente:
1. La tardività della proposta opposizione: ADER ha eccepito che il ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dagli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92. L'Amministrazione ha rilevato che le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate il 13/08/2024, mentre il ricorso è stato proposto solo in data 06/01/2025, rendendo l'impugnazione palesemente tardiva.
2. La regolarità e legittimità della notifica degli atti impositivi a mezzo posta.
3. La carenza di legittimazione passiva dell'Agente della NE in merito alle doglianze relative alla pretesa tributaria (debenza del tributo) e alla prescrizione, spettanti all'Ente impositore.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività. Dall'esame della documentazione prodotta dalla parte resistente
Agenzia delle Entrate – NE, emerge in modo incontrovertibile che la notifica delle cartelle di pagamento impugnate si è perfezionata in data 13/08/2024. Nello specifico:
• La cartella n. 295 2024 00049930 55 000 risulta notificata il 13/08/2024 mediante ritiro presso l'ufficio giacenze della raccomandata a/r n. 200013109683.
• La cartella n. 295 2024 00356830 55 000 risulta parimenti notificata il 13/08/2024 mediante ritiro presso l'ufficio giacenze della raccomandata a/r n. 200023177436. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Nel caso di specie, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto), il termine utile per l'impugnazione iniziava a decorrere dal 1° settembre 2024 e spirava, pertanto, sessanta giorni dopo, ovvero alla fine del mese di ottobre 2024. Il ricorrente, tuttavia, ha provveduto alla redazione del ricorso solo in data 06/01/2025 e alla successiva notifica via PEC in data 23/01/2025, ovvero quando i termini per l'impugnazione erano ormai ampiamente decorsi.
Come correttamente rilevato nelle controdeduzioni dell'Agente della NE, la tardività del ricorso comporta la decadenza del contribuente dal potere di impugnare l'atto e rende definitive le pretese ivi contenute, precludendo l'esame di qualsiasi altra eccezione di merito o di forma sollevata (quali la prescrizione o i vizi di notifica della cartella stessa). L'eccezione di inammissibilità per tardività, essendo di ordine pubblico e rilevabile anche d'ufficio, ha carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta.
Da quanto esposto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 600,00 in favore della parte resistente costituita, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina il 3 febbraio 2026
IL GIUDICE
LO TI
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1037/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina - Via Ugo Bassi 126 98076 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004993055000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240004993055000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035683055000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035683055000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035683055000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035683055000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035683055000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Agenzia delle Entrate – NE (ADER) e A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione, Ricorrente_1 chiedeva la dichiarazione di nullità delle cartelle di pagamento n. 295 2024 00049930 55 000 (recante un importo di € 536,88 per tassa rifiuti anni 2006-2007) e n. 295 2024 00356830 55 000
(recante un importo di € 2.182,88 per tassa rifiuti anni 2008-2012). Il ricorrente deduceva:
1. Difetto e/o nullità di notificazione dell'Intimazione di pagamento e/o degli atti prodromici e sopraggiunta prescrizione del credito;
2. Nullità per inesistenza della notifica della cartella di pagamento (relata in bianco);
3. Mancata sottoscrizione della cartella esattoriale;
4. Difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – NE (ADER) chiedeva il rigetto del ricorso. In particolare, la difesa di ADER ha dedotto in via preliminare e assorbente:
1. La tardività della proposta opposizione: ADER ha eccepito che il ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dagli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92. L'Amministrazione ha rilevato che le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate il 13/08/2024, mentre il ricorso è stato proposto solo in data 06/01/2025, rendendo l'impugnazione palesemente tardiva.
2. La regolarità e legittimità della notifica degli atti impositivi a mezzo posta.
3. La carenza di legittimazione passiva dell'Agente della NE in merito alle doglianze relative alla pretesa tributaria (debenza del tributo) e alla prescrizione, spettanti all'Ente impositore.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività. Dall'esame della documentazione prodotta dalla parte resistente
Agenzia delle Entrate – NE, emerge in modo incontrovertibile che la notifica delle cartelle di pagamento impugnate si è perfezionata in data 13/08/2024. Nello specifico:
• La cartella n. 295 2024 00049930 55 000 risulta notificata il 13/08/2024 mediante ritiro presso l'ufficio giacenze della raccomandata a/r n. 200013109683.
• La cartella n. 295 2024 00356830 55 000 risulta parimenti notificata il 13/08/2024 mediante ritiro presso l'ufficio giacenze della raccomandata a/r n. 200023177436. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Nel caso di specie, pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto), il termine utile per l'impugnazione iniziava a decorrere dal 1° settembre 2024 e spirava, pertanto, sessanta giorni dopo, ovvero alla fine del mese di ottobre 2024. Il ricorrente, tuttavia, ha provveduto alla redazione del ricorso solo in data 06/01/2025 e alla successiva notifica via PEC in data 23/01/2025, ovvero quando i termini per l'impugnazione erano ormai ampiamente decorsi.
Come correttamente rilevato nelle controdeduzioni dell'Agente della NE, la tardività del ricorso comporta la decadenza del contribuente dal potere di impugnare l'atto e rende definitive le pretese ivi contenute, precludendo l'esame di qualsiasi altra eccezione di merito o di forma sollevata (quali la prescrizione o i vizi di notifica della cartella stessa). L'eccezione di inammissibilità per tardività, essendo di ordine pubblico e rilevabile anche d'ufficio, ha carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta.
Da quanto esposto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 600,00 in favore della parte resistente costituita, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Messina il 3 febbraio 2026
IL GIUDICE
LO TI