Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 702
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto e/o nullità di notificazione dell'Intimazione di pagamento e/o degli atti prodromici e sopraggiunta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la tardività del ricorso precluda l'esame di qualsiasi eccezione di merito o di forma, inclusa la prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità per inesistenza della notifica della cartella di pagamento (relata in bianco)

    La Corte ha ritenuto che la tardività del ricorso precluda l'esame di qualsiasi eccezione di merito o di forma, inclusi i vizi di notifica.

  • Rigettato
    Mancata sottoscrizione della cartella esattoriale

    La Corte ha ritenuto che la tardività del ricorso precluda l'esame di qualsiasi eccezione di merito o di forma, inclusa la mancata sottoscrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa

    La Corte ha ritenuto che la tardività del ricorso precluda l'esame di qualsiasi eccezione di merito o di forma, inclusi il difetto di motivazione e la violazione del diritto di difesa.

  • Accolto
    Tardività della proposta opposizione

    La Corte ha accolto l'eccezione di tardività, ritenendo che il ricorso sia stato notificato oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica delle cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 702
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 702
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo