Articolo 3 della Legge 1 dicembre 1961, n. 1492
Articolo 2
Versione
14 febbraio 1962
Art. 3.
L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.000.000, fara' carico allo stanziamento del capitolo n. 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Entrata in vigore il 14 febbraio 1962