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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/11/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI MATERA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'EL, applicata ai sensi dell'art. 3 d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1037 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del
20.11.2025 e promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso in proprio Parte_1 C.F._1
-PARTE OPPONENTE - contro
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Bari, Parte_2 P.IVA_2
Via Principe Amedeo n. 25 presso lo studio dell'avv. SCHITTULLI ANGELO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI: come da atti difensivi e note a trattazione scritta.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, in proprio ha Parte_1
convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, la al fine di sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adìto, in composizione monocratica, previo “esame concreto” dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (privo di sottoscrizione dell'agente postale e di qualsivoglia altro elemento che ne documenti l'accesso ed il tentativo di consegna); nonché previo accertamento della inesistenza di valido contratto di cessione in blocco contenente il credito dell'odierno
1 opponente azionato esecutivamente;
nonché previo accertamento del difetto di legittimazione sostanziale e processuale della e della Controparte_1 [...]
nonché previo accertamento della carenza di jus postulandi Parte_2
dell'avv.EL Schittulli ed annullamento della ordinanza opposta, in piena adesione alle
“direttive interpretative in funzione nomofilattica”, indirizzate ai giudici di merito, contenute nella Sentenza nr.10012/2021 delle Sezioni Unite e nella ormai granitica interpretazione del giudice di legittimità, istituzionalmente investito della funzione di nomofilachia (salva la libertà interpretativa del Giudice, con “forti ed apprezzabili ragioni giustificative”, di discostarsene):
I. dichiarare l'estinzione del processo esecutivo n.88/2022 R.G.E., per inesistenza della notifica del pignoramento e conseguente nullità insanabile del processo esecutivo, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare;
II. dichiarare l'estinzione del processo esecutivo n.88/2022 R.G.E. per difetto di legittimazione attiva sostanziale e/o processuale della e della Controparte_1 [...]
; Parte_2
III. dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e processuale attiva della
[...]
e/o della stante la prova documentale della Parte_2 Controparte_1
assenza della nell'albo ex art.106 T.U.B. (allegato elenco Parte_2
Banca d'Italia degli “Intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'art.106 del TUB);
IV. dichiarare la carenza di jus postulandi dell'avv. EL Schittulli, per inesistenza di valida procura per la promossa azione esecutiva immobiliare;
V. condannare la e/o la al pagamento Controparte_1 Parte_2
delle spese e competenze del giudizio relativo alla fase dinanzi al Giudice dell'esecuzione ed alla odierna fase di opposizione;
In via cautelare: sussistendo il "fumus boni iuris" ed il periculum in mora derivante sia dal procurato discredito personale e professionale arrecato all'odierno opponente, essendo stata già resa nota la procedura esecutiva, tramite l'amministratore, ai numerosi condomini del sia dalla preclusione del credito bancario (in conseguenza del Parte_3
pignoramento immobiliare), con grave difficoltà dell'odierno opponente a reperire la somma di danaro necessaria per richiedere la " conversione " del pignoramento ed evitare la fissazione della vendita dell'immobile pignorato;
tanto premesso, temendo che nelle more del giudizio possa subire gravi ed irreparabili danni, patrimoniali e non patrimoniali,
2 l'odierno opponente chiede che l'On.le Tribunale di Matera, nell'ambito degli ampi poteri riservati al Giudice della fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ed in attesa della decisione con sentenza della causa, voglia disporre cautelarmente, ai sensi dell'art.669- quater c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato con la procedura
r.g.e.n.88/2022 e/o degli ulteriori atti esecutivi. La documentata inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento;
la documentata inefficacia del pignoramento ex art.557 c.p.c.; la documentata inesistenza o indeterminatezza del credito azionato esecutivamente (sia per inesistenza di una situazione di "sofferenza", sia per effetto di pagamento o, comunque, di compensazione ex art.1853 c.c. delle rate scadute sino alla data della presunta cessione, per effetto dei saldi attivi esistenti sul conto corrente bancario ancora attivo presso Banca
Popolare di Bari, sino alla data di presunta cessione del credito;
la incontrovertibile carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del titolo esecutivo azionato, non essendo evidenziato o documentato, nell'atto di precetto e nell'atto di pignoramento, nè l'importo, il numero e le scadenze delle rate che l'odierno opponente non avrebbe pagato;
nè alcuna
"messa in mora" da parte di Banca Popolare di Bari;
nè alcuna comunicazione, ricevuta dall'odierno opponente, della revoca del beneficio della rateizzazione;
la mancata prova dell'esistenza di un valido atto di cessione di crediti in sofferenza muniti del requisito di certezza ed esigibilità, documentabile soltanto con l'esibizione dell'estratto conto definito dagli artt. 50 e 119 del Testo Unico Bancario, oltre che agli artt. 1853 e 1857 c.c..; dunque, secondo l'art. 119, "una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto"; rendono auspicabile la concessione del richiesto provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte e, comunque, con provvedimento che, in caso di non accoglimento, consenta all'odierno opponente di procurarsi il danaro necessario per presentare tempestiva istanza di conversione del pignoramento”.
A sostegno della propria pretesa, parte opponente deduceva:
- che aveva proposto opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c.;
- che, con ordinanza del 28.05.2024, il GE aveva rigettato la richiesta di sospensiva;
- che l'atto di pignoramento era inesistente per inesistenza della notifica al destinatario;
- che, infatti, non era stata prodotta in giudizio la raccomandata informativa CAD e non era stato dimostrato il completamento della procedura notificatoria;
- che, inoltre, dall'esame dell'avviso di ricevimento della raccomandata e della relativa busta, emergeva l'assenza di sottoscrizione dell'agente postale, della data di accesso, dei
3 motivi di mancata consegna, dell'attestazione di affissione/immissione in cassetto dell'avviso di deposito, del deposito del plico presso l'Ufficio postale, della data di “invio non ritirato alla data”, del timbro o sottoscrizione, dell'attestazione di compiuta giacenza;
- che la nullità della notifica dell'atto di pignoramento comportava che la procedura esecutiva non era mai iniziata;
- che non aveva provato la titolarità del credito Controparte_1
azionato nè l'esistenza di un valido contratto di cessione;
- che il creditore doveva, quindi, provare il perfezionamento della cessione, la sua esistenza e la sua opponibilità al debitore ceduto;
- che, quindi, il creditore era carente di legittimazione attiva;
- che il credito era indeterminato ed inesistente avendo il creditore fornito una generica quantificazione del credito vantato;
- che il creditore aveva riferito esclusivamente della conclusione di un contratto di cessione di crediti tra la BANCA POPOLARE DI BARI e la Controparte_1
- che poi aveva riferito di avere conferito a l'incarico per Parte_4
l'incasso delle somme dovute senza chiarire il credito per cui agiva;
- che anche la aveva conferito a Parte_4 Parte_2
alcune attività;
[...]
- che la Banca non aveva provato di avere risolto il contratto né aveva quantificato l'importo asseritamente ancora dovuto;
- che, quindi, il pignoramento era nullo per incertezza sull'an e sul quantum debeatur;
- che il finanziamento di euro 350.000 da utilizzarsi sotto forma di apertura di credito in conto corrente era stato utilizzato sino a euro 242.026, 09 per cui vi era ancora un credito di euro 107.973,91 che poteva essere portato in compensazione con il debito azionato da nella procedura esecutiva;
Controparte_1
- che, quindi, essendo il credito azionato pari a euro 81.084,81 per capitale doveva ritenersi estinto per compensazione con il credito da affidamento residuo;
- che, quindi, non essendovi alcun valido pignoramento doveva ritenersi inopponibile a terzi.
4 Si costituiva e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
contestando tutto quanto ex adverso affermato e, in Parte_2
particolare, eccependo:
- che l'opposto aveva introdotto svariate opposizioni anche nel corso della procedura esecutiva RGE n. 508/2021 iscritta presso il Tribunale di Bari;
- che, in nessuna delle opposizioni, il debitore aveva mai contestato i finanziamenti ricevuti né la posizione debitoria nei confronti della Banca finanziatrice;
- che, anzi, nel corso 2018, aveva chiesto di potere definire le posizioni debitorie di n. 3 contratti;
- che le opposizioni si basavano sempre sulle stesse problematiche;
- che, il 31.10.2018, la BANCA POPOLARE DI BARI aveva concluso con Controparte_1
un contratto di cessione di crediti pecuniari pubblicato in GU il 08.11.2018;
- che, successivamente, aveva conferito a Controparte_1 Parte_4
le attività di riscossione e quest'ultima aveva conferito a
[...] Parte_2
alcune attività di amministrazione gestione e recupero dei crediti;
[...]
- che, tra i crediti ceduti, vi era il mutuo con garanzia ipotecaria n. 79142720 del
10.08.2011 sottoscritto per atto pubblico rep. n. 6440 racc. n. 4389 e concesso al debitore per euro 105.800 euro;
- che il mutuo doveva essere restituito in nn. 180 rate mensili;
- che, tra l'aprile 2016 e l'ottobre 2017, il debitore aveva smesso di versare le rate e che,
a fronte del mancato pagamento di n. 19 rate, veniva comunicata con racc A/R la risoluzione del contratto;
- che, con atto di precetto del 15.07.2022, il debitore veniva invitato a corrispondere la somma di euro 81.084,81 oltre interessi e spese avvertendolo che, in difetto, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;
- che, con atto di pignoramento del 26.09.2022 a mani proprie stante il rifiuto ed il
06.10.2022 ex art. 140 c.p.c., venivano sottoposti a pignoramento gli immobili ivi indicati e successivamente veniva iscritta la procedura RGE 88/2022 presso il Tribunale di
Matera;
- che il debitore opponeva il precetto (RG 9672/2022 Tribunale di Bari) sollevando il difetto di legittimazione attiva di e Controparte_1 Parte_2
;
[...]
5 - che, successivamente, il debitore presentava una prima opposizione successiva in data
06.11.2022 fondata sull'inesistenza della notifica, sul difetto di legittimazione attiva, sulla carenza di prova documentale del credito, sull'inesistenza del credito certo, liquido ed esigibile e sull'inefficacia del pignoramento per omesso deposito della nota di trascrizione;
- che, poco dopo, in data 07.12.2022, il debitore presentava una seconda opposizione successiva basata sugli stessi motivi ad eccezione di quello relativo alla nota di trascrizione ed aggiungendo quello relativo all'inesistenza del credito per compensazione;
- che il GE chiamava entrambe le opposizioni alla medesima udienza cautelare e, con ordinanza del 24/28.05.2024, rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva assegnando i termini per il merito;
- che, nel frattempo, il debitore proponeva reclamo innanzi al Collegio;
- che, quindi, introduceva il presente giudizio di merito delle opposizioni;
- che le doglianze relative al difetto di legittimazione ad agire in executivis, alla rappresentanza processuale, all'incertezza ed indeterminatezza del credito e alla compensazione del credito erano inammissibili in quanto già sottoposte al giudice dell'opposizione a precetto presso il Tribunale di Bari nonché già conosciute anche dal
Tribunale di Bari nell'ambito delle opposizioni promosse nel corso della procedura esecutiva RGE n. 508/2021, in Corte d'appello e finanche presso la Corte di cassazione;
- che le altre eccezioni erano, comunque, infondate;
- che l'opposizione non era stata notificata a tutti i soggetti intervenuti nella procedura esecutiva.
Insisteva per il rigetto dell'opposizione con rifusione integrale delle spese.
La causa veniva istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. all'esito delle quali, dichiarata inammissibile l'istanza cautelare formulata ex art. 669 quater c.p.c. ed in assenza di istruttoria da svolgere, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Successivamente il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato applicato ex art. 3
d.l. 117/2025 il quale anticipava l'udienza di discussione.
6 Chiamata all'udienza cartolare del 20.11.2025, sulle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*
La questione sottoposta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento negativo del diritto di e per essa, quale mandataria, di Controparte_1 Parte_2
ad agire esecutivamente nei confronti di sulla base
[...] Parte_1
del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria sottoscritto il 10.08.2011 per atto pubblico
(doc. in atti) e rimasto inadempiuto.
1. Sulla richiesta di sospensione della procedura esecutiva RGE 88/2022.
In via preliminare, il Tribunale deve ribadire l'inammissibilità della richiesta cautelare formulata ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c. per le ragioni già espresse nell'ordinanza del
24.03.2025 che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata.
Ed infatti bisogna evidenziare che il presente giudizio costituisce il merito di un'opposizione all'esecuzione cd. successiva per cui la reiterazione dell'istanza cautelare già proposta e rigettata dal GE deve ritenersi contraria alla struttura bifasica del procedimento di opposizione all'esecuzione.
Il debitore avrebbe dovuto proporre il reclamo al Collegio avverso l'ordinanza di rigetto della sospensiva del G.E., non potendo proporre nella sede di merito l'istanza cautelare.
2. Nel merito.
Nel merito, va anzitutto evidenziato che il debitore ha proposto il presente Pt_1
giudizio di opposizione all'esecuzione successivamente al giudizio di opposizione a precetto incardinato presso il Tribunale di Bari portante il n. RG 9672/2022.
Tale giudizio si è, già, concluso con sentenza n. 2650/2025 pubblicata il 03.07.2025 (in atti) con cui il Tribunale ha rigettato l'opposizione condannando il debitore alla rifusione delle spese di lite.
Tra i motivi di opposizione a precetto, il debitore aveva, tra l'altro, eccepito: a) il Pt_1
difetto di legittimazione attiva di (cessionario opposto); b) e quello di Controparte_1
(mandatario), c) l'assenza della “prova documentale Parte_2
dell'esistenza del credito”, d) l'estinzione per compensazione delle somme richieste dalla
Banca; e) la violazione dell'art. 106 TUB e f) il difetto di titolarità del credito.
Le seguenti doglianze, essendo state già proposte e rigettate dal giudice competente per l'opposizione a precetto, non possono essere in questa sede vagliate dal giudice del merito
7 dell'opposizione successiva potendo, semmai, essere gravate d'appello nelle competenti sedi.
Ed infatti, l'opponente non può rivolgere le medesime ragioni di opposizione sia al giudice dell'opposizione pre-esecutiva che al giudice dell'esecuzione in quanto, nel momento in cui indirizza l'istanza al giudice dell'opposizione a precetto, consuma il relativo potere processuale e ciò al fine di evitare statuizioni contrarie sulla medesima questione.
Da ciò consegue che, ove le cause sia entrambe pendenti, si avrà una pronuncia di litispendenza mentre, ove la prima sia già definita, si avrà una pronuncia di inammissibilità relativamente a quelle eccezioni sulla quali si potrà formare l'effetto preclusivo del giudicato che scaturisce dalla sentenza sull'opposizione pre-esecutiva (sul punto da ultimo
Cassazione civile sez. II, 30/06/2025 n.17538).
Ciò chiarito, il Tribunale ritiene, invece, ammissibile l'eccezione di inesistenza del pignoramento per difetto della prova del perfezionamento della relativa notificazione all'esecutato trattandosi di motivo che colpisce un atto esecutivo e, pertanto, non proposto in sede di opposizione a precetto.
La doglianza deve, però, essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. incidendo non sull'an della pretesa ma sul suo quomodo.
Ed infatti, il debitore eccepisce, non un motivo di inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento, quanto un motivo di nullità della stessa considerando che la notifica è stata effettuata ex art. 140 c.p.c. stante l'assenza del destinatario e “stante il rifiuto di persona qualificatasi come temporaneamente addetta allo studio legale che non aveva voluto fornire le generalità” (così la dichiarazione dell' ull'atto di pignoramento). Pt_5
In tali casi, quindi, non può parlarsi di notifica inesistente in quanto si configura inesistenza della notifica solo nell'ipotesi in cui il procedimento notificatorio sia del tutto carente dei suoi elementi costitutivi essenziali e idonei allo scopo, di tal ché l'atto non possa qualificarsi quale notificazione, ricadendo, invece, le altre ipotesi di difformità dal modello legale nella sfera della nullità.
Nel caso di specie, la notifica del pignoramento è stata tentata presso il domicilio (studio legale in Bari) e stante l'assenza del destinatario ed il rifiuto di soggetto addetto alla ricezione del plico, la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; si deve, pertanto, escludere l'ipotesi di inesistenza della notifica essendo stata correttamente avviata presso il domicilio del debitore ed essendosi conclusa ex art. 140 cpc con esito negativo.
8 Quanto, quindi, al vizio di nullità della notifica eccepito dal debitore, il Tribunale evidenzia che ha, successivamente, proposto la presente opposizione agli atti Parte_1
esecutivi difendendosi anche nel merito e senza allegare alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa sofferto prima che egli abbia avuto conoscenza del pignoramento. Da ciò consegue, in accordo con la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione;
diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che
l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento” (Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11290), che ogni eventuale vizio di notificazione dell'atto di pignoramento deve ritenersi sanato dalla proposizione dell'opposizione in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
L'intervenuta sanatoria del vizio di notificazione, quindi, assorbe ogni altra eccezione in tema di notifica ivi compresa quella relativa al deposito, nel fascicolo dell'esecuzione, dell'atto di pignoramento privo della raccomandata informativa o con relata priva dei requisiti di legge nonché quella relativa all'inefficacia della sua trascrizione.
A ciò si aggiunga, per mera completezza, che il debitore non ha mai contestato, in seno all'opposizione, né l'esistenza del debito residuo nei confronti della Banca finanziatrice né, tanto meno, il suo inadempimento all'obbligo restitutorio o adempimento successivo.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve, quindi, essere rigettata.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano, in assenza di Parte_1
nota spese, come in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del
Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 52.000 a euro 260.000 – parametri minimi per tutte le fasi in relazione all'attività processuale effettivamente posta in essere e alle questioni di diritto, nuovamente, riproposte).
9
PQM
Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- dichiara inammissibile la domanda formulata ex art. 669 quater c.p.c. da
[...]
per le ragioni in parte motiva;
Pt_1
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 co. 2 c.p.c. da per le ragioni in parte motiva;
Parte_1
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617 co. 2 c.p.c. da
[...]
per le ragioni in parte motiva;
Pt_1
- condanna a rifondare a e per essa Parte_1 Controparte_1
quale mandataria le spese di lite che quantifica in Parte_2
euro 7.052 per compensi oltre spese generali e CPA come per legge ed IVA se dovuta.
Così deciso in Matera, 24.11.2025
Il Giudice
Flaminia D'EL
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