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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice EPIFANI REMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 142/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 24 e pubblicata il 13/03/2009
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8850310009973 IVA-ALIQUOTE 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ordinanza della S.C. di Cassazione n.14553, depositata il 26.5.2021, che ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 163/7/2010 per difetto di motivazione in relazione ad un punto controverso e decisivo del giudizio e rinviato alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, con istanza del 21.12.2021 Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., riassumeva il giudizio di appello avverso la sentenza della CTP di Bari n. 65/2009 nella parte in cui aveva rigettato il ricorso avverso l'accertamento di una maggiore IVA 2003 sulla base dell'applicabilità dell'aliquota ordinaria del 20% in luogo di quella agevolata del 10% applicata in relazione a lavori di schermatura da radiofrequenza presso studi medici dei committenti. L'appellante in riassunzione richiamava la documentazione già allegata in atti comprovante l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado in parte qua. Con comparsa del 21.2.2022 si costituiva agenzia delle entrate eccependo in primo luogo l'inammissibilità della riassunzione perché proposta tardivamente e mediante notifica di atto non firmato digitalmente, eccezioni alle quali lo stesso ufficio poi rinunciava (memoria del 21.10.2025) riconoscendo le stesse infondate sulla base della documentazione prodotta da controparte, e replicava all'appello chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del rinvio da parte della SC di Cassazione, viene al riesame il punto della sentenza appellata che ha rigettato il ricorso avverso l'accertamento di una maggiore IVA 2003 sulla base dell'applicabilità dell'aliquota ordinaria in relazione a lavori di schermatura da radiofrequenze eseguiti da Ricorrente_1 presso gli studi medici dei committenti. L'appello è fondato atteso che dalla documentazione esibita, ovvero dalla descrizione delle prestazioni, contenuta nelle fatture allegate, dalle richieste dei committenti e soprattutto dai titoli edilizi con cui i lavori sono stati autorizzati dal Comune, risulta che si è trattato della fornitura di beni e dell'esecuzione di opere nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che ha modificato gli immobili dei committenti per rendere gli stessi idonei ad ospitare apparecchiature di diagnostica e di terapia sicchè è applicabile l'aliquota ridotta del 10% ai sensi del combinato disposto del n.127 terdecies della tab. A parte III allegata al DPR 633/72 e dell'art. 31 lett. d) L.457/1978. Ne consegue l'accoglimento dell'appello; sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza appellata annulla l'accertamento di una maggiore IVA sulla base dell'aliquota ordinaria in luogo di quella ridotta (10%) applicabile al caso di specie;
spese compensate. Bari, 5 novembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore DI MODUGNO NICOLA, Giudice EPIFANI REMO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 142/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 24 e pubblicata il 13/03/2009
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8850310009973 IVA-ALIQUOTE 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ordinanza della S.C. di Cassazione n.14553, depositata il 26.5.2021, che ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 163/7/2010 per difetto di motivazione in relazione ad un punto controverso e decisivo del giudizio e rinviato alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, con istanza del 21.12.2021 Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., riassumeva il giudizio di appello avverso la sentenza della CTP di Bari n. 65/2009 nella parte in cui aveva rigettato il ricorso avverso l'accertamento di una maggiore IVA 2003 sulla base dell'applicabilità dell'aliquota ordinaria del 20% in luogo di quella agevolata del 10% applicata in relazione a lavori di schermatura da radiofrequenza presso studi medici dei committenti. L'appellante in riassunzione richiamava la documentazione già allegata in atti comprovante l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado in parte qua. Con comparsa del 21.2.2022 si costituiva agenzia delle entrate eccependo in primo luogo l'inammissibilità della riassunzione perché proposta tardivamente e mediante notifica di atto non firmato digitalmente, eccezioni alle quali lo stesso ufficio poi rinunciava (memoria del 21.10.2025) riconoscendo le stesse infondate sulla base della documentazione prodotta da controparte, e replicava all'appello chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del rinvio da parte della SC di Cassazione, viene al riesame il punto della sentenza appellata che ha rigettato il ricorso avverso l'accertamento di una maggiore IVA 2003 sulla base dell'applicabilità dell'aliquota ordinaria in relazione a lavori di schermatura da radiofrequenze eseguiti da Ricorrente_1 presso gli studi medici dei committenti. L'appello è fondato atteso che dalla documentazione esibita, ovvero dalla descrizione delle prestazioni, contenuta nelle fatture allegate, dalle richieste dei committenti e soprattutto dai titoli edilizi con cui i lavori sono stati autorizzati dal Comune, risulta che si è trattato della fornitura di beni e dell'esecuzione di opere nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che ha modificato gli immobili dei committenti per rendere gli stessi idonei ad ospitare apparecchiature di diagnostica e di terapia sicchè è applicabile l'aliquota ridotta del 10% ai sensi del combinato disposto del n.127 terdecies della tab. A parte III allegata al DPR 633/72 e dell'art. 31 lett. d) L.457/1978. Ne consegue l'accoglimento dell'appello; sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza appellata annulla l'accertamento di una maggiore IVA sulla base dell'aliquota ordinaria in luogo di quella ridotta (10%) applicabile al caso di specie;
spese compensate. Bari, 5 novembre 2025 Il Presidente e relatore