Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03515/2026REG.PROV.COLL.
N. 03942/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3942 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Natale Edoardo Galleano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa- Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il consigliere AR SO;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. L’oggetto del giudizio è l’atto n. 255841CF/11/823-6/12660-2018 del 22 marzo 2022 con cui il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha disposto nei confronti del mar. -OMISSIS- il recupero delle somme indebitamente percepite durante il periodo di aspettativa per infermità per un importo complessivo, al lordo IRPEF, di euro 18.251,46 (netto euro 13.649,12).
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione in atti e dagli scritti difensivi, sono di seguito esposti.
2.1. Con verbale modello BL/BS n. -OMISSIS- la Commissione medica ospedaliera di Milano giudicava il mar. -OMISSIS- << non idoneo permanentemente al servizio d’istituto in modo assoluto, non idoneo alla riserva, si idoneo al transito >>.
2.2. Lo stesso fruiva di n. 646 giorni di aspettativa -dal 9 dicembre 2015 al 14 settembre 2017- per infermità in relazione alla quale l’interessato presentava, in data 8 agosto 2017, domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio.
2.3. In data 1 novembre 2018 veniva notificato al predetto il decreto n. 6214/18 del 9 ottobre 2018 con cui veniva respinta la domanda di dipendenza da causa di servizio.
2.4. Con atto n. 255841CF/11/823 – 4 / 12660 – 2018 del 31 gennaio 2022 l’amministrazione avviava il procedimento di recupero somme corrisposte in eccesso durante il periodo di aspettativa per infermità, in quanto non dipendente da causa di servizio. Veniva precisato che il militare aveva percepito somme superiori al dovuto per un importo lordo complessivo pari ad euro 18.251,46 (netto IRPEF euro 13.649,12) per somme corrisposte per interno, anziché a metà, nel periodo dal 9 dicembre 2016 al 8 giugno 2017 e per competenze stipendiali corrisposte per intero, anziché a zero, dal 9 giugno 2017 al 14 settembre 2017.
2.5. Con provvedimento definitivo del 22 marzo 2022 l’amministrazione confermava la doverosità del recupero delle somme percepite ai sensi dell’art. 39, comma 4, d.P.R. 51/2009.
3. Con ricorso di primo grado l’interessato contestava l’applicabilità del comma 4 dell’art. 39 d.P.R. 51/2009, invocando l’applicazione del comma 3 della medesima disposizione secondo cui, superati i 24 mesi dal collocamento in aspettativa in pendenza della domanda di riconoscimento della causa di servizio, non è dovuta la ripetizione degli emolumenti percepiti oltre il dodicesimo mese. Ad avviso del ricorrente, il recupero non era, quindi, dovuto, essendo stato collocato in aspettativa in data 9 dicembre 2015, mentre il decreto di diniego dell’ultima domanda di causa di servizio è stato adottato solo il 9 ottobre 2018, oltre i 24 mesi previsti dalla disposizione.
4. Il T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, con sentenza del 2 dicembre 2022 n. -OMISSIS- respingeva il ricorso, in quanto, pur dando atto dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno posto (tra cui, Cons. Stato, sez. II, 15 aprile 2022 n. 2880), riteneva preferibile quello, più restrittivo e aderente al dato letterale, che limita la decadenza dal diritto al recupero al solo personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale.
5. Il mar. -OMISSIS- ha interposto appello, articolando un unico motivo di gravame con cui deduce: << Error in iudicando – Carenza di motivazione ed arbitrarietà del provvedimento conclusivo avendo l’amministrazione invocato l’applicazione del co. 4 dell’art. 39 del DPR n. 51/2009. Violazione di legge (comma 3 dell’art. 39 del DPR n. 51/2009) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti - Violazione artt. 3 e 97 Costituzione >>.
Ad avviso dell’appellante, il T.a.r., aderendo all’orientamento giurisprudenziale più risalente e restrittivo, non avrebbe interpretato correttamente la normativa di riferimento poiché la decadenza dal diritto al recupero delle somme erogate una volta decorsi 24 mesi dalla data di collocamento in aspettativa, prevista dal comma 3 dell’art. 39 d.P.R. n. 51/2009, ha una portata generale e non è limitata al solo personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Il successivo comma 4 del citato art. 39 fa salve, infatti, le disposizioni più favorevoli al dipendente, tra cui rientra quella della decadenza di cui al comma precedente. La diversa interpretazione fatta propria dal T.a.r., inoltre, si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
6. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa che, con successiva memoria, ha insistito per la reiezione del gravame.
7. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è fondato.
9. Questa sezione, nell’esaminare fattispecie analoghe a quella per cui è causa (sent. 30 maggio 2024 nn. 4845 e 4848, 15 marzo 2022, n. 2880 e, più di recente, sent. 14 novembre 2025 n. 8938), ha aderito all’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della disciplina in questione, volta ad estendere il limite temporale dell’attività di recupero prevista dal comma 3 dell’art. 39 d.P.R. 51/2009 con riguardo personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale anche al personale che, si trova, genericamente, in “aspettativa per infermità” ai sensi del successivo comma 4.
10. I citati precedenti hanno, in particolare, osservato che:
a) l’interpretazione letterale delle due disposizioni condurrebbe all’applicazione di un trattamento differenziato per situazioni omogenee nei loro effetti, come le fattispecie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 39 d.P.R. n. 51 del 2009, in evidente contrasto con l’art. 3 Cost., che impone che situazioni omogenee ricevano il medesimo trattamento (cfr. Corte cost. sentenze n. 108 del 2011 e n. 223 del 2012);
b) peraltro, il rinvio di cui all’art. 39, co. 4, d.P.R. n. 51 del 2009 a “ le disposizioni di maggior favore ” ben può riferirsi al precedente comma 3 dello stesso articolo, che, con espresso riferimento alle ipotesi di inabilità parziale, stabilisce che « Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa »;
c) la scelta di imporre al dipendente un periodo di inattività “forzata”, che in quanto tale non viene ritenuta computabile nell’arco di tempo massimo fruibile allo scopo, è bilanciata dalla consapevolezza in capo allo stesso di essere sottoposto alla possibilità di subire una decurtazione stipendiale postuma, seppure entro un lasso di tempo rigorosamente predeterminato;
d) può richiamarsi altresì l’orientamento dalla giurisprudenza della CEDU in tema di ripetizione di somme indebitamente erogate (v. sez. I , 11 febbraio 2021, n. 4893/2013, Casarin contro Italia) la quale ha evidenziato proprio, tra le altre cose, come il lasso di tempo intercorso prima della richiesta restitutoria non può non assumere rilievo ai fini del c.d. proportionality test richiesto dall’art. 1 del Protocollo 1, che ammette le ingerenze statuali nel godimento di beni privati solo se le stesse siano previste dalla legge per uno scopo legittimo e siano « necessarie in una società democratica ».
11. Le coordinate ermeneutiche sopra richiamate vanno applicate anche alla fattispecie per cui è causa, in quanto contrassegnata dall’identità del quadro giuridico e fattuale.
12. Risulta, quindi, perlomeno allo stato, superato il precedente orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di primo grado in favore di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame (per una ricostruzione dei diversi orientamenti giurisprudenziali, sia pure in via di mero obiter , cfr. la recente pronuncia di questa sezione del 21 aprile 2026 n. 3093, laddove si è testualmente affermato quanto segue: “13.1. L’art. 39 d.P.R. n. 51 del 2009 (in materia di «Licenze straordinarie e aspettativa» del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare) contiene, ai commi 3 e 4, due distinte previsioni, corrispondenti a quelle di cui all’art. 16,commi 3 e 4 del medesimo d.P.R. (riferiti, invece, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile):
i) il comma 3 – sopra integralmente riportato – si riferisce al personale in aspettativa che sia stato «giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale» e contiene la clausola di non ripetibilità di cui si discute; ii) il comma 4 disciplina, più in generale, il trattamento economico spettante al «personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità» ,senza replicare, nel proprio dettato testuale, la medesima clausola di non ripetibilità. 13.2. La portata dei due commi e, soprattutto, l’estensibilità della clausola di non ripetibilità anche alle fattispecie governate dal comma 4 ha dato luogo a un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questo Consiglio:i) un primo orientamento, fedele al dato letterale delle due disposizioni, ritiene che il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 3 si applichi esclusivamente al personale giudicato permanentemente non idoneo in forma parziale e non alle ipotesi di inidoneità assoluta, ricadenti nel comma 4 (cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 2025, n. 1257; sez. II, 11 aprile 2022, n. 2679; sez. I, parere 5 aprile 2022, n. 719; sez. IV, 15 marzo 2021, n. 2185; sez. I, parere 20 novembre 2020, n. 1874;sez. I, parere 15 giugno 2020, n. 1196): ii) un secondo, più recente, orientamento – non immune, peraltro, da rilievi critici sul piano della sostenibilità finanziaria e della coerenza con l’assetto degli oneri programmato ex ante in sede di concertazione – sostiene, invece, che l’interpretazione letterale conduca ad un trattamento differenziato di situazioni omogenee e valorizza la clausola di salvezza delle «disposizioni di maggior favore», contenuta nell’incipit del comma 4, al fine di applicare, anche alle fattispecie ivi contemplate, la clausola di non ripetibilità del precedente comma -Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 2025, n. 8938; sez. II, 30 giugno 2025, n. 5643; sez. II, 30 maggio 2024, n. 4845; sez. II, 15 aprile 2022, n. 2880”).
13. Nel caso di specie non è contestato che il decreto di diniego della causa di servizio del 9 ottobre 2018 sia stato adottato oltre 24 mesi dalla data di collocamento in aspettativa (9 dicembre 2015), con conseguente decadenza ex lege dell’amministrazione dal diritto/dovere di recupero ai sensi del comma 4 dell’art. 39 d.P.R. 51 del 2009.
14. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
15. Sussistono giustificati motivi, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
16. Tenuto conto di quanto sopra osservato, il Collegio dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti ai fini delle valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado (r.g. n. 1066 del 2022).
Spese del doppio grado compensate.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla competente procura regionale della Corte dei conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO MI, Presidente
AR SO, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
Sandro Menichelli, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AR SO | IO MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.