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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- AN AP Presidente
- Alessandro Carra Componente
- MI GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 6193/2024 R.G. avente ad oggetto regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
EO TA NO,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Elita Lorena D'Amilo,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 6193/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che dall'unione Parte_1 con la parte convenuta è nata la figlia (Gallipoli, Persona_1
26/09/2020).
Ha allegato che, a causa delle violenze psicologiche subite da controparte, nel novembre 2023 ha deciso di allontanarsi dalla casa familiare e di trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori. Ha, altresì, dichiarato che non provvede al mantenimento della Controparte_1 minore, essendosi limitato a versare soltanto € 350,00, e che lo stesso incontra la piccola nella giornata del sabato, dalla mattina sino al Per_1 tardo pomeriggio.
Ha, infine, allegato di essere disoccupata.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento esclusivo della prole con collocamento presso di sé; b) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
c) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) il riconoscimento in via esclusiva ed integrale dell'A.U.U.
Con vittoria di spese e competenze di causa (ricorso depositato il
26/09/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato che, a seguito della fine della convivenza con
, ha spostato il suo domicilio a Milano, ove si è trasferito al Parte_1 fine di ricercare una propria stabilità lavorativa. Ha, altresì, dato atto di aver concordato, con la parte attrice, le condizioni di esercizio della loro responsabilità genitoriale.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
b) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
c) un contributo mensile a proprio carico al mantenimento della prole pari ad € 100,00 oltre al 50% delle spese
2 R.G. 6193/2024
straordinarie; d) il riconoscimento in favore dell'altro genitore dell'A.U.U. nella misura del 100%. Con compensazione di spese e competenze di lite
(comparsa di risposta depositata il 04/01/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 30/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) affidamento: la figlia minore è affidata ad entrambi i Per_1 genitori, in maniera condivisa, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e pari opportunità di frequentazione, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Tuglie (LE), alla Via Aragona, nr. 38;
2) frequentazione del genitore non collocatario: la figlia minore frequenta il padre secondo una scansione temporale compatibile con la corrente condizione dello stesso, il quale, vivendo per lo più in Milano, potrà esercitare il suo diritto di visita secondo il seguente prospetto: - sabato, dalle ore 9:00
(o comunque dall'orario dell'uscita scolastica) alle ore 19:00.
a settimane alterne: - Pernottamento: la figlia trascorrerà con il padre l'intero weekend, con il pernottamento;
pertanto, verrà presa dallo stesso alle ore 13:30 del sabato per essere riaccompagnata alla madre alle ore 19:00 della domenica. È sempre fatta salva la possibilità per il padre di incontrare la figlia, quantunque con preavviso, anche nelle occasioni in cui si trovi in loco durante la settimana. Nell'ipotesi in cui, per i impegni di lavoro o familiari improrogabili e/o improvvisi, il genitore che avrebbe dovuto prendere in custodia il figlio non possa provvedervi, il compito passerà prioritariamente all'altro; ovvero, nel caso di impossibilità di entrambe le parti, alle persone di comune fiducia, come i nonni e/o gli zii, le quali potranno occuparsi della minore anche ospitandola presso la
3 R.G. 6193/2024
propria abitazione: Nel qual caso l'impedimento dovesse protrarsi per un intero giorno o più, il tempo deve essere recuperato. I soggiorni di vacanza fuori sede con la figlia minore vanno concordati preventivamente con l'altro genitore.
È data licenza a ciascuno dei genitori di portare i figli all'estero per periodi di tempo da concordarsi entro 3 mesi prima della partenza, acconsentendo a concedere reciproca autorizzazione al rilascio di passaporto;
3) occasioni di festa, pubbliche o private: la minore trascorrerà con il padre il giorno dedicato alla Festa del Papà e con la madre il giorno dedicato alla Festa della Mamma. I genitori trascorreranno insieme alla figlia il giorno del rispettivo compleanno, salvo diverso accordo. Con riguardo alle festività natalizie, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore, il periodo delle vacanze natalizie che, salvo diverso accordo, potrà essere suddiviso dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno;
il giorno di
Natale, il giorno di Capodanno ed il giorno della Befana, la bambina trascorrerà il pranzo o la cena con l'altro genitore cui non è assegnato nella settimana, salvo vacanze programmate e tempestivamente comunicate. Quanto alle vacanze estive, la figlia resterà con il padre per due settimane consecutive, il cui periodo preciso verrà concordato con la madre entro il mese di aprile di ogni anno;
nel corso di detto periodo di permanenza continuativa, il padre avrà cura di comunicare tempestivamente alla madre la località in cui la figlia trascorrerà le ferie estive, collaborando per consentire la comunicazione telefonica della piccola con la madre. Nelle due settimane in cui la bambina sarà in vacanza con la madre, il cui periodo verrà concordato con il padre entro il mese di aprile di ogni anno, la facoltà e il diritto di visita del padre saranno sospesi;
durante detto periodo, la madre avrà cura di
4 R.G. 6193/2024
comunicare tempestivamente al padre la località in cui la figlia trascorrerà le ferie estive, collaborando per consentire la comunicazione telefonica della piccola con il padre. È fatto salvo ogni diverso accordo fra i genitori in merito alla gestione dei periodi sopraindicati in considerazione delle reciproche esigenze lavorative, nonché dei futuri impegni scolastici, sportivi, ricreativi della figlia e sempre nel primario interesse della medesima. Durante i periodi di permanenza dei figli minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana sono prese dal genitore che ha presso di sé il figlio minore. Le decisioni concernenti questioni di maggiore interesse, ossia quelle che andranno ad incidere durevolmente sulla vita dei figli, sono assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo;
4) contatti con altri familiari/amici: i genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari della figlia con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti CP_ abbiano costruito con importanti legami significativi;
5) istruzione: la figlia continuerà a frequentare la scuola presso la quale è già iscritta. I genitori stabiliscono che entrambi possono prendere parte agli incontri con gli insegnanti e alle attività promosse in generale dalla scuola. Ciascun genitore, nel caso venga a conoscenza di notizie che riguardano la figlia e che possono essere sfuggite all'altro, si impegna di informarlo tempestivamente, secondo la modalità ritenuta più opportuna a soddisfarne l'esigenza;
6) mantenimento dei figli: il padre verserà alla madre, a titolo di assegno di mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 170,00 che dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
l'assegno unico, pari ad euro 180,00, sarà diviso al 50% tra i genitori. Inoltre, i genitori
5 R.G. 6193/2024
parteciperanno nella misura rispettiva del 50% il padre e 50% la madre alle spese straordinarie necessarie alla figlia, nei termini e secondo le modalità previste dal Protocollo in materia, siglato dal Tribunale di Lecce, da intendersi parte integrante del presente accordo. Ciò, fino al raggiungimento della maggiore età della figlia e, comunque, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
7) modifiche al piano genitoriale: i genitori, con la sottoscrizione del presente programma, riconoscono come lo stesso sia suscettibile di modifiche, tanto occasionalmente quanto periodicamente, in base ad eventi imprevedibili o a seguito della constatazione della inopportunità di alcune regole stabilite;
all'uopo, si impegnano a comunicare le ragioni per le quali si renda opportuna la modifica, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco e della figlia minore. I genitori, dunque, concordano che le modifiche temporanee di lieve entità potranno essere concordate direttamente tra gli stessi e non sarà necessaria la forma scritta. Qualora, invece, si rendano necessarie delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita della figlia e/o dei genitori, questi ultimi si impegnano, fin dalla sottoscrizione del presente piano, a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire quanto sopra. I genitori concordano che, nel caso dovessero incontrare difficoltà nel raggiungimento di una nuova intesa in modo autonomo e si renda opportuna una mediazione od una negoziazione assistita, si rivolgeranno ad un professionista specializzato, prima o in alternativa del ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il presente Piano Genitoriale s'intende, in ogni caso, vigente a partire dalla sua sottoscrizione e fino ad eventuale futura revisione.
6 R.G. 6193/2024
Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 08/10/2024).
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6193/2024 introdotto con ricorso del
26/09/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti e depositata telematicamente in data 31/07/2025, dianzi trascritta;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
MI GR AN AP
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- AN AP Presidente
- Alessandro Carra Componente
- MI GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 6193/2024 R.G. avente ad oggetto regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
EO TA NO,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Elita Lorena D'Amilo,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 6193/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo che dall'unione Parte_1 con la parte convenuta è nata la figlia (Gallipoli, Persona_1
26/09/2020).
Ha allegato che, a causa delle violenze psicologiche subite da controparte, nel novembre 2023 ha deciso di allontanarsi dalla casa familiare e di trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori. Ha, altresì, dichiarato che non provvede al mantenimento della Controparte_1 minore, essendosi limitato a versare soltanto € 350,00, e che lo stesso incontra la piccola nella giornata del sabato, dalla mattina sino al Per_1 tardo pomeriggio.
Ha, infine, allegato di essere disoccupata.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento esclusivo della prole con collocamento presso di sé; b) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
c) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) il riconoscimento in via esclusiva ed integrale dell'A.U.U.
Con vittoria di spese e competenze di causa (ricorso depositato il
26/09/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio, Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato che, a seguito della fine della convivenza con
, ha spostato il suo domicilio a Milano, ove si è trasferito al Parte_1 fine di ricercare una propria stabilità lavorativa. Ha, altresì, dato atto di aver concordato, con la parte attrice, le condizioni di esercizio della loro responsabilità genitoriale.
Ha concluso domandando: a) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso la madre;
b) la regolamentazione del proprio diritto di visita;
c) un contributo mensile a proprio carico al mantenimento della prole pari ad € 100,00 oltre al 50% delle spese
2 R.G. 6193/2024
straordinarie; d) il riconoscimento in favore dell'altro genitore dell'A.U.U. nella misura del 100%. Con compensazione di spese e competenze di lite
(comparsa di risposta depositata il 04/01/2025).
1.4.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 30/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) affidamento: la figlia minore è affidata ad entrambi i Per_1 genitori, in maniera condivisa, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e pari opportunità di frequentazione, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Tuglie (LE), alla Via Aragona, nr. 38;
2) frequentazione del genitore non collocatario: la figlia minore frequenta il padre secondo una scansione temporale compatibile con la corrente condizione dello stesso, il quale, vivendo per lo più in Milano, potrà esercitare il suo diritto di visita secondo il seguente prospetto: - sabato, dalle ore 9:00
(o comunque dall'orario dell'uscita scolastica) alle ore 19:00.
a settimane alterne: - Pernottamento: la figlia trascorrerà con il padre l'intero weekend, con il pernottamento;
pertanto, verrà presa dallo stesso alle ore 13:30 del sabato per essere riaccompagnata alla madre alle ore 19:00 della domenica. È sempre fatta salva la possibilità per il padre di incontrare la figlia, quantunque con preavviso, anche nelle occasioni in cui si trovi in loco durante la settimana. Nell'ipotesi in cui, per i impegni di lavoro o familiari improrogabili e/o improvvisi, il genitore che avrebbe dovuto prendere in custodia il figlio non possa provvedervi, il compito passerà prioritariamente all'altro; ovvero, nel caso di impossibilità di entrambe le parti, alle persone di comune fiducia, come i nonni e/o gli zii, le quali potranno occuparsi della minore anche ospitandola presso la
3 R.G. 6193/2024
propria abitazione: Nel qual caso l'impedimento dovesse protrarsi per un intero giorno o più, il tempo deve essere recuperato. I soggiorni di vacanza fuori sede con la figlia minore vanno concordati preventivamente con l'altro genitore.
È data licenza a ciascuno dei genitori di portare i figli all'estero per periodi di tempo da concordarsi entro 3 mesi prima della partenza, acconsentendo a concedere reciproca autorizzazione al rilascio di passaporto;
3) occasioni di festa, pubbliche o private: la minore trascorrerà con il padre il giorno dedicato alla Festa del Papà e con la madre il giorno dedicato alla Festa della Mamma. I genitori trascorreranno insieme alla figlia il giorno del rispettivo compleanno, salvo diverso accordo. Con riguardo alle festività natalizie, la figlia trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore, il periodo delle vacanze natalizie che, salvo diverso accordo, potrà essere suddiviso dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno;
il giorno di
Natale, il giorno di Capodanno ed il giorno della Befana, la bambina trascorrerà il pranzo o la cena con l'altro genitore cui non è assegnato nella settimana, salvo vacanze programmate e tempestivamente comunicate. Quanto alle vacanze estive, la figlia resterà con il padre per due settimane consecutive, il cui periodo preciso verrà concordato con la madre entro il mese di aprile di ogni anno;
nel corso di detto periodo di permanenza continuativa, il padre avrà cura di comunicare tempestivamente alla madre la località in cui la figlia trascorrerà le ferie estive, collaborando per consentire la comunicazione telefonica della piccola con la madre. Nelle due settimane in cui la bambina sarà in vacanza con la madre, il cui periodo verrà concordato con il padre entro il mese di aprile di ogni anno, la facoltà e il diritto di visita del padre saranno sospesi;
durante detto periodo, la madre avrà cura di
4 R.G. 6193/2024
comunicare tempestivamente al padre la località in cui la figlia trascorrerà le ferie estive, collaborando per consentire la comunicazione telefonica della piccola con il padre. È fatto salvo ogni diverso accordo fra i genitori in merito alla gestione dei periodi sopraindicati in considerazione delle reciproche esigenze lavorative, nonché dei futuri impegni scolastici, sportivi, ricreativi della figlia e sempre nel primario interesse della medesima. Durante i periodi di permanenza dei figli minori presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana sono prese dal genitore che ha presso di sé il figlio minore. Le decisioni concernenti questioni di maggiore interesse, ossia quelle che andranno ad incidere durevolmente sulla vita dei figli, sono assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo;
4) contatti con altri familiari/amici: i genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari della figlia con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti CP_ abbiano costruito con importanti legami significativi;
5) istruzione: la figlia continuerà a frequentare la scuola presso la quale è già iscritta. I genitori stabiliscono che entrambi possono prendere parte agli incontri con gli insegnanti e alle attività promosse in generale dalla scuola. Ciascun genitore, nel caso venga a conoscenza di notizie che riguardano la figlia e che possono essere sfuggite all'altro, si impegna di informarlo tempestivamente, secondo la modalità ritenuta più opportuna a soddisfarne l'esigenza;
6) mantenimento dei figli: il padre verserà alla madre, a titolo di assegno di mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 170,00 che dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
l'assegno unico, pari ad euro 180,00, sarà diviso al 50% tra i genitori. Inoltre, i genitori
5 R.G. 6193/2024
parteciperanno nella misura rispettiva del 50% il padre e 50% la madre alle spese straordinarie necessarie alla figlia, nei termini e secondo le modalità previste dal Protocollo in materia, siglato dal Tribunale di Lecce, da intendersi parte integrante del presente accordo. Ciò, fino al raggiungimento della maggiore età della figlia e, comunque, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa;
7) modifiche al piano genitoriale: i genitori, con la sottoscrizione del presente programma, riconoscono come lo stesso sia suscettibile di modifiche, tanto occasionalmente quanto periodicamente, in base ad eventi imprevedibili o a seguito della constatazione della inopportunità di alcune regole stabilite;
all'uopo, si impegnano a comunicare le ragioni per le quali si renda opportuna la modifica, concordando i necessari aggiustamenti nel rispetto reciproco e della figlia minore. I genitori, dunque, concordano che le modifiche temporanee di lieve entità potranno essere concordate direttamente tra gli stessi e non sarà necessaria la forma scritta. Qualora, invece, si rendano necessarie delle modifiche di rilievo, in ragione della sopravvenienza di circostanze nuove nella vita della figlia e/o dei genitori, questi ultimi si impegnano, fin dalla sottoscrizione del presente piano, a trovare una soluzione concordata e volta ad integrare e/o sostituire quanto sopra. I genitori concordano che, nel caso dovessero incontrare difficoltà nel raggiungimento di una nuova intesa in modo autonomo e si renda opportuna una mediazione od una negoziazione assistita, si rivolgeranno ad un professionista specializzato, prima o in alternativa del ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il presente Piano Genitoriale s'intende, in ogni caso, vigente a partire dalla sua sottoscrizione e fino ad eventuale futura revisione.
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Il giudice delegato ha dunque provveduto in via temporanea e urgente in conformità alle condizioni concordate e si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 08/10/2024).
2.- La domanda di regolamentazione delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale è meritevole di accoglimento.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo che non contrasta con disposizioni di legge né con gli interessi della prole.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6193/2024 introdotto con ricorso del
26/09/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti nei confronti della prole sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa raggiunta dalle parti e depositata telematicamente in data 31/07/2025, dianzi trascritta;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
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