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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13023 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice LA CC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 31744 dell'anno 2025 vertente tra
e per la minore , con gli Avv.ti Parte_1 Parte_2 Persona_1
IO AN e RO LO, ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2025 e Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio l' chiedendo di “ dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la CP_1 liquidazione dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento ex art 1 legge 11.02.1980 n.18 maturati dal mese di marzo 2024, come da decreto di omologa del Tribunale di Roma del 30/04/2025 –
N.R.G: 22521/2024; condannare l' al pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di CP_1 accompagnamento, ex art 1 legge 11.02.1980 n. 18 maturati dalla data del mese di marzo 2024, oltre interessi come per legge sino al soddisfacimento”.
A fondamento della pretesa, i ricorrenti deducevano che, in data 8 maggio 2025, avevano inviato la documentazione amministrativa necessaria per l'erogazione della prestazione, comprensiva del modello AP-70 e del decreto di omologa;
che, nonostante i successivi solleciti inviati anche tramite
PEC, l non aveva provveduto a liquidare il rateo mensile e gli arretrati dovuti. CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
pagina 1 di 2 Eccepiva che con provvedimento del 2 ottobre 2025 era stata disposta la liquidazione dell'indennità di accompagnamento e che l'erogazione di tutti gli importi dovuti alla minore, inclusi gli arretrati con decorrenza marzo 2024, era stata effettuata con data valuta 3 novembre 2025.
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' CP_1 provveduto al pagamento della provvidenza.
Le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente, stante l'avvenuto pagamento solo in data successiva al deposito del ricorso, limitatamente alle sole fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
600,00, per onorari oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 10 dicembre 2025
La Giudice
LA CC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO in persona della Giudice LA CC, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 31744 dell'anno 2025 vertente tra
e per la minore , con gli Avv.ti Parte_1 Parte_2 Persona_1
IO AN e RO LO, ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2025 e Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio l' chiedendo di “ dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere la CP_1 liquidazione dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento ex art 1 legge 11.02.1980 n.18 maturati dal mese di marzo 2024, come da decreto di omologa del Tribunale di Roma del 30/04/2025 –
N.R.G: 22521/2024; condannare l' al pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di CP_1 accompagnamento, ex art 1 legge 11.02.1980 n. 18 maturati dalla data del mese di marzo 2024, oltre interessi come per legge sino al soddisfacimento”.
A fondamento della pretesa, i ricorrenti deducevano che, in data 8 maggio 2025, avevano inviato la documentazione amministrativa necessaria per l'erogazione della prestazione, comprensiva del modello AP-70 e del decreto di omologa;
che, nonostante i successivi solleciti inviati anche tramite
PEC, l non aveva provveduto a liquidare il rateo mensile e gli arretrati dovuti. CP_1
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
pagina 1 di 2 Eccepiva che con provvedimento del 2 ottobre 2025 era stata disposta la liquidazione dell'indennità di accompagnamento e che l'erogazione di tutti gli importi dovuti alla minore, inclusi gli arretrati con decorrenza marzo 2024, era stata effettuata con data valuta 3 novembre 2025.
All'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' CP_1 provveduto al pagamento della provvidenza.
Le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente, stante l'avvenuto pagamento solo in data successiva al deposito del ricorso, limitatamente alle sole fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
600,00, per onorari oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 10 dicembre 2025
La Giudice
LA CC
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 2 di 2