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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 235/2025 RG lavoro
TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.Saveria Parte_1
Tarquini, del Foro di Ascoli Piceno
APPELLANTE
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Roberta Bruni
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1 agiva per il riconoscimento ex T.U. n.1124/1965 della malattia professionale
[...]
“faringodinia e xerostomia da allergeni professionali e dermatite da contatto da allergeni professionali,” denunciata all' il 13 luglio 2022, tale da comportare un danno biologico CP_1 permanente in misura indennizzabile.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
Con sentenza del 22 gennaio 2025 il Tribunale adito rigettava la domanda. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale, sulla scorta della espletata CTU e delle prove testimoniali assunte, escludeva l'origine professionale della malattia denunciata dalla ricorrente, ritenendo il difetto di prova circa l'esposizione di quest'ultima, durante l'attività lavorativa, agli agenti chimici del tipo di quelli cui la stessa era risultata allergica.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 28 luglio 2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'errore del giudicante nel disattendere gli esiti della prova testimoniale e nel recepire passivamente le conclusioni del CTU, il quale aveva escluso la genesi lavorativa della malattia per il solo fatto di aver rilevato la non presenza di uno specifico allergene nella colla sistematicamente utilizzata da essa lavoratrice durante lo svolgimento delle mansioni di operaia assemblatrice, laddove né l'eziologia multifattoriale della patologia, né l'assenza di reazioni allergiche alla specifica sostanza allergizzante HEMA (2-Idrossimetil metacrilato), presente nella colla utilizzata in azienda, avrebbero dovuto ritenersi di per sé impeditive del riconoscimento della natura professionale della malattia, una volta provata l'esposizione al rischio di manifestazioni allergiche per effetto di contatti con l'OMA (Oh metil-acrilato) ossia con una sostanza alla quale era risultata fortemente allergica, all'esito dei test allergologici effettuati presso il “Umberto I” Roma in data 17.10.2024, CP_2 la cui effettiva presenza nelle colle utilizzate in azienda il CTU aveva omesso di verificare.
L'appellante ha, pertanto, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento delle istanze avanzate in primo grado, con vittoria di spese di lite.
L'Istituto appellato, costituitosi, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame per tardivo deposito;
nel merito ne ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'udienza fissata per la discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appello è inammissibile per inutile decorso del termine semestrale fissato a pena di decadenza dall'art. 327 cpc, la cui iniziale decorrenza coincide con la data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Nella fattispecie in esame la sentenza è stata pubblicata il 22 gennaio 2025, mentre l'appello è stato depositato solo il 28 luglio 2025, dunque ben oltre la scadenza (22 luglio 2025) del suddetto termine semestrale.
In proposito, la Giurisprudenza richiamata nelle note dall'appellante chiarisce che, per le sentenze redatte in formato elettronico, “….è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica mediante PEC che il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ. (Cass. n. 17278 del 2016). Questa Corte ha precisato che, nel caso di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati (Cass. n. 24891 del 2018).
4. E' sempre con riguardo all'ipotesi che alla redazione integrale della sentenza provveda direttamente il giudice estensore in formato elettronico che questa Corte, a Sezioni Unite, si è pronunciata precisando che: "dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo
(art. 132 cod. proc. civ., e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), è consegnato ufficialmente in cancelleria - ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48) - il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l'ha pronunziata;
è legalmente nota a tutti;
inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all'art. 327 cod. proc. civ., comma 1; produce tutti i suoi effetti giuridici" (cfr. Cass., Sez. Un., 10 agosto 2012, n. 13794).
…”( così in parte motiva, Cass.n.9029/2019).
Tornando al caso di specie, risulta dal fascicolo elettronico del giudizio di primo grado che in data 22 gennaio 2025 la sentenza è stata trasmessa per via telematica in formato integrale, ossia munita di motivazione, in modo da risultare visibile non solo alla Cancelleria ma anche a tutte le parti processuali, così che a partire da tale momento è interamente decorso il termine semestrale in argomento, prima del deposito dell'odierno gravame.
Ai fini del computo in questione non opera il disposto dall'art.1 della legge n. 742/69, a mente del quale “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo” (termini così modificati dal 1° gennaio 2015 dall'art. 16 della legge n. 162 del 2014); ciò in forza di quanto dispone il successivo art. 3 della legge citata, secondo cui “In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 ( e 459) del codice di procedura civile”, ed in relazione alla circostanza che la materia del contendere rientra indiscutibilmente nel novero delle controversie da trattarsi con il rito del Lavoro.
Ad abundantiam tantum, l'esame del merito evidenzia l'infondatezza dell'appello per i motivi di seguito esposti. Appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Ed infatti, il ctu nominato in quella sede, alla luce delle risultanze di causa, ha ritenuto insufficienti gli elementi per acclarare l'esistenza di un rischio lavorativo specifico in primo luogo rispetto agli esiti dei test allergologici documentati in atti, ed in particolare in relazione alla circostanza che l'agente chimico presente nella struttura chimica della colla “ Artiglio” utilizzata dall'azienda datrice di lavoro, non rientra tra quelli per i quali è comprovata la reazione allergica dell'originaria ricorrente.
Sarebbe stato onere della parte interessata, attraverso l'offerta di specifici e concreti elementi di contraria valenza, smentire in maniera puntuale l'affermazione del CTU relativa all'assenza, nei collanti utilizzati dalla datrice di lavoro, di sostanze a contatto con le quali la lavoratrice avesse manifestato reazioni allergiche.
D'altro canto, non vi è in atti alcun elemento alla stregua del quale ipotizzare ragionevolmente che il contatto con collanti a base di HEMA (2-Idrossimetil metacrilato) - del tipo di quello usato dalla datrice di lavoro - possa provocare nella ricorrente reazioni allergiche come nel caso della sua esposizione a OMA (Oh metil-acrilato), ossia alla sostanza cui la stessa è risultata allergica all'esito degli eseguiti test allergologici.
Ma soprattutto, il ctu ha rilevato, attraverso l'esame della documentazione sanitaria acquisita agli atti, il dato storico inerente al perdurare delle manifestazioni patologiche denunciate dalla lavoratrice, dopo più di un anno dalla cessazione delle mansioni che l'avevano esposta all'uso della colla “incriminata” (febbraio 2022), posto che il di lei quadro clinico nel maggio 2023 appare sostanzialmente invariato.
In proposito, il nominato CTU, nel rispondere alle osservazioni mosse dal ctp in merito alla possibilità di una reazione ritardata dell'organismo agli agenti irritanti ed allergizzanti, ha evidenziato come le reazioni allergiche ritardate - ossia mediate non dagli anticorpi ma direttamente dai linfociti T, che in alcuni casi possono attivare solo in un secondo momento monociti e macrofagi - nelle dermatiti allergiche possono comparire dopo 48-72 ore dall'esposizione, ed eventualmente anche dopo una settimana, ma non possono certo essere in rapporto di causalità immediata e diretta con esposizioni antecedenti di un anno.
Il CTU, quindi, sottolinea l'assenza di una casistica adeguata in merito alla possibilità di recidiva nella manifestazione allergica a distanza di un lungo lasso temporale ed in assenza di nuova esposizione, mentre richiama la regola di esperienza medico-scientifica secondo cui alla cessazione del contatto con la sostanza allergizzante segue la remissione del fenomeno allergico. Tali considerazioni rendono superfluo, anche rispetto ad un'indagine di merito, qualsiasi ulteriore approfondimento sull'eziologia della malattia, posto che in sede di gravame non vi è stata ragionata e puntuale critica in ordine all'argomento relativo allo specifico fattore cronologico, che gioca un evidente ruolo sfavorevole rispetto all'accertamento del nesso causale, dunque rispetto all'affermazione di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per accedere ai benefici invocati.
Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, l'appello va quindi rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Sussistono ex art. 152 att. cpc le condizioni per l'esenzione dell'appellante dal pagamento delle spese del presente grado di giudizio
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.
228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 235/2025 RG lavoro
TRA
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv.Saveria Parte_1
Tarquini, del Foro di Ascoli Piceno
APPELLANTE
E in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Roberta Bruni
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1 agiva per il riconoscimento ex T.U. n.1124/1965 della malattia professionale
[...]
“faringodinia e xerostomia da allergeni professionali e dermatite da contatto da allergeni professionali,” denunciata all' il 13 luglio 2022, tale da comportare un danno biologico CP_1 permanente in misura indennizzabile.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
Con sentenza del 22 gennaio 2025 il Tribunale adito rigettava la domanda. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale, sulla scorta della espletata CTU e delle prove testimoniali assunte, escludeva l'origine professionale della malattia denunciata dalla ricorrente, ritenendo il difetto di prova circa l'esposizione di quest'ultima, durante l'attività lavorativa, agli agenti chimici del tipo di quelli cui la stessa era risultata allergica.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 28 luglio 2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'errore del giudicante nel disattendere gli esiti della prova testimoniale e nel recepire passivamente le conclusioni del CTU, il quale aveva escluso la genesi lavorativa della malattia per il solo fatto di aver rilevato la non presenza di uno specifico allergene nella colla sistematicamente utilizzata da essa lavoratrice durante lo svolgimento delle mansioni di operaia assemblatrice, laddove né l'eziologia multifattoriale della patologia, né l'assenza di reazioni allergiche alla specifica sostanza allergizzante HEMA (2-Idrossimetil metacrilato), presente nella colla utilizzata in azienda, avrebbero dovuto ritenersi di per sé impeditive del riconoscimento della natura professionale della malattia, una volta provata l'esposizione al rischio di manifestazioni allergiche per effetto di contatti con l'OMA (Oh metil-acrilato) ossia con una sostanza alla quale era risultata fortemente allergica, all'esito dei test allergologici effettuati presso il “Umberto I” Roma in data 17.10.2024, CP_2 la cui effettiva presenza nelle colle utilizzate in azienda il CTU aveva omesso di verificare.
L'appellante ha, pertanto, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento delle istanze avanzate in primo grado, con vittoria di spese di lite.
L'Istituto appellato, costituitosi, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del gravame per tardivo deposito;
nel merito ne ha chiesto il rigetto.
All'esito dell'udienza fissata per la discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appello è inammissibile per inutile decorso del termine semestrale fissato a pena di decadenza dall'art. 327 cpc, la cui iniziale decorrenza coincide con la data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Nella fattispecie in esame la sentenza è stata pubblicata il 22 gennaio 2025, mentre l'appello è stato depositato solo il 28 luglio 2025, dunque ben oltre la scadenza (22 luglio 2025) del suddetto termine semestrale.
In proposito, la Giurisprudenza richiamata nelle note dall'appellante chiarisce che, per le sentenze redatte in formato elettronico, “….è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica mediante PEC che il procedimento decisionale è completato e si esterna, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ. (Cass. n. 17278 del 2016). Questa Corte ha precisato che, nel caso di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. "lungo" di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell'attestazione del cancelliere, giacché è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati (Cass. n. 24891 del 2018).
4. E' sempre con riguardo all'ipotesi che alla redazione integrale della sentenza provveda direttamente il giudice estensore in formato elettronico che questa Corte, a Sezioni Unite, si è pronunciata precisando che: "dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo
(art. 132 cod. proc. civ., e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), è consegnato ufficialmente in cancelleria - ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48) - il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l'ha pronunziata;
è legalmente nota a tutti;
inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all'art. 327 cod. proc. civ., comma 1; produce tutti i suoi effetti giuridici" (cfr. Cass., Sez. Un., 10 agosto 2012, n. 13794).
…”( così in parte motiva, Cass.n.9029/2019).
Tornando al caso di specie, risulta dal fascicolo elettronico del giudizio di primo grado che in data 22 gennaio 2025 la sentenza è stata trasmessa per via telematica in formato integrale, ossia munita di motivazione, in modo da risultare visibile non solo alla Cancelleria ma anche a tutte le parti processuali, così che a partire da tale momento è interamente decorso il termine semestrale in argomento, prima del deposito dell'odierno gravame.
Ai fini del computo in questione non opera il disposto dall'art.1 della legge n. 742/69, a mente del quale “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo” (termini così modificati dal 1° gennaio 2015 dall'art. 16 della legge n. 162 del 2014); ciò in forza di quanto dispone il successivo art. 3 della legge citata, secondo cui “In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 ( e 459) del codice di procedura civile”, ed in relazione alla circostanza che la materia del contendere rientra indiscutibilmente nel novero delle controversie da trattarsi con il rito del Lavoro.
Ad abundantiam tantum, l'esame del merito evidenzia l'infondatezza dell'appello per i motivi di seguito esposti. Appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Ed infatti, il ctu nominato in quella sede, alla luce delle risultanze di causa, ha ritenuto insufficienti gli elementi per acclarare l'esistenza di un rischio lavorativo specifico in primo luogo rispetto agli esiti dei test allergologici documentati in atti, ed in particolare in relazione alla circostanza che l'agente chimico presente nella struttura chimica della colla “ Artiglio” utilizzata dall'azienda datrice di lavoro, non rientra tra quelli per i quali è comprovata la reazione allergica dell'originaria ricorrente.
Sarebbe stato onere della parte interessata, attraverso l'offerta di specifici e concreti elementi di contraria valenza, smentire in maniera puntuale l'affermazione del CTU relativa all'assenza, nei collanti utilizzati dalla datrice di lavoro, di sostanze a contatto con le quali la lavoratrice avesse manifestato reazioni allergiche.
D'altro canto, non vi è in atti alcun elemento alla stregua del quale ipotizzare ragionevolmente che il contatto con collanti a base di HEMA (2-Idrossimetil metacrilato) - del tipo di quello usato dalla datrice di lavoro - possa provocare nella ricorrente reazioni allergiche come nel caso della sua esposizione a OMA (Oh metil-acrilato), ossia alla sostanza cui la stessa è risultata allergica all'esito degli eseguiti test allergologici.
Ma soprattutto, il ctu ha rilevato, attraverso l'esame della documentazione sanitaria acquisita agli atti, il dato storico inerente al perdurare delle manifestazioni patologiche denunciate dalla lavoratrice, dopo più di un anno dalla cessazione delle mansioni che l'avevano esposta all'uso della colla “incriminata” (febbraio 2022), posto che il di lei quadro clinico nel maggio 2023 appare sostanzialmente invariato.
In proposito, il nominato CTU, nel rispondere alle osservazioni mosse dal ctp in merito alla possibilità di una reazione ritardata dell'organismo agli agenti irritanti ed allergizzanti, ha evidenziato come le reazioni allergiche ritardate - ossia mediate non dagli anticorpi ma direttamente dai linfociti T, che in alcuni casi possono attivare solo in un secondo momento monociti e macrofagi - nelle dermatiti allergiche possono comparire dopo 48-72 ore dall'esposizione, ed eventualmente anche dopo una settimana, ma non possono certo essere in rapporto di causalità immediata e diretta con esposizioni antecedenti di un anno.
Il CTU, quindi, sottolinea l'assenza di una casistica adeguata in merito alla possibilità di recidiva nella manifestazione allergica a distanza di un lungo lasso temporale ed in assenza di nuova esposizione, mentre richiama la regola di esperienza medico-scientifica secondo cui alla cessazione del contatto con la sostanza allergizzante segue la remissione del fenomeno allergico. Tali considerazioni rendono superfluo, anche rispetto ad un'indagine di merito, qualsiasi ulteriore approfondimento sull'eziologia della malattia, posto che in sede di gravame non vi è stata ragionata e puntuale critica in ordine all'argomento relativo allo specifico fattore cronologico, che gioca un evidente ruolo sfavorevole rispetto all'accertamento del nesso causale, dunque rispetto all'affermazione di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per accedere ai benefici invocati.
Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, l'appello va quindi rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Sussistono ex art. 152 att. cpc le condizioni per l'esenzione dell'appellante dal pagamento delle spese del presente grado di giudizio
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.
228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente