Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 99/2023 promossa
DA
P.I. , con sede legale in Paderno Dugnano, via Valassina, in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Dei Parte_2
Giordani n. 27/C presso lo studio dell'Avv. Alessio Giuseppe Colistra che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.I.: con sede legale in Rende (CS), viale della Controparte_1 P.IVA_2 Resistenza n. 11/F, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., arch. CP_2
, elettivamente domiciliata in Cosenza, piazza Fausto e Luigi Gullo n. 34 presso lo studio
[...] dell'Avv. Sergio Scalfari che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso a seguito di mancato pagamento dei lavori commissionati.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Voglia all'On.le Giudice adito che letti gli atti, valutata la propria competenza, Parte_1 disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, e in accoglimento della presente opposizione, così disporre:
1. Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano;
2. Accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inesistenza del credito preteso dalla società opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3. Accertare e dichiarare l'inadempimento dalla società opposta, anche ai sensi dell'articolo 1460 c.c., e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4. Con vittoria di spese di giudizio e diritti ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato costituito oltre le spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
Per “Voglia il Tribunale di Monza, ogni e contraria istanza, eccezione e difesa Parte_3
pagina 1 di 4
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da liquidare in favore della società opposta,
. Controparte_1
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
4119/2022 emesso in data 17.11.2022 e notificato in pari data con cui le era stato intimato di corrispondere in favore di la complessiva somma di € 25.824,53, oltre interessi e Controparte_1 spese di procedura, a seguito del mancato pagamento del saldo della fattura numero 53/2019 sul cui capitale, pari ad € 21.750,00, sino alla data di deposito del ricorso erano maturati ulteriori € 4.074,53 a titolo di interessi moratori ai sensi del d. lgs. n. 231/2002.
Ha eccepito l'illegittimità dell'ingiunzione, di cui ha chiesto la revoca, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano quale forum contractus e, nel merito, l'inesistenza della prova del credito ingiunto, non essendo sorto alcun diritto al corrispettivo in ragione stante l'inadempimento dell'appaltatore idoneo a giustificare l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c..
Nel costituirsi in giudizio ha contestato la fondatezza dell'opposizione proposta di Controparte_1 cui ha chiesto l'integrale rigetto.
All'udienza del 27 aprile 2023 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione e la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con concessione dei termini ex art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che, sulla scorta della documentazione prodotta, delle eccezioni sollevate e del comportamento serbato dalle parti sia prima che dopo l'instaurazione del presente giudizio, l'opposizione proposta sia infondata e per le ragioni di seguito esposte debba essere integralmente rigettata.
Come noto, il procedimento monitorio è un accertamento anticipatorio, sommario, con attitudine al giudicato: una volta instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione proposta dal debitore intimato, si apre però un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia;
quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) dev'essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza “ovvero, dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo”.
In altre parole, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario all'interno del quale, secondo i principi generali in tema di onere della prova, grava a chi fa valere in giudizio un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Ciò detto in linea astratta e teorica e venendo all'esame del caso di specie, come esposto nella superiore premessa, al fine di contrastare la pretesa creditoria azionata dalla controparte si era Parte_1
pagina 2 di 4 limitata ad eccepire, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Milano e, nel merito, la mancata adeguata dimostrazione del credito azionato, asseritamente fondato in via esclusiva su un documento, quale la fattura prodotta, di formazione unilaterale, ed il mancato completamento dell'opera commissionata già di per sé idoneo a giustificare l'eccezione di inadempimento sollevata in questa sede ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Orbene, quanto all'eccezione preliminare, è sufficiente rilevare come la medesima opponente vi abbia rinunciato all'udienza del 27.4.2023, evidentemente ben consapevole della sua palese infondatezza.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata adeguata dimostrazione del credito azionato, a dir poco meramente abbozzata se non propriamente ciclostilata, è sufficiente rilevare come la prova, sia dell'an che del quantum, non sia fondata in via esclusiva sulla fattura commerciale prodotta in sede monitoria bensì sull'ordine di lavoro emesso in data 15/10/2028, specificamente sottoscritto dalle parti, dal quale si desumono distintamente sia i lavori concordati ed affidati da all'odierna società Parte_1 opposta (i quali consistevano nell'efficientamento energetico di 3 centrali termiche site nei comuni di
Rossano e Cariati) sia il prezzo pattuito (pari ad € 45.000,00).
Quanto, infine, all'ultima eccezione sollevata secondo cui l'appaltatrice non avrebbe regolarmente portato a termine i lavori commissionatile, con conseguente inesigibilità del corrispettivo residuo azionato in questa sede, è sufficiente rilevare che, come giustamente immediatamente eccepito dalla controparte, è stata la medesima a comunicare, con protocollo n. 0564/19/AG/tb, alla Parte_1 Provincia di Cosenza, all'ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici, all'ing. e all'ing. CP_3
, che “….. i lavori saranno ultimati entro il giorno 11 novembre 2019 e per il giorno 12 Controparte_4 novembre 2019 è prevista la prima accensione in garanzia con centro assistenza autorizzato per tutte e tre le centrali”.
L'opposta ha, inoltre, prodotto la bolla di lavoro n. 6 del 12/11/2019 che attesta la consegna delle chiavi delle centrali termiche al committente la quale, contrariamente a quanto tardivamente eccepito solo in questa sede, non le ha contestato alcunché con conseguente completamento dell'opera a perfetta regola d'arte e pieno diritto ad ottenere il saldo dovutole e mai corrisposto.
D'altro canto, se ve ne fosse ancora bisogno, il mancato deposito di ulteriori scritti difensivi a seguito dell'opposizione e la mancata specifica presa di posizione in ordine alle puntuali allegazioni, effettuate in comparsa, idonee a suffragare la sussistenza e la piena esigibilità del credito azionato sono la migliore cartina di tornasole della pretestuosità dell'iniziativa giudiziale intrapresa in questa sede.
Al rigetto dell'opposizione segue la conferma integrale del decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c., nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte nella presente fase di giudizio il cui ammontare si liquida come da dispositivo in ottemperanza ai valori medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le sole fasi di esame studio, introduttiva e decisoria ed ai valori minimi per la fase di trattazione ed istruttoria in quanto consistita di fatto nel mero deposito delle seconda memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4119/2022 emesso dal Tribunale di Monza, da dichiararsi definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. in aderenza al criterio di soccombenza, condanna in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., a rifondere a in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute Controparte_1
pagina 3 di 4 nell'ambito della presente fase di giudizio che si quantificano in complessivi € 4.237,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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