Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00534/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2025, proposto da
OB ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Lupica e Carmelo Martino Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO PE e SE ZA, rappresentati e difesi dall’avvocato Dino Caudullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EP NO, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione n. 447 del 5 maggio 2025, con cui l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania ha approvato gli atti e la graduatoria della selezione interna, per prova pratica e colloquio, per n. 3 posti di “Assistente Amministrativo”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale attinente alla procedura concorsuale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania, di IO PE e SE ZA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa LA BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione n. 35 del 15 gennaio 2025, l’Ufficio Speciale per il completamento delle procedure di stabilizzazione dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania pubblicava un avviso per la stabilizzazione mediante selezione interna, per prova pratica e colloquio, degli aventi diritto di cui all’art. 1, comma 268, lett. b), della l. n. 234 del 30 dicembre 2021, come modificato dall’art. 1, comma 528, del d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, conv. con l. n. 14/2023 e successivamente modificato dalla l. n. 56 del 29 aprile 2024 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 19 del 2 marzo 2024, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di “Assistente Amministrativo” - Area degli Assistenti, in coerenza con il PTFP di cui alla deliberazione n. 200 del 25 marzo 2024.
Con la medesima deliberazione, oltre a nominare la Commissione esaminatrice, l’Ufficio disponeva l’ammissione dei candidati AN EN, OB ON, EP NO, IO PE e SE ZA.
Riguardo alle modalità di svolgimento delle prove, veniva previsto:
- un test con n. 30 quesiti a risposta multipla (tre risposte di cui una esatta), con a disposizione 90 minuti, il cui superamento era subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;
- un colloquio orale, positivamente superato con valutazione di sufficienza espressa in termini numeri di almeno 21/30.
Fissata la data delle prove per il giorno 14 aprile 2025, la Commissione provvedeva a comunicare ai candidati le modalità di svolgimento della prova pratica, specificando che “ i candidati possono modificare una più risposte errate cerchiandole ed apponendo un NO, senza, però, apporvi segni di riconoscimento. Per ciascuna risposta corretta ai quesiti verrà attribuito n. 1 punto, mentre, per ogni risposta errata o non data ai quesiti saranno attribuiti n. 0 punti. Il punteggio minimo per accedere alla prova orale è di 21/30 ”.
Aperta la busta della candidata OB ON, la Commissione rilevava l’apposizione di segni di riconoscimento nell’elaborato e, in particolare, la firma leggibile della candidata nelle risposte errate alle domande nn. 16-20-22-28 e ne deliberava l’esclusione.
Espletate le prove, con determinazione n. 447 del 5 maggio 2025, l’Azienda Ospedaliera approvava gli atti e la graduatoria della predetta selezione interna, deliberando la stabilizzazione dei candidati che avevano superato la prova pratica e il colloquio orale (ossia i sig.ri SE ZA, EP TA e IO PE).
Avverso tale provvedimento, unitamente a tutti quelli della procedura, propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra OB ON, articolando i seguenti motivi di censura:
I. Violazione degli artt. 3, 35, 51 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria – violazione e/o falsa applicazione del principio della par condicio tra i candidati.
Col primo motivo, la ricorrente sostiene l’illegittimità della sua esclusione in quanto la presenza di segni di riconoscimento all’interno del proprio elaborato non poteva in concreto recarle alcun vantaggio e/o pregiudicare alcun candidato, posto che le modalità di somministrazione e correzione della prova (quiz a risposta multipla) non consentivano margini di discrezionalità alla Commissione chiamata a verificare la correttezza o meno della risposta scelta tra quelle proposte;
II. Violazione degli artt. 3, 4, 32, 35, 51 e 97 della Costituzione – eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria – violazione e/o falsa applicazione del principio della par condicio tra i candidati.
Col secondo motivo, la ricorrente insiste sull’illegittimità della propria esclusione in quanto:
- alcun atto della procedura di selezione prevedeva la sanzione espulsiva nell’ipotesi apposizione di un segno di riconoscimento nell’elaborato della prova pratica;
- l’Amministrazione non avrebbe valutato che le modalità di somministrazione e correzione della prova non consentivano margini di discrezionalità alla Commissione chiamata a verificare la correttezza o meno della scelta multipla nel quiz di cui constava la prova pratica.
Resiste al ricorso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania, eccependone l’inammissibilità limitatamente all’impugnazione dell’atto di indizione della procedura di stabilizzazione (per carenza d’interesse) e di quello di convocazione per l’espletamento delle prove (in ragione della natura endoprocedimentale).
Si costituiscono in giudizio i controinteressati, sig.ri IO PE e SE ZA, insistendo per il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, ragion per cui il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito formulate dall’Amministrazione resistente.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 220/2001, cui rinvia l’avviso pubblico oggetto di causa, la Commissione esaminatrice ha determinato le modalità di svolgimento della prova pratica, specificando che “ i candidati possono modificare una più risposte errate cerchiandole ed apponendo un NO, senza, però, apporvi segni di riconoscimento. Per ciascuna risposta corretta ai quesiti verrà attribuito n. 1 punto, mentre, per ogni risposta errata o non data ai quesiti saranno attribuiti n. 0 punti. Il punteggio minimo per accedere alla prova orale è di 21/30 ”.
Tale disposizione è volta a garantire l’anonimato delle procedure concorsuali e quindi a garantire l’imparzialità della Pubblica Amministrazione nelle operazioni di conferimento degli impieghi pubblici.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 novembre 2013, n. 26, ha precisato che:
a) il principio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso e, in generale in tutte le selezioni pubbliche, costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione e ha valenza generale e incondizionata, costituendo uno dei cardini portanti di ogni pubblica procedura selettiva;
b) per garantire la par condicio tra i candidati, l’Amministrazione deve svolgere la propria attività con trasparenza, senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni;
c) l’esigenza di assicurare l’effettività dell’anonimato nelle procedure selettive, quale interesse pubblico primario, si traduce a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell’Amministrazione, imponendo una serie minuziosa di cautele e di accorgimenti prudenziali;
d) le regole comportamentali danno rilievo a condotte considerate come offensive ex ante , in quanto connotate dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto, comportanti una illegittimità da pericolo astratto sanzionato in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la Commissione, attenendosi alle modalità prestabilite di svolgimento della prova pratica, abbia legittimamente escluso la ricorrente, la quale ha apposto la propria firma accanto alle risposte errate delle domande nn. 16-20-22-28.
Non è pertinente il richiamo alle pronunce giurisprudenziali inerenti a selezioni mediante quiz a risposta multipla, con punteggi predeterminati, e correzione immediata tramite sistemi automatizzati.
È stato, infatti, chiarito che il principio dell’anonimato si atteggia diversamente a seconda del tipo di selezione prescelta:
- nel caso di selezione mediante quiz a risposta multipla, con punteggi predeterminati e correzione immediata tramite sistemi automatizzati, poiché è escluso ogni margine di discrezionalità valutativa, il principio dell’anonimato deve mirare a prevenire ogni possibilità di scelta nell’assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell’esito della correzione automatica; in conseguenza, diventa irrilevante in sé l’identificazione del candidato, che anzi può facilitare le procedure informatizzate e le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali, che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l’identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscano il massimo di sicurezza dell’automazione nell’individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato e, in quello successivo, in cui si procede alla stampa;
- nel caso di valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali effettuata dalla commissione di concorso, basata su un giudizio discrezionale sindacabile entro i ristretti confini della discrezionalità tecnica, il principio dell’anonimato deve salvaguardare a priori ogni possibile riconoscimento del candidato (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5607).
Nel caso che ci occupa, in cui la valutazione degli elaborati è stata effettuata dalla Commissione di concorso, senza l’ausilio di sistemi automatizzati, è evidente che l’apposizione della firma costituisce fatto astrattamente idoneo a costituire segno di riconoscimento e, quindi, circostanza giustificativa dell’esclusione, senza che sia necessario accertare se vi sia stato un concreto sviamento della procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale circostanza (cfr., in questo senso, T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18 marzo 2024, n. 5423; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 15 marzo 2024, n. 5295).
Quanto, poi, alla mancata previsione nell’avviso pubblico dell’esclusione nell’ipotesi apposizione di un segno di riconoscimento nell’elaborato della prova pratica, in realtà è lo stesso avviso che rinvia al D.P.R. n. 220/2001 per tutto quanto non espressamente statuito.
E, come già accennato, è la Commissione che determina “ La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse ” (art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 220/2001), cui i candidati dovranno attenersi.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP GG, Presidente
LA BU, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA BU | EP GG |
IL SEGRETARIO