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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/08/2025, n. 29857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29857 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE LD ET Sent. n. sez. 198 CC – 31/01/2025 R.G.N. 38302/2024 - Relatore - SENTENZA sul ricorso di Di OS NA, nata a [...] il [...], avverso l’ordinanza in data 17/10/2024 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AL CR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’indagata l’avv. Fernando Maria Pellino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 12 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a NA Di OS per i reati degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis. 1 cod. pen., misura successivamente modificata in data 3 ottobre 2024 con quella degli arresti domiciliari.
2. La ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza - la frase “la mamma di IA sta vendendo pure lei” poteva rappresentare una mera deduzione da parte dell’interlocutore, non era stata data una motivazione rafforzata sul contributo causale, non vi erano dichiarazioni di collaboratori a suo carico -, e con riguardo alle esigenze cautelari, considerati i problemi di salute e il tempo silente. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 29857 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/01/2025 2 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché fattuale e rivalutativo. La ricorrente ha lamentato, innanzi tutto, il travisamento delle intercettazioni e l’assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, ma è, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (tra le più recenti, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01). Anche l’interpretazione delle intercettazioni è una questione di fatto che esula dalla cognizione del giudice di legittimità, a meno che non sia manifestamente illogica o contraddittoria (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01). Nello specifico, il Tribunale del riesame, dopo la ricostruzione nelle prime pagine dell’ordinanza del quadro d’insieme relativo all’egemonia in Caivano del clan Gallo-Angelino, che aveva soppiantato il clan Sautto-Ciccarelli, è passato a esaminare a pag. 14 e 15 la posizione di NA Di OS e in particolare la conversazione in cui si dava atto del suo ruolo di spacciatrice dopo l’arresto del figlio NC. Era emerso ancora che la donna, insieme all’altro figlio IA, era una stabile acquirente del clan Gallo da cui acquistava 50 grammi di cocaina a settimana e che aveva chiara la situazione perché doveva saldare un precedente debito del figlio NC con il precedente clan Sautto. In altra conversazione, Vincenzo Di Paola, stretto sodale del capoclan Massimo Gallo, confrontandosi con questi aveva detto “gli ho fatto un 100 a IA”. I collaboratori di giustizia avevano, poi, confermato il ruolo di gerente della piazza di spaccio in Caivano. La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle censure sollevate. La seconda parte del primo motivo riguarda le esigenze cautelari. Osserva il Collegio che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il requisito della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le più recenti, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 – 01). Tuttavia, secondo l’orientamento minoritario più rigoroso, non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 – 01). E, in ogni caso, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce di un'esegesi costituzionalmente orientata, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato, sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, 3 Tavella, Rv. 286202 – 02). Ai fini del superamento della presunzione, con specifico riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., possono rilevare le concrete modalità del fatto e la sua risalenza (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01). Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza perché, considerata la partecipazione all’associazione dedita al traffico di stupefacenti e al compimento di un reato fine, ha desunto il pericolo di reiterazione del reato dall’indiscusso ruolo di gerente della piazza di spaccio e dal precedente specifico del 2000, applicando la misura degli arresti domiciliari in ragione delle precarie condizioni di salute. La ricorrente non ha dedotto alcun elemento utile a superare la presunzione di legge mentre il decorso del tempo è stato stimato irrilevante in ragione del calibro criminale dimostrato. La motivazione dell’ordinanza impugnata resiste alle censure sollevate, anche sotto questo profilo. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL CR LD ET
udita la relazione svolta dal consigliere AL CR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’indagata l’avv. Fernando Maria Pellino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 12 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a NA Di OS per i reati degli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis. 1 cod. pen., misura successivamente modificata in data 3 ottobre 2024 con quella degli arresti domiciliari.
2. La ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza - la frase “la mamma di IA sta vendendo pure lei” poteva rappresentare una mera deduzione da parte dell’interlocutore, non era stata data una motivazione rafforzata sul contributo causale, non vi erano dichiarazioni di collaboratori a suo carico -, e con riguardo alle esigenze cautelari, considerati i problemi di salute e il tempo silente. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 29857 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 31/01/2025 2 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché fattuale e rivalutativo. La ricorrente ha lamentato, innanzi tutto, il travisamento delle intercettazioni e l’assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, ma è, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (tra le più recenti, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 – 01). Anche l’interpretazione delle intercettazioni è una questione di fatto che esula dalla cognizione del giudice di legittimità, a meno che non sia manifestamente illogica o contraddittoria (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01). Nello specifico, il Tribunale del riesame, dopo la ricostruzione nelle prime pagine dell’ordinanza del quadro d’insieme relativo all’egemonia in Caivano del clan Gallo-Angelino, che aveva soppiantato il clan Sautto-Ciccarelli, è passato a esaminare a pag. 14 e 15 la posizione di NA Di OS e in particolare la conversazione in cui si dava atto del suo ruolo di spacciatrice dopo l’arresto del figlio NC. Era emerso ancora che la donna, insieme all’altro figlio IA, era una stabile acquirente del clan Gallo da cui acquistava 50 grammi di cocaina a settimana e che aveva chiara la situazione perché doveva saldare un precedente debito del figlio NC con il precedente clan Sautto. In altra conversazione, Vincenzo Di Paola, stretto sodale del capoclan Massimo Gallo, confrontandosi con questi aveva detto “gli ho fatto un 100 a IA”. I collaboratori di giustizia avevano, poi, confermato il ruolo di gerente della piazza di spaccio in Caivano. La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle censure sollevate. La seconda parte del primo motivo riguarda le esigenze cautelari. Osserva il Collegio che, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il requisito della concretezza e attualità del pericolo di recidiva, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le più recenti, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 – 01). Tuttavia, secondo l’orientamento minoritario più rigoroso, non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 – 01). E, in ogni caso, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce di un'esegesi costituzionalmente orientata, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato, sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, 3 Tavella, Rv. 286202 – 02). Ai fini del superamento della presunzione, con specifico riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., possono rilevare le concrete modalità del fatto e la sua risalenza (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 – 01). Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza perché, considerata la partecipazione all’associazione dedita al traffico di stupefacenti e al compimento di un reato fine, ha desunto il pericolo di reiterazione del reato dall’indiscusso ruolo di gerente della piazza di spaccio e dal precedente specifico del 2000, applicando la misura degli arresti domiciliari in ragione delle precarie condizioni di salute. La ricorrente non ha dedotto alcun elemento utile a superare la presunzione di legge mentre il decorso del tempo è stato stimato irrilevante in ragione del calibro criminale dimostrato. La motivazione dell’ordinanza impugnata resiste alle censure sollevate, anche sotto questo profilo. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL CR LD ET