Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1930
CASS
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata considerazione del minimo edittale per il reato associativo

    La determinazione della pena base si è discostata in misura contenuta dal minimo edittale, giustificando lo scostamento con le dimensioni organizzative dell'associazione, la capacità di approvvigionamento e il contributo del ricorrente. La Corte ha preso atto dell'esclusione dei ruoli di capo e promotore, ma ha considerato il contributo del ricorrente ai reati fine e la loro gravità, nonché la gravità delle condotte estorsive.

  • Rigettato
    Errata applicazione degli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. e vizio della motivazione nella determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione

    La determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione non si è fondata sul ruolo di capo o promotore, bensì sulla obiettiva pericolosità dell'associazione, sul ruolo comunque svolto dal ricorrente e sulla gravità delle altre condotte addebitate. Tali aspetti giustificano la pena base e i modesti aumenti per continuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1930
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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