CASS
Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9800 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2144/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro Motosport Roma s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 135, presso lo studio dell’avv. Valerio Moretti, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6653/07/18, depositata il 2 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 maggio 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 Oggetto: Tributi - Operazioni soggettivamente inesistenti e in sospensione di imposta - Questioni. Civile Sent. Sez. 5 Num. 9800 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 12/04/2023 2 di 8 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 6653/07/18 del 02/10/2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da Motor Sport s.r.l. a socio unico (di seguito MS) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 15306/45/16, la quale aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di plurime riprese, concernenti la indebita detrazione dell’IVA e deducibilità dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, il mancato versamento dell’IVA con riferimento ad operazioni illegittimamente effettuate in sospensione di imposta e l’omessa fatturazione di operazioni imponibili. 1.2. La CTR, nell’accogliere l’appello di MS, evidenziava che: a) il legale rappresentante di MS non era a conoscenza della esistenza di una frode IVA, né allo stesso poteva richiedersi un controllo sostanziale sulle dichiarazioni d’intenti rivelatesi ideologicamente false;
b) la vendita a costo a colleghi concessionari rispondeva ad una legittima prassi commerciale, compensata dai premi di produzione annuali, con conseguente insussistenza dell’antieconomicità rilevata. 3 di 8 2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 3. MS resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 ss. del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. In particolare, con specifico riferimento ai rilievi concernenti la registrazione di operazioni soggettivamente inesistenti e l’erronea emissione di fatture in regime di sospensione d’imposta ex art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la ricorrente evidenzia che, a fronte del corredo documentale prodotto dall’Ufficio (natura di cartiere di alcune delle imprese coinvolte nella frode, prive dei requisiti di esportatori abituali;
rivendita sul territorio dello Stato dei veicoli ceduti all’esportazione; contatti degli acquirenti finali di MS tenuti solo da tale Ferretti, amministratore di Mega Bike s.r.l. e ideatore della frode, e non già dal legale rappresentante della contribuente), che indurrebbe chiaramente a ritenere la conoscenza o conoscibilità della frode IVA contestata in capo alla controricorrente, la CTR avrebbe operato un’illegittima inversione dell’onere della prova, con conseguente fondatezza della ripresa. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente, illogica e contraddittoria in violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con riferimento alla motivazione concernente la tematica delle operazioni in sospensione d’imposta. 2. La questione concernente l’utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti (oggetto del primo motivo) e quella 4 di 8 riguardante l’emissione di fatture in regime di sospensione d’imposta in ragione della cessione ad un esportatore abituale (oggetto del primo e del terzo motivo) vanno esaminate tenendo distinti i due profili. 2.1. Con riferimento alla contestazione di illegittima detrazione dell’IVA (cui il motivo è espressamente limitato), la censura è in parte infondata e in parte inammissibile. 2.2. Va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda;
conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. 5 di 8 n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020). 2.3. Nel caso di specie, la CTR non ha posto in discussione l’esistenza della frode IVA, ma ha valorizzato il provvedimento di archiviazione del pubblico ministero, che ha ritenuto il legale rappresentante di MS estraneo alla frode medesima, così ponendo l’accento sulla mancanza di conoscenza della stessa. Inoltre, ha sottolineato l’intervenuto pagamento della merce e la regolarità delle fatture emesse. 2.4. Peraltro, a fronte della esclusione dell’elemento soggettivo da parte della CTR, pur fondato su elementi di per sé non significativi (cfr. Cass. n. 27814 del 04/12/2020, in materia di efficacia della sentenza penale nel processo tributario, nonché le sentenze più sopra menzionate concernenti il rilievo dei mezzi di pagamento), la ricorrente non ha allegato e trascritto gli elementi da cui si ricaverebbe, al di là della semplice natura di cartiere dei soggetti fornitori, la consapevolezza di MS della partecipazione alla frode. 2.5. In altri termini, il ragionamento della CTR non denota l’illegittima inversione dell’onere della prova denunziata dalla ricorrente, in quanto non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi indiziari idonei a comprovare la conoscenza o la conoscibilità della frode in capo alla società contribuente, così per prima non assolvendo all’onere probatorio che la legge pone a suo carico. 2.6. Per il resto, la censura si risolve in una generica richiesta di rivalutazione nel merito del materiale probatorio acquisito agli atti, come tale inammissibile in sede di legittimità. 3. Con riferimento alla contestazione di indebita emissione di fatture in sospensione d’imposta, il primo motivo è fondato, mentre il terzo resta assorbito. 6 di 8 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema d'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il coinvolgimento del contribuente- cedente in un sistema di frode d'IVA senza considerare numerosi elementi a carico offerti dall'Ufficio, tra cui: l'avere avuto rapporti con dodici soggetti che avevano rilasciato false dichiarazioni d'intenti, l'aver acquistato il medesimo bene dalla stessa società che, a sua volta, lo aveva acquistato poco prima di ricevere gli ordini, la cessazione degli acquisti in concomitanza con le verifiche fiscali e la modifica, da parte di quattro clienti, poco prima di entrare in contatto col contribuente, della controllante, dell'amministratore, della denominazione e della sede) (Cass. n. 14979 del 15/07/2020; conf. Cass. n. 9586 del 05/04/2019; cfr. anche la motivazione di Cass. n. 34260 del 21/12/2019). 3.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è conformata al superiore principio di diritto. Invero, posto che risulta accertato che le società cessionarie sono delle cartiere dedite a frodi IVA e che le dichiarazioni di intenti dalle stesse rilasciate sono ideologicamente false in quanto i beni acquistati non sono stati esportati all’estero ma sono stati ceduti all’interno del territorio nazionale, la CTR avrebbe dovuto valutare, sulla base degli elementi di prova acquisiti, se il comportamento tenuto da MS sia 7 di 8 stato informato a diligenza, con l’adozione di tutte le misure necessarie a non incorrere nella frode. 3.3. Il giudice di appello, invece, ha escluso in radice l’esistenza di tale obbligo di diligenza in capo al cedente, così incorrendo nella violazione di legge denunciata. 3.4. La sentenza va, dunque, cassata in parte qua e rinviata al giudice del merito per una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito alla luce del menzionato principio di diritto;
con conseguente assorbimento del terzo motivo. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per non avere la CTR, con riferimento alla ripresa concernente la vendita a prezzo di costo di motoveicoli ad altri concessionari, accuratamente esaminato gli elementi di prova forniti dai verificatori, dai quali emergerebbe l’esistenza della condotta antieconomica della società contribuente. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Il giudice di appello ha compiutamente esaminato il materiale probatorio acquisito e ha ritenuto, con accertamento di fatto del tutto logico, che la vendita a prezzo di costo costituiva una prassi commerciale legittima dei concessionari. Tale prassi è a conoscenza del produttore di motocicli e consentiva, altresì, alle concessionarie di beneficiare del premio di produzione, legato alle vendite. 3.3. Orbene, a fronte di una motivazione che dà conto delle ragioni delle parti e le risolve, nel merito, in favore della tesi della società contribuente, il motivo si traduce in una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in ragione della censura di violazione di legge specificamente formulata. 3.4. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di 8 di 8 controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso nei limiti di cui sopra, assorbito il terzo e rigettato il secondo;
la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 5 maggio 2022.
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6653/07/18, depositata il 2 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 maggio 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 Oggetto: Tributi - Operazioni soggettivamente inesistenti e in sospensione di imposta - Questioni. Civile Sent. Sez. 5 Num. 9800 Anno 2023 Presidente: MANZON ENRICO Relatore: NONNO GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 12/04/2023 2 di 8 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 6653/07/18 del 02/10/2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da Motor Sport s.r.l. a socio unico (di seguito MS) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 15306/45/16, la quale aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di plurime riprese, concernenti la indebita detrazione dell’IVA e deducibilità dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, il mancato versamento dell’IVA con riferimento ad operazioni illegittimamente effettuate in sospensione di imposta e l’omessa fatturazione di operazioni imponibili. 1.2. La CTR, nell’accogliere l’appello di MS, evidenziava che: a) il legale rappresentante di MS non era a conoscenza della esistenza di una frode IVA, né allo stesso poteva richiedersi un controllo sostanziale sulle dichiarazioni d’intenti rivelatesi ideologicamente false;
b) la vendita a costo a colleghi concessionari rispondeva ad una legittima prassi commerciale, compensata dai premi di produzione annuali, con conseguente insussistenza dell’antieconomicità rilevata. 3 di 8 2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 3. MS resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 ss. del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.1. In particolare, con specifico riferimento ai rilievi concernenti la registrazione di operazioni soggettivamente inesistenti e l’erronea emissione di fatture in regime di sospensione d’imposta ex art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la ricorrente evidenzia che, a fronte del corredo documentale prodotto dall’Ufficio (natura di cartiere di alcune delle imprese coinvolte nella frode, prive dei requisiti di esportatori abituali;
rivendita sul territorio dello Stato dei veicoli ceduti all’esportazione; contatti degli acquirenti finali di MS tenuti solo da tale Ferretti, amministratore di Mega Bike s.r.l. e ideatore della frode, e non già dal legale rappresentante della contribuente), che indurrebbe chiaramente a ritenere la conoscenza o conoscibilità della frode IVA contestata in capo alla controricorrente, la CTR avrebbe operato un’illegittima inversione dell’onere della prova, con conseguente fondatezza della ripresa. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente, illogica e contraddittoria in violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con riferimento alla motivazione concernente la tematica delle operazioni in sospensione d’imposta. 2. La questione concernente l’utilizzazione di fatture soggettivamente inesistenti (oggetto del primo motivo) e quella 4 di 8 riguardante l’emissione di fatture in regime di sospensione d’imposta in ragione della cessione ad un esportatore abituale (oggetto del primo e del terzo motivo) vanno esaminate tenendo distinti i due profili. 2.1. Con riferimento alla contestazione di illegittima detrazione dell’IVA (cui il motivo è espressamente limitato), la censura è in parte infondata e in parte inammissibile. 2.2. Va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda;
conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. 5 di 8 n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020). 2.3. Nel caso di specie, la CTR non ha posto in discussione l’esistenza della frode IVA, ma ha valorizzato il provvedimento di archiviazione del pubblico ministero, che ha ritenuto il legale rappresentante di MS estraneo alla frode medesima, così ponendo l’accento sulla mancanza di conoscenza della stessa. Inoltre, ha sottolineato l’intervenuto pagamento della merce e la regolarità delle fatture emesse. 2.4. Peraltro, a fronte della esclusione dell’elemento soggettivo da parte della CTR, pur fondato su elementi di per sé non significativi (cfr. Cass. n. 27814 del 04/12/2020, in materia di efficacia della sentenza penale nel processo tributario, nonché le sentenze più sopra menzionate concernenti il rilievo dei mezzi di pagamento), la ricorrente non ha allegato e trascritto gli elementi da cui si ricaverebbe, al di là della semplice natura di cartiere dei soggetti fornitori, la consapevolezza di MS della partecipazione alla frode. 2.5. In altri termini, il ragionamento della CTR non denota l’illegittima inversione dell’onere della prova denunziata dalla ricorrente, in quanto non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia fornito elementi indiziari idonei a comprovare la conoscenza o la conoscibilità della frode in capo alla società contribuente, così per prima non assolvendo all’onere probatorio che la legge pone a suo carico. 2.6. Per il resto, la censura si risolve in una generica richiesta di rivalutazione nel merito del materiale probatorio acquisito agli atti, come tale inammissibile in sede di legittimità. 3. Con riferimento alla contestazione di indebita emissione di fatture in sospensione d’imposta, il primo motivo è fondato, mentre il terzo resta assorbito. 6 di 8 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema d'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il coinvolgimento del contribuente- cedente in un sistema di frode d'IVA senza considerare numerosi elementi a carico offerti dall'Ufficio, tra cui: l'avere avuto rapporti con dodici soggetti che avevano rilasciato false dichiarazioni d'intenti, l'aver acquistato il medesimo bene dalla stessa società che, a sua volta, lo aveva acquistato poco prima di ricevere gli ordini, la cessazione degli acquisti in concomitanza con le verifiche fiscali e la modifica, da parte di quattro clienti, poco prima di entrare in contatto col contribuente, della controllante, dell'amministratore, della denominazione e della sede) (Cass. n. 14979 del 15/07/2020; conf. Cass. n. 9586 del 05/04/2019; cfr. anche la motivazione di Cass. n. 34260 del 21/12/2019). 3.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è conformata al superiore principio di diritto. Invero, posto che risulta accertato che le società cessionarie sono delle cartiere dedite a frodi IVA e che le dichiarazioni di intenti dalle stesse rilasciate sono ideologicamente false in quanto i beni acquistati non sono stati esportati all’estero ma sono stati ceduti all’interno del territorio nazionale, la CTR avrebbe dovuto valutare, sulla base degli elementi di prova acquisiti, se il comportamento tenuto da MS sia 7 di 8 stato informato a diligenza, con l’adozione di tutte le misure necessarie a non incorrere nella frode. 3.3. Il giudice di appello, invece, ha escluso in radice l’esistenza di tale obbligo di diligenza in capo al cedente, così incorrendo nella violazione di legge denunciata. 3.4. La sentenza va, dunque, cassata in parte qua e rinviata al giudice del merito per una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito alla luce del menzionato principio di diritto;
con conseguente assorbimento del terzo motivo. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per non avere la CTR, con riferimento alla ripresa concernente la vendita a prezzo di costo di motoveicoli ad altri concessionari, accuratamente esaminato gli elementi di prova forniti dai verificatori, dai quali emergerebbe l’esistenza della condotta antieconomica della società contribuente. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Il giudice di appello ha compiutamente esaminato il materiale probatorio acquisito e ha ritenuto, con accertamento di fatto del tutto logico, che la vendita a prezzo di costo costituiva una prassi commerciale legittima dei concessionari. Tale prassi è a conoscenza del produttore di motocicli e consentiva, altresì, alle concessionarie di beneficiare del premio di produzione, legato alle vendite. 3.3. Orbene, a fronte di una motivazione che dà conto delle ragioni delle parti e le risolve, nel merito, in favore della tesi della società contribuente, il motivo si traduce in una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in ragione della censura di violazione di legge specificamente formulata. 3.4. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di 8 di 8 controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004). 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso nei limiti di cui sopra, assorbito il terzo e rigettato il secondo;
la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo e rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 5 maggio 2022.