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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 27/02/2026, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1773/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4086/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9892 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 583/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.05.2024, la sig.ra Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_) impugnava l'avviso di accertamento n. 9892 del 22/07/2023, notificatole il 09/02/2024, con il quale il Comune di Catania le ha richiesto il pagamento di complessivi € 2.764,00 a titolo di TARI per gli anni 2017 e 2018 in relazione ad un immobile sito nel Comune di Catania, al Indirizzo_1.
La difesa della ricorrente censurava l'avviso stante che, con riferimento al periodo d'imposta cui l'avviso ineriva, l'immobile tassato non era nella sua libera disponibilità, essendo stato concesso in locazione a terzi.
Trattandosi di locazione per un periodo maggiore a sei mesi, il Comune non avrebbe dunque potuto legittimamente richiedere la tassa di che trattasi al proprietario dell'immobile, ma esclusivamente all'inquilino, quale legittimo detentore dell'immobile. In funzione probatoria di quanto assunto difensivamente, la ricorrente allegava copia del contratto di locazione intercorso per fra sè, quale proprietaria dell'immobile sito al
Indirizzo 1 di Catania, e la sig.ra NI IE OR, di durata quadriennale, a partire dal 12 gennaio 2016.
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del 22 gennaio 2026. Nello scritto difensivo, l'Amministrazione comunale impositrice evidenziava che nel contratto di locazione allegato agli atti dalla controparte, al punto 4°, prevedeva fra i contraenti che fosse il conduttore a dover pagare direttamente al locatore le somme dovute per i diversi servizi, tra i quali, espressamente, anche la
TARI, in misura fissa, pari a 50,00 euro mensili, deducendone che nulla fosse dunque dovuto dalla conduttrice dell'immobile, Sig.ra Nominativo_1, e che per la tassa fosse obbligata verso l'Ente la ricorrente Ricorrente 1.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 20 febbraio 2026. Quivi si è svolta la discussione in presenza del solo difensore della ricorrente, avv. Difensore_2, il quale insisteva nel ricorso, chiarendo che l'obbligo civilistico derivante dalla locazione debba esser tenuto distinto dal rapporto tributario, con riferimento al quale solo obbligato per la tassa rifiuti ha da ritenersi, ex lege, il detentore dell'immobile.
Nessuno si è presentato per conto del Comune di Catania. Dichiarata chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette, in jure, questa Corte in composizione monocratica che II comma 641 dell'art. unico della L. 27 dicembre 2013 dispone che «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani>>. Ciò comporta che, per le locazioni di durata superiore a sei mesi (v. comma 643, articolo citato), qual è quella di specie, il soggetto passivo dell'imposta, nel rapporto tributario con l'ente locale impositore, sia unicamente il conduttore dell'immobile, rilevando eventuali accordi tra quest'ultimo ed il locatore quali obbligazioni di ordine civilistico, incidenti sulla modalità di corresponsione della tassa al creditore pubblico (e, se del caso, sulla integrazione o riduzione del canone locatizio, in ragione di eventuali scollamenti fra l'importo civilisticamente pattuito e quello dovuto al Comune, ma insuscettibili di incidere sulla inderogabile disciplina legale sul tributo;
circostanza - quest'ultima - che fa ovviamente salva la rivalsa civile del conduttore (per il caso di legittima escussione del tributo a suo carico da parte del Comune), nei confronti del locatore indebitamente arricchitosi.
Ne deriva la fondatezza del ricorso. L'originalità della questione di diritto sottesa alla decisione induce alla compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto e, per l'effetto, annullato l'avviso d'accertamento impugnato. Compensate fra le parti le spese processuali. Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4086/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9892 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 583/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09.05.2024, la sig.ra Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_) impugnava l'avviso di accertamento n. 9892 del 22/07/2023, notificatole il 09/02/2024, con il quale il Comune di Catania le ha richiesto il pagamento di complessivi € 2.764,00 a titolo di TARI per gli anni 2017 e 2018 in relazione ad un immobile sito nel Comune di Catania, al Indirizzo_1.
La difesa della ricorrente censurava l'avviso stante che, con riferimento al periodo d'imposta cui l'avviso ineriva, l'immobile tassato non era nella sua libera disponibilità, essendo stato concesso in locazione a terzi.
Trattandosi di locazione per un periodo maggiore a sei mesi, il Comune non avrebbe dunque potuto legittimamente richiedere la tassa di che trattasi al proprietario dell'immobile, ma esclusivamente all'inquilino, quale legittimo detentore dell'immobile. In funzione probatoria di quanto assunto difensivamente, la ricorrente allegava copia del contratto di locazione intercorso per fra sè, quale proprietaria dell'immobile sito al
Indirizzo 1 di Catania, e la sig.ra NI IE OR, di durata quadriennale, a partire dal 12 gennaio 2016.
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del 22 gennaio 2026. Nello scritto difensivo, l'Amministrazione comunale impositrice evidenziava che nel contratto di locazione allegato agli atti dalla controparte, al punto 4°, prevedeva fra i contraenti che fosse il conduttore a dover pagare direttamente al locatore le somme dovute per i diversi servizi, tra i quali, espressamente, anche la
TARI, in misura fissa, pari a 50,00 euro mensili, deducendone che nulla fosse dunque dovuto dalla conduttrice dell'immobile, Sig.ra Nominativo_1, e che per la tassa fosse obbligata verso l'Ente la ricorrente Ricorrente 1.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 20 febbraio 2026. Quivi si è svolta la discussione in presenza del solo difensore della ricorrente, avv. Difensore_2, il quale insisteva nel ricorso, chiarendo che l'obbligo civilistico derivante dalla locazione debba esser tenuto distinto dal rapporto tributario, con riferimento al quale solo obbligato per la tassa rifiuti ha da ritenersi, ex lege, il detentore dell'immobile.
Nessuno si è presentato per conto del Comune di Catania. Dichiarata chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette, in jure, questa Corte in composizione monocratica che II comma 641 dell'art. unico della L. 27 dicembre 2013 dispone che «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani>>. Ciò comporta che, per le locazioni di durata superiore a sei mesi (v. comma 643, articolo citato), qual è quella di specie, il soggetto passivo dell'imposta, nel rapporto tributario con l'ente locale impositore, sia unicamente il conduttore dell'immobile, rilevando eventuali accordi tra quest'ultimo ed il locatore quali obbligazioni di ordine civilistico, incidenti sulla modalità di corresponsione della tassa al creditore pubblico (e, se del caso, sulla integrazione o riduzione del canone locatizio, in ragione di eventuali scollamenti fra l'importo civilisticamente pattuito e quello dovuto al Comune, ma insuscettibili di incidere sulla inderogabile disciplina legale sul tributo;
circostanza - quest'ultima - che fa ovviamente salva la rivalsa civile del conduttore (per il caso di legittima escussione del tributo a suo carico da parte del Comune), nei confronti del locatore indebitamente arricchitosi.
Ne deriva la fondatezza del ricorso. L'originalità della questione di diritto sottesa alla decisione induce alla compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto e, per l'effetto, annullato l'avviso d'accertamento impugnato. Compensate fra le parti le spese processuali. Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.