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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 5012/2022, 12586/2023 e 15747/2023 del Ruolo Generale vertenti
TRA
(Avv. JENI MICHELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. PARRINO AR TERESA ed Avv. MUGAVERO LUISA DANIELA), Controparte_1
(Avv. MANGIAPANE ERMENELGILDO), Controparte_2
(Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE), CP_3
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto della parte resistente alla ricongiunzione dei contributi versati a Controparte_1 [...]
nel periodo gennaio 2007 - dicembre 2019; Pt_1
◊ condanna la parte resistente al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
complessiva pari ad euro 47.277,21, a titolo di contributi non versati, sanzioni e interessi, oltre gli ulteriori interessi nella misura di legge;
◊ per l'effetto, rigetta il ricorso iscritto al R.G. n. 12586/2022 ed il ricorso iscritto al R.G. n. 15747/2023;
◊ compensa interamente le spese di lite tra le parti.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 19/05/2022 ed iscritto al R.G. n. 5012/2022, – premesso che il Parte_1
resistente aveva promosso giudizio cautelare, iscritto al R.G. n. 8733/2021, allo scopo di conseguire il riconoscimento di n. 13 anni di contribuzione maturati presso la stessa ed il trasferimento all' dei Pt_1 CP_3
contributi ad essa versati, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia in base a quanto disposto dal D. L. n. 4/2019, come convertito dalla Legge 28/3/2019 n. 26 (c.d. “quota cento” che prevede quali requisiti per il trattamento pensionistico 62 anni di età e 38 anni di contributi), nonché il risarcimento del danno per la tardiva definizione della relativa istruttoria;
premesso che tale giudizio si era concluso con ordinanza di rigetto, poi riformata in sede di reclamo (iscritto al R.G. n. 12110/2022) con provvedimento del
24/03/2022; premesso che era sua intenzione agire “… nel merito per l'accertamento negativo del diritto dell'avv. ad ottenere la ricongiunzione della posizione maturata presso la , nonché per CP_1 Pt_1
ottenere la condanna dell'avv. al pagamento delle somme dovute alla a titolo di contributi CP_1 Pt_1
non versati, sanzioni e interessi”; - esponeva: 1) che il resistente aveva inoltrato alla , in data Pt_1
11/03/2020, domanda di cancellazione, dopo essersi a sua volta cancellato dall'Albo avvocati in data
19/12/2019; 2) che essa aveva provveduto, quindi, alla cancellazione del professionista con decorrenza dalla predetta data, comunicando al resistente, con pec del 17/06/2020, l'esistenza di un debito contributivo - non prescritto - a suo carico pari ad euro 21.678,27 per gli anni dal 2012 al 2017, oltre all'ulteriore importo di euro
11.685,49 per contributi iscritti a ruolo;
3) che, successivamente, in data 09/02/2021, il resistente aveva inoltrato istanza di ricongiunzione all' dei periodi contributivi maturati presso la e ch'essa, non CP_3 Pt_1
avendo il professionista provveduto al versamento degli importi richiesti in sede di cancellazione, non aveva provveduto alla definizione dell'istruttoria; 4) che il resistente risultava debitore della complessiva somma di euro 47.277,21; 5) che, dei n. 13 anni di contribuzione che il resistente asseriva di aver maturato presso la , Pt_1
soltanto 4 anni risultavano versati regolarmente;
6) che, contrariamente a quanto statuito da Codesto
Tribunale nell'ordinanza di accoglimento del reclamo, l'effettiva iscrizione e contribuzione costituisce, a norma dell'art. 2 della l. n. 576/80 e successive modifiche, requisito essenziale per le prestazioni pensionistiche a carico della , intendendosi per “effettiva contribuzione” una totale contribuzione dovuta;
7) che agli Pt_1
iscritti alla non si applica il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 Pt_1 c.c., principio in base al quale, nell'assicurazione generale obbligatoria, le prestazioni sono dovute all'assicurato anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi all'ente previdenziale.
Tanto esposto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… Ritenere e Dichiarare che Parte_1
l'avv. non ha diritto di ottenere la ricongiunzione all' dei periodi di contribuzione Controparte_1 CP_3
maturati presso la dal 2007 al 2019 (13 anni), né di Parte_1
ottenere il versamento all' dei contributi versati alla CP_3 Parte_1
ai fini della predetta ricongiunzione. Accertare e dichiarare il credito vantato da nei
[...] Parte_1
confronti dell'avv. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di euro 47.277,21, a titolo di contributi non versati, sanzioni e interessi, oltre Parte_1
gli ulteriori interessi nella misura di legge”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09/11/2022, il resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza, variamente argomentando.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15/11/2022, l' , riguardo alla domanda CP_3
di ricongiunzione del resistente, rappresentava che: “… non risulta ancora definita per la mancata trasmissione della provvista contributiva da parte della In conclusione, alla data Parte_2
odierna, non potendo ancora considerare la contribuzione indicata dall'Avv. , il diritto alla CP_1
pensione anticipata quota 100 non risulta soddisfatto”.
Successivamente, con ricorso depositato in data 06/12/2022 ed iscritto al R.G. n. 12586/2022, l'avv.
proponeva opposizione avverso e per l'annullamento della “cartella di pagamento n. 296 Controparte_1
2022 00111698 16 000, comunicata con avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale datato 10.11.2022 e successiva lettera raccomandata A.R. del 14.11.2022, avviso ritirato il 25 novembre
2022…, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della riscossione – di Palermo, per CP_4
conto di , ha intimato all'odierno opponente, relativamente al ruolo Parte_3
n. 2021/005685, reso esecutivo in data 30.11.2021, il pagamento di € 35.992,96, per contributi anno 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019” e rappresentava la sussistenza di “… un rapporto di litispendenza
(o continenza) ed, in ogni caso, di pregiudizialità” tra il procedimento incoato e quello introitato dalla
[...]
ed iscritto al R.G. n. 5012/2022 “… dovuto al fatto che il giudizio pendente tra le medesime parti Pt_1
innanzi il Tribunale di Palermo Sez. Lavoro ha per oggetto l'accertamento dello stesso presunto credito per contributi anni 2012/2019 richiesto con la cartella oggi opposta”. Successivamente, con ricorso depositato in data 21/12/2023, l'avv. proponeva altresì Controparte_1
opposizione avverso e per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificatagli in data 05/12/2023, con la quale aveva richiesto il versamento Controparte_2
della somma pari ad euro 32.044,10 “… per il mancato pagamento delle cartelle ivi indicate tra cui la cartella n.29620180059605807000 … per un importo complessivo di € 6.791,29 + 5,88 = 6797,17 per contributi dovuti a per gli anni 2011, 2014, 2017 e 2018 …”, e chiedeva Parte_1
preliminarmente disporsi la riunione del procedimento introitato ai procedimenti iscritti al R.G. n. 5012/2022
e 12586/2022, osservando che: “… Anche la presente opposizione discende dal fatto che la richiesta di pagamento delle somme per gli anni dal 2011 al 2018 costituisce oggetto di altri giudizi pendenti tra le medesime parti, quello incoato dalla per l'accertamento del credito vantato da quest'ultima nei Pt_1
confronti dell'Avv. con richiesta di condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 47.277,21, a titolo di contributi non versati, sanzioni e interessi, per gli anni dal 2012 al
2019 e quelli portati dalla suddetta cartella opposta il cui giudizio è stato riunito al giudizio R.G. 5012/2022
(cfr. All. 3 e All. 2, pag. 5 ricorso ex art.414 c.p.c.). E' evidente come tra le cause in questione sussista identità
di causa petendi posto che sia le pretese avanzate con il ricorso di merito e l'opposizione del 05.12.2022
(procedimenti riuniti), che quelle oggi chieste con il provvedimento opposto presuppongono l'accertamento del medesimo credito. Con tutta evidenza, pertanto, sussiste tra i due procedimenti un rapporto di litispendenza (o continenza) ed, in ogni caso, di pregiudizialità dovuto al fatto che il giudizio pendente tra le medesime parti innanzi il Tribunale di Palermo Sez. Lavoro R.G. 5012/2022 ha per oggetto l'accertamento dello stesso presunto credito per contributi anni 2011/2018 richiesto con la cartella oggi opposta. Ed invero,
con la domanda proposta nell'ambito del giudizio di merito la chiede una pronuncia di Parte_1
condanna a carico dell'Avv. per il recupero del credito vantato, lo stesso credito che viene CP_1
azionato con la cartella oggi impugnata. Alla luce di quanto sopra esposto, in via del tutto preliminare rispetto ad ogni altra eccezione o difesa, si chiede a codesto Tribunale, sussistendo tra i due giudizi una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, disporsi la riunione del presente procedimento a quello recante il N.R.G. 5012/2022 a cui è stato già riunito quello portante il N. R.G. 12586/2022”.
Costituitasi nei due giudizi testé detti, chiedeva preliminarmente disporsi la riunione al Parte_1
procedimento iscritto al R.G. n. 5012/2022 e rappresentava, nel merito, la fondatezza della propria pretesa creditoria, mentre , costituitasi anch'essa nei due giudizi sopracitati, Controparte_2
eccepiva l'inammissibilità delle opposizioni proposte, precisando che l'eventuale riunione sarebbe equivalsa “…sostanzialmente ad una “rimessione in termini”, attribuendo al ricorrente un potere processuale previamente estintosi in quanto non esercitato nel termine previsto dalla legge…”.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti opposti nei rispettivi giudizi aventi ad oggetto la loro impugnazione, all'udienza del giorno 04/05/2023, l'avv. chiedeva di essere autorizzato a “… depositare sia il Controparte_1
provvedimento di urgenza avverso i conteggi relativi alla ricongiunzione che il verbale di udienza del 27/4/2023 che ha sospeso l'efficacia e nominato CTU per la corretta quantificazione, pertanto, chiede un rinvio in attesa della definizione del procedimento RG 2800/2023 dott prossima udienza 8/5/2023 …”. Per_1
Autorizzato il deposito telematico del ricorso iscritto al R.G. n. 2800/2023, acquisita la CTU oggetto di tale giudizio, con ordinanza del giorno 04/12/2023 – “… Rilevato che è opportuno riunire al presente procedimento quello pendente al numero ruolo R.G. 12586/2022; ritenuta la necessità di verificare che l'iter amministrativo sia portato a termine con la produzione in giudizio di documentazione relativa al versamento, anche parziale, dell'importo dovuto che determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione …” – il procedimento portante il R.G. n. 12586/2022 veniva riunito a quello portante il R.G. n.
5012/2022 e la causa veniva rinviata “… per permettere al resistente-opponente la produzione del procedimento di ricongiunzione”.
Depositati in data 21/10/2024 certificato e cedolini pensione (dai quali risulta la trattenuta ex lege n. 45/1990
dell'onere della ricongiunzione rateizzato in n. 78 rate mensili di € 960,86 fino alla concorrenza dell'importo di € 74.947,55 , accertato dal CTU nel giudizio definito con ordinanza n.41651/2023 R.G. 2800/2023), disposta anche la riunione del procedimento iscritto al R.G. n. 15747/2023 a quello portante il numero R.G. 5012/2022
e fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
1. In ordine al diritto del resistente alla ricongiunzione, deve premettersi che la Legge n. 45/1990 – che detta le “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti” - all'art. 1 prevede testualmente che: “Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti…”.
L'istituto della ricongiunzione, come è noto, consente “la concentrazione di tutte le posizioni contributive presso la gestione, prevedibilmente destinata ad erogare la pensione in base al proprio regime, all'uopo trasferendo la contribuzione - effettivamente versata oppure accreditata o, comunque, dovuta nei limiti della prescrizione presso una o più gestioni previdenziali «competenti», in dipendenza dei lavori prestati - ad altra gestione che - in forza di scelta operata dal lavoratore, ricorrendone le prescritte «condizioni» - è deputata ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, «una unica pensione» - commisurata a tutti i contributi che vi risultino concentrati - garantendo, di regola, l'accesso al regime più favorevole ed alla prestazione più
elevata (in tal senso, vedi Corte Cost. n. 61/1999, 374/1997, cit., 259/1992, 508/1991, 527, 184/1987; Cass.,
sez. un., 193/2001, 1639/1995, 5237/1993; Cass., sez. lav. 6722, 692/2002).”
In altre parole, sia al lavoratore dipendente, sia al lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, spetta la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità
di lavoratore dipendente o autonomo, ai fini del diritto ad un unico trattamento pensionistico.
Sul punto, questo Giudice condivide le argomentazioni già espresse da questo Tribunale, in diversa composizione, con l'ordinanza resa, in data 24/03/2022, nel giudizio iscritto al R.G. n.12110/2021, ove testualmente si legge che: “… alla luce del consolidato orientamento della Corte di legittimità, che proprio nella materia della previdenza forense, ha affermato che: nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del versamento dei contributi determini la perdita o la riduzione dell'anzianità
contributiva e dell'effettività di iscrizione alla , giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive. L'unico aggancio normativo reperibile è quello di cui al citato L. 576 del 1980, art. 2 come sostituito dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 1 che prevede che la pensione di vecchiaia "è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali...". Tuttavia il termine "effettivo" non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere "integrale", in quanto la comune accezione del termine non fa alcun riferimento ad una "misura". L'aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione "effettivamente" versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, in cui l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione. L'obbligo contributivo gravante sul professionista si compone di un contributo soggettivo (L. n. 576 del 1980, art. 10) commisurato al reddito Irpef e determinato sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo (art. 11) ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA;
nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l'annualità non possa essere accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia, non vi è quindi la regola del c.d. minimale per la pensionabilità, come invece previsto per i lavoratori dipendenti (cfr. L. n. 638 del 1983, art. 7). E' pur vero che con questo meccanismo si finisce con il computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a scapito della , dal momento che allo scopo, come si è detto;
rileva la media dei 10 redditi professionali più elevati di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla pensione. Tuttavia sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l'annullamento sia di quanto versato, sia dell'intera annualità. ( v. Cass.
5672/12, Cass. n. 26962 del 02/12/2013, Cass. n. 7621 del 15/04/2015, Cass.30421/19, Cass. n. 694 del
18/01/2021). In virtù di tali principi, poiché l'annualità contributiva, nel sistema della previdenza forense,
mantiene integra la sua validità, anche in presenza di pagamento parziale, non può esservi alcun ostacolo alla completa ricongiunzione dei periodi di contribuzione (13 annualità) derivanti dall'iscrizione alla
”. Pt_4
Ne consegue, dunque, il diritto della parte resistente alla ricongiunzione dei contributi Controparte_1
versati a dal gennaio 2007 al dicembre 2019. Parte_1
2. In ordine alla richiesta di condanna della parte resistente al pagamento del debito Controparte_1
contributivo pari ad euro 47.277,21 in favore di non può ignorarsi che - dalla documentazione Parte_1
in atti (vedasi, in particolare, dichiarazioni reddituali e modelli 5 trasmessi dal professionista, prospetti ruoli e prospetti contabili relativi agli anni per i quali è stato rilevato il debito contributivo prodotti da
[...]
– emerge la sussistenza della posizione debitoria in questione. Pt_1
Vieppiù il resistente non ha specificatamente contestato la propria posizione debitoria nei Controparte_1
confronti di essendosi limitato, anche in sede di note conclusive, a precisare che “… L'importo Parte_1
del trattamento pensionistico attualmente percepito dall'odierno resistente, quindi, tiene conto sia dell'importo versato all' dal datore di lavoro per oltre 20 anni per il periodo precedente l'esercizio CP_3 dell'attività di libero professionista (giugno 1986/dicembre 2006), sia dell'importo versato dalla CNF pari ad €.55.446,34 per il periodo gennaio 2007/dicembre 2019, sia dell'importo relativo alla ricongiunzione quantificato dall' in €.74.947,55 che l'avv. sta versando all' per lo stesso periodo CP_3 CP_1 CP_3
(gennaio 2007/dicembre 2019) mediante trattenute mensili sulla pensione. Va da sé, ed è di assoluta evidenza, che nel quantificare l'onere di ricongiunzione in capo all'odierno ricorrente l' ha tenuto conto CP_3
del valore assoluto costituito dalla somma ricevuta dalla CNF. Da qui la semplice equazione secondo la quale tanto maggiore è la somma che riceve l' dall' di provenienza tanto minore è l'importo da CP_3 CP_5
ricongiungere il cui onere è posto esclusivamente in capo al soggetto che vuole accedere allo status di pensionato. In buona sostanza se l'odierno resistente avesse aderito alla richiesta della CNF di regolarizzare la provvista previdenziale l'importo che quest'ultima avrebbe traferito all' sarebbe stato maggiore e CP_3
conseguentemente anche l'importo dovuto all' a titolo di ricongiunzione per poter accedere al CP_3
trattamento pensionistico sarebbe stato notevolmente inferiore. L'eventuale accoglimento della domanda
Part della quindi, si tradurrebbe in una inutile “partita di giro” atteso che gli ulteriori versamenti di
Part contributi richiesti all'odierno resistente transiterebbero solo temporaneamente nelle casse della per poi essere trasferiti nelle casse dell'Istituto di destinazione ( che liquida mensilmente il trattamento CP_3
pensionistico all'avv. Samaritano…”.
Or, in realtà, il pagamento del c.d. onere di ricongiunzione – calcolato nel giudizio innanzi a questo Tribunale
iscritto al R.G. n. 2800/2023 in complessivi euro 130.393,89 (importo dal quale si deve portare in detrazione quello trasferito dalla ) - non esonera il resistente dal pagamento, in favore di Parte_1 [...]
del debito contributivo non prescritto, salvo, ovviamente, il diritto del professionista, una volta Pt_1
versata la contribuzione obbligatoria dovuta per competenza alla , di richiedere all' il ricalcolo della Pt_1 CP_3
pensione.
3. Accertata, pertanto, la posizione debitoria del resistente nei confronti di Controparte_1 Parte_1
non possono trovare accoglimento le domande da egli proposte nei giudizi qui riuniti iscritti al R.G. n.
12586/2022 e n. 15747/2023.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
◊
In ragione della reciproca soccombenza e delle peculiarità della fattispecie, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in causa. ◊
Così deciso in Palermo, il 13/12/2025.
IL GOP
EMANUELA FI AR LA ER
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 5012/2022, 12586/2023 e 15747/2023 del Ruolo Generale vertenti
TRA
(Avv. JENI MICHELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. PARRINO AR TERESA ed Avv. MUGAVERO LUISA DANIELA), Controparte_1
(Avv. MANGIAPANE ERMENELGILDO), Controparte_2
(Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE), CP_3
resistenti
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto della parte resistente alla ricongiunzione dei contributi versati a Controparte_1 [...]
nel periodo gennaio 2007 - dicembre 2019; Pt_1
◊ condanna la parte resistente al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
complessiva pari ad euro 47.277,21, a titolo di contributi non versati, sanzioni e interessi, oltre gli ulteriori interessi nella misura di legge;
◊ per l'effetto, rigetta il ricorso iscritto al R.G. n. 12586/2022 ed il ricorso iscritto al R.G. n. 15747/2023;
◊ compensa interamente le spese di lite tra le parti.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 19/05/2022 ed iscritto al R.G. n. 5012/2022, – premesso che il Parte_1
resistente aveva promosso giudizio cautelare, iscritto al R.G. n. 8733/2021, allo scopo di conseguire il riconoscimento di n. 13 anni di contribuzione maturati presso la stessa ed il trasferimento all' dei Pt_1 CP_3
contributi ad essa versati, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia in base a quanto disposto dal D. L. n. 4/2019, come convertito dalla Legge 28/3/2019 n. 26 (c.d. “quota cento” che prevede quali requisiti per il trattamento pensionistico 62 anni di età e 38 anni di contributi), nonché il risarcimento del danno per la tardiva definizione della relativa istruttoria;
premesso che tale giudizio si era concluso con ordinanza di rigetto, poi riformata in sede di reclamo (iscritto al R.G. n. 12110/2022) con provvedimento del
24/03/2022; premesso che era sua intenzione agire “… nel merito per l'accertamento negativo del diritto dell'avv. ad ottenere la ricongiunzione della posizione maturata presso la , nonché per CP_1 Pt_1
ottenere la condanna dell'avv. al pagamento delle somme dovute alla a titolo di contributi CP_1 Pt_1
non versati, sanzioni e interessi”; - esponeva: 1) che il resistente aveva inoltrato alla , in data Pt_1
11/03/2020, domanda di cancellazione, dopo essersi a sua volta cancellato dall'Albo avvocati in data
19/12/2019; 2) che essa aveva provveduto, quindi, alla cancellazione del professionista con decorrenza dalla predetta data, comunicando al resistente, con pec del 17/06/2020, l'esistenza di un debito contributivo - non prescritto - a suo carico pari ad euro 21.678,27 per gli anni dal 2012 al 2017, oltre all'ulteriore importo di euro
11.685,49 per contributi iscritti a ruolo;
3) che, successivamente, in data 09/02/2021, il resistente aveva inoltrato istanza di ricongiunzione all' dei periodi contributivi maturati presso la e ch'essa, non CP_3 Pt_1
avendo il professionista provveduto al versamento degli importi richiesti in sede di cancellazione, non aveva provveduto alla definizione dell'istruttoria; 4) che il resistente risultava debitore della complessiva somma di euro 47.277,21; 5) che, dei n. 13 anni di contribuzione che il resistente asseriva di aver maturato presso la , Pt_1
soltanto 4 anni risultavano versati regolarmente;
6) che, contrariamente a quanto statuito da Codesto
Tribunale nell'ordinanza di accoglimento del reclamo, l'effettiva iscrizione e contribuzione costituisce, a norma dell'art. 2 della l. n. 576/80 e successive modifiche, requisito essenziale per le prestazioni pensionistiche a carico della , intendendosi per “effettiva contribuzione” una totale contribuzione dovuta;
7) che agli Pt_1
iscritti alla non si applica il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 Pt_1 c.c., principio in base al quale, nell'assicurazione generale obbligatoria, le prestazioni sono dovute all'assicurato anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi all'ente previdenziale.
Tanto esposto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… Ritenere e Dichiarare che Parte_1
l'avv. non ha diritto di ottenere la ricongiunzione all' dei periodi di contribuzione Controparte_1 CP_3
maturati presso la dal 2007 al 2019 (13 anni), né di Parte_1
ottenere il versamento all' dei contributi versati alla CP_3 Parte_1
ai fini della predetta ricongiunzione. Accertare e dichiarare il credito vantato da nei
[...] Parte_1
confronti dell'avv. e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di euro 47.277,21, a titolo di contributi non versati, sanzioni e interessi, oltre Parte_1
gli ulteriori interessi nella misura di legge”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09/11/2022, il resistente chiedeva rigettarsi il ricorso, rappresentandone l'infondatezza, variamente argomentando.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 15/11/2022, l' , riguardo alla domanda CP_3
di ricongiunzione del resistente, rappresentava che: “… non risulta ancora definita per la mancata trasmissione della provvista contributiva da parte della In conclusione, alla data Parte_2
odierna, non potendo ancora considerare la contribuzione indicata dall'Avv. , il diritto alla CP_1
pensione anticipata quota 100 non risulta soddisfatto”.
Successivamente, con ricorso depositato in data 06/12/2022 ed iscritto al R.G. n. 12586/2022, l'avv.
proponeva opposizione avverso e per l'annullamento della “cartella di pagamento n. 296 Controparte_1
2022 00111698 16 000, comunicata con avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale datato 10.11.2022 e successiva lettera raccomandata A.R. del 14.11.2022, avviso ritirato il 25 novembre
2022…, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agente della riscossione – di Palermo, per CP_4
conto di , ha intimato all'odierno opponente, relativamente al ruolo Parte_3
n. 2021/005685, reso esecutivo in data 30.11.2021, il pagamento di € 35.992,96, per contributi anno 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019” e rappresentava la sussistenza di “… un rapporto di litispendenza
(o continenza) ed, in ogni caso, di pregiudizialità” tra il procedimento incoato e quello introitato dalla
[...]
ed iscritto al R.G. n. 5012/2022 “… dovuto al fatto che il giudizio pendente tra le medesime parti Pt_1
innanzi il Tribunale di Palermo Sez. Lavoro ha per oggetto l'accertamento dello stesso presunto credito per contributi anni 2012/2019 richiesto con la cartella oggi opposta”. Successivamente, con ricorso depositato in data 21/12/2023, l'avv. proponeva altresì Controparte_1
opposizione avverso e per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificatagli in data 05/12/2023, con la quale aveva richiesto il versamento Controparte_2
della somma pari ad euro 32.044,10 “… per il mancato pagamento delle cartelle ivi indicate tra cui la cartella n.29620180059605807000 … per un importo complessivo di € 6.791,29 + 5,88 = 6797,17 per contributi dovuti a per gli anni 2011, 2014, 2017 e 2018 …”, e chiedeva Parte_1
preliminarmente disporsi la riunione del procedimento introitato ai procedimenti iscritti al R.G. n. 5012/2022
e 12586/2022, osservando che: “… Anche la presente opposizione discende dal fatto che la richiesta di pagamento delle somme per gli anni dal 2011 al 2018 costituisce oggetto di altri giudizi pendenti tra le medesime parti, quello incoato dalla per l'accertamento del credito vantato da quest'ultima nei Pt_1
confronti dell'Avv. con richiesta di condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 47.277,21, a titolo di contributi non versati, sanzioni e interessi, per gli anni dal 2012 al
2019 e quelli portati dalla suddetta cartella opposta il cui giudizio è stato riunito al giudizio R.G. 5012/2022
(cfr. All. 3 e All. 2, pag. 5 ricorso ex art.414 c.p.c.). E' evidente come tra le cause in questione sussista identità
di causa petendi posto che sia le pretese avanzate con il ricorso di merito e l'opposizione del 05.12.2022
(procedimenti riuniti), che quelle oggi chieste con il provvedimento opposto presuppongono l'accertamento del medesimo credito. Con tutta evidenza, pertanto, sussiste tra i due procedimenti un rapporto di litispendenza (o continenza) ed, in ogni caso, di pregiudizialità dovuto al fatto che il giudizio pendente tra le medesime parti innanzi il Tribunale di Palermo Sez. Lavoro R.G. 5012/2022 ha per oggetto l'accertamento dello stesso presunto credito per contributi anni 2011/2018 richiesto con la cartella oggi opposta. Ed invero,
con la domanda proposta nell'ambito del giudizio di merito la chiede una pronuncia di Parte_1
condanna a carico dell'Avv. per il recupero del credito vantato, lo stesso credito che viene CP_1
azionato con la cartella oggi impugnata. Alla luce di quanto sopra esposto, in via del tutto preliminare rispetto ad ogni altra eccezione o difesa, si chiede a codesto Tribunale, sussistendo tra i due giudizi una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, disporsi la riunione del presente procedimento a quello recante il N.R.G. 5012/2022 a cui è stato già riunito quello portante il N. R.G. 12586/2022”.
Costituitasi nei due giudizi testé detti, chiedeva preliminarmente disporsi la riunione al Parte_1
procedimento iscritto al R.G. n. 5012/2022 e rappresentava, nel merito, la fondatezza della propria pretesa creditoria, mentre , costituitasi anch'essa nei due giudizi sopracitati, Controparte_2
eccepiva l'inammissibilità delle opposizioni proposte, precisando che l'eventuale riunione sarebbe equivalsa “…sostanzialmente ad una “rimessione in termini”, attribuendo al ricorrente un potere processuale previamente estintosi in quanto non esercitato nel termine previsto dalla legge…”.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti opposti nei rispettivi giudizi aventi ad oggetto la loro impugnazione, all'udienza del giorno 04/05/2023, l'avv. chiedeva di essere autorizzato a “… depositare sia il Controparte_1
provvedimento di urgenza avverso i conteggi relativi alla ricongiunzione che il verbale di udienza del 27/4/2023 che ha sospeso l'efficacia e nominato CTU per la corretta quantificazione, pertanto, chiede un rinvio in attesa della definizione del procedimento RG 2800/2023 dott prossima udienza 8/5/2023 …”. Per_1
Autorizzato il deposito telematico del ricorso iscritto al R.G. n. 2800/2023, acquisita la CTU oggetto di tale giudizio, con ordinanza del giorno 04/12/2023 – “… Rilevato che è opportuno riunire al presente procedimento quello pendente al numero ruolo R.G. 12586/2022; ritenuta la necessità di verificare che l'iter amministrativo sia portato a termine con la produzione in giudizio di documentazione relativa al versamento, anche parziale, dell'importo dovuto che determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione …” – il procedimento portante il R.G. n. 12586/2022 veniva riunito a quello portante il R.G. n.
5012/2022 e la causa veniva rinviata “… per permettere al resistente-opponente la produzione del procedimento di ricongiunzione”.
Depositati in data 21/10/2024 certificato e cedolini pensione (dai quali risulta la trattenuta ex lege n. 45/1990
dell'onere della ricongiunzione rateizzato in n. 78 rate mensili di € 960,86 fino alla concorrenza dell'importo di € 74.947,55 , accertato dal CTU nel giudizio definito con ordinanza n.41651/2023 R.G. 2800/2023), disposta anche la riunione del procedimento iscritto al R.G. n. 15747/2023 a quello portante il numero R.G. 5012/2022
e fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
1. In ordine al diritto del resistente alla ricongiunzione, deve premettersi che la Legge n. 45/1990 – che detta le “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti” - all'art. 1 prevede testualmente che: “Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti…”.
L'istituto della ricongiunzione, come è noto, consente “la concentrazione di tutte le posizioni contributive presso la gestione, prevedibilmente destinata ad erogare la pensione in base al proprio regime, all'uopo trasferendo la contribuzione - effettivamente versata oppure accreditata o, comunque, dovuta nei limiti della prescrizione presso una o più gestioni previdenziali «competenti», in dipendenza dei lavori prestati - ad altra gestione che - in forza di scelta operata dal lavoratore, ricorrendone le prescritte «condizioni» - è deputata ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, «una unica pensione» - commisurata a tutti i contributi che vi risultino concentrati - garantendo, di regola, l'accesso al regime più favorevole ed alla prestazione più
elevata (in tal senso, vedi Corte Cost. n. 61/1999, 374/1997, cit., 259/1992, 508/1991, 527, 184/1987; Cass.,
sez. un., 193/2001, 1639/1995, 5237/1993; Cass., sez. lav. 6722, 692/2002).”
In altre parole, sia al lavoratore dipendente, sia al lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, spetta la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità
di lavoratore dipendente o autonomo, ai fini del diritto ad un unico trattamento pensionistico.
Sul punto, questo Giudice condivide le argomentazioni già espresse da questo Tribunale, in diversa composizione, con l'ordinanza resa, in data 24/03/2022, nel giudizio iscritto al R.G. n.12110/2021, ove testualmente si legge che: “… alla luce del consolidato orientamento della Corte di legittimità, che proprio nella materia della previdenza forense, ha affermato che: nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del versamento dei contributi determini la perdita o la riduzione dell'anzianità
contributiva e dell'effettività di iscrizione alla , giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive. L'unico aggancio normativo reperibile è quello di cui al citato L. 576 del 1980, art. 2 come sostituito dalla L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 1 che prevede che la pensione di vecchiaia "è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali...". Tuttavia il termine "effettivo" non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere "integrale", in quanto la comune accezione del termine non fa alcun riferimento ad una "misura". L'aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione "effettivamente" versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, in cui l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione. L'obbligo contributivo gravante sul professionista si compone di un contributo soggettivo (L. n. 576 del 1980, art. 10) commisurato al reddito Irpef e determinato sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo (art. 11) ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA;
nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l'annualità non possa essere accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia, non vi è quindi la regola del c.d. minimale per la pensionabilità, come invece previsto per i lavoratori dipendenti (cfr. L. n. 638 del 1983, art. 7). E' pur vero che con questo meccanismo si finisce con il computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a scapito della , dal momento che allo scopo, come si è detto;
rileva la media dei 10 redditi professionali più elevati di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla pensione. Tuttavia sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l'annullamento sia di quanto versato, sia dell'intera annualità. ( v. Cass.
5672/12, Cass. n. 26962 del 02/12/2013, Cass. n. 7621 del 15/04/2015, Cass.30421/19, Cass. n. 694 del
18/01/2021). In virtù di tali principi, poiché l'annualità contributiva, nel sistema della previdenza forense,
mantiene integra la sua validità, anche in presenza di pagamento parziale, non può esservi alcun ostacolo alla completa ricongiunzione dei periodi di contribuzione (13 annualità) derivanti dall'iscrizione alla
”. Pt_4
Ne consegue, dunque, il diritto della parte resistente alla ricongiunzione dei contributi Controparte_1
versati a dal gennaio 2007 al dicembre 2019. Parte_1
2. In ordine alla richiesta di condanna della parte resistente al pagamento del debito Controparte_1
contributivo pari ad euro 47.277,21 in favore di non può ignorarsi che - dalla documentazione Parte_1
in atti (vedasi, in particolare, dichiarazioni reddituali e modelli 5 trasmessi dal professionista, prospetti ruoli e prospetti contabili relativi agli anni per i quali è stato rilevato il debito contributivo prodotti da
[...]
– emerge la sussistenza della posizione debitoria in questione. Pt_1
Vieppiù il resistente non ha specificatamente contestato la propria posizione debitoria nei Controparte_1
confronti di essendosi limitato, anche in sede di note conclusive, a precisare che “… L'importo Parte_1
del trattamento pensionistico attualmente percepito dall'odierno resistente, quindi, tiene conto sia dell'importo versato all' dal datore di lavoro per oltre 20 anni per il periodo precedente l'esercizio CP_3 dell'attività di libero professionista (giugno 1986/dicembre 2006), sia dell'importo versato dalla CNF pari ad €.55.446,34 per il periodo gennaio 2007/dicembre 2019, sia dell'importo relativo alla ricongiunzione quantificato dall' in €.74.947,55 che l'avv. sta versando all' per lo stesso periodo CP_3 CP_1 CP_3
(gennaio 2007/dicembre 2019) mediante trattenute mensili sulla pensione. Va da sé, ed è di assoluta evidenza, che nel quantificare l'onere di ricongiunzione in capo all'odierno ricorrente l' ha tenuto conto CP_3
del valore assoluto costituito dalla somma ricevuta dalla CNF. Da qui la semplice equazione secondo la quale tanto maggiore è la somma che riceve l' dall' di provenienza tanto minore è l'importo da CP_3 CP_5
ricongiungere il cui onere è posto esclusivamente in capo al soggetto che vuole accedere allo status di pensionato. In buona sostanza se l'odierno resistente avesse aderito alla richiesta della CNF di regolarizzare la provvista previdenziale l'importo che quest'ultima avrebbe traferito all' sarebbe stato maggiore e CP_3
conseguentemente anche l'importo dovuto all' a titolo di ricongiunzione per poter accedere al CP_3
trattamento pensionistico sarebbe stato notevolmente inferiore. L'eventuale accoglimento della domanda
Part della quindi, si tradurrebbe in una inutile “partita di giro” atteso che gli ulteriori versamenti di
Part contributi richiesti all'odierno resistente transiterebbero solo temporaneamente nelle casse della per poi essere trasferiti nelle casse dell'Istituto di destinazione ( che liquida mensilmente il trattamento CP_3
pensionistico all'avv. Samaritano…”.
Or, in realtà, il pagamento del c.d. onere di ricongiunzione – calcolato nel giudizio innanzi a questo Tribunale
iscritto al R.G. n. 2800/2023 in complessivi euro 130.393,89 (importo dal quale si deve portare in detrazione quello trasferito dalla ) - non esonera il resistente dal pagamento, in favore di Parte_1 [...]
del debito contributivo non prescritto, salvo, ovviamente, il diritto del professionista, una volta Pt_1
versata la contribuzione obbligatoria dovuta per competenza alla , di richiedere all' il ricalcolo della Pt_1 CP_3
pensione.
3. Accertata, pertanto, la posizione debitoria del resistente nei confronti di Controparte_1 Parte_1
non possono trovare accoglimento le domande da egli proposte nei giudizi qui riuniti iscritti al R.G. n.
12586/2022 e n. 15747/2023.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
◊
In ragione della reciproca soccombenza e delle peculiarità della fattispecie, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in causa. ◊
Così deciso in Palermo, il 13/12/2025.
IL GOP
EMANUELA FI AR LA ER
(firmato digitalmente a margine)