TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10387/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessia Giuseppina Cusumano;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AS CC;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 novembre 2021 ha chiesto che Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 8.157,00 a titolo di differenze Controparte_2
retributive (comprese mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di quindici giorni di ferie non godute, indennità sostitutiva di ex festività e rol non goduti), differenze contributive e trattamento di fine rapporto. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta (svolgendo mansioni di addetta al volantinaggio ex CCNL commercio/terziario) dal 4 giugno al 31 dicembre 2020, di aver
1 prestato servizio almeno per quattro/cinque giorni alla settimana dalle 6 alle 15 (“in alcuni casi anche per numero sette giorni alla settimana, comprese le festività”), di aver percepito l'insufficiente retribuzione mensile di € 400,00 e di non aver ricevuto il TFR maturato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'8 febbraio 2023 ha Controparte_2
chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la lavoratrice avrebbe prestato servizio soltanto dal lunedì al mercoledì (e mai, quindi, il venerdì) dalle 8 alle 13 (il mercoledì spesso terminando l'attività anche prima, al massimo verso le 11) e che gli emolumenti spettanti sarebbero stati tutti interamente corrisposti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 13 febbraio 2023 l' ha chiesto CP_3
l'accoglimento della domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva della lavoratrice, previo accertamento dei relativi presupposti fattuali e giuridici e comunque nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notifica del ricorso (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Il rapporto di lavoro.
L'esito dell'istruttoria non ha avuto un esito univoco.
Infatti, se il teste non ha saputo fornire informazioni utili (cfr. verbale del 17 Tes_1
aprile 2024: “Non so rispondere, perché io ero in un'altra squadra”), i testimoni Testimone_2
(cfr. verbale dell'8 novembre 2023: “Vero, generalmente si. Poteva finire un po' più tardi in caso di pioggia, ma generalmente era quello. Lo so perché ero collega della Ho lavorato sia per Pt_1
, che per Il mio orario era identico. Il magazzino apriva alle 6, avevamo CP_4 CP_2
appuntamento con , che era il responsabile di Palermo. C'erano altre squadre che Persona_1 caricavano alle 6. L'appuntamento era direttamente al magazzino, che era vicino Trionfante, sopra viale Regione Siciliana. Generalmente lavoravamo 5 giorni alla settimana. Poteva capitare che non lavorassimo un giorno, ma lo recuperavamo. Abbiamo lavorato a volte anche durante le feste. (…) prima lavoravamo per , poi verso maggio 2020 il cioè il titolare di promo CP_4 CP_5
, ci disse che dovevamo dimetterci e che saremmo stati assunti con altra società, cioè CP_4 [...]
Il contratto con era a tempo indeterminato, mentre con era CP_2 CP_4 CP_2 invece a tempo determinato. Per il resto non è cambiato nulla, in particolare l'orario è rimasto
2 immutato. Penso che la Promo service fosse del figlio del ”) e (cfr. CP_5 Testimone_3
verbale dell'8 novembre 2023: “Vero. Io ero autista dipendente della stessa società, la CP_6
faceva parte della mia stessa squadra volantinatrice. In media lavoravamo cinque giorni alla settimana, perché a volte lavoravamo di più, altre di meno. ci diceva quando andare Persona_1
a lavorare, a volte ci dava il programma per tutta la settimana, altre volte ce lo diceva il giorno prima. Distribuivamo volantini riferiti a diversi clienti. Tra e non è CP_2 CP_4 cambiato nulla per noi, soltanto la denominazione sociale ”) hanno confermato integralmente la versione dell'attrice, mentre il teste ha riferito di un orario di lavoro pari a circa 18 Per_1
ore settimanali, superiori a quelle contabilizzate dalla datrice di lavoro, ma inferiori al numero enunciato nell'atto introduttivo (cfr. verbale del 17 aprile 2024: “ , iniziava a Per_2 caricare verso le 7.30, uscivano verso le 8 ed al massimo alle 13.30 posavano il furgone e andavano via. Neppure lo scaricavano. (…) io ero coordinatore, lavoro per da marzo 2020. Io CP_2 facevo uscire la ricorrente ed i suoi colleghi, per questo sapevo quando uscivano, quando rientravano e cosa facevano. C'era un foglio presenze, che firmavano all'uscita. Non ricordo se c'era indicato l'orario d'ingresso e di uscita o soltanto la presenza.”).
Ora, è noto che in procedimenti introdotti da colleghi della il Tribunale, Pt_1
riconoscendo la parziale fondatezza delle relative domande, ha attribuito particolare attendibilità alle dichiarazioni dello , talvolta corroborate da quelle del Per_1 Tes_1 sostanzialmente negando valore probatorio ai testimoni, colleghi di chi aveva agito in giudizio, che avevano introdotto separati procedimenti per far valere pretese creditorie analoghe fondate su fatti pressoché identici (cfr. sentenze prodotte dalla stessa ricorrente con le note dell'1 dicembre 2025).
Il ragionamento delle sentenze appena citate non è di per sé censurabile, perché
l'attendibilità delle dichiarazioni rese da testimoni “reciproci” va opportunamente valutata con particolare attenzione, sussistendo certamente un interesse indiretto all'accertamento dei fatti controversi.
Ciò posto, però, questo giudice non rinviene ragioni concrete per disconoscere il valore probatorio delle testimonianze rese dai due , in quanto pienamente Tes_2
convergenti e rese sotto il vincolo della responsabilità anche penale. D'altra parte, poi, va considerato che lo stesso ha riferito di un orario comunque superiore a quello Per_1
3 contabilizzato dalla società, deponendo in senso certamente sfavorevole rispetto all'attendibilità della versione fornita dalla convenuta nella sua memoria di costituzione.
Il convincimento di questo giudice, dunque, non si basa tanto sul numero delle testimonianze rese a favore della (a fronte della sola testimonianza dello in Pt_1 Per_1
senso “soltanto parzialmente” favorevole alla medesima ricorrente), quanto sulla convergenza delle due dichiarazioni dei , sull'assenza di ragioni concreti a Tes_2
sostegno dell'inattendibilità delle medesime e della parziale conferma, da parte dell'altro testimone escusso, della tesi attorea.
Per le ragioni che precedono va ritenuto accertato che nel periodo tra il 4 giugno ed il 31 dicembre 2020 la lavorava per la convenuta per quattro giorni alla settimana Pt_1
dalle 6 alle 15.
Differenze retributive.
All'esito del superiore accertamento, la convenuta va condannata al pagamento delle differenze retributive correttamente calcolate dalla ctu nominata in corso di causa.
La società resistente, dunque, va condannata al pagamento di € 7.370,42, di cui €
6.894,21 per differenze retributive complessive ed € 476,21 per TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo (cfr. relazione di c.t.u.).
Differenze contributive.
La convenuta, inoltre, va condannata alla regolarizzazione contributiva del rapporto nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, da calcolarsi considerando il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito del giudizio, la convenuta va condannata al pagamento delle spese giudiziali della che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi Pt_1 ridotti del 20% e distratti in favore dell'Erario giusta ammissione della parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
4 accerta che nel periodo tra il 4 giugno ed il 31 dicembre 2020 Parte_1
lavorava per la convenuta per quattro giorni alla settimana dalle 6 alle 15; condanna al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma complessiva di € 7.370,42, di cui € 6.894,21 per differenze retributive complessive ed € 476,21 per TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_2
giudiziali di , che liquida in € 4.310,40 per compenso, oltre spese Parte_1 generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto definitivamente a carico di
Controparte_2
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10387/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessia Giuseppina Cusumano;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AS CC;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 novembre 2021 ha chiesto che Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 8.157,00 a titolo di differenze Controparte_2
retributive (comprese mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di quindici giorni di ferie non godute, indennità sostitutiva di ex festività e rol non goduti), differenze contributive e trattamento di fine rapporto. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta (svolgendo mansioni di addetta al volantinaggio ex CCNL commercio/terziario) dal 4 giugno al 31 dicembre 2020, di aver
1 prestato servizio almeno per quattro/cinque giorni alla settimana dalle 6 alle 15 (“in alcuni casi anche per numero sette giorni alla settimana, comprese le festività”), di aver percepito l'insufficiente retribuzione mensile di € 400,00 e di non aver ricevuto il TFR maturato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'8 febbraio 2023 ha Controparte_2
chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che la lavoratrice avrebbe prestato servizio soltanto dal lunedì al mercoledì (e mai, quindi, il venerdì) dalle 8 alle 13 (il mercoledì spesso terminando l'attività anche prima, al massimo verso le 11) e che gli emolumenti spettanti sarebbero stati tutti interamente corrisposti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 13 febbraio 2023 l' ha chiesto CP_3
l'accoglimento della domanda avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva della lavoratrice, previo accertamento dei relativi presupposti fattuali e giuridici e comunque nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notifica del ricorso (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Il rapporto di lavoro.
L'esito dell'istruttoria non ha avuto un esito univoco.
Infatti, se il teste non ha saputo fornire informazioni utili (cfr. verbale del 17 Tes_1
aprile 2024: “Non so rispondere, perché io ero in un'altra squadra”), i testimoni Testimone_2
(cfr. verbale dell'8 novembre 2023: “Vero, generalmente si. Poteva finire un po' più tardi in caso di pioggia, ma generalmente era quello. Lo so perché ero collega della Ho lavorato sia per Pt_1
, che per Il mio orario era identico. Il magazzino apriva alle 6, avevamo CP_4 CP_2
appuntamento con , che era il responsabile di Palermo. C'erano altre squadre che Persona_1 caricavano alle 6. L'appuntamento era direttamente al magazzino, che era vicino Trionfante, sopra viale Regione Siciliana. Generalmente lavoravamo 5 giorni alla settimana. Poteva capitare che non lavorassimo un giorno, ma lo recuperavamo. Abbiamo lavorato a volte anche durante le feste. (…) prima lavoravamo per , poi verso maggio 2020 il cioè il titolare di promo CP_4 CP_5
, ci disse che dovevamo dimetterci e che saremmo stati assunti con altra società, cioè CP_4 [...]
Il contratto con era a tempo indeterminato, mentre con era CP_2 CP_4 CP_2 invece a tempo determinato. Per il resto non è cambiato nulla, in particolare l'orario è rimasto
2 immutato. Penso che la Promo service fosse del figlio del ”) e (cfr. CP_5 Testimone_3
verbale dell'8 novembre 2023: “Vero. Io ero autista dipendente della stessa società, la CP_6
faceva parte della mia stessa squadra volantinatrice. In media lavoravamo cinque giorni alla settimana, perché a volte lavoravamo di più, altre di meno. ci diceva quando andare Persona_1
a lavorare, a volte ci dava il programma per tutta la settimana, altre volte ce lo diceva il giorno prima. Distribuivamo volantini riferiti a diversi clienti. Tra e non è CP_2 CP_4 cambiato nulla per noi, soltanto la denominazione sociale ”) hanno confermato integralmente la versione dell'attrice, mentre il teste ha riferito di un orario di lavoro pari a circa 18 Per_1
ore settimanali, superiori a quelle contabilizzate dalla datrice di lavoro, ma inferiori al numero enunciato nell'atto introduttivo (cfr. verbale del 17 aprile 2024: “ , iniziava a Per_2 caricare verso le 7.30, uscivano verso le 8 ed al massimo alle 13.30 posavano il furgone e andavano via. Neppure lo scaricavano. (…) io ero coordinatore, lavoro per da marzo 2020. Io CP_2 facevo uscire la ricorrente ed i suoi colleghi, per questo sapevo quando uscivano, quando rientravano e cosa facevano. C'era un foglio presenze, che firmavano all'uscita. Non ricordo se c'era indicato l'orario d'ingresso e di uscita o soltanto la presenza.”).
Ora, è noto che in procedimenti introdotti da colleghi della il Tribunale, Pt_1
riconoscendo la parziale fondatezza delle relative domande, ha attribuito particolare attendibilità alle dichiarazioni dello , talvolta corroborate da quelle del Per_1 Tes_1 sostanzialmente negando valore probatorio ai testimoni, colleghi di chi aveva agito in giudizio, che avevano introdotto separati procedimenti per far valere pretese creditorie analoghe fondate su fatti pressoché identici (cfr. sentenze prodotte dalla stessa ricorrente con le note dell'1 dicembre 2025).
Il ragionamento delle sentenze appena citate non è di per sé censurabile, perché
l'attendibilità delle dichiarazioni rese da testimoni “reciproci” va opportunamente valutata con particolare attenzione, sussistendo certamente un interesse indiretto all'accertamento dei fatti controversi.
Ciò posto, però, questo giudice non rinviene ragioni concrete per disconoscere il valore probatorio delle testimonianze rese dai due , in quanto pienamente Tes_2
convergenti e rese sotto il vincolo della responsabilità anche penale. D'altra parte, poi, va considerato che lo stesso ha riferito di un orario comunque superiore a quello Per_1
3 contabilizzato dalla società, deponendo in senso certamente sfavorevole rispetto all'attendibilità della versione fornita dalla convenuta nella sua memoria di costituzione.
Il convincimento di questo giudice, dunque, non si basa tanto sul numero delle testimonianze rese a favore della (a fronte della sola testimonianza dello in Pt_1 Per_1
senso “soltanto parzialmente” favorevole alla medesima ricorrente), quanto sulla convergenza delle due dichiarazioni dei , sull'assenza di ragioni concreti a Tes_2
sostegno dell'inattendibilità delle medesime e della parziale conferma, da parte dell'altro testimone escusso, della tesi attorea.
Per le ragioni che precedono va ritenuto accertato che nel periodo tra il 4 giugno ed il 31 dicembre 2020 la lavorava per la convenuta per quattro giorni alla settimana Pt_1
dalle 6 alle 15.
Differenze retributive.
All'esito del superiore accertamento, la convenuta va condannata al pagamento delle differenze retributive correttamente calcolate dalla ctu nominata in corso di causa.
La società resistente, dunque, va condannata al pagamento di € 7.370,42, di cui €
6.894,21 per differenze retributive complessive ed € 476,21 per TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo (cfr. relazione di c.t.u.).
Differenze contributive.
La convenuta, inoltre, va condannata alla regolarizzazione contributiva del rapporto nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, da calcolarsi considerando il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito del giudizio, la convenuta va condannata al pagamento delle spese giudiziali della che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi Pt_1 ridotti del 20% e distratti in favore dell'Erario giusta ammissione della parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Per la stessa regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
4 accerta che nel periodo tra il 4 giugno ed il 31 dicembre 2020 Parte_1
lavorava per la convenuta per quattro giorni alla settimana dalle 6 alle 15; condanna al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1 somma complessiva di € 7.370,42, di cui € 6.894,21 per differenze retributive complessive ed € 476,21 per TFR, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_2
giudiziali di , che liquida in € 4.310,40 per compenso, oltre spese Parte_1 generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto definitivamente a carico di
Controparte_2
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TA
5