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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 430 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. AURELI ELISA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MENGHINI LORENZA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/03/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data Per_1 Per_2
13.07.2016 e 27.09.2019 e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione ex casa familiare, sita in Coriano (RN) Via
Scaricalasino 3/A ove manterranno la propria residenza anagrafica;
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e con gli ascendenti e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
4. Il padre avrà diritto di trascorrere con i figli un weekend alternato, indicativamente dal sabato mattina sino al lunedì mattina allorquando accompagnerà i minori a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina del giorno successivo allorquando li riaccompagnerà a scuola.
Nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, il padre potrà tenerli con sé due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il venerdì alle condizioni ed orari di cui sopra.
In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta esso lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e di salute degli stessi, previo accordo con la madre e con preavviso di almeno 24 ore.
5. Per le festività natalizie e pasquali i genitori, salvo diversi accordi o impedimenti lavorativi, seguiranno il criterio dell'alternanza, trascorrendo con un genitore la Vigilia e con l'altro il giorno di Natale, oltre ai seguenti periodi: in particolare, i figli rimarranno con un genitore dal 25 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre alla ripresa della scuola;
per le vacanze pasquali, invece, i figli rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola. I compleanni dei figli verranno trascorsi pagina 2 di 5 preferibilmente insieme e, solo in caso di impossibilità, con un genitore per il pranzo e con l'altro per la cena e l'anno successivo viceversa. Nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del suo compleanno i figli staranno rispettivamente con la madre e con il padre.
6. Durante le vacanze scolastiche estive, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane non consecutive, con impegno di comunicare all'altro genitore entro il mese di maggio il periodo di ferie prescelto che verrà definito ad anni alterni secondo la preferenza dell'uno o dell'altro.
Al di fuori di tali periodi, il genitore che intenda portare in vacanza in altre località i figli per più di un giorno dovrà preavvertire l'altro genitore con congruo anticipo. In tale ipotesi, se dovessero essere utilizzati per i predetti viaggi periodi in cui i minori sarebbero dovuti stare con l'altro genitore, quest'ultimo avrà il diritto di recuperare la giornata o/e le giornate di sua spettanza non godute con i figli.
7. Eventuali diverse condizioni potranno essere concordate da entrambi i genitori.
8. A titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, il SI. corrisponderà CP_1 alla SI.ra in via anticipata entro il 10° giorno di ogni mese, la somma mensile di € Parte_1
500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) da aggiornarsi ogni anno in base all'aumento ISTAT. Il padre provvederà altresì, nella misura del 100%, alle spese straordinarie per i figli, da intendersi come spese mediche specialistiche non mutuabili, spese ortodontiche ed odontoiatriche, farmaceutiche non mutuabili
(esclusi farmaci da banco), spese scolastiche e universitarie, comprensive queste ultime dell'acquisto dei libri di testo e del corredo di inizio anno scolastico, rette e tasse di iscrizione, spese per attività ricreativa e sportiva con relativa attrezzatura, e comunque secondo le Linee Guida del CNF del 29.11.2017, tutte
(salve le urgenze mediche) previa esibizione di idonea documentazione ed espresso e preventivo consenso in ordine alla loro effettuazione ed entità.
9. I genitori convengono che l'assegno unico per i figli, pari ad attuali euro 335,00 verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1
10. La casa familiare, di proprietà esclusiva del SI. , inclusi i mobili e quant'altro a corredo, CP_1
sarà assegnata alla SI.ra stante la collocazione ivi prevalente dei minori, e rimarrà nella sua Pt_1
disponibilità sino alla maggiore età dei figli, o comunque alla loro indipendenza economica. La SI.ra
[...]
si impegna e obbliga a provvedere alla voltura a suo nome delle utenze di fornitura luce, gas, Pt_1
acqua, telefonia, tari e conseguentemente provvederà ai relativi pagamenti.
11. Il SI. che di fatto si è già trasferito in altra abitazione, provvederà alla CP_1
regolarizzazione della residenza anagrafica entro trenta giorni dal deposito della sentenza.
pagina 3 di 5 12. Il SI. si impegna e obbliga a continuare a provvedere al pagamento della rata del CP_1 finanziamento, di attuali euro 250 mensili, relativa all'acquisto dell'autovettura FIAT 500E di proprietà della SI.ra ed in suo esclusivo uso, sino alla scadenza del contratto stesso. Pt_1
13. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
14. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di non avere reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
15. Le spese relative al presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti e per l'effetto sottoscrivono il presente ricorso i legali delle parti anche al fine della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma VIII, L.31/12/2012, n.247.
16. Gli effetti del presente accordo decorreranno dal momento della sottoscrizione.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della responsabilità Parte_1 CP_1 genitoriale nei confronti dei figli e nati dall'unione il 13.07.2016 e 27.09.2019, si Per_1 Per_2
attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. AURELI ELISA (C.F. ) C.F._2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MENGHINI LORENZA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 06/03/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli e nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data Per_1 Per_2
13.07.2016 e 27.09.2019 e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione ex casa familiare, sita in Coriano (RN) Via
Scaricalasino 3/A ove manterranno la propria residenza anagrafica;
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e con gli ascendenti e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
4. Il padre avrà diritto di trascorrere con i figli un weekend alternato, indicativamente dal sabato mattina sino al lunedì mattina allorquando accompagnerà i minori a scuola, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente nella giornata del mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina del giorno successivo allorquando li riaccompagnerà a scuola.
Nella settimana in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, il padre potrà tenerli con sé due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il venerdì alle condizioni ed orari di cui sopra.
In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta esso lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e di salute degli stessi, previo accordo con la madre e con preavviso di almeno 24 ore.
5. Per le festività natalizie e pasquali i genitori, salvo diversi accordi o impedimenti lavorativi, seguiranno il criterio dell'alternanza, trascorrendo con un genitore la Vigilia e con l'altro il giorno di Natale, oltre ai seguenti periodi: in particolare, i figli rimarranno con un genitore dal 25 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre alla ripresa della scuola;
per le vacanze pasquali, invece, i figli rimarranno con un genitore dalla fine della scuola fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola. I compleanni dei figli verranno trascorsi pagina 2 di 5 preferibilmente insieme e, solo in caso di impossibilità, con un genitore per il pranzo e con l'altro per la cena e l'anno successivo viceversa. Nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del suo compleanno i figli staranno rispettivamente con la madre e con il padre.
6. Durante le vacanze scolastiche estive, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore almeno due settimane non consecutive, con impegno di comunicare all'altro genitore entro il mese di maggio il periodo di ferie prescelto che verrà definito ad anni alterni secondo la preferenza dell'uno o dell'altro.
Al di fuori di tali periodi, il genitore che intenda portare in vacanza in altre località i figli per più di un giorno dovrà preavvertire l'altro genitore con congruo anticipo. In tale ipotesi, se dovessero essere utilizzati per i predetti viaggi periodi in cui i minori sarebbero dovuti stare con l'altro genitore, quest'ultimo avrà il diritto di recuperare la giornata o/e le giornate di sua spettanza non godute con i figli.
7. Eventuali diverse condizioni potranno essere concordate da entrambi i genitori.
8. A titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, il SI. corrisponderà CP_1 alla SI.ra in via anticipata entro il 10° giorno di ogni mese, la somma mensile di € Parte_1
500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) da aggiornarsi ogni anno in base all'aumento ISTAT. Il padre provvederà altresì, nella misura del 100%, alle spese straordinarie per i figli, da intendersi come spese mediche specialistiche non mutuabili, spese ortodontiche ed odontoiatriche, farmaceutiche non mutuabili
(esclusi farmaci da banco), spese scolastiche e universitarie, comprensive queste ultime dell'acquisto dei libri di testo e del corredo di inizio anno scolastico, rette e tasse di iscrizione, spese per attività ricreativa e sportiva con relativa attrezzatura, e comunque secondo le Linee Guida del CNF del 29.11.2017, tutte
(salve le urgenze mediche) previa esibizione di idonea documentazione ed espresso e preventivo consenso in ordine alla loro effettuazione ed entità.
9. I genitori convengono che l'assegno unico per i figli, pari ad attuali euro 335,00 verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Parte_1
10. La casa familiare, di proprietà esclusiva del SI. , inclusi i mobili e quant'altro a corredo, CP_1
sarà assegnata alla SI.ra stante la collocazione ivi prevalente dei minori, e rimarrà nella sua Pt_1
disponibilità sino alla maggiore età dei figli, o comunque alla loro indipendenza economica. La SI.ra
[...]
si impegna e obbliga a provvedere alla voltura a suo nome delle utenze di fornitura luce, gas, Pt_1
acqua, telefonia, tari e conseguentemente provvederà ai relativi pagamenti.
11. Il SI. che di fatto si è già trasferito in altra abitazione, provvederà alla CP_1
regolarizzazione della residenza anagrafica entro trenta giorni dal deposito della sentenza.
pagina 3 di 5 12. Il SI. si impegna e obbliga a continuare a provvedere al pagamento della rata del CP_1 finanziamento, di attuali euro 250 mensili, relativa all'acquisto dell'autovettura FIAT 500E di proprietà della SI.ra ed in suo esclusivo uso, sino alla scadenza del contratto stesso. Pt_1
13. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
14. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di non avere reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
15. Le spese relative al presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti e per l'effetto sottoscrivono il presente ricorso i legali delle parti anche al fine della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 comma VIII, L.31/12/2012, n.247.
16. Gli effetti del presente accordo decorreranno dal momento della sottoscrizione.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della responsabilità Parte_1 CP_1 genitoriale nei confronti dei figli e nati dall'unione il 13.07.2016 e 27.09.2019, si Per_1 Per_2
attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conSIlio del 15.05.2025.
Il Presidente del Collegio Civile Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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