Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/12/2025, n. 22662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22662 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22662/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13890/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13890 del 2022, proposto da
Sistemi Iperbarici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Francalanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni Province Autonome, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Regione Sicilia, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Autonoma Trentino Alto Adige Sudtirol, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.07.22 avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 15.09.2022;
- dell'accordo della Conferenza Stato Regioni rep. atti 181 del 07.11.2019 avente ad oggetto “Accordo ai sensi dell'art. 9 ter del decreto – legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018”;
- del Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanza del 06.07.22 avente ad oggetto “Adozione delle linee guide propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 26.10.2022;
- dell'accordo della Conferenza Stato Regioni rep. atti 182 del 7.11.2019 avente ad oggetto “Accordo ai sensi dell'art. 9 ter del decreto – legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per l'anno 2019”;
- dell'atto 22/179/cr6/c7 della Conferenza Regioni e Province Autonome avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- dell'atto 22/186/SR13/C7 della Conferenza Regioni e Province Autonome “posizione sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022 n.115 tetti dispositivi medici 2015 – 2018- Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142 - punto 13) odg conferenza Stato-Regioni”;
- della circolare adotta di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia n. 7435 del 17.0.2020;
- del Decreto del Ministero della Salute del 24.05.2019 con cui si sono approvati i Modelli CE da utilizzare per la rilevazione della spesa dei dispositivi medici;
- della Circolare del Ministero della Salute del 29.07.2019 prot n. 22413 di contenuti incogniti alla ricorrente;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni Province Autonome, della Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. AN GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 8 comma 3 del d.l. 30 giugno 2023 n. 34, convertito con l. 26 maggio 2023, n. 56;
vista la sentenza 22 luglio 2024, n. 139 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma 3, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito;
visto l’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con l. 8 agosto 2025 n. 118, a norma del quale “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
vista la memoria in data 09/09/2025 con cui il procuratore di parte ricorrente rappresenta che la società Sistemi Iperbarici S.r.l. ha corrisposto alle Regioni gli importi indicati in tutti i provvedimenti regionali che la riguardano scontati del 52%, come previsto dall’art. 8, comma 3 del d.l. 30 giugno 2023 n. 34, riservandosi la possibilità di recuperare la differenza fra quanto corrisposto in forza dell’art. 8 del d.l. 30 giugno 2023 n. 34 e quanto previsto dall’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95;
considerato che il predetto procuratore conclude affinché venga pronunciata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite;
considerato che nel corso dell’udienza pubblica straordinaria del 21 novembre 2025, questo Tribunale ha dato avviso alle parti, come da dichiarazione riportata a verbale ex art. 73 c.p.a., di dover trattenere la causa in decisione al fine di definire il giudizio con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
osservato infatti che, in base al tenore letterale della previsione normativa, il meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dell’art. 8 comma 3 del d.l. 30 giugno 2023 n. 34 e dall’art. 7, commi 1 e 1-bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118 determina « la cessazione della materia del contendere », con compensazione delle spese; ma che, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati);
ritenuto pertanto che alla luce di quanto sopra debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto, da ultimo, di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
AN GI, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GI | IT RI |
IL SEGRETARIO