Art. 11.
All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in complessive lire 171.500 milioni (lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 39.500 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10) si provvede:
per lire 54.700 milioni, mediante riduzione dei seguenti capitoli dei sottoindicati stati di previsione per il medesimo esercizio: n. 2011 (milioni 1.285), n. 2012 (milioni 1.931), n. 2032 (milioni 577,6), n. 2033 (milioni 6.000), n. 2203 (milioni 680), n. 2301 (milioni 1.560), n. 2302 (milioni 88), n. 2307 (milioni 400), n. 2401 (milioni 2.000), n. 2405 (milioni 1.112), n. 3021 (milioni 1.000), n.
3502 (milioni 5.000), n. 3504 (milioni 5.064,9), n. 3506 (milioni 4.748,4) e n. 4501 (milioni 1.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; n. 1207 (milioni 100), n. 1212 (milioni 50), n. 1218 (milioni 50) e n. 1219 (milioni 50) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; n. 1459 (milioni 300), n. 1466 (milioni 500), n. 1467 (milioni 500) e n. 1468 (milioni 200) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e n. 3523 (milioni 20.003,1) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
per il rimanente importo di lire 116.800 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5157 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
In corrispondenza della riduzione di lire 116.800 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento autorizzato per l'anno finanziario 1973 con l' articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell' articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18 .
All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 211.000 milioni, di cui lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 79.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in complessive lire 171.500 milioni (lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 39.500 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10) si provvede:
per lire 54.700 milioni, mediante riduzione dei seguenti capitoli dei sottoindicati stati di previsione per il medesimo esercizio: n. 2011 (milioni 1.285), n. 2012 (milioni 1.931), n. 2032 (milioni 577,6), n. 2033 (milioni 6.000), n. 2203 (milioni 680), n. 2301 (milioni 1.560), n. 2302 (milioni 88), n. 2307 (milioni 400), n. 2401 (milioni 2.000), n. 2405 (milioni 1.112), n. 3021 (milioni 1.000), n.
3502 (milioni 5.000), n. 3504 (milioni 5.064,9), n. 3506 (milioni 4.748,4) e n. 4501 (milioni 1.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; n. 1207 (milioni 100), n. 1212 (milioni 50), n. 1218 (milioni 50) e n. 1219 (milioni 50) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; n. 1459 (milioni 300), n. 1466 (milioni 500), n. 1467 (milioni 500) e n. 1468 (milioni 200) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e n. 3523 (milioni 20.003,1) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
per il rimanente importo di lire 116.800 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5157 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
In corrispondenza della riduzione di lire 116.800 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento autorizzato per l'anno finanziario 1973 con l' articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 , da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell' articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18 .
All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 211.000 milioni, di cui lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 79.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.