Decreto cautelare 23 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01908/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02177/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2177 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego De Carolis e Massimo Solari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
previa sospensione,
- della determinazione della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificata il 16 ottobre 2024, con la quale al ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri dal 2005, è stata comminata la sanzione di stato della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”, con iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito e dichiarazione di cessazione dal servizio permanente;
- dell’atto del Capo di Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri "Toscana" che disponeva inchiesta formale con addebito contestato il 4 aprile 2024, con deferimento alla Commissione di Disciplina;
- dell’atto, non conosciuto e non notificato, della Commissione di Disciplina del 9 agosto 2024, che lo riteneva “non meritevole di conservare il grado", dal momento che il ricorrente avrebbe “- leso quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all''Arma dei Carabinieri; - irrimediabilmente pregiudicato la relazione fiduciaria tra Amministrazione e dipendente”;
- di ogni altro atto strumentale ed istruttorio, espressamente richiamati negli atti impugnati, ancorché non conosciuti;
- di ogni altro atto o misura organizzativa regolatoria del procedimento disciplinare, ancorché non conosciuto, qualora possano essere interpretati in senso sfavorevole al ricorrente;
e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione, con conseguente condanna, alla corresponsione delle somme dovute a titolo di stipendio e previdenziali non percepite dal ricorrente per i periodi di sospensione;
Con riserva di formulare eventuali motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 la dott.ssa SI De EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nell’anno 2015, nei confronti dell’odierno ricorrente, carabiniere scelto, la procura avviava indagini per commercio di ingenti quantitativi di sostanze dopanti, contestandogli perciò il reato di cui all’art. 9, comma 7 della l. n. 376/2000.
All’esito del procedimento penale, il ricorrente veniva assolto con sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS-, emessa dal Tribunale Monocratico di Firenze, “perché il fatto non costituisce reato”; a carico dell’odierno ricorrente non veniva infatti ravvisato il dolo specifico, consistente nel “fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”, introdotto dall’art. 586 bis , comma 7 c.p. che, sostituendo il previgente art. 9, comma 7 della l. n. 376/2000, aveva al tempo ridisegnato il reato di commercio di sostanze dopanti (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
La sentenza veniva impugnata dal ricorrente, che chiedeva di essere assolto con formula a lui più favorevole.
Con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Corte di Appello di Firenze, divenuta irrevocabile in data 4 marzo 2022, come da attestazione della cancelleria competente, rilasciata il 27 febbraio 2024, veniva confermata l’assoluzione del ricorrente per mancanza dell’elemento soggettivo (cfr. doc. 13 di parte resistente).
In data 4 aprile 2024, nei suoi riguardi veniva quindi formulato addebito disciplinare per i fatti già contestati in ambito penale e, da quel momento, prendeva avvio l’inchiesta formale.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nei confronti del ricorrente veniva irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado, per rimozione, per motivi disciplinari, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lettera d), 865 e 867 del d.lgs. n. 66/2010, “-OMISSIS-” (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Lo stesso cessava quindi dal servizio ai sensi dell’art. 923, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 66/2010 cit..
2. Avverso il provvedimento sanzionatorio e gli atti ad esso presupposti è insorto il ricorrente.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, la domanda di sospensione avanzata dal ricorrente è stata respinta, non essendosi ritenuti presenti sufficienti profili di fondatezza del ricorso.
Il Collegio, con la stessa ordinanza, ha invitato l’Amministrazione a depositare la relazione della Commissione di Disciplina citata nel provvedimento sanzionatorio e gli altri documenti inerenti al procedimento disciplinare che ancora non fossero stati versati in atti.
5. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito, ritenendo che “le questioni poste dal ricorso, in particolare quella attinente alla proporzionalità della sanzione, possano essere compiutamente affrontate in sede di merito che per tale ragione andrà fissata rapidamente pur senza accogliere la richiesta cautelare”.
6. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 - in vista della quale l’Amministrazione ha depositato la documentazione richiesta - la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Visto tutto quanto precede, si possono esaminare le censure formulate nel ricorso.
1.1. Con la prima censura il ricorrente lamenta che l’atto impugnato sarebbe stato adottato da un dirigente che non era ancora formalmente incardinato nella funzione, poiché il relativo decreto di nomina risultava in corso di registrazione presso la Corte dei Conti e non poteva perciò ritenersi efficace.
La censura non è fondata.
Infatti, la registrazione dell’atto di nomina del dirigente presso la Corte dei Conti non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio da esso sottoscritto, ma ne costituisce, al più, condizione di efficacia.
In ogni caso, dagli atti risulta che il provvedimento n. 13 del 6 agosto 2024, di nomina del Generale di Brigata che ha sottoscritto l’atto impugnato, è stato trasmesso alla Corte dei Conti in data 8 agosto e ammesso alla registrazione il 10 settembre 2024, in data antecedente alla protocollazione del provvedimento sanzionatorio, registrato con n. di prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- (cfr. doc. depositato da parte resistente in data 4 marzo 2025).
1.2. Con la seconda censura il ricorrente denuncia il tardivo avvio del procedimento disciplinare nei suoi riguardi; a suo dire, infatti, la contestazione dell’addebito sarebbe avvenuta oltre il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall’art. 1392, comma 1 del d.lgs. n. 66/2010, decorrente dalla irrevocabilità della sentenza penale della Corte di Appello di Firenze, risalente al 4 aprile 2022.
La doglianza è priva di pregio.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 14 del 13 settembre 2022, ha affermato che, ai fini della instaurazione o ripresa del procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, d.lgs. n. 66/2010, «la conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge”.
Nel caso di specie, la conoscenza della sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Firenze, con la formale attestazione della sua intervenuta irrevocabilità, è stata acquisita dall’Amministrazione solo in data 4 marzo 2024, quando è stata inviata apposita comunicazione dall’ufficio del registro generale penale (cfr. doc. 13 di parte resistente cit.).
La contestazione dell’addebito, risalente al 4 aprile 2024, è dunque tempestiva.
1.3. Con la terza censura il ricorrente sostiene che il provvedimento disciplinare sarebbe sorretto da una motivazione solo apparente, che richiama in modo acritico le condotte contestate in sede penale, senza svolgere una nuova ed autonoma valutazione sugli specifici profili di rilevanza disciplinare.
L’Amministrazione, inoltre, non avrebbe dato alcun rilievo né al fatto che il procedimento penale si è concluso con una sentenza di assoluzione, né alle circostanze favorevoli al ricorrente, emerse durante le indagini; non si sarebbe tenuto conto, in particolare, del fatto che, a seguito di apposite analisi di laboratorio, i farmaci sequestrati al ricorrente siano risultati privi di principi attivi e perciò innocui.
Con la quarta censura il ricorrente lamenta che la perdita del grado e la conseguente destituzione sarebbero misure sanzionatorie eccessive e sproporzionate rispetto alla concreta gravità delle condotte contestategli.
Con la quinta ed ultima censura il ricorrente sostiene che non gli sarebbe mai stata comunicata la relazione della Commissione di Disciplina espressamente richiamata nel provvedimento sanzionatorio conclusivo.
Le tre censure appena sintetizzate, che si possono esaminare congiuntamente, non sono fondate.
Va innanzi tutto rammentato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, nella scelta delle sanzioni disciplinari da irrogare nei confronti del personale appartenente all’Arma dei Carabinieri, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, insindacabile salvo che per manifesti profili di travisamento, illogicità e irragionevolezza, che rivelino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra l'infrazione e il fatto (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. I, 7 gennaio 2025, n. 6; sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2428; sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1296; sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5473).
Inoltre, come evidenziato dal Consiglio di Stato, “la motivazione della sanzione della perdita del grado per rimozione, sebbene in ogni caso necessaria, non richiede sempre il medesimo livello di dettaglio, potendo essere meno particolareggiata nell'ipotesi di condotte di elevata gravità, al punto che la sanzione applicata, in relazione ai fatti accertati e contestati, non sarebbe comunque suscettibile di ridimensionamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1516); ciò, a fortiori, a fronte di comportamenti, come quelli in esame, contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all'Arma dei Carabinieri” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2020, n. 2107).
Infine, la giurisprudenza ritiene che la sanzione espulsiva sia da ritenersi legittima a fronte di comportamenti contrari alle finalità perseguite dal Corpo di appartenenza (cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 maggio 2020, n. 3112).
Tutto ciò premesso, va osservato che nel caso di specie il provvedimento sanzionatorio indica in modo esauriente le condotte poste in essere dal ricorrente e ne mette in luce la gravità, evidenziando come le stesse abbiano irrimediabilmente inciso sui principi di moralità e rettitudine che devono caratterizzare il comportamento di un militare e sul rapporto di fiducia che deve intercorrere tra l’Amministrazione e il dipendente.
I fatti contestati risultano accertati con sentenze penali di primo e secondo grado, dalle quali emerge, in particolare, che all’interessato sono state sequestrate ingenti quantità di farmaci dopanti, vietati dalla legge, e che lo stesso commerciava tale tipologia di sostanze, ponendo in essere le condotte materiali previste dall’art. 586 bis c.p..
Inoltre, l’assoluzione del ricorrente, in primo e secondo grado, è dipesa esclusivamente dalla mancanza del dolo specifico previsto dall’art. 586 bis c.p. (introdotto dal d.lgs. n. 21/2018, in sostituzione del precedente art. 9, comma 7 della l. n. 376/2000), ossia della specifica volontà di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. E’ evidente che l’assenza di questo peculiare elemento soggettivo non basta ad elidere o a ridimensionare, sul piano disciplinare, la gravità dei comportamenti del ricorrente, soprattutto se si tiene conto dei compiti di prevenzione e repressione dei reati spettanti agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.
Anche il fatto che i farmaci sequestrati al ricorrente non contenessero principi attivi non ha rilevanza sul piano disciplinare, posto che tale condotta denota, semmai, il tentativo, certamente non lodevole, di trarre in inganno i soggetti ai quali egli cedeva le sostanze asseritamente dopanti.
L’Amministrazione resistente, infine, ha depositato, nel corso del giudizio, la relazione della Commissione di Disciplina che ha valutato la posizione del ricorrente (cfr. doc. 3 di parte resistente); la stessa non contiene elementi nuovi o diversi rispetto a quelli appena evidenziati, tutti richiamati nel provvedimento finale, tanto che rispetto ad essa il ricorrente non ha ritenuto di formulare motivi aggiunti.
In conclusione, nel caso di specie la scelta della sanzione disciplinare da irrogare al ricorrente è intervenuta all’esito di un’attività istruttoria completa, nel corso della quale il soggetto interessato ha avuto modo di interloquire con l’Amministrazione; la motivazione a sostegno dei provvedimenti impugnati tiene inoltre conto di circostanze oggettive, accertate in sede penale, e pondera anche gli elementi astrattamente idonei ad attenuare la responsabilità disciplinare del ricorrente, ritenendoli tuttavia irrilevanti.
Non vi sono pertanto ragioni che possano indurre a ritenere manifestamente illogica o sproporzionata la sanzione irrogata nei riguardi del ricorrente.
2. Alla luce di quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle Amministrazioni resistenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e ogni altra persona fisica citata negli atti del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SI La AR, Presidente
SI De EL, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De EL | SI La AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.