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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2024, n. 11773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11773 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE MA nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 24/02/2023 della CORTE DI APPELLO DI TRIE- STE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Sentito l'Avvocato GABRIELE FORESTE, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha chiesto in via principale il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste. RITENUTO IN FATTO EL MA, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/02/2024 della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza in data 30/10/2019 che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 642, comma secondo cod. pen Deduce: 1. Va innanzitutto rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza dei quali chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in via subordinata rispetto al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11773 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 22/02/2024 2. Passando ai motivi d'impugnazione, deduce: 2.1. Violazione di legge per la mancata assunzione di una prova documentale decisiva. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione dei documenti allegati all'atto di appello;
2.3. Vizio di motivazione per l'omessa considerazione dei dati di fatto emergenti dagli atti processuali, così come evidenziati nell'atto di appello;
2.4. Vizio di motivazione per la negazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. 2. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante;
che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. 3. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.. 4. Non v'è spazio per esaminare la sussistenza di una causa di proscioglimento, per come richiesto dal ricorrente, atteso che la remissione di querela fa venir meno la condizione di procedibilità dell'azione penale, con la conseguente impossibilità di inoltrarsi su questioni che -invece- suppongono che l'azione penale sia ancora procedibile. Va ribadito, infatti, che «La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, nonostante la sopravvenuta prescrizione del reato medesimo)», (Sez. 5, Sentenza n. 21874 del 20/03/2014, Salmeri, Rv. 262820 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Sentito l'Avvocato GABRIELE FORESTE, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha chiesto in via principale il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste. RITENUTO IN FATTO EL MA, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/02/2024 della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza in data 30/10/2019 che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 642, comma secondo cod. pen Deduce: 1. Va innanzitutto rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza dei quali chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in via subordinata rispetto al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11773 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 22/02/2024 2. Passando ai motivi d'impugnazione, deduce: 2.1. Violazione di legge per la mancata assunzione di una prova documentale decisiva. 2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione dei documenti allegati all'atto di appello;
2.3. Vizio di motivazione per l'omessa considerazione dei dati di fatto emergenti dagli atti processuali, così come evidenziati nell'atto di appello;
2.4. Vizio di motivazione per la negazione delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. 2. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante;
che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. 3. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.. 4. Non v'è spazio per esaminare la sussistenza di una causa di proscioglimento, per come richiesto dal ricorrente, atteso che la remissione di querela fa venir meno la condizione di procedibilità dell'azione penale, con la conseguente impossibilità di inoltrarsi su questioni che -invece- suppongono che l'azione penale sia ancora procedibile. Va ribadito, infatti, che «La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, nonostante la sopravvenuta prescrizione del reato medesimo)», (Sez. 5, Sentenza n. 21874 del 20/03/2014, Salmeri, Rv. 262820 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden