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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 769/2019 depositato il 20/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON - Via Palestro N.15
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 27/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01E201873 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: "accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'avviso di accertamento”; “con condanna vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio".
Appellato: "rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di accertamento impugnato trae origine dalla verifica della Guardia di Finanza (Tenenza di Osimo) nei confronti della Società_1 (società di diritto statunitense), in relazione alla quale l'Ufficio ha contestato l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia e l'omessa dichiarazione di ricavi/costi, con maggior reddito 2011 quantificato in € 115.718,00.
Sulla base di tali risultanze, l'Agenzia delle Entrate di ON emise un avviso di accertamento in capo alla società (richiamato dall'appellante come notificato il 10 dicembre 2018 e oggetto di separato contenzioso).
Il predetto Ufficio emise, altresì, il conseguente l'avviso di accertamento alla persona fisica Ricorrente_1, fondato anche sulla presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio “in ragione della c.d. ristretta base azionaria”, con tassazione di utili non contabilizzati per € 91.231,00 e ulteriori rilievi (redditi esteri e assegni).
Con sentenza n. 455/2019, depositata il 27 settembre 2019, l'allora Commissione Tributaria Provinciale di
ON rigettò il ricorso, ritenendo:
- applicabile il raddoppio dei termini ex art. 43 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 poiché la denuncia per l'ipotesi di reato connessa al maggior reddito accertato era stata trasmessa il 28 dicembre 2016 , ossia entro i termini ordinari per notificare l'avviso di accertamento;
- “ininfluente” l'archiviazione richiesta dalla Procura della Repubblica e disposta dal Giudice delle Indagini
Preliminari;
- regolare la notifica a mezzo posta.
Con atto di appello, notificato il 7 novembre 2019, l'appellante ha censurato la decisione, ribadendo in particolare:
- la decadenza dell'Ufficio (insussistenza dei presupposti del raddoppio, poiché la G.d.F. avrebbe comunicato al P.M. la sola rilevanza fiscale e il mancato superamento della soglia penale);
- la questione della notifica estera;
- e, in subordine, motivi di merito.
In data 20 novembre 2019, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 769/2019.
In data 30 dicembre 2019, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di ON chiedendo il rigetto e confermando la legittimità dell'Avviso di accertamento n. TQY01E201873-2018, notificato il 12 dicembre
2018.
Parte appellante ha depositato ulteriori memorie illustrative segnalando in particolare la decisione assunta da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria con la Sentenza n. 789/2025 depositata il 26 agosto 2025 oltre che giurisprudenza di legittimità.
In data 15 ottobre 2025, l'appello è stato trattato in Pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ed è fondato. La controversia va decisa in via pregiudiziale sulla decadenza dell'Agenzia delle Entrate, eccezione che – se fondata – travolge l'atto e rende superflue le ulteriori questioni.
A) Quadro normativo: termini ordinari e raddoppio
Per l'annualità 2011, l'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedeva termini di decadenza “ordinari”, più lunghi in caso di omessa dichiarazione;
l'appellante stesso assume, come ipotesi più favorevole all'Ufficio, la scadenza al 31 dicembre 2017.
Il raddoppio dei termini, nella disciplina applicabile ratione temporis, è collegato all'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p.. Trattasi, evidentemente, di un istituto eccezionale che richiede presupposti rigorosi.
In particolare, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che il raddoppio dei termini non presuppone un accertamento penale definitivo, né l'effettivo esercizio dell'azione penale.
Tuttavia, resta nei poteri - doveri del Giudice Tributario verificare “ora per allora” la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, dunque la configurabilità astratta del reato ed il superamento delle soglie di punibilità che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie penale.
Se la soglia non è superata, il reato non è configurabile e l'obbligo di denuncia difetta in radice.
B) Applicazione al caso concreto: la comunicazione della G.d.F. e l'importo della presunta evasione
L'appellante ha dedotto che i verificatori si sono “ravveduti”, comunicando al P.M. che “i fatti accertati assumono rilevanza solo dal punto di vista fiscale” e precisando che l'imposta diretta (IRES) evasa non superava la soglia di punibilità € 50.000,00, con conseguente insussistenza della fattispecie di reato. Tale comunicazione risulta versata in atti.
Peraltro, questa stessa Corte di Giustizia Tributaria si è già pronunciata, in controversia connessa originata dalla medesima verifica e dalla medesima notitia criminis, con sentenza n. 789 del 14 maggio 2025 (RGA
595/2019) depositata il 26 agosto 2025, valorizzando espressamente la comunicazione della G.d.F. e la quantificazione dell'imposta evasa, affermando che:
- l'imposta evasa accertata (€ 31.822,53) è inferiore sia alla soglia € 77.468,53 (vigente nel 2011) sia a quella
€ 50.000,00 (vigente nel 2016);
- la G.d.F. ha comunicato l'assenza di rilevanza penale, inducendo all'archiviazione;
- dunque non ricorrevano i presupposti per l'obbligo di denuncia e, conseguentemente, per il raddoppio dei termini.
Tale approdo interpretativo va qui ribadito per ragioni di coerenza e uniformità decisoria, oltre che per elementare rispetto della logica: se l'evasione è sotto soglia, non esiste il presupposto penale;
se non esiste il presupposto penale, l'obbligo di denuncia non sorge;
se l'obbligo non sorge, il raddoppio non opera.
Conclusione sul punto: il raddoppio dei termini è inoperante.
C) Conseguenza: decadenza dell'Ufficio
Escluso il raddoppio, l'avviso notificato il 12 dicembre 2018 è stato emesso oltre la scadenza del 31.12.2017
(termine ordinario assunto come massimo favorevole all'Ufficio per l'accertamento dei redditi 2011), con conseguente decadenza dalla potestà impositiva. Altri motivi (notifica e merito): assorbiti
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza comporta l'assorbimento delle ulteriori censure (notifica estera ex art. 29 D.L. 78/2010 e doglianze di merito).
D) Sulle spese
Il Collegio, considerando le modifiche legislative e la giurisprudenza non univoca succedutasi sul raddoppio dei termini, ritiene equo compensare le spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello; per l'effetto, in riforma della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di ON n. 455/03/2019, annulla l'avviso di accertamento n. TQY01E201873-2018 (anno d'imposta 2011) per intrvenuta decadenza dell'Ufficio;
- spese compensate.
Così deciso in ON il 15 ottobre 2025
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RO TR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 769/2019 depositato il 20/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON - Via Palestro N.15
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 455/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 27/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01E201873 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: "accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'avviso di accertamento”; “con condanna vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio".
Appellato: "rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di accertamento impugnato trae origine dalla verifica della Guardia di Finanza (Tenenza di Osimo) nei confronti della Società_1 (società di diritto statunitense), in relazione alla quale l'Ufficio ha contestato l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia e l'omessa dichiarazione di ricavi/costi, con maggior reddito 2011 quantificato in € 115.718,00.
Sulla base di tali risultanze, l'Agenzia delle Entrate di ON emise un avviso di accertamento in capo alla società (richiamato dall'appellante come notificato il 10 dicembre 2018 e oggetto di separato contenzioso).
Il predetto Ufficio emise, altresì, il conseguente l'avviso di accertamento alla persona fisica Ricorrente_1, fondato anche sulla presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio “in ragione della c.d. ristretta base azionaria”, con tassazione di utili non contabilizzati per € 91.231,00 e ulteriori rilievi (redditi esteri e assegni).
Con sentenza n. 455/2019, depositata il 27 settembre 2019, l'allora Commissione Tributaria Provinciale di
ON rigettò il ricorso, ritenendo:
- applicabile il raddoppio dei termini ex art. 43 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 poiché la denuncia per l'ipotesi di reato connessa al maggior reddito accertato era stata trasmessa il 28 dicembre 2016 , ossia entro i termini ordinari per notificare l'avviso di accertamento;
- “ininfluente” l'archiviazione richiesta dalla Procura della Repubblica e disposta dal Giudice delle Indagini
Preliminari;
- regolare la notifica a mezzo posta.
Con atto di appello, notificato il 7 novembre 2019, l'appellante ha censurato la decisione, ribadendo in particolare:
- la decadenza dell'Ufficio (insussistenza dei presupposti del raddoppio, poiché la G.d.F. avrebbe comunicato al P.M. la sola rilevanza fiscale e il mancato superamento della soglia penale);
- la questione della notifica estera;
- e, in subordine, motivi di merito.
In data 20 novembre 2019, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 769/2019.
In data 30 dicembre 2019, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di ON chiedendo il rigetto e confermando la legittimità dell'Avviso di accertamento n. TQY01E201873-2018, notificato il 12 dicembre
2018.
Parte appellante ha depositato ulteriori memorie illustrative segnalando in particolare la decisione assunta da questa stessa Corte di Giustizia Tributaria con la Sentenza n. 789/2025 depositata il 26 agosto 2025 oltre che giurisprudenza di legittimità.
In data 15 ottobre 2025, l'appello è stato trattato in Pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ed è fondato. La controversia va decisa in via pregiudiziale sulla decadenza dell'Agenzia delle Entrate, eccezione che – se fondata – travolge l'atto e rende superflue le ulteriori questioni.
A) Quadro normativo: termini ordinari e raddoppio
Per l'annualità 2011, l'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedeva termini di decadenza “ordinari”, più lunghi in caso di omessa dichiarazione;
l'appellante stesso assume, come ipotesi più favorevole all'Ufficio, la scadenza al 31 dicembre 2017.
Il raddoppio dei termini, nella disciplina applicabile ratione temporis, è collegato all'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p.. Trattasi, evidentemente, di un istituto eccezionale che richiede presupposti rigorosi.
In particolare, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che il raddoppio dei termini non presuppone un accertamento penale definitivo, né l'effettivo esercizio dell'azione penale.
Tuttavia, resta nei poteri - doveri del Giudice Tributario verificare “ora per allora” la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, dunque la configurabilità astratta del reato ed il superamento delle soglie di punibilità che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie penale.
Se la soglia non è superata, il reato non è configurabile e l'obbligo di denuncia difetta in radice.
B) Applicazione al caso concreto: la comunicazione della G.d.F. e l'importo della presunta evasione
L'appellante ha dedotto che i verificatori si sono “ravveduti”, comunicando al P.M. che “i fatti accertati assumono rilevanza solo dal punto di vista fiscale” e precisando che l'imposta diretta (IRES) evasa non superava la soglia di punibilità € 50.000,00, con conseguente insussistenza della fattispecie di reato. Tale comunicazione risulta versata in atti.
Peraltro, questa stessa Corte di Giustizia Tributaria si è già pronunciata, in controversia connessa originata dalla medesima verifica e dalla medesima notitia criminis, con sentenza n. 789 del 14 maggio 2025 (RGA
595/2019) depositata il 26 agosto 2025, valorizzando espressamente la comunicazione della G.d.F. e la quantificazione dell'imposta evasa, affermando che:
- l'imposta evasa accertata (€ 31.822,53) è inferiore sia alla soglia € 77.468,53 (vigente nel 2011) sia a quella
€ 50.000,00 (vigente nel 2016);
- la G.d.F. ha comunicato l'assenza di rilevanza penale, inducendo all'archiviazione;
- dunque non ricorrevano i presupposti per l'obbligo di denuncia e, conseguentemente, per il raddoppio dei termini.
Tale approdo interpretativo va qui ribadito per ragioni di coerenza e uniformità decisoria, oltre che per elementare rispetto della logica: se l'evasione è sotto soglia, non esiste il presupposto penale;
se non esiste il presupposto penale, l'obbligo di denuncia non sorge;
se l'obbligo non sorge, il raddoppio non opera.
Conclusione sul punto: il raddoppio dei termini è inoperante.
C) Conseguenza: decadenza dell'Ufficio
Escluso il raddoppio, l'avviso notificato il 12 dicembre 2018 è stato emesso oltre la scadenza del 31.12.2017
(termine ordinario assunto come massimo favorevole all'Ufficio per l'accertamento dei redditi 2011), con conseguente decadenza dalla potestà impositiva. Altri motivi (notifica e merito): assorbiti
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza comporta l'assorbimento delle ulteriori censure (notifica estera ex art. 29 D.L. 78/2010 e doglianze di merito).
D) Sulle spese
Il Collegio, considerando le modifiche legislative e la giurisprudenza non univoca succedutasi sul raddoppio dei termini, ritiene equo compensare le spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello; per l'effetto, in riforma della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di ON n. 455/03/2019, annulla l'avviso di accertamento n. TQY01E201873-2018 (anno d'imposta 2011) per intrvenuta decadenza dell'Ufficio;
- spese compensate.
Così deciso in ON il 15 ottobre 2025
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RO TR