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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16435/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000676 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21780/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiedeva l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiedeva il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'ufficio del concessionario delegato dal Comune di Gragnano Publiservizi srl un preavviso di fermo amministrativo notificatogli in data 25/07/2025, emesso per un presunto omesso pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo in materia di Tari relativa all'anno 2015.
Eccepiva, nel merito, l'avvenuto pagamento della Tari da parte della di lui moglie convivente Nominativo_1
come da documentazione allegata.
Si costituiva l'ufficio del concessionario delegato che con depositate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato e l'infondatezza delle ragioni della parte ricorrente.
All'odierna udienza camerale, il giudice decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il comma 739 della L. 160/2019 stabilisce che “il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili” ed il comma 743 stabilisce che “i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”.
Nella presente vicenda il ricorrente afferma che il tributo IMU era stato versato dal coniuge.
Tuttavia, la prova documentale offerta dal ricorrente non è sufficiente a dimostrare la fondatezza del suo assunto.
Secondo i criteri generali di riparto dell'onere della prova, incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ed incombe al contribuente far valere deroghe o esenzioni o l'avvenuto adempimento.
Nel caso in esame, il ricorrente, residente dal 2007 in Gragnano, solo a far data dal 2022 risulta costituire nucleo familiare unitamente alla moglie (cfr stato di famiglia in atti), mentre l'attuale vertenza riguarda l'annualità 2015.
Quanto al versamento della moglie prodotto in atti, dalla documentazione prodotta non è chiaro se tale versamento riguardi lo specifico appartamento oggetto dell'odierna vertenza, atteso che la stessa possiede due immobili allo stesso indirizzo, con dati catastali diversi (f 10 part 1100 sub 10 e sub 11), e la documentazione prodotta non indica a quale dei due immobili sia riferito il versamento effettuato.
Il ricorrente dunque non ha dimostrato che effettivamente l'onere tributario di cui si discute è stato assolto dal coniuge. Per l'effetto, il ricorso deve essere rigettato, e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'Uffico del concessionario delegato che si liquidano in €200,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16435/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000676 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21780/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiedeva l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiedeva il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'ufficio del concessionario delegato dal Comune di Gragnano Publiservizi srl un preavviso di fermo amministrativo notificatogli in data 25/07/2025, emesso per un presunto omesso pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo in materia di Tari relativa all'anno 2015.
Eccepiva, nel merito, l'avvenuto pagamento della Tari da parte della di lui moglie convivente Nominativo_1
come da documentazione allegata.
Si costituiva l'ufficio del concessionario delegato che con depositate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato e l'infondatezza delle ragioni della parte ricorrente.
All'odierna udienza camerale, il giudice decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il comma 739 della L. 160/2019 stabilisce che “il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili” ed il comma 743 stabilisce che “i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”.
Nella presente vicenda il ricorrente afferma che il tributo IMU era stato versato dal coniuge.
Tuttavia, la prova documentale offerta dal ricorrente non è sufficiente a dimostrare la fondatezza del suo assunto.
Secondo i criteri generali di riparto dell'onere della prova, incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ed incombe al contribuente far valere deroghe o esenzioni o l'avvenuto adempimento.
Nel caso in esame, il ricorrente, residente dal 2007 in Gragnano, solo a far data dal 2022 risulta costituire nucleo familiare unitamente alla moglie (cfr stato di famiglia in atti), mentre l'attuale vertenza riguarda l'annualità 2015.
Quanto al versamento della moglie prodotto in atti, dalla documentazione prodotta non è chiaro se tale versamento riguardi lo specifico appartamento oggetto dell'odierna vertenza, atteso che la stessa possiede due immobili allo stesso indirizzo, con dati catastali diversi (f 10 part 1100 sub 10 e sub 11), e la documentazione prodotta non indica a quale dei due immobili sia riferito il versamento effettuato.
Il ricorrente dunque non ha dimostrato che effettivamente l'onere tributario di cui si discute è stato assolto dal coniuge. Per l'effetto, il ricorso deve essere rigettato, e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'Uffico del concessionario delegato che si liquidano in €200,00.