TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA SECONDA SEZIONE CIVILE Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giuseppe Mercurio, giudice onorario di pace destinato all'Ufficio per il processo del settore civile alla seconda sezione civile e delegato alla definizione del presente giudizio dal giudice titolare, dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 907/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente TRA (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 ri, co o il suo studio in Cosenza, Piazza Tommaso Campanella, n. 9, giusta procura in atti;
ATTRICE E
(P.I. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 difeso ullia Pupo dell'Avvocatura Comunale, con domicilio eletto presso la Casa Comunale in Cosenza, Piazza dei Bruzi, giusta procura in atti;
CONVENUTO Oggetto: Risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti. Per l'attrice, Sig.ra “Voglia l'On.le Tribunale adito, accertata Parte_1 la responsabilità esclusi , condannare il medesimo, in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.457,84, o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” Per il convenuto, “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettare la Controparte_1 domanda attorea in q data in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il per sent Controparte_1
Pag. 1 a 7 risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorsole in data 26.09.2018. Esponeva che, mentre percorreva a piedi il Corso Telesio in Cosenza, rovinava a terra a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata, riportando lesioni personali (frattura dell'omero sinistro). Inquadrava la responsabilità dell'ente convenuto nell'ambito dell'art. 2051 c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., per omessa custodia e manutenzione della strada. Si costituiva in giudizio il contestando integralmente la Controparte_1 domanda attorea e chieden va l'infondatezza della pretesa, l'assenza dei presupposti dell'insidia o trabocchetto, e l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali di vasta estensione. Deduceva, in ogni caso, la sussistenza di un comportamento colposo della danneggiata, idoneo a integrare il caso fortuito e ad escludere la responsabilità dell'ente, data la piena visibilità e prevedibilità dell'anomalia stradale. La causa veniva istruita mediante il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e l'ammissione di prova per testi. All'udienza del 18.04.2024 venivano escussi i testi SI.ri . All'udienza del 19.09.2024, Tes_1 Testimone_2 parte attrice rinun e l'avversa difesa Tes_3 accettava la rinuncia. Il Giudice disattesa l'opposi venuto, disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale per accertare la natura e l'entità delle lesioni, nominando la Dott.ssa in sostituzione del precedente Persona_1
CTU non comparso. La CTU opria relazione peritale in data 16.06.2025. All'udienza del 10.07.2025, le parti chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 dal Gop Dott. Giuseppe Mercurio, giusta delega in virtù del decreto del Presidente n. 52/2025, previa precisazione delle conclusioni delle parti presenti e concessione dei termini di legge ridotti (40+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, sebbene nei limiti di seguito precisati. La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Come dedotto dalla difesa attorea, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che la responsabilità per i danni subiti dall'utente di un bene demaniale, quale una strada pubblica, sia disciplinata dall'art. 2051 c.c., qualora l'ente proprietario abbia la concreta possibilità di esercitare un potere di controllo e vigilanza sul bene. Tale orientamento ha superato la precedente impostazione che limitava la responsabilità della P.A. alla figura dell'insidia o trabocchetto, riconducibile all'art. 2043 c.c..
Pag. 2 a 7 La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: per la sua configurazione è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito. Incombe invece sul custode, per andare esente da responsabilità, la prova del caso fortuito, inteso come un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, che abbia interrotto il nesso eziologico.
“...la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., secondo cui 'ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito', postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e di una relazione di fatto tra il custode e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
ad integrare la responsabilità è, quindi, necessario (e sufficiente) che il danno sia stato «cagionato» dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa...”. Nel caso di specie, non è contestato che il tratto di strada (Corso Telesio) in cui è avvenuto il sinistro rientri nella sfera di custodia del Controparte_1 trattandosi di una via del centro urbano sulla quale l'e concreto potere di intervento e controllo. L'attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante. L'istruttoria orale ha confermato la dinamica del sinistro. Il teste oculare a dichiarato: Tes_1
"Ricordo che in quella data la sig.ra è caduta a olo;
io ho visto Parte_1 personalmente la caduta. Quando mi nato, ho visto che sul manto stradale c'era una buca, non molto grande, ma tale da poterci inciampare. Posso confermare che non era presente alcuna segnaletica”. Anche il teste , figlio dell'attrice, pur non Testimone_2 avendo visto il momento esatto nfermato la presenza della buca e l'assenza di segnalazioni. La CTU medico-legale ha inoltre accertato la piena compatibilità tra le lesioni riportate dall'attrice (frattura dell'omero) e la dinamica della caduta descritta. Risulta pertanto provato il nesso causale tra l'anomalia del manto stradale (la buca) e il danno alla persona subito dalla Sig.ra
Parte_1 convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, avrebbe CP_1 dovuto provare l'esistenza del caso fortuito. La difesa dell'ente si è concentrata sulla condotta della danneggiata, sostenendo che la buca fosse visibile e che una maggiore attenzione da parte sua avrebbe evitato l'incidente. Entrambi i testi escussi, a domanda specifica, hanno in effetti affermato che la buca, con un po' di attenzione, avrebbe potuto essere evitata. Il teste ha dichiarato: "La Tes_1 buca era di dimensioni importanti, ma credo che con un po' di a otesse essere evitata". Il teste ha affermato: "La buca poteva essere evitata" . Tes_2
Tuttavi il consolidato orientamento della Suprema Corte, il comportamento disattento del danneggiato non integra di per sé il caso fortuito idoneo a escludere totalmente la responsabilità del custode, a meno che non si
Pag. 3 a 7 presenti con caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e anormalità tali da risultare l'unica causa dell'evento.
“...il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile; e l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme...”. Nel caso di specie, la condotta della Sig.ra sebbene connotata da una Parte_1 certa disattenzione, non può essere considerata abnorme o imprevedibile. Camminare su una via pubblica del centro cittadino rientra nell'uso ordinario del bene, e l'utente fa ragionevole affidamento sulla sua sicurezza. La presenza di una buca non segnalata costituisce una condizione di pericolo creata e non rimossa dal custode, che si pone come causa principale del danno. Ciò posto, la condotta colposa della vittima, pur non interrompendo il nesso causale, assume rilevanza ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ai fini della riduzione del risarcimento.
Considerato che
il sinistro è avvenuto in pieno giorno (ore 9:30 del mattino), in condizioni di piena visibilità, e che i testi hanno confermato l'evitabilità della buca con un'adeguata attenzione, si ritiene equo stimare un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30%. Di conseguenza, la responsabilità del è da affermarsi nella Controparte_1 misura del 70%. La CTU, Dott.ssa ha accertato con motivazione logica, coerente Persona_1
e scientificamente e lesioni subite dall'attrice hanno causato un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 13%, oltre a un periodo di inabilità temporanea. Le conclusioni del consulente, non oggetto di specifiche e motivate critiche tecniche, vengono fatte proprie da questo Giudice. Ciò posto, il tribunale osserva che il danno non patrimoniale, secondo l'orientamento espresso dalla corte di cassazione, deve essere inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona (cfr. cass. n. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003), sì da doversi ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico-fisica della persona) sia il danno morale in senso lato. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. cass., sez. un., n. 26972, del 11 novembre 2008); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie
Pag. 4 a 7 (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita;
quanto appena detto in ossequio al principio secondo il quale vanno evitati con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (cfr. cass. n. 15373/2011; cass. n. 14263/2011). Alla luce della predetta giurisprudenza e soddisfatti, dunque, i requisiti per il risarcimento del danno non patrimoniale, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti da parte attrice tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia eccezione) e danno patrimoniale. Il danno non patrimoniale viene determinato come segue, utilizzando come riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano (vigenti al momento della decisione), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 63, come desumibile dagli atti) e de-monetizzando i valori alla data del fatto (26.09.2018): Danno Biologico Permanente (13%): € 26.659,00; Inabilità Temporanea Parziale al 75% per 47 giorni: (47 gg x € 115,00 x 75%) = € 4053,75; Inabilità Temporanea Parziale al 50% per 30 giorni: (30 gg x € 115,00 x 50%) = € 1.725,00; Inabilità Temporanea Parziale al 25% per 60 giorni: (60 gg x € 115,00 x 25%) = € 1.725,00; Totale Danno Biologico: € 34.162,75. A tale importo, rivalutato ad oggi, si aggiungono le spese mediche ritenute congrue dalla CTU per € 75,72. Totale danno risarcibile (valori attuali): € 34.238,47. Su tale somma deve essere applicata la riduzione del 30% per il concorso di colpa dell'attrice: € 34.238,47 x 30% = € 23.966,93. Ciononostante, all'attrice può essere riconosciuto il danno non patrimoniale nei limiti della somma di € 16.446,56, richiesta nell'atto di citazione ed indicata quale somma comprensiva del danno biologico e morale e delle spese mediche documentate (€ 75,72), atteso che, all'udienza fissata dal Giudice per la precisazione delle conclusioni, parte attrice ha precisato riportandosi, limitandosi a richiamare quelle rassegnate nei precedenti atti, senza richiedere espressamente la liquidazione delle somme accertate nel corso dell'istruttoria. Né a tal fine vale il richiamo alla dicitura contenuta nell'atto di citazione “quell'altra somma maggiore che risulterà di giustizia a seguito di consulenza tecnica di ufficio medico – legale”.
Pag. 5 a 7 E invero, per costante insegnamento della corte di cassazione “La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sé, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi;
ove, invece, l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata” (cfr. cass. n. 19455/2018 che ha cassato, per ultrapetizione, la sentenza di condanna alla corresponsione degli importi risultanti dalla disposta c.t.u., eccedente rispetto alla quantificazione operata col ricorso introduttivo, in rilevata carenza di iniziative della parte di adeguamento della domanda ai più favorevoli esiti della consulenza;
negli stessi termini cfr. cass. n. 12724/2016; cass. n. 6350/2010). Pertanto, non avendo l'attrice chiesto nelle conclusioni la condanna al pagamento del maggiore importo del credito per come accertato dal c.t.u., la pronuncia non può andare oltre l'ammontare originariamente indicato. Sulla somma riconosciuta come dovuta, pari come detto ad € 16.446,56, deve essere maggiorato degli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza e fino al saldo effettivo, decorreranno gli interessi legali. Le spese seguono la soccombenza seppur parziale. In ragione dell'accoglimento della domanda e del concorso di colpa accertato, si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico del CP_1 convenuto. Sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori min alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della causa (pari ad € 16.446,56), in ragione del grado di difficoltà della controversia. Si distraggono in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto in € 807,40 per compensi, oltre iva e c.p., detratti eventuali acconti già corrisposti, devono essere poste nella misura del 30% a carico di parte attrice, mentre il restante 70% a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, accertata la responsabilità del nella causazione del sinistro per cui Controparte_1
Pag. 6 a 7 è causa nella misura del 70%, condanna il in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore, a pagare in f la Parte_1 somma di € 16.446,56 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata fino alla pubblicazione della presente sentenza, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
2. Condanna il a rimborsare a il Controparte_1 Parte_1
70% delle spe er la quota inte i
€ 2.255,00 per compensi e, € 285,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta;
3. Compensa tra le parti il restante 30% delle spese di lite;
4. Pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate con separato decreto, definitivamente nella misura del 30% a carico di parte attrice, mentre il restante 70% a carico del convenuto. CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex le Così deciso in Cosenza, in data 17 Dicembre 2025.
Il Gop
dott. Giuseppe Mercurio
Pag. 7 a 7