TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 22/12/2025, n. 23541
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Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
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Sentenza 22 dicembre 2025
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Ordinanza cautelare 19 marzo 2026

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  • Accolto
    Falsa applicazione delle norme e eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria

    Il giudizio impugnato è affetto da vizio di motivazione, poiché la Commissione non ha esplicitato in modo chiaro e comprensibile le ragioni della valutazione negativa sulle pubblicazioni. Il giudizio collegiale, espresso a maggioranza, appare apodittico e le locuzioni utilizzate mancano di reale contenuto esplicativo. Vi è contraddittorietà nella misura in cui, pur riconoscendo aspetti positivi, non vengono spiegate le ragioni della prevalenza degli aspetti negativi. La Commissione non ha valorizzato le pubblicazioni di dimensione internazionale come previsto dall'autovincolo.

  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento del titolo di affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio

    Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, dato che il candidato ha comunque ottenuto una valutazione positiva in parte e non emergono profili concorrenziali relativi a un miglioramento di posizione in una graduatoria concorsuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 22/12/2025, n. 23541
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23541
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo