Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 22/12/2025, n. 23541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23541 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23541/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05479/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5479 del 2025, proposto da
PO RL LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano e Giorgia Marcaccini, con domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio 3;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari ,
- del giudizio collegiale di non abilitazione al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.), nell’ambito della procedura di cui al Decreto Direttoriale 27 ottobre 2023, n. 1796, alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia nel settore concorsuale (12/B1) - diritto commerciale e della navigazione, trasmesso via mail in data 7 marzo 2025;
- dei tre giudizi individuali di non idoneità espressi nei confronti della parte ricorrente dai Commissari Prof. Fauceglia, Prof. Giorgi, Prof. Giudice, componenti la Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale (12/B1);
- di tutti gli atti della procedura in questione ivi inclusi, tra gli altri, i verbali della Commissione e in particolare il verbale n. 1 del 29 gennaio 2024 relativo alla seduta di insediamento della Commissione ove sono state stabilite le modalità organizzative dei lavori e individuati i titoli e i relativi criteri di valutazione per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, il verbale n. 2 del 25 gennaio 2025 relativo alla seduta nella quale sono stati valutati i titoli e le pubblicazioni del ricorrente, il verbale n. 5 del 4 marzo 2025 relativo alla seduta nella quale sono stati stilati i giudizi di ogni candidato;
- ove occorra e per quanto di interesse, del Bando di cui al Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, laddove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 5 maggio 2025, tempestivamente depositato, PO RL LE, ricercatore a tempo determinato di tipo B presso l’Università degli Studi di Macerata e dal 29 ottobre 2022 ricercatore a tempo determinato di tipo B presso l’Università degli Studi di Urbino, ha impugnato il giudizio collegiale (espresso a maggioranza di 3/5) di non abilitazione al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.), nell’ambito della procedura di cui al Decreto Direttoriale 27 ottobre 2023, n. 1796 del M.U.R., alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia nel settore concorsuale (12/B1) - diritto commerciale e della navigazione, trasmesso via mail in data 7 marzo 2025, e tutti gli atti connessi, prodromici e istruttori, indicati in epigrafe.
Il candidato ricorrente, premesso di aver raggiunto 3/3 dei valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e di essere in possesso di cinque titoli tra quelli selezioni dalla Commissione, ha impugnato il giudizio de quo nella parte in cui è stata espressa una valutazione negativa sulle pubblicazioni presentate e non è stato riconosciuto il titolo di cui alla lettera h).
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stato dedotto “falsa applicazione dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli artt. 3, 4, 6 e 8 del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, del D.M. 29 luglio 2016, n. 602 - violazione e falsa applicazione del D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023 - violazione e falsa applicazione dei criteri individuati nel verbale relativo alla seduta di insediamento della Commissione del 29 gennaio 2024 - eccesso di potere difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria - disparità di trattamento”.
Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe espresso un giudizio insufficiente, essendo state utilizzate frasi stereotipate, non in grado di spiegare le ragioni sottese al diniego; inoltre il giudizio sarebbe inattendibile, poiché la stessa Commissione avrebbe travalicato i criteri di valutazione che essa stessa aveva stabilito al momento del suo insediamento con il verbale del 29 gennaio 2024; inoltre, il giudizio sarebbe altresì contraddittorio, in quanto la valutazione sarebbe stata complessivamente positiva e ciononostante è stata negata l’abilitazione.
1.2. Con il secondo motivo, sono stati lamentati “violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli artt. 3, 4, 6 e 8 del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120, del D.M. 29 luglio 2016, n. 602 - violazione e falsa applicazione del D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023 - violazione e falsa applicazione dei criteri individuati nel verbale relativo alla seduta di insediamento della Commissione del 29 gennaio 2024 - eccesso di potere difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e difetto di istruttoria - disparità di trattamento.”
Il giudizio sarebbe, comunque, illegittimo - nonostante il positivo riconoscimento di almeno tre titoli - anche con riferimento al mancato riconoscimento del titolo di cui alla lettera h) (“ affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore ”), avendo il ricorrente documentato anche tale esperienza, la Commissione avrebbe quindi errato sotto questo profilo, anche tenuto conto che il predetto titolo era stato riconosciuto ad altri candidati a fronte di esperienze professionali del tutto equiparabili.
1.3. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati.
2. In data 8 maggio 2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R..
2.1. In data 9 maggio 2025, la difesa erariale ha poi prodotto in giudizio una nota dell’A.N.V.U.R., prot. n. 2105/2025 dell’8 maggio 2025, con la quale ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.
3. Con ordinanza n. 3222/2025, pubblicata l’11 giugno 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 10 giugno 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, questa Sezione ha fissato per la trattazione nel merito del ricorso la pubblica udienza del 3 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
4. In data 6 giugno 2025, l’Avvocatura dello Stato ha poi prodotto in giudizio una relazione redatta dalla Commissione esaminatrice, contenente controdeduzioni, con le quali sono state respinte le censure contenute nel ricorso.
5. Con memoria depositata il 30 ottobre 2025, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, all’esito della discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento nei termini che seguono.
7.1. In via preliminare, va disposta l’estromissione dal presente giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R. per carenza di legittimazione passiva, non avendo la parte ricorrente impugnato provvedimenti imputabili alle predette Amministrazioni (vedi in questi termini: T.A.R. Lazio, Sezione IV quater , sentenza del 23 ottobre 2025, n. 18383).
7.2. Con il primo motivo, il candidato ricorrente, ricercatore a tempo determinato di tipo B presso l’Università degli Studi di Macerata e dal 29 ottobre 2022 ricercatore a tempo determinato di tipo B presso l’Università degli Studi di Urbino, ha impugnato il giudizio collegiale (espresso a maggioranza di 3/5) di non abilitazione al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.), nell’ambito della procedura di cui al Decreto Direttoriale 27 ottobre 2023, n. 1796 del M.U.R., alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia nel settore concorsuale (12/B1) - diritto commerciale e della navigazione, trasmesso via mail in data 7 marzo 2025, e tutti gli atti connessi, prodromici e istruttori, indicati in epigrafe.
Il ricorrente, premesso di aver raggiunto 3/3 dei valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018 e di essere in possesso di cinque titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, ha impugnato il giudizio de quo nella parte in cui è stata espressa una valutazione negativa sulle pubblicazioni presentate.
In particolare, viene censurato l’operato della Commissione nella parte in cui essa avrebbe espresso una motivazione insufficiente, in quanto non sarebbero state esplicitate le ragioni sottese al diniego, per aver utilizzato frasi stereotipate, vaghe e generiche; sussisterebbe, di contro, un preciso obbligo motivazionale (rafforzato), anche tenuto conto del superamento delle c.d. mediane, del possesso di ben cinque titoli e, soprattutto, della circostanza per la quale il giudizio era stato espresso (solo) a maggioranza (dei 3/5).
La Commissione, poi, avrebbe fatto cattiva applicazione delle stesse regole di giudizio che essa stessa si era imposta con l’autovincolo al momento del suo insediamento con il verbale del 29 gennaio 2024, perché non avrebbe dato valore alle monografie ed alle pubblicazioni di respiro internazionale presentate dal ricorrente.
A fronte di tali deduzioni, l’Amministrazione ha replicato, eccependo come, a ben vedere, la Commissione avrebbe adottato un giudizio motivato correttamente, avendo ritenuto non sufficienti le pubblicazioni presentate dal ricorrente.
7.3. Ritiene il Collegio che le doglianze suindicate meritino condivisione nei termini che seguono.
In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus .
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
7.4. Tanto chiarito, osserva il Collegio come il giudizio impugnato sia affetto da vizio di motivazione, nella parte in cui la Commissione non esplicita in modo chiaro e comprensibile le ragioni sottese alla valutazione negativa sulle pubblicazioni.
In particolare, il giudizio collegiale - il cui diniego è stato peraltro espresso con la maggioranza di 3/5 dei membri della Commissione - si presenta apodittico, nella parte in cui gli aspetti negativi non vengono sufficientemente esplicitati (“ La monografia più recente del 2022, sulle azioni a voto maggiorato, è apprezzata per il metodo interdisciplinare, l’impianto comparatistico e alcuni spunti conclusivi, sebbene le riflessioni finali appaiano solo abbozzate e non particolarmente originali. La monografia del 2016 sull’abuso di maggioranza e minoranza ha un sufficiente giudizio per originalità e approfondimento, in particolare sugli strumenti di tutela, ma presenta alcune carenze sistematiche e argomentative. La monografia del 2019 sugli strumenti finanziari e la teoria cartolare è invece valutata molto meno favorevolmente per un’impostazione metodologica poco equilibrata e per l’approfondimento non pienamente adeguato ”).
Ebbene, la Commissione avrebbe dovuto, ancorché sinteticamente, spiegare perché le monografie non sarebbero originali, presenterebbero carenze sistematiche e argomentative ovvero ancora sarebbero caratterizzate da una impostazione metodologica poco equilibrata e non approfondita, attraverso una più compiuta estrinsecazione delle predette valutazioni; le locuzioni adoperate dalla Commissione esprimono concetti, in realtà, privi di reale contenuto esplicativo e, per tale motivo, appaiono in contrasto con quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm..
Per altro verso, il giudizio presenta margini di contraddittorietà nella misura in cui nel bilanciamento tra aspetti positivi - pure rappresentati nella motivazione - e quelli negativi, non vengono spiegate in modo convincente le ragioni per cui quelle negative abbiano avuto un “peso”, per così dire, prevalente, avendo la Commissione soltanto genericamente affermato, sul punto, che “ Nel complesso, i giudizi convergono nel riconoscere al candidato un’attività scientifica continua e una progressiva crescita, con apprezzabili competenze comparatistiche e capacità di affrontare temi attuali e complessi, come le nuove forme di voto nelle società quotate. Tuttavia, alcuni commissari evidenziano ancora margini di miglioramento sotto il profilo dell’originalità e della maturità scientifica, in particolare nella capacità di proporre soluzioni innovative e conclusioni sistematicamente solide. ”.
In particolare, la Commissione avrebbe dovuto - con maggiore impegno esplicativo a fronte di un giudizio espresso a maggioranza di 3/5 - giustificare la propria decisione, spiegando le ragioni della prevalenza degli elementi considerati negativi, essendo insufficiente il mero richiamo alla capacità di proporre soluzioni innovative e conclusioni sistematicamente solide.
Quanto, poi, al terzo aspetto, osserva il Collegio come, in effetti, nel giudizio impugnato non vi sono elementi da cui desumere che la Commissione abbia valorizzato le pubblicazioni aventi dimensione internazionale, così come imposto nell’autovincolo contenuto nel verbale del 29 gennaio 2024.
Per le ragioni sopra indicate, il primo motivo è fondato e deve, quindi, essere accolto.
7.5. Per quanto riguarda il secondo motivo, inerente il mancato riconoscimento del titolo di cui alla lettera h), ritiene questo Collegio come lo stesso sia inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., avendo il candidato ricorrente comunque conseguito, in parte qua , una valutazione positiva e non emergendo, di contro profili, concorrenziali relativi ad un (eventuale) miglioramento di posizione in una graduatoria concorsuale.
7.6. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini suindicati per difetto di motivazione, dovendo essere il giudizio impugnato annullato in parte qua , in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’agognata abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
8. Tenuto conto della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto, delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessata entro 90 giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone l’estromissione dal presente giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - A.N.V.U.R..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | IA Caminiti |
IL SEGRETARIO