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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8193 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AL UR all'udienza dell'11.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7449/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Arena e Pietro Troianiello. opponente
E in persona del Legale rapp.te pro-tempore CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2025 l'epigrafato ricorrente ha impugnato l'ordinanza- ingiunzione n. OI-002262235 (protocollo .5100.20/02/2025.013418) notificata il 03.03.2025 CP_1 con cui il Direttore della sede di Napoli gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 2.390,58 CP_1 per avere, nella sua assunta qualità di legale rappresentante della “ESSEPI
[...]
(società con codice fiscale ) violato l'art. 2 co. 1 bis Controparte_2 P.IVA_1 del D.L. n. 463 del 1983, avendo omesso di versare ritenute previdenziali per un importo inferiore ad € 10.000,00, in riferimento all'annualità 2019. Egli ha dedotto quale unico motivo di opposizione, la violazione dell'art. 2260 del codice civile e degli artt. 2 e 11 d. lgs. 472/1997 dal momento che nel
2019 (anno di riferimento del mancato versamento delle ritenute contestate nell'ordinanza di ingiunzione) egli era né socio né tanto meno legale rappresentante della società, avendo essa cambiato denominazione e amministratore il 18.05.2006 e avendo egli da tale data ceduto la sua quota di partecipazione al capitale della società al Sig. divenuto, da allora, il legale CP_2
1 rappresentante della società in uno con l'altra socia sig.ra e ha concluso chiedendo Controparte_2 di “1) Emettere, inaudita altera parte, provvedimento di sospensione dell'esecuzione della ordinanza di ingiunzione impugnata;
2) Annullare, per i motivi sopra illustrati, l'ordinanza-ingiunzione impugnata con ogni consequenziale effetto di legge;
3) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione”.
È stata disattesa l'istanza di sospensione dell'OIA.
L' , costituitosi tardivamente in giudizio, ha dedotto di avere provveduto all'annullamento CP_1 dell'OIA e ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.
All'odierna udienza, sulle mutate conclusioni di parte ricorrente, il Giudicante ha deciso la causa con separata sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Conformemente alla concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per
2 quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
L' , in autotutela ha eliso la pretesa restitutoria estrinsecatasi nell'OIA n. OI-002262235 CP_1
(protocollo .5100.20/02/2025.013418) notificata il 03.03.2025. Il ravvedimento dell che CP_1 CP_1 ha annullato l'atto, nelle more del giudizio, essendosi verosimilmente avvenuto che effettivamente il ricorrente era sprovvisto della legittimazione a rispondere delle sanzioni amministrativa, difettando la sua qualità di legale rapp.te/amministratore pro tempore, rende imputabile all la formazione CP_1
e notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa che ha costretto il ricorrente ad agire in giudizio.
Tale riscontro comporta la condanna dell al pagamento delle spese di lite, liquidate ex CP_1 dm 147/2022 come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla OIA n. OI-002262235; condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 2.144,75 CP_1 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 11.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa AL UR
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AL UR all'udienza dell'11.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7449/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Arena e Pietro Troianiello. opponente
E in persona del Legale rapp.te pro-tempore CP_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2025 l'epigrafato ricorrente ha impugnato l'ordinanza- ingiunzione n. OI-002262235 (protocollo .5100.20/02/2025.013418) notificata il 03.03.2025 CP_1 con cui il Direttore della sede di Napoli gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 2.390,58 CP_1 per avere, nella sua assunta qualità di legale rappresentante della “ESSEPI
[...]
(società con codice fiscale ) violato l'art. 2 co. 1 bis Controparte_2 P.IVA_1 del D.L. n. 463 del 1983, avendo omesso di versare ritenute previdenziali per un importo inferiore ad € 10.000,00, in riferimento all'annualità 2019. Egli ha dedotto quale unico motivo di opposizione, la violazione dell'art. 2260 del codice civile e degli artt. 2 e 11 d. lgs. 472/1997 dal momento che nel
2019 (anno di riferimento del mancato versamento delle ritenute contestate nell'ordinanza di ingiunzione) egli era né socio né tanto meno legale rappresentante della società, avendo essa cambiato denominazione e amministratore il 18.05.2006 e avendo egli da tale data ceduto la sua quota di partecipazione al capitale della società al Sig. divenuto, da allora, il legale CP_2
1 rappresentante della società in uno con l'altra socia sig.ra e ha concluso chiedendo Controparte_2 di “1) Emettere, inaudita altera parte, provvedimento di sospensione dell'esecuzione della ordinanza di ingiunzione impugnata;
2) Annullare, per i motivi sopra illustrati, l'ordinanza-ingiunzione impugnata con ogni consequenziale effetto di legge;
3) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione”.
È stata disattesa l'istanza di sospensione dell'OIA.
L' , costituitosi tardivamente in giudizio, ha dedotto di avere provveduto all'annullamento CP_1 dell'OIA e ha chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.
All'odierna udienza, sulle mutate conclusioni di parte ricorrente, il Giudicante ha deciso la causa con separata sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Conformemente alla concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n.
2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per
2 quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n.
23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
L' , in autotutela ha eliso la pretesa restitutoria estrinsecatasi nell'OIA n. OI-002262235 CP_1
(protocollo .5100.20/02/2025.013418) notificata il 03.03.2025. Il ravvedimento dell che CP_1 CP_1 ha annullato l'atto, nelle more del giudizio, essendosi verosimilmente avvenuto che effettivamente il ricorrente era sprovvisto della legittimazione a rispondere delle sanzioni amministrativa, difettando la sua qualità di legale rapp.te/amministratore pro tempore, rende imputabile all la formazione CP_1
e notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa che ha costretto il ricorrente ad agire in giudizio.
Tale riscontro comporta la condanna dell al pagamento delle spese di lite, liquidate ex CP_1 dm 147/2022 come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla OIA n. OI-002262235; condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 2.144,75 CP_1 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 11.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa AL UR
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