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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3387/2024,
TRA
(C.F.: ) rapp e dif. dall'avv.to Di Stefano Parte_1 C.F._1
AS presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
in persona del Direttore p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Denaro Antonino;
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna,
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
n. 01220249003569224000 notificata da a mezzo servizio postale in data 20.9.2024 relativa CP_3 al seguente avviso di addebito n.31220220001378192/000 notificato in data 17.01.2023, lamentando la mancata notifica degli stessi, quali atti prodromici, nonché la prescrizione dei crediti e pertanto, ne chiede l'annullamento. Eccepiva che gli atti impositivi non gli erano stati notificati e che, inoltre, si era verificata la decadenza e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
eccepiva, altresì, vizi formali dell'intimazione di pagamento;
all'uopo conveniva in giudizio agenzia di per CP_1 chiedere l'annullamento del ruolo.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano le parti resistenti le quali eccepivano la corretta notifica degli atti presupposti.
1 Previo scambio di note ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
In via preliminare, va osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, tutte correttamente evocate in giudizio giacché, quanto all'agente della riscossione, esso è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato e, benché non risulti essere contraddittore necessario in considerazione dell'assenza di contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto stesso, il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dal ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Invece, quanto all'ente impositore, esso riveste la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come atto esecutivo prodromico alla procedura di esecuzione forzata.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, ad entrambi i quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare conduce l'attività esecutiva. CP_3
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che CP_3 rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Pertanto, va ravvisata la legittimazione passiva delle resistenti costituite.
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel
2 termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva.
Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc);
l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384).
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU
n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito,
l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale)
a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR
602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi.
Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' , bensì CP_2 proprio l'omessa notifica di tali atti.
Nel caso di specie l'opponente lamenta l'irregolarità della notifica degli atti al sig. CP_4
3 Le resistenti hanno depositato la notifica degli atti impugnati al sig. a mezzo pec CP_4 all'indirizzo pec Email_1
Parte ricorrente eccepisce che l'indirizzo pec utilizzato non era quello del destinatario.
Tale motivo deve essere qualificato quale opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 49, comma 1.
È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie).
A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si deve quindi proporre nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento (dal primo marzo 2006, il termine di cinque giorni per l'opposizione previsto dal tenore originario dell'art. 617 c.p.c., è stato elevato a venti giorni dal D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 20.09.2024 ed il ricorso è stato depositato il 29.10.2024.
Ne consegue che l'opposizione non è stata tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguente inammissibilità di ogni questione inerente la ritualità della notifica delle cartelle presupposte.
Conclusivamente sul punto, così qualificata la spiegata azione deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta nel rispetto del termine di venti giorni previsto all'uopo dall'art. 617 c.p.c.
Sul punto, va peraltro osservato che – trattandosi di lite assoggettata al rito speciale del lavoro - ai fini della verifica della tempestività è necessario considerare la data del deposito, con la conseguenza che alla data del deposito del ricorso non era ancora decorso il termine decadenziale di venti giorni decorrente dalla data di notifica dell'atto opposto. Ebbene, parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica dell'intimazione, pertanto tale motivo di opposizione va qualificata quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. quello con cui è dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni
4 amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo (Cass Cass. civ., Sez. III, Ord., 2 luglio
2024, n. 18152). Occorre premettere che le cartelle di pagamento hanno la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento;
nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973). Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e
13306/2024) la contestazione quando ha ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito, può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo. Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24). Dalla documentazione allegata, il titolo impositivo di pertinenza del deducente Istituto (avviso di addebito n. 31220220001378192000), indicato in ricorso come posto a fondamento del sollecito di pagamento da cui origina l'odierno contenzioso, è stato regolarmente notificato al debitore in data 17.01.2023, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, regolarmente spedita ed esitata presso la residenza anagrafica di controparte (la stessa indicata nel ricorso introduttivo di lite: VIAORNI N 53 - 83030 MANOCALZATI AV - cfr. allegata visura anagrafica) e dalla stessa personalmente sottoscritta per accettazione. L'avviso di addebito citato è stato notificato presso il medesimo indirizzo anagrafico di residenza indicato da controparte nell'atto introduttivo di lite e presso il quale è stata pure notificata l'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
Dunque, applicando la sospensione della prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, rinveniente dal combinato disposto dell'art. 68 del D.L. del 17/03/2020 n. 18 (conv. in L. n. 27 del
24/04/2020) e dell'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159., corca 311 giorni alcuna prescrizione
è maturata.
S'impone, perciò, il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
5 Le spese di lite stante i mutamenti giurisprudenziali devono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso, in Avellino l'11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.MONICA d'AGOSTINO
6
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3387/2024,
TRA
(C.F.: ) rapp e dif. dall'avv.to Di Stefano Parte_1 C.F._1
AS presso il cui studio domicilia
RICORRENTE
E
in persona del Direttore p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Denaro Antonino;
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna,
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.
n. 01220249003569224000 notificata da a mezzo servizio postale in data 20.9.2024 relativa CP_3 al seguente avviso di addebito n.31220220001378192/000 notificato in data 17.01.2023, lamentando la mancata notifica degli stessi, quali atti prodromici, nonché la prescrizione dei crediti e pertanto, ne chiede l'annullamento. Eccepiva che gli atti impositivi non gli erano stati notificati e che, inoltre, si era verificata la decadenza e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione;
eccepiva, altresì, vizi formali dell'intimazione di pagamento;
all'uopo conveniva in giudizio agenzia di per CP_1 chiedere l'annullamento del ruolo.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano le parti resistenti le quali eccepivano la corretta notifica degli atti presupposti.
1 Previo scambio di note ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da presente sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc.
In via preliminare, va osservato che non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo alle resistenti costituite, tutte correttamente evocate in giudizio giacché, quanto all'agente della riscossione, esso è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato e, benché non risulti essere contraddittore necessario in considerazione dell'assenza di contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto stesso, il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dal ricorrente sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Invece, quanto all'ente impositore, esso riveste la qualità di creditore, titolare, cioè, della pretesa sostanziale dedotta in lite, sicché ne è indubbia la legitimatio ad causam.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come atto esecutivo prodromico alla procedura di esecuzione forzata.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia dell'ente creditore sia dell'agente della riscossione, ad entrambi i quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare conduce l'attività esecutiva. CP_3
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che CP_3 rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Pertanto, va ravvisata la legittimazione passiva delle resistenti costituite.
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel
2 termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva.
Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc);
l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384).
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU
n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo – in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito,
l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.
La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale)
a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.
Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR
602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi.
Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' , bensì CP_2 proprio l'omessa notifica di tali atti.
Nel caso di specie l'opponente lamenta l'irregolarità della notifica degli atti al sig. CP_4
3 Le resistenti hanno depositato la notifica degli atti impugnati al sig. a mezzo pec CP_4 all'indirizzo pec Email_1
Parte ricorrente eccepisce che l'indirizzo pec utilizzato non era quello del destinatario.
Tale motivo deve essere qualificato quale opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 49, comma 1.
È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie).
A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si deve quindi proporre nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento (dal primo marzo 2006, il termine di cinque giorni per l'opposizione previsto dal tenore originario dell'art. 617 c.p.c., è stato elevato a venti giorni dal D.L. 14 marzo 2005,
n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14 maggio 2005, n. 80.).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 20.09.2024 ed il ricorso è stato depositato il 29.10.2024.
Ne consegue che l'opposizione non è stata tempestivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, con la conseguente inammissibilità di ogni questione inerente la ritualità della notifica delle cartelle presupposte.
Conclusivamente sul punto, così qualificata la spiegata azione deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta nel rispetto del termine di venti giorni previsto all'uopo dall'art. 617 c.p.c.
Sul punto, va peraltro osservato che – trattandosi di lite assoggettata al rito speciale del lavoro - ai fini della verifica della tempestività è necessario considerare la data del deposito, con la conseguenza che alla data del deposito del ricorso non era ancora decorso il termine decadenziale di venti giorni decorrente dalla data di notifica dell'atto opposto. Ebbene, parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica dell'intimazione, pertanto tale motivo di opposizione va qualificata quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. quello con cui è dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni
4 amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo (Cass Cass. civ., Sez. III, Ord., 2 luglio
2024, n. 18152). Occorre premettere che le cartelle di pagamento hanno la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento;
nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973). Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e
13306/2024) la contestazione quando ha ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito, può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo. Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l'interesse ad agire dell'attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24). Dalla documentazione allegata, il titolo impositivo di pertinenza del deducente Istituto (avviso di addebito n. 31220220001378192000), indicato in ricorso come posto a fondamento del sollecito di pagamento da cui origina l'odierno contenzioso, è stato regolarmente notificato al debitore in data 17.01.2023, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, regolarmente spedita ed esitata presso la residenza anagrafica di controparte (la stessa indicata nel ricorso introduttivo di lite: VIAORNI N 53 - 83030 MANOCALZATI AV - cfr. allegata visura anagrafica) e dalla stessa personalmente sottoscritta per accettazione. L'avviso di addebito citato è stato notificato presso il medesimo indirizzo anagrafico di residenza indicato da controparte nell'atto introduttivo di lite e presso il quale è stata pure notificata l'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
Dunque, applicando la sospensione della prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, rinveniente dal combinato disposto dell'art. 68 del D.L. del 17/03/2020 n. 18 (conv. in L. n. 27 del
24/04/2020) e dell'art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159., corca 311 giorni alcuna prescrizione
è maturata.
S'impone, perciò, il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
5 Le spese di lite stante i mutamenti giurisprudenziali devono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
Così deciso, in Avellino l'11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.MONICA d'AGOSTINO
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