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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/09/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 741/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 311 del 7.11.2024, non notificata;
avente ad oggetto: indebito previdenziale, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste Pt_1
Manzi – appellante;
nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Stefano e Antonino Di Parte_2
Giacomo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modica – appellata;
posta in decisione all'udienza collegiale del 26.6.2025, udita la relazione della causa, sentito l'appellante e viste le conclusioni assunte dal relativo procuratore, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. titolare dall'1.4.2018 di assegno di invalidità ordinaria n. Parte_2
17526418 Cat. IO, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini, in funzione di
Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare l'irripetibilità dell'indebito di €
3.297,89 richiesto dall' con nota in data 4.7.2022, relativo al periodo dal Pt_1 gennaio al luglio 2022, essendo stati superati i requisiti reddituali a seguito della percezione della pensione di reversibilità. Precisamente, nella comunicazione si evidenziava che “il ricalcolo comprende la: -rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
- titolarità di altra pensione”.
Il Tribunale, accertato che il recupero dell'indebito disposto dall' Pt_1 riguardava le rate di assegno di invalidità n. 17526418 Cat. IO riscosse da Pt_2 nel periodo da gennaio a luglio 2022 e che l' aveva contestato per la
[...] Pt_1 prima volta all'interessata il superamento dei requisiti reddituali soltanto con nota del 4.7.2022, affermava, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Nel caso di specie “il recupero dell'indebito disposto dall' riguarda le Pt_1 rate di assegno di invalidità riscosse da nel periodo nel periodo Parte_2 gennaio-luglio 2022, il primo provvedimento dell' che ha accertato e Pt_1 comunicato il debito è quello datato 04\07\2022 e l' nei suoi atti non ha CP_1 dedotto che l'“accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione. Consegue
l'illegittimità della richiesta di indebito presentata dall' . Pt_1
Il Tribunale emetteva allora le seguenti statuizioni: “1) Accertata
l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' con nota in data 04\07\2022 pari Pt_1 ad € 3.297,89 e delle ritenute operate a tale titolo dall' sull'assegno di Pt_1 invalidità n. 17526418 Cat. IO, condanna il suddetto ente previdenziale a restituire a le somme già riscosse o trattenute a tale titolo, oltre Parte_2 interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge sulle somme da restituire.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte opponente delle Pt_1 spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.695,00 (di cui euro
266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
2. L' ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Rimini, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma
2 Corte senza attendere a contrarie istanze ed eccezioni, revocare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ritenere viziata l'impugnata sentenza per aver ritenuto applicabile i principi di affidamento codificati dalla giurisprudenza in materia di indebito assistenziale, per aver trattato la causa di indebito previdenziale, derivante da illegittima percezione di integrazione al minimo di assegno ordinario di invalidità, superando i limiti di legge, accertare e dichiarare la ripetibilità dell'indebito relativo a Pt_1 integrazione al minimo di invalidità ORDINARIA e respingere il ricorso introduttivo avanzato in primo grado dal ricorrente, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, e revoca della condanna alle spese contenuta nell'appellata sentenza, e con condanna al pagamento delle spese già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, ammontanti ad €.2.695,00oltre accessori”.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con l'unico articolato motivo, l' censura la sentenza nella parte in Pt_1 cui il Giudice, con violazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ha ritenuto applicabili i principi codificati dalla giurisprudenza in materia assistenziale, “mentre la fattispecie in esame verte in ambito di indebito per invalidità ORDINARIA. Nella fattispecie in esame, superamento dei limiti di reddito per assegno ordinario e formarsi del conseguente indebito, la legge stabilisce che la prestazione non è dovuta solo per il superamento dei limiti di reddito. Null'altro occorre per far caducare il diritto all'integrazione al minimo e obbligare il percipiente alla restituzione delle somme indebitamente attribuite.
Oltretutto la richiesta di ripetizione di è avvenuta nell'anno stesso di Pt_1 formazione dell'indebito, quindi anche il parametro temporale è stato rispettato da parte dell'Ente”.
Precisa l'appellante che “La prestazione è soggetta, ai fini dell'integrazione, ai limiti di reddito, il superamento del quale determina la caducazione del diritto alla prestazione ed il conseguente formarsi dell'indebito … L'integrazione al trattamento minimo è un istituto introdotto dall'articolo 6 della legge 638/1983 che tutela i pensionati, al di sotto di un determinato livello di reddito, il cui assegno pensionistico non sia sufficiente a garantire una vita dignitosa …
Qualora l'assegno sia al di sotto di un determinato importo fissato annualmente dalla legge il pensionato può avere diritto ad una integrazione. In altri termini il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l' corrisponde al Pt_1 pensionato quando la pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il “minimo vitale”. In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato
(“integrato”) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.
3 Per ottenere l'integrazione al minimo il soggetto deve soddisfare determinati requisiti di reddito in quanto non tutte le prestazioni al di sotto della soglia limite possono essere integrate. I limiti di reddito individuali per il 2022 per il diritto alla totale integrazione è pari a 6.816,55 euro;
mentre l'integrazione parziale può essere concessa oltre la predetta cifra e sino a 13.633,10 euro (cioè due volte il trattamento minimo dell'anno in questione). Oltre tale cifra è esclusa l'integrazione. La CU 2023 redditi 2022 del ricorrente riporta un reddito da pensione totale di euro 17.064,85 nettamente superiore al limite di cui sopra (2 volte il trattamento minimo anno 2022). Il dato di fatto non è contestato ed è quindi circostanza pacifica fra le parti come anche accertata in sentenza. Nel caso di specie, l'inesistenza del requisito reddituale ha fatto venire meno le condizioni di legge per il pagamento della prestazione d'invalidità civile determinando l'impossibilità di prospettare una obbligazione assistenziale per difetto di una causa in concreto. Inoltre l'indebito è scaturito dal superamento del limite reddituale perché il ricorrente, negli anni per i quali l' ha CP_1 provveduto a ricalcolare la prestazione assistenziale (2019), era in possesso di redditi superiori ai limiti reddituale per il godimento della prestazione nella misura precedentemente percepita”.
Evidenzia allora l' che doveva ritenersi nota alla controparte la Pt_1 necessità del rispetto dei requisiti reddituali ai fini del diritto alla prestazione richiesta e goduta nonché il dovere di comunicare ogni successiva variazione della propria situazione reddituale, con la conseguenza che la stessa non poteva coltivare alcun legittimo affidamento al godimento della prestazione.
Né potrebbe inoltre dirsi operante, in materia previdenziale, il principio dell'affidamento, così che i riferimenti della difesa della parte ai principi di affidamento elaborati dalla giurisprudenza, anche di Cassazione, non sarebbero applicabili al caso in esame, trattandosi di indebito di natura contributiva e non assistenziale.
L' afferma poi di aver agito nei limiti di legge della prescrizione Pt_1 ordinaria decennale.
L'Istituto, infine, sul presupposto dell'intervenuto pagamento delle spese legali della sentenza, chiede pertanto la condanna alla restituzione di quanto pagato.
3. L'appello è infondato.
Premesso che la prestazione in questione ha effettivamente natura previdenziale e non assistenziale, trattandosi di integrazione al minimo di assegno ordinario di invalidità1 – con correzione sul punto della motivazione della
4 sentenza impugnata – occorre notare che, come affermato da Cass., 17.6.2024, n.
16767, “4.1. In linea generale va ricordato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. tra le altre Cass. n. 10337 del 2023, n.
5984 del 2022 e Cass. n. 21878 del 2022 e le richiamate Cass. n. 18615 del 2021,
n. 31832 del 2019 e n. 28771 del 2018).
4.2. La legge n. 88 del 1989, all'art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la legge n. 412 del 1991 all'art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica ma in realtà innovativa (Corte
Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52 comma 2 riguarda le somme indebitamente corrisposte per "errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" e che la ripetibilità sussiste non solo in caso dì comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato" di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
In definitiva per essere ripetibile l'indebito pensionistico deve derivare da Pt_1 un errore non imputabile all'ente ovvero è necessario il dolo del percettore o ancora che sia stata omessa la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all . Pt_1
Nel caso di specie, l' ha comunicato all'interessato, con atto di Pt_1
“Riliquidazione dell'Assegno n. 002-320117526418 Cat. IO, decorrenza 1 aprile
2018”, il ricalcolo dell'assegno a far data dall'1.1.2022, specificando che “Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
- titolarità di altra pensione. Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 luglio
2022, un debito a carico della ricorrente di euro 2.717,89. L'indebito è stato previdenziale, rientrando nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti (art.1 l. n.222/84). Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento – assistenziale o previdenziale – cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass.9734/99, Cass.8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass.13915/21)”.
5 calcolato in data 4/7/2022 a seguito di liquidazione della pensione di reversibilità il cui reddito è stato considerato, come da casellario delle pensioni (2022 casellario 13.443,00), ai fini della ricostituzione per Concessione altra pensione.
Il ricalcolo ha interessato esclusivamente l'anno 2022, dal gennaio 2022 al luglio
2022 (reversibilità liquidata a luglio 2022 con decorrenza 03/2022), con addebito dell'integrazione al minimo e mantenendo la quota di pensione spettante”.
L'indebito si è prodotto a seguito della liquidazione della pensione di reversibilità, evenienza che, sulla base dei documenti in atti, deve ritenersi essere occorsa dal marzo 2022. La relativa considerazione quale componente reddituale incidente sul ricalcolo per riduzione dell'assegno ordinario di invalidità deve essere fatta decorrere, allora, dal marzo 2022.
L' non ha provato, infatti, che la pensione di reversibilità sia stata Pt_1 erogata da data successiva al marzo 2022, mese di decorrenza del diritto, come attestato nella tabella presente nel doc. D inviato dall' alla interessata, CP_1 prodotto unitamente al ricorso introduttivo. La prova sarebbe stata necessaria proprio a fronte della prospettazione della parte, che, nell'evidenziare l'intervenuta erogazione contestuale delle tre prestazioni di cui era titolare
(l'assegno ordinario di invalidità integrato al minimo, come il senso dell'affermazione consente di comprendere, la pensione di reversibilità e l'assegno di invalidità civile INVCIV)), ha offerto una ricostruzione opposta a quella dell' Pt_1
La contestuale presenza delle prestazioni (l'assegno in questione in forma integrata) dal marzo 2022 fino alla comunicazione di calcolo dell'indebito soltanto nel luglio 2022 vale a dar conto, evidentemente, dell'errore dell' Pt_1 il quale, ben sapendo che la corresponsione mensile della prestazione ai superstiti avrebbe condotto alla produzione di un volume reddituale tale da rendere indebita
6 l'integrazione al minimo, ha comunque erogato tale ultima prestazione fino al luglio 2022, quando per la prima volta è stata fatta questione di indebito.
Sussistono allora le condizioni in presenza delle quali la prestazione va considerata irripetibile, venendo in rilievo, in particolare, il segnalato errore dell' (v. il riferimento nella sentenza sopra citata all'“errore, di qualsiasi CP_1 natura, imputabile all'ente erogatore”, essendo anche da escludere qualsiasi forma di dolo, non avendo la parte mai rappresentato una situazione reddituale non veritiera o omesso di fornire dati rilevanti, essendo chiaramente nota all' la vicenda che ha condotto alla costituzione della pensione ai CP_1 superstiti).
Ogni ulteriore eccezione avanzata dalla parte appellata è dunque assorbita.
4. L'appello, alla luce delle risultanze del caso concreto, va pertanto respinto, con correzione, nel senso indicato, della motivazione resa dal Tribunale di Rimini.
5. La regolamentazione delle spese di lite del grado di giudizio segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € Pt_1
1.600,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellata; dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 26.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass., 9.1.2024, n. 847: “Risulta dalla sentenza che la maggiorazione sociale fu corrisposta su un assegno ordinario di invalidità, e dunque su una prestazione avente natura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 741/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 311 del 7.11.2024, non notificata;
avente ad oggetto: indebito previdenziale, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste Pt_1
Manzi – appellante;
nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Stefano e Antonino Di Parte_2
Giacomo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modica – appellata;
posta in decisione all'udienza collegiale del 26.6.2025, udita la relazione della causa, sentito l'appellante e viste le conclusioni assunte dal relativo procuratore, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. titolare dall'1.4.2018 di assegno di invalidità ordinaria n. Parte_2
17526418 Cat. IO, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini, in funzione di
Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare l'irripetibilità dell'indebito di €
3.297,89 richiesto dall' con nota in data 4.7.2022, relativo al periodo dal Pt_1 gennaio al luglio 2022, essendo stati superati i requisiti reddituali a seguito della percezione della pensione di reversibilità. Precisamente, nella comunicazione si evidenziava che “il ricalcolo comprende la: -rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
- titolarità di altra pensione”.
Il Tribunale, accertato che il recupero dell'indebito disposto dall' Pt_1 riguardava le rate di assegno di invalidità n. 17526418 Cat. IO riscosse da Pt_2 nel periodo da gennaio a luglio 2022 e che l' aveva contestato per la
[...] Pt_1 prima volta all'interessata il superamento dei requisiti reddituali soltanto con nota del 4.7.2022, affermava, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Nel caso di specie “il recupero dell'indebito disposto dall' riguarda le Pt_1 rate di assegno di invalidità riscosse da nel periodo nel periodo Parte_2 gennaio-luglio 2022, il primo provvedimento dell' che ha accertato e Pt_1 comunicato il debito è quello datato 04\07\2022 e l' nei suoi atti non ha CP_1 dedotto che l'“accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione. Consegue
l'illegittimità della richiesta di indebito presentata dall' . Pt_1
Il Tribunale emetteva allora le seguenti statuizioni: “1) Accertata
l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall' con nota in data 04\07\2022 pari Pt_1 ad € 3.297,89 e delle ritenute operate a tale titolo dall' sull'assegno di Pt_1 invalidità n. 17526418 Cat. IO, condanna il suddetto ente previdenziale a restituire a le somme già riscosse o trattenute a tale titolo, oltre Parte_2 interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge sulle somme da restituire.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte opponente delle Pt_1 spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.695,00 (di cui euro
266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
2. L' ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Rimini, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma
2 Corte senza attendere a contrarie istanze ed eccezioni, revocare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ritenere viziata l'impugnata sentenza per aver ritenuto applicabile i principi di affidamento codificati dalla giurisprudenza in materia di indebito assistenziale, per aver trattato la causa di indebito previdenziale, derivante da illegittima percezione di integrazione al minimo di assegno ordinario di invalidità, superando i limiti di legge, accertare e dichiarare la ripetibilità dell'indebito relativo a Pt_1 integrazione al minimo di invalidità ORDINARIA e respingere il ricorso introduttivo avanzato in primo grado dal ricorrente, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, e revoca della condanna alle spese contenuta nell'appellata sentenza, e con condanna al pagamento delle spese già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, ammontanti ad €.2.695,00oltre accessori”.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con l'unico articolato motivo, l' censura la sentenza nella parte in Pt_1 cui il Giudice, con violazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ha ritenuto applicabili i principi codificati dalla giurisprudenza in materia assistenziale, “mentre la fattispecie in esame verte in ambito di indebito per invalidità ORDINARIA. Nella fattispecie in esame, superamento dei limiti di reddito per assegno ordinario e formarsi del conseguente indebito, la legge stabilisce che la prestazione non è dovuta solo per il superamento dei limiti di reddito. Null'altro occorre per far caducare il diritto all'integrazione al minimo e obbligare il percipiente alla restituzione delle somme indebitamente attribuite.
Oltretutto la richiesta di ripetizione di è avvenuta nell'anno stesso di Pt_1 formazione dell'indebito, quindi anche il parametro temporale è stato rispettato da parte dell'Ente”.
Precisa l'appellante che “La prestazione è soggetta, ai fini dell'integrazione, ai limiti di reddito, il superamento del quale determina la caducazione del diritto alla prestazione ed il conseguente formarsi dell'indebito … L'integrazione al trattamento minimo è un istituto introdotto dall'articolo 6 della legge 638/1983 che tutela i pensionati, al di sotto di un determinato livello di reddito, il cui assegno pensionistico non sia sufficiente a garantire una vita dignitosa …
Qualora l'assegno sia al di sotto di un determinato importo fissato annualmente dalla legge il pensionato può avere diritto ad una integrazione. In altri termini il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l' corrisponde al Pt_1 pensionato quando la pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il “minimo vitale”. In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato
(“integrato”) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.
3 Per ottenere l'integrazione al minimo il soggetto deve soddisfare determinati requisiti di reddito in quanto non tutte le prestazioni al di sotto della soglia limite possono essere integrate. I limiti di reddito individuali per il 2022 per il diritto alla totale integrazione è pari a 6.816,55 euro;
mentre l'integrazione parziale può essere concessa oltre la predetta cifra e sino a 13.633,10 euro (cioè due volte il trattamento minimo dell'anno in questione). Oltre tale cifra è esclusa l'integrazione. La CU 2023 redditi 2022 del ricorrente riporta un reddito da pensione totale di euro 17.064,85 nettamente superiore al limite di cui sopra (2 volte il trattamento minimo anno 2022). Il dato di fatto non è contestato ed è quindi circostanza pacifica fra le parti come anche accertata in sentenza. Nel caso di specie, l'inesistenza del requisito reddituale ha fatto venire meno le condizioni di legge per il pagamento della prestazione d'invalidità civile determinando l'impossibilità di prospettare una obbligazione assistenziale per difetto di una causa in concreto. Inoltre l'indebito è scaturito dal superamento del limite reddituale perché il ricorrente, negli anni per i quali l' ha CP_1 provveduto a ricalcolare la prestazione assistenziale (2019), era in possesso di redditi superiori ai limiti reddituale per il godimento della prestazione nella misura precedentemente percepita”.
Evidenzia allora l' che doveva ritenersi nota alla controparte la Pt_1 necessità del rispetto dei requisiti reddituali ai fini del diritto alla prestazione richiesta e goduta nonché il dovere di comunicare ogni successiva variazione della propria situazione reddituale, con la conseguenza che la stessa non poteva coltivare alcun legittimo affidamento al godimento della prestazione.
Né potrebbe inoltre dirsi operante, in materia previdenziale, il principio dell'affidamento, così che i riferimenti della difesa della parte ai principi di affidamento elaborati dalla giurisprudenza, anche di Cassazione, non sarebbero applicabili al caso in esame, trattandosi di indebito di natura contributiva e non assistenziale.
L' afferma poi di aver agito nei limiti di legge della prescrizione Pt_1 ordinaria decennale.
L'Istituto, infine, sul presupposto dell'intervenuto pagamento delle spese legali della sentenza, chiede pertanto la condanna alla restituzione di quanto pagato.
3. L'appello è infondato.
Premesso che la prestazione in questione ha effettivamente natura previdenziale e non assistenziale, trattandosi di integrazione al minimo di assegno ordinario di invalidità1 – con correzione sul punto della motivazione della
4 sentenza impugnata – occorre notare che, come affermato da Cass., 17.6.2024, n.
16767, “4.1. In linea generale va ricordato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. tra le altre Cass. n. 10337 del 2023, n.
5984 del 2022 e Cass. n. 21878 del 2022 e le richiamate Cass. n. 18615 del 2021,
n. 31832 del 2019 e n. 28771 del 2018).
4.2. La legge n. 88 del 1989, all'art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la legge n. 412 del 1991 all'art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica ma in realtà innovativa (Corte
Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52 comma 2 riguarda le somme indebitamente corrisposte per "errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore" e che la ripetibilità sussiste non solo in caso dì comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad "omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato" di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
In definitiva per essere ripetibile l'indebito pensionistico deve derivare da Pt_1 un errore non imputabile all'ente ovvero è necessario il dolo del percettore o ancora che sia stata omessa la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all . Pt_1
Nel caso di specie, l' ha comunicato all'interessato, con atto di Pt_1
“Riliquidazione dell'Assegno n. 002-320117526418 Cat. IO, decorrenza 1 aprile
2018”, il ricalcolo dell'assegno a far data dall'1.1.2022, specificando che “Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
- titolarità di altra pensione. Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 luglio
2022, un debito a carico della ricorrente di euro 2.717,89. L'indebito è stato previdenziale, rientrando nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti (art.1 l. n.222/84). Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento – assistenziale o previdenziale – cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass.9734/99, Cass.8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass.13915/21)”.
5 calcolato in data 4/7/2022 a seguito di liquidazione della pensione di reversibilità il cui reddito è stato considerato, come da casellario delle pensioni (2022 casellario 13.443,00), ai fini della ricostituzione per Concessione altra pensione.
Il ricalcolo ha interessato esclusivamente l'anno 2022, dal gennaio 2022 al luglio
2022 (reversibilità liquidata a luglio 2022 con decorrenza 03/2022), con addebito dell'integrazione al minimo e mantenendo la quota di pensione spettante”.
L'indebito si è prodotto a seguito della liquidazione della pensione di reversibilità, evenienza che, sulla base dei documenti in atti, deve ritenersi essere occorsa dal marzo 2022. La relativa considerazione quale componente reddituale incidente sul ricalcolo per riduzione dell'assegno ordinario di invalidità deve essere fatta decorrere, allora, dal marzo 2022.
L' non ha provato, infatti, che la pensione di reversibilità sia stata Pt_1 erogata da data successiva al marzo 2022, mese di decorrenza del diritto, come attestato nella tabella presente nel doc. D inviato dall' alla interessata, CP_1 prodotto unitamente al ricorso introduttivo. La prova sarebbe stata necessaria proprio a fronte della prospettazione della parte, che, nell'evidenziare l'intervenuta erogazione contestuale delle tre prestazioni di cui era titolare
(l'assegno ordinario di invalidità integrato al minimo, come il senso dell'affermazione consente di comprendere, la pensione di reversibilità e l'assegno di invalidità civile INVCIV)), ha offerto una ricostruzione opposta a quella dell' Pt_1
La contestuale presenza delle prestazioni (l'assegno in questione in forma integrata) dal marzo 2022 fino alla comunicazione di calcolo dell'indebito soltanto nel luglio 2022 vale a dar conto, evidentemente, dell'errore dell' Pt_1 il quale, ben sapendo che la corresponsione mensile della prestazione ai superstiti avrebbe condotto alla produzione di un volume reddituale tale da rendere indebita
6 l'integrazione al minimo, ha comunque erogato tale ultima prestazione fino al luglio 2022, quando per la prima volta è stata fatta questione di indebito.
Sussistono allora le condizioni in presenza delle quali la prestazione va considerata irripetibile, venendo in rilievo, in particolare, il segnalato errore dell' (v. il riferimento nella sentenza sopra citata all'“errore, di qualsiasi CP_1 natura, imputabile all'ente erogatore”, essendo anche da escludere qualsiasi forma di dolo, non avendo la parte mai rappresentato una situazione reddituale non veritiera o omesso di fornire dati rilevanti, essendo chiaramente nota all' la vicenda che ha condotto alla costituzione della pensione ai CP_1 superstiti).
Ogni ulteriore eccezione avanzata dalla parte appellata è dunque assorbita.
4. L'appello, alla luce delle risultanze del caso concreto, va pertanto respinto, con correzione, nel senso indicato, della motivazione resa dal Tribunale di Rimini.
5. La regolamentazione delle spese di lite del grado di giudizio segue la soccombenza e si provvede come in dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € Pt_1
1.600,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellata; dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 26.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass., 9.1.2024, n. 847: “Risulta dalla sentenza che la maggiorazione sociale fu corrisposta su un assegno ordinario di invalidità, e dunque su una prestazione avente natura