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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4362 R.G. per l'anno 2024 vertente TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Parte_1
Leperino, giusta mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli alla via Giuseppe Ricciardi n. 28
- ricorrente
E
n persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (rep. 37875-7313); Per_1
in persona del legale rappresentante direttore generale Dott. Ing. Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria De Nicola ed Anna Vingiani, tutti CP_3 elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe n. 13/A presso il Servizio
Affari Legali della in virtù di procura ad litem a rogito del notaio Controparte_4 Per_2 del 05.09.19 Repertorio. n. 42728 Raccolta n. 16316
- resistenti
Oggetto: ricalcolo TFS
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024, premesso di essere stato Parte_2 dipendente, fino alla messa in quiescenza (31.3.2020), della , con profilo di Controparte_2 infermiere professionale, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione del TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 1 luglio 1979 al 31 marzo 2020 e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere in suo favore la quota di TFS risultante dalla differenza di CP_1 quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 1 luglio 1979 al 31 marzo 2020 e quanto già corrisposto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 31 marzo 2020, oltre interessi legali, con riserva di quantificazione in separato giudizio;
in Cont subordine, la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, anche a titolo risarcitorio, delle quote di TFS risultanti dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo e quanto già corrisposto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo
1 lavorativo, come sopra indicato, con riserva di quantificazione in separato giudizio;
con vittoria di spese ed attribuzione.
A sostegno del proprio assunto ha esposto che:
- il rapporto di lavoro aveva avuto inizio in virtù della legge della Regione Campania n. 10 del
28.4.1978, prendendo servizio, a partire dal 1° luglio 1979, presso il Policlinico Universitario di Napoli, all'epoca soggetto all'unica gestione dell'Università di Napoli onde consentire ai policlinici l'immediata utilizzazione di detto personale;
- in virtù dell'art. 2 della stessa legge, la Regione Campania si era assunta il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di
Napoli;
- stante la mancata stipula di detta convenzione, la Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle le quali al fine Pt_3 di consentire che il personale continuasse ad operare presso i policlinici, hanno sostenuto i relativi oneri economici;
- a seguito della soppressione delle UU.SS.LL e la istituzione delle Aziende Sanitarie Locali, esso istante era transitato alle dipendenze della , anche in questo caso senza CP_5 interruzione del rapporto di lavoro secondo quanto risulta dalla stessa busta paga della CP_2
dove viene indicata quale data di assunzione quella del 1° luglio 1979; CP_2
- l' ha calcolato anche il periodo 1979 – 1985 ai fini del trattamento di quiescenza, ma non CP_1 già ai fini del TFS. Lamenta che all'atto del pensionamento ha percepito una Indennità di Fine Servizio calcolata per un periodo di lavoro inferiore a quello effettivo, ovvero dal 12 giugno 1985 al 31 marzo
2020 anziché dal 1° luglio 1979 al 31 marzo 2020, considerando una erronea data di decorrenza
(12 giugno 1985) per il calcolo del TFS rispetto a quella (1° luglio 1979) corrispondente alla data di effettiva assunzione da parte della Regione Campania in virtù della citata legge regionale n. 10 del 1978. Ribadisce di aver diritto, in applicazione del principio equiparativo di cui alla legge regionale n. 10 del 1978 e in applicazione del D.L.C.P.S. n. 207/1947 o, in subordine, del D.P.R. 1032/1973 e della legge n. 152/1958, alla percezione di un TFS in relazione all'intero arco temporale di lavoro prestato quale dipendente pubblico
Assume di aver diritto al ricalcolo del predetto TFS, considerata la predetta data di assunzione, richiamando la natura retributiva dell'istituto in esame nonché le disposizioni normative che fondano il diritto alla equiparazione del trattamento economico del personale in servizio presso i policlinici universitari. Incardinatasi la lite, l' , ha eccepito l'infondatezza della domanda. Ha evidenziato che il CP_1 servizio prestato dal ricorrente nel periodo precedente al 12.6.1985 non era stato considerato utile ai fini del calcolo dell'IPS per mancata iscrizione per tale periodo alla gestione ex
INADEL e conseguente mancato versamento della contribuzione utile ai fini previdenziali;
che in tale periodo, il ricorrente non era propriamente e a tutti gli effetti giuridici un pubblico dipendente, bensì era titolare, in forza della richiamata legge della Regione Campania n. 10 del
1978, di incarico pubblico irregolare, poiché alle dipendenze del Policlinico universitario ma retribuito dall'ente locale Regione Campania, essendo stato poi assunto, in forza della legge n.
207/1985, nel 1979; che il diritto ad un trattamento di fine rapporto per il periodo fuori ruolo corrente dal 01.07.1979 al 12.06.1985 era semmai maturato alla cessazione del primo rapporto di lavoro, in quanto lo stesso non si poneva in rapporto di continuità giuridica con il rapporto di
2 Parte lavoro svolto nei ruoli della infine ha eccepito, rispetto al periodo di lavoro non in ruolo, terminato il giugno del 1985, la prescrizione del preteso diritto, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese. Cont Si è costituita in giudizio l' eccependo, in primis, la propria carenza di legittimazione passiva per essere la stessa estranea ai fatti per cui è causa, concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, viene decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Con Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta, atteso che il soggetto cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento richiesto è unicamente l'ente previdenziale : infatti, se l'ente procede sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, laddove questi non siano stati comunicati correttamente, come nella specie, tale circostanza non può ripercuotersi a danno del titolare del credito, e resta un evento endoprocedimentale, i cui effetti restano delimitati ai rapporti tra i due soggetti pubblici.
È dunque l'ente previdenziale quello tenuto a rispondere dell'esatto adempimento dell'obbligazione, che scaturisce dalla legge, in quanto i rapporti tra amministrazione datrice di lavoro e l' non hanno rilevanza esterna, al fine che in questa sede interessa (Cons. Stato, CP_1 sent. 2656 del 25.5.05).
Ritiene, lo scrivente giudicante di dover uniformarsi all'orientamento espresso dal Tribunale di
Napoli e dalla Corte di Appello di Napoli nei diversi precedenti su questione analoga versati in atti dalla difesa del ricorrente, che si richiamano in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. Va disattesa l'eccezione di prescrizione, sollevata dall' , tenuto conto che il credito per il CP_1
TFS è assoggettato al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc. decorrente dalla cessazione del rapporto, che, nella specie, si è svolto in forma continuativa dal 1.7.1979 sino alla messa in quiescenza del 31 marzo 2020 e che pertanto non risulta interamente decorso al momento della notificazione del ricorso. L'istituto del TFS costituisce un'indennità prevista e disciplinata dal DPR. 1032/1973 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1/1/2001 in quanto, per il personale del comparto pubblico cd. “contrattualizzato”, il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data, l'indennità è stata sostituita ai sensi del DPCM. 20.12.1999 dal trattamento di fine rapporto.
Il TFS è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.
Tale istituto, che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (Cass. 9646/12).
Il TFS, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto. Il legislatore, peraltro, ha previsto per il personale assunto a decorrere dal 1/1/2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore
3 per l'impiego privato, avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego.
La peculiarità del TFS deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza. CP_ L'importo viene infatti attualmente liquidato dall' istituto succeduto ope legis all'ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento. Tale circostanza, è tuttavia del tutto irrilevante ai fini della qualificazione della natura retributiva dell'importo rivendicato. Il carattere retributivo dell'istituto non può essere, infatti escluso come condivisibilmente affermato “quali che siano i soggetti tenuti ad erogare il trattamento (…) e quale che sia il meccanismo di alimentazione della provvista (contributi o accantonamenti)” (Corte Cost
243/93).
Sotto tale profilo deve, inoltre aggiungersi, che l'ammontare del TFS fino al 31 dicembre 2010 era determinato in tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda utile ai fini del TFS corrisposta al momento della cessazione del servizio, comprensiva della 13ª mensilità, per tutti gli anni utili di servizio.
L'ammontare della “retribuzione” direttamente rivendicabile dal lavoratore al soggetto tenuto ex lege al pagamento al momento della cessazione del rapporto, dipende, pertanto, non tanto dalle quote versate dall'amministrazione di appartenenza, comprensive anche della frazione a carico del lavoratore, quanto dal monte retributivo del dipendente in essere alla data della cessazione del rapporto. Il trattamento pertanto è svincolato dagli importi versati e dà luogo ad un trattamento “retributivo” legato esclusivamente alla esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, all'ammontare della retribuzione vantata dal dipendente alla data della cessazione del rapporto e al numero degli anni di servizio rilevanti.
Ai fini della risoluzione della controversia è da stabilire la sussistenza del diritto del ricorrente a ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio compreso dal 1.7.1979 al 12.06.1985, che l' ha ritenuto di escludere in quanto CP_1 afferente ad un servizio prestato “fuori ruolo”, per il quale non sussiste alcuna iscrizione all'INADEL (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione).
Come osservato nei precedenti giurisprudenziali citati, le determinazioni che hanno indotto l' a liquidare il TFS sulla base del servizio reso dal ricorrente solo dal Controparte_6
12.06.1985 non possono essere condivise, considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale “ non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo” nè la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”. Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso. Nel caso in esame è incontroverso che il ricorrente ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, alle dipendenze della Regione Campania, prima, e della poi, per l'intero periodo di cui è CP_2 causa, circostanza questa ultima confermata dal riconoscimento – da parte degli Enti resistenti
– dell' anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12.06.1985 (id est dal
4 1.7.1979) che risulta essere comprovata sia dalle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alle buste paga redatte dalla in atti, che dall'incontroverso inserimento degli anni CP_2 di cui è causa nella determinazione del trattamento pensionistico.
Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al CP_1
12.06.1985, essendo, al contrario, emerso che le prestazioni lavorative per cui è causa sono state espletate dal ricorrente con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo per cui è causa. Irrilevante, al fine che ci occupa, è la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente all'INADEL, non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, siccome non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (C. Cost., 24.7.1986 n. 208; 26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Deve quindi, ritenersi in forza dei principi affermati nella giurisprudenza costituzionale, che spetti al ricorrente, il diritto a percepire l'indennità rivendicata nel ricorso introduttivo. Ritiene il Tribunale che l'assenza di iscrizione all'INADEL e dei conseguenti versamenti imputabili all'amministrazione convenuta in favore dell'ente, per il periodo rivendicato, non determina il venir meno del diritto di rivendicare tale emolumento nei confronti del soggetto al quale è demandata ope legis il versamento dell'indennità per conto delle pubbliche amministrazioni.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che, l'inadempienza dell'amministrazione di appartenenza, giustifichi la perdita del trattamento retributivo garantito dalla Costituzione. Inoltre, va considerata la diversa struttura del TFS rispetto al TFR che prevede accantonamenti annuali soggetti ad un meccanismo di rivalutazione che costituiscono il montante della retribuzione differita liquidata al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto. L'ammontare del TFS, viceversa, prescinde dall'accantonamento, come in precedenza osservato, in quanto il meccanismo di liquidazione considera esclusivamente gli anni di servizio e il valore della retribuzione alla data di cessazione del rapporto.
In ultimo, si osserva che la possibilità di un computo del servizio pre-ruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista dalle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973, che, seppure espressamente riservato al personale statale, riconosce, per i dipendenti, la facoltà di optare (senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della
P.A; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare, in mancanza di una specifica normativa, anche alla fattispecie di cui è causa.
La domanda deve, quindi, essere accolta, e deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS, con l'inclusione del servizio prestato dal 01.7.1979 al 12.06.1985 e, con
5 conseguente condanna dell' al pagamento delle conseguenti differenze economiche, da CP_1 quantificare in uno agli accessori di legge, in separata sede. Cont Le spese di lite si compensano nei confronti dell' tante il tenore della pronuncia . CP_ Seguono la soccombenza in capo all' si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura seriale e dell'attività difensiva svolta. Vanno distratte in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti della Controparte_8 compensando le spese;
b) accoglie il ricorso nei confronti dell' e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al CP_1 ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dal ricorrente dal 1°.
7.1979 al 12.06.1985 e condanna l' al pagamento delle conseguenti differenze economiche, da CP_1 quantificare in uno agli accessori di legge in separata sede;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che CP_1 quantifica in complessivi euro 1.800,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi
Così deciso in Napoli il 30 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4362 R.G. per l'anno 2024 vertente TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Parte_1
Leperino, giusta mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli alla via Giuseppe Ricciardi n. 28
- ricorrente
E
n persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (rep. 37875-7313); Per_1
in persona del legale rappresentante direttore generale Dott. Ing. Controparte_2 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria De Nicola ed Anna Vingiani, tutti CP_3 elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe n. 13/A presso il Servizio
Affari Legali della in virtù di procura ad litem a rogito del notaio Controparte_4 Per_2 del 05.09.19 Repertorio. n. 42728 Raccolta n. 16316
- resistenti
Oggetto: ricalcolo TFS
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024, premesso di essere stato Parte_2 dipendente, fino alla messa in quiescenza (31.3.2020), della , con profilo di Controparte_2 infermiere professionale, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ha adito il Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione del TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 1 luglio 1979 al 31 marzo 2020 e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere in suo favore la quota di TFS risultante dalla differenza di CP_1 quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 1 luglio 1979 al 31 marzo 2020 e quanto già corrisposto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 31 marzo 2020, oltre interessi legali, con riserva di quantificazione in separato giudizio;
in Cont subordine, la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, anche a titolo risarcitorio, delle quote di TFS risultanti dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo e quanto già corrisposto allo stesso titolo e calcolato per il minor periodo
1 lavorativo, come sopra indicato, con riserva di quantificazione in separato giudizio;
con vittoria di spese ed attribuzione.
A sostegno del proprio assunto ha esposto che:
- il rapporto di lavoro aveva avuto inizio in virtù della legge della Regione Campania n. 10 del
28.4.1978, prendendo servizio, a partire dal 1° luglio 1979, presso il Policlinico Universitario di Napoli, all'epoca soggetto all'unica gestione dell'Università di Napoli onde consentire ai policlinici l'immediata utilizzazione di detto personale;
- in virtù dell'art. 2 della stessa legge, la Regione Campania si era assunta il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di
Napoli;
- stante la mancata stipula di detta convenzione, la Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle le quali al fine Pt_3 di consentire che il personale continuasse ad operare presso i policlinici, hanno sostenuto i relativi oneri economici;
- a seguito della soppressione delle UU.SS.LL e la istituzione delle Aziende Sanitarie Locali, esso istante era transitato alle dipendenze della , anche in questo caso senza CP_5 interruzione del rapporto di lavoro secondo quanto risulta dalla stessa busta paga della CP_2
dove viene indicata quale data di assunzione quella del 1° luglio 1979; CP_2
- l' ha calcolato anche il periodo 1979 – 1985 ai fini del trattamento di quiescenza, ma non CP_1 già ai fini del TFS. Lamenta che all'atto del pensionamento ha percepito una Indennità di Fine Servizio calcolata per un periodo di lavoro inferiore a quello effettivo, ovvero dal 12 giugno 1985 al 31 marzo
2020 anziché dal 1° luglio 1979 al 31 marzo 2020, considerando una erronea data di decorrenza
(12 giugno 1985) per il calcolo del TFS rispetto a quella (1° luglio 1979) corrispondente alla data di effettiva assunzione da parte della Regione Campania in virtù della citata legge regionale n. 10 del 1978. Ribadisce di aver diritto, in applicazione del principio equiparativo di cui alla legge regionale n. 10 del 1978 e in applicazione del D.L.C.P.S. n. 207/1947 o, in subordine, del D.P.R. 1032/1973 e della legge n. 152/1958, alla percezione di un TFS in relazione all'intero arco temporale di lavoro prestato quale dipendente pubblico
Assume di aver diritto al ricalcolo del predetto TFS, considerata la predetta data di assunzione, richiamando la natura retributiva dell'istituto in esame nonché le disposizioni normative che fondano il diritto alla equiparazione del trattamento economico del personale in servizio presso i policlinici universitari. Incardinatasi la lite, l' , ha eccepito l'infondatezza della domanda. Ha evidenziato che il CP_1 servizio prestato dal ricorrente nel periodo precedente al 12.6.1985 non era stato considerato utile ai fini del calcolo dell'IPS per mancata iscrizione per tale periodo alla gestione ex
INADEL e conseguente mancato versamento della contribuzione utile ai fini previdenziali;
che in tale periodo, il ricorrente non era propriamente e a tutti gli effetti giuridici un pubblico dipendente, bensì era titolare, in forza della richiamata legge della Regione Campania n. 10 del
1978, di incarico pubblico irregolare, poiché alle dipendenze del Policlinico universitario ma retribuito dall'ente locale Regione Campania, essendo stato poi assunto, in forza della legge n.
207/1985, nel 1979; che il diritto ad un trattamento di fine rapporto per il periodo fuori ruolo corrente dal 01.07.1979 al 12.06.1985 era semmai maturato alla cessazione del primo rapporto di lavoro, in quanto lo stesso non si poneva in rapporto di continuità giuridica con il rapporto di
2 Parte lavoro svolto nei ruoli della infine ha eccepito, rispetto al periodo di lavoro non in ruolo, terminato il giugno del 1985, la prescrizione del preteso diritto, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese. Cont Si è costituita in giudizio l' eccependo, in primis, la propria carenza di legittimazione passiva per essere la stessa estranea ai fatti per cui è causa, concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, viene decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Con Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta, atteso che il soggetto cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento richiesto è unicamente l'ente previdenziale : infatti, se l'ente procede sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, laddove questi non siano stati comunicati correttamente, come nella specie, tale circostanza non può ripercuotersi a danno del titolare del credito, e resta un evento endoprocedimentale, i cui effetti restano delimitati ai rapporti tra i due soggetti pubblici.
È dunque l'ente previdenziale quello tenuto a rispondere dell'esatto adempimento dell'obbligazione, che scaturisce dalla legge, in quanto i rapporti tra amministrazione datrice di lavoro e l' non hanno rilevanza esterna, al fine che in questa sede interessa (Cons. Stato, CP_1 sent. 2656 del 25.5.05).
Ritiene, lo scrivente giudicante di dover uniformarsi all'orientamento espresso dal Tribunale di
Napoli e dalla Corte di Appello di Napoli nei diversi precedenti su questione analoga versati in atti dalla difesa del ricorrente, che si richiamano in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. Va disattesa l'eccezione di prescrizione, sollevata dall' , tenuto conto che il credito per il CP_1
TFS è assoggettato al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc. decorrente dalla cessazione del rapporto, che, nella specie, si è svolto in forma continuativa dal 1.7.1979 sino alla messa in quiescenza del 31 marzo 2020 e che pertanto non risulta interamente decorso al momento della notificazione del ricorso. L'istituto del TFS costituisce un'indennità prevista e disciplinata dal DPR. 1032/1973 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1/1/2001 in quanto, per il personale del comparto pubblico cd. “contrattualizzato”, il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data, l'indennità è stata sostituita ai sensi del DPCM. 20.12.1999 dal trattamento di fine rapporto.
Il TFS è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.
Tale istituto, che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (Cass. 9646/12).
Il TFS, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto. Il legislatore, peraltro, ha previsto per il personale assunto a decorrere dal 1/1/2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore
3 per l'impiego privato, avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego.
La peculiarità del TFS deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza. CP_ L'importo viene infatti attualmente liquidato dall' istituto succeduto ope legis all'ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento. Tale circostanza, è tuttavia del tutto irrilevante ai fini della qualificazione della natura retributiva dell'importo rivendicato. Il carattere retributivo dell'istituto non può essere, infatti escluso come condivisibilmente affermato “quali che siano i soggetti tenuti ad erogare il trattamento (…) e quale che sia il meccanismo di alimentazione della provvista (contributi o accantonamenti)” (Corte Cost
243/93).
Sotto tale profilo deve, inoltre aggiungersi, che l'ammontare del TFS fino al 31 dicembre 2010 era determinato in tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda utile ai fini del TFS corrisposta al momento della cessazione del servizio, comprensiva della 13ª mensilità, per tutti gli anni utili di servizio.
L'ammontare della “retribuzione” direttamente rivendicabile dal lavoratore al soggetto tenuto ex lege al pagamento al momento della cessazione del rapporto, dipende, pertanto, non tanto dalle quote versate dall'amministrazione di appartenenza, comprensive anche della frazione a carico del lavoratore, quanto dal monte retributivo del dipendente in essere alla data della cessazione del rapporto. Il trattamento pertanto è svincolato dagli importi versati e dà luogo ad un trattamento “retributivo” legato esclusivamente alla esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, all'ammontare della retribuzione vantata dal dipendente alla data della cessazione del rapporto e al numero degli anni di servizio rilevanti.
Ai fini della risoluzione della controversia è da stabilire la sussistenza del diritto del ricorrente a ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio compreso dal 1.7.1979 al 12.06.1985, che l' ha ritenuto di escludere in quanto CP_1 afferente ad un servizio prestato “fuori ruolo”, per il quale non sussiste alcuna iscrizione all'INADEL (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione).
Come osservato nei precedenti giurisprudenziali citati, le determinazioni che hanno indotto l' a liquidare il TFS sulla base del servizio reso dal ricorrente solo dal Controparte_6
12.06.1985 non possono essere condivise, considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza del diritto, l'espletamento di una attività lavorativa subordinata in favore di una Pubblica Amministrazione, rispetto alla quale “ non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo” nè la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”. Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso. Nel caso in esame è incontroverso che il ricorrente ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, alle dipendenze della Regione Campania, prima, e della poi, per l'intero periodo di cui è CP_2 causa, circostanza questa ultima confermata dal riconoscimento – da parte degli Enti resistenti
– dell' anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12.06.1985 (id est dal
4 1.7.1979) che risulta essere comprovata sia dalle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alle buste paga redatte dalla in atti, che dall'incontroverso inserimento degli anni CP_2 di cui è causa nella determinazione del trattamento pensionistico.
Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al CP_1
12.06.1985, essendo, al contrario, emerso che le prestazioni lavorative per cui è causa sono state espletate dal ricorrente con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo per cui è causa. Irrilevante, al fine che ci occupa, è la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente all'INADEL, non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, siccome non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo”, onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (C. Cost., 24.7.1986 n. 208; 26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Deve quindi, ritenersi in forza dei principi affermati nella giurisprudenza costituzionale, che spetti al ricorrente, il diritto a percepire l'indennità rivendicata nel ricorso introduttivo. Ritiene il Tribunale che l'assenza di iscrizione all'INADEL e dei conseguenti versamenti imputabili all'amministrazione convenuta in favore dell'ente, per il periodo rivendicato, non determina il venir meno del diritto di rivendicare tale emolumento nei confronti del soggetto al quale è demandata ope legis il versamento dell'indennità per conto delle pubbliche amministrazioni.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che, l'inadempienza dell'amministrazione di appartenenza, giustifichi la perdita del trattamento retributivo garantito dalla Costituzione. Inoltre, va considerata la diversa struttura del TFS rispetto al TFR che prevede accantonamenti annuali soggetti ad un meccanismo di rivalutazione che costituiscono il montante della retribuzione differita liquidata al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto. L'ammontare del TFS, viceversa, prescinde dall'accantonamento, come in precedenza osservato, in quanto il meccanismo di liquidazione considera esclusivamente gli anni di servizio e il valore della retribuzione alla data di cessazione del rapporto.
In ultimo, si osserva che la possibilità di un computo del servizio pre-ruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista dalle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del DPR 1092/1973, che, seppure espressamente riservato al personale statale, riconosce, per i dipendenti, la facoltà di optare (senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della
P.A; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare, in mancanza di una specifica normativa, anche alla fattispecie di cui è causa.
La domanda deve, quindi, essere accolta, e deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS, con l'inclusione del servizio prestato dal 01.7.1979 al 12.06.1985 e, con
5 conseguente condanna dell' al pagamento delle conseguenti differenze economiche, da CP_1 quantificare in uno agli accessori di legge, in separata sede. Cont Le spese di lite si compensano nei confronti dell' tante il tenore della pronuncia . CP_ Seguono la soccombenza in capo all' si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della natura seriale e dell'attività difensiva svolta. Vanno distratte in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti della Controparte_8 compensando le spese;
b) accoglie il ricorso nei confronti dell' e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al CP_1 ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dal ricorrente dal 1°.
7.1979 al 12.06.1985 e condanna l' al pagamento delle conseguenti differenze economiche, da CP_1 quantificare in uno agli accessori di legge in separata sede;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che CP_1 quantifica in complessivi euro 1.800,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi
Così deciso in Napoli il 30 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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